Sentenza Tar Campania 5 marzo 2012 n. 432
Energia - Impianti a fonti rinnovabili - Linee guida nazionali autorizzazioni Dm 10 settembre 2010 - Recepimento regionale - Successivo al termine di 90 giorni fissato dal decreto ministeriale - Possibilità
Le Regioni possono adeguare la disciplina regionale alle norme nazionali sull'autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili (Dm 10 settembre 2010) anche dopo la scadenza dei 90 giorni prevista da tale decreto, spirata il 1° gennaio 2011.
Il Tar Campania nella sentenza 5 marzo 2012, n. 432 ha rigettato il ricorso di un’impresa contro il provvedimento regionale che aveva autorizzato solo parzialmente la realizzazione di una serie di impianti eolici sulla base di particolari indicazioni delle linee guida regionali di recepimento di quelle nazionali.
Per l'impresa vanno applicate le norme nazionali, non quelle regionali (decreto 18 febbraio 2011) perché intervenute oltre il termine di 90 giorni per il recepimento ex Dm 10 settembre 2010 (1° gennaio 2011). Per i Giudici, invece, il termine in parola aveva il solo scopo di evitare un vuoto normativo nella disciplina autorizzatoria e ben può una Regione adeguarsi successivamente. La disciplina applicabile alle domande di autorizzazione degli impianti è quella vigente ratione temporis, cioè, nel caso di specie, le norme regionali.
Tar Campania
Sentenza 5 marzo 2012 n. 432
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania
Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
Sentenza
sul ricorso numero di registro generale 1045 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
(...) Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);
Ministero dello sviluppo economico, Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni archeologici di Caserta e Benevento, Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Caserta e Benevento, Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero della difesa, Ministero dell'interno, Autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno, Ente nazionale aviazione civile, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno (omissis);
A.g.c. 12 – Area generale di coordinamento – Sviluppo economico – Settore 4 – Regolazione dei mercati – della Giunta regionale della Campania, Arpac, Comune di San Marco dei Cavoti, Asl Benevento, Comunità montana del Fortore, Regione Campania – Settore provinciale del genio civile di Benevento, Regione Campania – Settore regionale politiche del territorio, Regione Campania – Settore regionale Sirca, Regione Campania – Settore tutela dell'ambiente, Regione Campania – Settore regionale Cave e torbiere, Terna Spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
(...) Srl, (...) Spa (già (...) Spa), (...) Spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati (omissis);
per l'annullamento
(atto introduttivo del giudizio)
del decreto n. 164 del 6 aprile 2011, dell'Agc 12 – Area generale di coordinamento – Sviluppo economico – Settore 4 – Servizio 3 – della Giunta regionale della Campania, nella parte in cui è stata negata l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003, per la realizzazione degli aerogeneratori contrassegnati con la sigla SM01, SM02, SM03, SM04, SM11, SM12 e SM13;
di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale, ivi compreso – ove e per quanto possa occorrere, in parte qua – del verbale di conferenza di servizi del 21 maggio 2010;
nonché per la condanna
dell'Amministrazione intimata (Regione Campania) al risarcimento dei danni subiti e subendi, in forma specifica o per equivalente, causati alla società ricorrente dell'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa;
nonché per l'annullamento
(atto di motivi aggiunti)
a) della nota, prot. 0437435 del 3.06.2011, con la quale il Dirigente del Settore regolazione dei mercati e il Responsabile del Servizio mercato energetico regionale della Grc hanno comunicato alla società deducente il "rigetto dell'istanza avanzata dalla società", posto che: "La perizia prodotta dal contro interessato appare conforme al dettato del punto 17 del D.d. 50/2011 a ragione del fatto che attesta il prescritto pregiudizio al funzionamento degli aerogeneratori e non la loro ridotta produttività. Pertanto si conferma quanto disposto con D.d. 50/2011";
b) della nota, prot. n. 0631666 del 18.08.2011, con la quale il Dirigente del Servizio dell'Area generale di coordinamento – Sviluppo economico – Settore regolazione dei mercati – della Giunta regionale della Campania ha comunicato alla società ricorrente che: "In attuazione della legge regionale n. 11/2011 necessita di acquisire agli atti di questo Ufficio attestazione del o dei Comuni oggetto dell'intervento e di quelli confinanti da cui s'evinca che non vi sono aerogeneratori esistenti o già autorizzati ad una distanza pari o inferiore a 800 m da ciascun aerogeneratore autorizzando";
c) d'ogni altro atto collegato, connesso, presupposto e consequenziale;
nonché per la condanna
dell'Amministrazione intimata (Regione Campania) al risarcimento dei danni subiti e subendi, in forma specifica o per equivalente, causati alla società ricorrente dell'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, dell'(...) Srl, dell'(...) Spa (già (...) Spa), dell'(...) Spa, dell'Autorità di bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno, dell'Ente nazionale aviazione civile, della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Caserta e Benevento, della Soprintendenza per i beni archeologici di Caserta e Benevento, del Ministero della difesa, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno, del Ministero dei trasporti e della navigazione, del Ministero dello sviluppo economico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012, il dott. (omissis);
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
Fatto
La società ricorrente – premesso d'aver presentato in data 18 ottobre 2005 istanza alla Regione Campania, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto eolico di Mva 48 nel Comune di San Marco dei Cavoti (BN), per la realizzazione di n. 16 aerogeneratori – nonché premesso che nel corso del procedimento la Regione aveva acquisito una nota con cui le controinteressate avevano inviato una perizia giurata da cui risultava che gli aerogeneratori specificati in epigrafe avrebbero pregiudicato il funzionamento degli impianti del gruppo (...), lamentava che, con l'impugnato decreto, la Regione Campania aveva accolto solo parzialmente l'istanza di cui sopra, escludendola per gli aerogeneratori oggetto della perizia giurata di cui sopra; ed articolava, avverso detto provvedimento, in parte qua, le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 241/1990, del Dm 10 settembre 2010, dell'articolo 12 del Dlgs 387/2003, delle direttive comunitarie 2001/77/Ce e 2009/28/Ce e del decreto dirigenziale dell'A.g.c. 12 – Area generale di coordinamento –Sviluppo economico, n. 50 del 18 febbraio 2011; Eccesso di potere per difetto del presupposto, perplessità, illogicità, erroneità, arbitrarietà, disparità di trattamento e sviamento: stante la data di emanazione dell'impugnato decreto (6 aprile 2011), nonché stante il mancato adeguamento, da parte della Regione Campania, nel termine del 3 gennaio 2011, alla disciplina dettata dal Dm 10 settembre 2010, recante le Linee Guida Nazionali per il rilascio dell'autorizzazione unica, ex articolo 12 Dpr (rectius: Dlgs) 387/2003, lo stesso decreto doveva ritenersi soggetto alle disposizioni del suddetto Dm, che nulla disponeva quanto alle interferenze tra impianti; in ogni caso, l'adeguamento era tardivamente intervenuto, con decreto dirigenziale dell'A.g.c. 12 – Area generale di coordinamento – Sviluppo economico, n. 50 del 18 febbraio 2011, il cui articolo 17 considerava le interferenze tra impianti totalmente o parzialmente ostative al rilascio dell'autorizzazione, soltanto ove un controinteressato avesse, con perizia giurata, dimostrato che i danni arrecati all'impianto, precedentemente autorizzato, erano tali da rendere lo stesso non più funzionante (laddove le controinteressate, con la perizia giurata di cui sopra, avevano documentato soltanto una perdita di produttività del loro impianto); inoltre la stessa perizia avrebbe provato una perdita di produttività del parco eolico della (...) assai ridotta (pari al solo 4,5%), inoltre era stigmatizzato il difetto di motivazione che affliggeva l'impugnato decreto, nonché la disparità di trattamento rispetto a casi analoghi, riguardanti le stesse società ricorrente e controinteressate nel Comune di Aquilonia, ed il conseguente sviamento, caratterizzante l'azione della Regione nella specie, accentuato dal fatto che per le stesse aree prescelte dalla (...) per l'installazione dei sette aerogeneratori "esclusi", sarebbe stato presentato un progetto dalla (...).
Seguivano istanze cautelari ed istruttorie.
Si costituivano le controinteressate specificate in epigrafe, producendo dapprima un generico controricorso e, quindi, una memoria difensiva, nella quale le stesse replicavano alle censure di controparte, concludendo per il rigetto del gravame, perché infondato.
La Regione Campania, nel costituirsi in giudizio, depositava memoria difensiva, in cui rilevava come il termine per l'adeguamento alle Linee guida nazionali, citate in precedenza, non fosse perentorio.
Si costituivano in giudizio, con memoria di stile, anche le Amministrazioni statali, destinatarie della notifica del ricorso, precisate in epigrafe.
Seguiva la produzione, nell'interesse della ricorrente, di perizia giurata a firma dell'ing. (omissis), del giugno 2011, con allegati.
Indi la ricorrente insisteva, con la proposizione di motivi aggiunti, rivolti avverso gli atti indicati in epigrafe, il primo dei quali emanato dalla Regione a seguito di una richiesta di riesame avanzata dalla (...), in cui la stessa aveva fatto presente la circostanza – alla base dell'atto introduttivo del giudizio – che gli eventuali danni provocati dalla realizzazione delle sette turbine "escluse" non erano tali, da rendere non più funzionante l'impianto del gruppo (...), richiesta respinta dall'ente regionale sulla base del rilievo che la perizia delle controinteressate avrebbe dimostrato "il prescritto pregiudizio al funzionamento degli aerogeneratori e non la loro ridotta produttività"; laddove il secondo degli atti impugnati concerneva la richiesta, rivolta, dalla Regione, alla ricorrente, in attuazione della Lr 11/2011, di un'attestazione, da parte del Comune oggetto dell'intervento, circa l'inesistenza di aerogeneratori, a distanza inferiore dagli ottocento metri da quelli da autorizzare; avverso tali atti, sollevava le seguenti doglianze:
1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 241/1990, del Dm del 10 settembre 2010, dell'articolo 12 del Dlgs 387/2003, delle direttive comunitarie 2001/77/Ce e 2009/28/Ce e del decreto dirigenziale dell'A.g.c. 12 – Area generale di coordinamento – Sviluppo economico, n. 50 del 18 febbraio 2011; Eccesso di potere per difetto del presupposto, perplessità, illogicità, erroneità, arbitrarietà, disparità di trattamento e sviamento: erano ribadite le censure, articolate nell'atto introduttivo del giudizio, dirette ora anche contro il rigetto della richiesta di riesame, avanzata dalla stessa (...); quanto al secondo degli atti gravati, sosteneva l'inapplicabilità dello "ius superveniens", rappresentato dalla Lr 11/2011, al procedimento in oggetto, conclusosi in data 6 aprile 2011, nonché evidenziava come la stessa legge regionale fosse stata, comunque, oggetto d'impugnativa da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per violazione dell'articolo 117, commi 1 e comma 2 lettera a) della Costituzione;
mentre, quanto alla richiesta di risarcimento avanzata, rinviava la dimostrazione dei danni, subiti per effetto della mancata realizzazione dei sette aerogeneratori contestati, ad una perizia da depositarsi nel prosieguo del giudizio.
L'Avvocatura Erariale depositava, quindi, documentazione.
Seguiva la produzione di ulteriore perizia giurata a firma dell'ing. (omissis), del settembre 2011, per la (...), e di memoria difensiva sui motivi aggiunti, per le controinteressate.
La società ricorrente depositava una terza perizia tecnica dell'ing. (omissis), del 13 dicembre 2011, cui le controinteressate replicavano con scritto difensivo, prodotto il 5 gennaio 2012.
Anche la società ricorrente produceva in giudizio scritto difensivo riepilogativo.
All'udienza pubblica del 26 gennaio 2012, il ricorso passava in decisione.
Diritto
Rileva, preliminarmente, il Tribunale che il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti, nell'impugnare, rispettivamente, il decreto n. 164 del 6 aprile 2011 e la nota, prot. 0437435 del 3 giugno 2011, entrambe a firma del dirigente del Settore 4 — Regolazione dei mercati – dell'Area generale di coordinamento 12 – Sviluppo economico – della Regione Campania, sono fondati sulle medesime censure, onde se ne tratterà unitariamente (in disparte ogni considerazione circa un'eventuale carenza sopravvenuta d'interesse, derivante dall'emanazione della nota del 3 giugno 2011, di rigetto della richiesta di riesame del primo provvedimento, presentata dalla società ricorrente, a prescindere cioè dalla qualificazione di detta nota come atto meramente confermativo ovvero come conferma in senso proprio e tecnico, sulla base di una rinnovata valutazione dell'assetto d'interessi sottostante); laddove l'impugnativa, in sede di motivi aggiunti, del secondo atto (nota, prot. n. 0631666 del 18 agosto 2011, sempre a firma del Dirigente dell'Area generale di coordinamento – Sviluppo economico – Settore regolazione dei mercati – della Giunta regionale della Campania) si palesa "ictu oculi" come inammissibile, in quanto si tratta di un atto endoprocedimentale ed interlocutorio, privo d'attuale e concreta attitudine lesiva (in quanto, con la stessa, veniva semplicemente comunicato, alla società ricorrente, che: "In attuazione della legge regionale n. 11/2011 necessita di acquisire agli atti di questo Ufficio attestazione del o dei Comuni oggetto dell'intervento e di quelli confinanti da cui s'evinca che non vi sono aerogeneratori esistenti o già autorizzati ad una distanza pari o inferiore a 800 mt. da ciascun aerogeneratore autorizzando").
È evidente, infatti, che nessuna lesione attuale, alla sfera giuridica della ricorrente, s'è potuta verificare, per effetto della richiesta di documentazione integrativa di cui sopra, posto che un'eventuale pregiudizio si sarebbe potuto verificare solo qualora la stessa documentazione integrativa non fosse stata trasmessa, con conseguente adozione di ulteriori provvedimenti da parte dell'Ente Regione (circostanze, queste ultime, in merito alle quali, peraltro, nulla è dato evincere dagli atti, a disposizione del Tribunale).
Così delimitato il campo d'indagine, oggetto del presente giudizio, la prima questione da porsi concerne l'applicabilità, alla fattispecie "de qua", del decreto dirigenziale n. 50 del 18 febbraio 2011, sempre promanante dallo stesso dirigente Regionale, autore delle note citate in precedenza, recante: "Criteri per la uniforme applicazione delle "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi", emanate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, pubblicato in Gu n. 219 del 18 settembre 2010", il cui dispositivo, al punto 17, recita: "Le eventuali interferenze tra impianti saranno considerate parzialmente o totalmente ostative all'emissione del decreto di autorizzazione solo se un contro interessato depositi presso l'Amministrazione procedente perizia giurata che dichiari che i danni arrecati all'impianto precedentemente autorizzato siano tali da non rendere più funzionante l'impianto stesso".
Detta applicabilità è stata infatti negata dalla società ricorrente, sulla base del rilievo che l'articolo 18 comma 4 del menzionato Dm del 10 settembre 2010 prevedeva un termine di novanta giorni per l'adeguamento, da parte delle Regioni, alla disciplina, dettata dalla stessa fonte regolamentare, e che, decorso inutilmente detto termine, le stesse linee guida, di cui al Dm in questione, si applicavano ai procedimenti in corso, ex articolo 12 comma 10 del Dlgs 387/2010.
Sosteneva, in particolare, la ricorrente che, poiché la Regione Campania non s'era adeguata al Dm in questione, nel termine di novanta giorni ivi previsto, ne derivava l'applicazione al procedimento, sorto dall'istanza della medesima (...), della sola disciplina dello stesso Dm del 10 settembre 2010, che nulla disponeva in ordine alle interferenze tra gli impianti (con il venir meno della succitata previsione circa dette interferenze, invece contenuta nel decreto dirigenziale 50/2011, e con la conseguente illegittimità del decreto di autorizzazione, solo parziale, gravato, derivando l'esclusione di alcuni aerogeneratori, dal novero di quelli autorizzati, proprio dal deposito della perizia giurata del gruppo (...), evidenziante interferenze pregiudizievoli – da parte delle installande turbine – rispetto ai propri impianti, già in funzione nel Comune di San Marco dei Cavoti).
Il punto di partenza dell'analisi è rappresentato dal prefato articolo 18 comma 4 delle Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi, allegate al Dm del 10 settembre 2010, secondo il quale: "Le Regioni, qualora necessario, adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti linee guida, anche con l'eventuale previsione di una diversa tempistica di presentazione della documentazione di cui al paragrafo 13; decorso inutilmente il predetto termine di novanta giorni, le linee guida si applicano ai procedimenti in corso, ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003, fatto salvo quanto previsto al punto 18.5 (secondo cui: I procedimenti in corso al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore delle presenti linee guida sono conclusi ai sensi della previgente normativa qualora riferiti a progetti completi della soluzione di connessione di cui al punto 13.1, lettera f) della Parte III e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti).
Poiché le linee guida in oggetto sono entrate in vigore il 3 ottobre 2010, il termine di novanta giorni, di cui sopra, veniva a scadere il 3 gennaio 2011.
Si tratta quindi di stabilire se i criteri per l'uniforme applicazione delle linee guida de quibus, emanate dalla Regione Campania in data 18 febbraio 2011 (quarantacinque giorni dopo la scadenza del prefato termine), fossero o meno applicabili all'istanza prodotta dalla società ricorrente, stante il, sia pur minimo, superamento del termine in questione.
Ritiene il Tribunale che nessun ostacolo si frapponga alla loro piena vigenza nella specie, posto che il suddetto articolo 18 comma 4 delle linee guida, allegate al Dm 10 settembre 2010, s'è limitato a stabilire che, ove nel termine di novanta giorni le Regioni non avessero emanato disposizioni adeguatrici delle medesime, esse sarebbero state, allora, integralmente applicate ai procedimenti in corso (conformemente all'articolo 12 comma 10 del Dlgs 387/2003 ("Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"), secondo il quale, per l'appunto: "Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali"), ma non ha stabilito affatto che, elasso tale spazio temporale, le Regioni avrebbero perso il potere di emanare disposizioni di dettaglio ed integratrici delle linee guida de quibus.
La disposizione, dettata dal citato articolo 18 comma 4, in sostanza, si è, in sostanza, preoccupata d'evitare il vuoto normativo, cagionato dall'eventuale mancato adeguamento da parte delle Regioni, nel termine ivi previsto, alle linee guida in argomento, ma non ha inteso certo significare che, scaduto il medesimo, le stesse Regioni avrebbero perduto definitivamente il potere d'intervenire in materia, il che avrebbe costituito un risultato illogico, oltre che contrario allo stesso spirito della norma in commento.
Va quindi condivisa l'affermazione, contenuta nella memoria difensiva dell'Amministrazione regionale, secondo la quale la suddetta previsione delle linee guida nazionali non statuiva affatto la decadenza del potere delle Regioni di adeguare la propria disciplina, "in subiecta materia", una volta maturato il termine di novanta giorni in questione.
Va, del resto, anche sottoscritta l'osservazione, contenuta negli scritti difensivi delle controinteressate, secondo la quale la soluzione prescelta, oltre che dalla lettera delle disposizioni in commento, discende, per di più, dall'art. 117 comma 3 Cost., che includendo la materia della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia nell'ambito della legislazione concorrente, attribuisce allo Stato il compito di dettare i principi fondamentali della materia e alle Regioni la corrispondente potestà normativa, con la conseguenza che: "Nelle materie riservate alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117 comma 3 Costituzione (quale quella del «governo del territorio», che comprende, tra l'altro, la regolamentazione delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici), la legge statale non deve limitarsi a contenere solo disposizioni di principio, ma può dettare anche una disciplina di dettaglio la quale, peraltro, conserva efficacia solo fino a quando la Regione non abbia provveduto ad adeguare la normativa di sua competenza ai principi fondamentali contenuti nella legge dello Stato; detto principio, che esprime il carattere della c.d. cedevolezza della normativa statale in materie di competenza regionale, è stato successivamente consacrato nell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003 n. 131, che sancisce proprio l'inapplicabilità delle disposizioni normative statali (di dettaglio) in materie appartenenti alla legislazione concorrente nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie leggi e a far data dall'entrata in vigore di queste ultime, purché conformi ai principi fondamentali espressamente dettati dallo Stato o desumibili dalle leggi statali vigenti" (cfr. Consiglio Stato,Sezione IV, 6 giugno 2008, n. 2693).
Poiché, in definitiva, il provvedimento impugnato nel ricorso introduttivo – del 6 aprile 2011 – e, "a fortiori", quello gravato in sede di motivi aggiunti – del 3 giugno 2011 – sono entrambi temporalmente successivi all'emanazione del decreto dirigenziale della Regione Campania, n. 50 del 18 febbraio 2011, ne deriva, in conformità alle considerazioni sopra esposte, la piena soggezione, "ratione temporis", del procedimento, sorto dall'istanza della società ricorrente, alla disciplina portata dal decreto dirigenziale in oggetto, ivi compreso, evidentemente, il contestato punto 17, riguardante la rilevanza delle interferenze tra gli impianti esistenti e quelli da autorizzare.
Ciò posto, deve passarsi all'esame dell'ulteriore – e centrale – questione, oggetto del ricorso in esame (e, specularmente, dei motivi aggiunti), vale a dire se la perizia giurata prodotta, nel corso di quel procedimento, dalle controinteressate, rispondesse ai dettami del prefato punto 17 del decreto dirigenziale n. 50/2011; il quesito si sostanzia, cioè, nello stabilire se le evidenziate (in detta perizia) interferenze tra gli impianti di queste ultime, e quelli oggetto della richiesta di autorizzazione della società ricorrente, fossero tali da comportare, o meno, l'impugnato diniego parziale della medesima autorizzazione.
Stabilisce il punto 17 in esame: "Le eventuali interferenze tra impianti saranno considerate parzialmente o totalmente ostative all'emissione del decreto di autorizzazione solo se un controinteressato depositi presso l'amministrazione procedente perizia giurata che dichiari che i danni arrecati all'impianto precedentemente autorizzato siano tali da rendere non più funzionante l'impianto stesso".
La Regione, nel decreto n. 164 del 6 aprile 2011, oggetto di gravame, prendeva atto (al quarto foglio, sub lettera f), della nota, acquisita al prot. n. 251432 del 30 marzo 2011, con la quale le società (...) Srl, (...) Spa e (...) Spa, avevano inviato una perizia giurata, relativa agli effetti del Parco eolico de quo sul funzionamento degli impianti delle predette società, dalla quale risultava che gli installandi aerogeneratori, contrassegnati con le seguenti sigle: SM01, SM02, SM03, SM04, SM11, SM12 e SM13, avrebbero pregiudicato il regolare funzionamento degli impianti del gruppo (...); di conseguenza, nel dispositivo dello stesso decreto dirigenziale, autorizzava la ricorrente alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, per una potenza di 27 MW, costituito (soltanto) dai restanti aerogeneratori, vale a dire da quelli, individuati nell'allegato tecnico con le sigle: SM05, SM06, SM07, SM08, SM09, SM10, SM14, SM15 e SM16, da realizzare nel Comune di San Marco dei Cavoti (BN), su un terreno alle località "(omissis)", del quale erano, quindi, forniti i precisi riferimenti catastali.
Ha sostenuto la ricorrente che, tuttavia, la perizia giurata prodotta, nel corso del procedimento, dalle controinteressate, lungi dall'evidenziare (come previsto dal decreto dirigenziale 50/2011) interferenze pregiudizievoli all'impianto precedentemente autorizzato, di entità tale da rendere non più funzionante l'impianto stesso, avrebbe documentato semplicemente una perdita di produttività delle turbine, di pertinenza del gruppo (...), pari al solo 4,5%, quindi un'interferenza ininfluente, ai fini ivi previsti (e tale, in particolare, da non poter risultare ostativa all'emissione del decreto di autorizzazione in parola), con la conseguenza che, a suo avviso, il decreto dirigenziale n. 164 del 2011 sarebbe stato illegittimo, nella parte in cui aveva negato l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli aerogeneratori "esclusi" (oggetto della perizia giurata del gruppo (...)).
Sarebbe stata di conseguenza illegittima anche la successiva nota della Regione, del 3 giugno 2011, reiettiva della richiesta di riesame della (...), allorché la stessa affermava: "La perizia giurata prodotta dal controinteressato appare conforme al dettato del punto 17 del decreto dirigenziale 50/2011, a ragione del fatto che attesta il prescritto pregiudizio al funzionamento degli aerogeneratori e non la loro ridotta produttività".
Ritiene il Tribunale che la censura non colga nel segno.
Dalla lettura della perizia giurata in questione, redatta dall'ing. Alfonso Letizia ed allegata alla memoria difensiva, prodotta dalle controinteressate in data 9 luglio 2011, risultano infatti le seguenti considerazioni finali: "In conclusione, sulla base dell'analisi anemologica sopra riportata, a seguito della realizzazione del progetto (...) si ha una evidente perdita di produzione degli impianti del gruppo (...), tale da compromettere in maniera significativa la redditività dell'impianto, comportando una perdita netta complessiva di produzione di circa 1.950 MWh/anno".
Sin qui l'evidenziata perdita di produttività degli impianti di pertinenza del gruppo (...), effettivamente contenuta nei limiti denunziati dalla società ricorrente.
Se le conclusioni in questione si fermassero qui, sarebbe allora certamente fondata la doglianza sollevata dalla medesima.
Sta di fatto, però, che le prefate considerazioni finali proseguono nel modo seguente: "È inoltre da segnalare che, a seguito della realizzazione del progetto (...), le perdite per scia aerodinamica di alcuni aerogeneratori degli impianti del gruppo (...) raggiungerebbero valori superiori al 10%. Al di sopra di tale soglia si ha un incremento dei carichi sulla turbina tale da comportare alla stessa danni elettromeccanici, pregiudicandone il regolare funzionamento. Qualora il costruttore, al fine di preservare il funzionamento meccanico dell'aerogeneratore, ritenesse opportuno applicare un Wind Sector Management, la perdita in termini di produzione sarebbe di molto superiore a quella ipotizzata, in quanto le turbine verrebbero spente nei settori di maggiore produttività".
Seguiva la specificazione degli aerogeneratori del progetto (...) che, ove installati, avrebbero comportato maggiori danni per il regolare funzionamento degli impianti del gruppo (...), perfettamente corrispondenti a quelli per i quali l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti della società ricorrente veniva, poi, denegata dalla Regione Campania.
Sempre il citato tecnico elencava, poi, anche le turbine del progetto (...), comportanti perdite di media rilevanza (dall'1 al 3%) e quelle che avrebbero provocato perdite irrilevanti (inferiori all'1%): orbene, per entrambe tali categorie di aerogeneratori l'autorizzazione veniva invece regolarmente rilasciata dalla Regione.
Ne consegue che il decreto dirigenziale impugnato nel ricorso introduttivo e la nota, oggetto di gravame nei motivi aggiunti, sono entrambe legittime, avendo la Regione, in aderenza al disposto del punto 17 del decreto dirigenziale n. 50/2011 (si ripete, senz'altro applicabile alla specie), inibito l'installazione e l'esercizio dei soli aerogeneratori, in grado comportare il mancato funzionamento degli impianti già in esercizio (di pertinenza delle controinteressate), ed avendo invece consentito detta installazione e detto esercizio, esclusivamente per le turbine non in grado, giusta le considerazioni espresse nella perizia giurata prodotta nell'interesse delle medesime, d'incidere sul regolare funzionamento di quelle già attive.
Poiché entrambi i provvedimenti impugnati appaiono conformi al disposto della citata previsione regolamentare, se ne desume che la parte, per così dire, centrale dell'(unica) censura svolta da parte ricorrente non merita d'essere accolta.
Avverso le conclusioni, cui è giunto il tecnico delle controinteressate, nella suddetta perizia giurata, la (...) ha, peraltro, presentato controdeduzioni, volte a dimostrare sostanzialmente l'erroneità delle medesime, controdeduzioni affidate a ben tre perizie giurate, a firma dell'ing. (omissis), le quali peraltro non sono in grado, a parere del Collegio, di comportare la modificazione della soluzione, che s'è inteso fornire alla controversia, e tanto per le seguenti ragioni.
Nella prima di dette perizie, recante la data del giugno 2011, il tecnico s'è limitato a ribadire il dato, già evincibile dalla lettura dell'elaborato a firma dell'ing. (omissis), secondo cui il parco eolico della (...), pur in presenza del parco eolico della (...), funzionerebbe al 95,5% (quindi con una perdita di produttività pari al 4,5%); ma, come s'è osservato in precedenza, non è questo il dato che fonda le conclusioni del tecnico delle controinteressate, circa il pregiudizio al regolare funzionamento degli impianti del gruppo (...), derivante invece dalle "perdite per scia aerodinamica di alcuni aerogeneratori degli impianti del gruppo (...)", che "raggiungerebbero valori superiori al 10%", soglia al di sopra della quale "si ha un incremento dei carichi sulla turbina tale da comportare alla stessa danni elettromeccanici, pregiudicandone il regolare funzionamento".
Nulla s'osserva, nella perizia dell'ing. (omissis), circa tale punto, che rappresenta invece la ragione fondamentale delle determinazioni assunte dalla Regione Campania circa l'istanza della (...), come s'è rilevato sopra.
Nella seconda perizia giurata, recante la data del settembre 2011, l'ing. (omissis) ha poi effettuato l'analisi della funzionalità degli aerogeneratori del gruppo (...) ubicati nei Comuni del comprensorio del Fortore, concludendo che: "Dalle verifiche effettuate risultano perfettamente funzionanti n. 20 turbine eoliche del gruppo (...) la cui interdistanza nella direzione del vento dominante è inferiore ai 630 metri".
Da tale conclusione il tecnico della società ricorrente inferiva poi che, poiché la distanza minima tra gli aerogeneratori (...) e quelli del gruppo (...) non era mai inferiore ai 630 metri, nella direzione dei venti dominanti, "tale distanza è sufficiente a contenere le perturbazioni aerodinamiche dovute all'effetto scia".
Dall'installazione di (tutte) le turbine previste nel progetto (...), pertanto, non si sarebbe potuta verificare alcuna limitazione al regolare funzionamento delle turbine del gruppo (...), "dato che le stesse funzionano regolarmente sebbene siano istallate con una interdistanza inferiore".
Orbene, relativamente a tale argomento, il Collegio non può esimersi dal rilevare come lo stesso si presenti astratto, legato com'è ad un calcolo presuntivo sull'effetto scia, fondato sulla distanza tra le turbine già in funzione del gruppo (...); il quale non è idoneo, proprio per la sua genericità, a confutare in maniera decisiva le conclusioni, circa gli effetti pregiudizievoli potenzialmente verificabili ai danni degli impianti dello stesso gruppo, formulate nella perizia giurata prodotta, alla Regione, nel corso del procedimento, relativo all'istanza presentata dalla ricorrente.
In particolare, dall'osservazione secondo la quale alcune (in particolare venti) delle turbine del gruppo (...) funzionerebbero regolarmente, pur essendo collocate, tra loro, ad una distanza inferiore rispetto a quella esistente tra le stesse turbine del gruppo e quelle, previste nel progetto della (...), non pare possibile desumere con certezza alcunché circa gli effetti concreti derivanti dall'installazione di queste ultime.
Tre considerazioni, espresse negli scritti difensivi della controinteressate, paiono in particolare al Collegio rilevanti: la prima, secondo la quale "dalla semplice lettura di tale perizia" (la seconda dell'ing. (omissis)) "emerge ictu oculi che le valutazioni effettuate dal perito si basano unicamente sul calcolo delle distanze intercorrenti tra le turbine delle controinteressate e "sull'esame a vista" circa il funzionamento di non si sa quali turbine appartenenti alle medesime controinteressate (si consideri al riguardo che gli impianti delle controinteressate sono costituite da ben 99 aerogeneratori), sicché non è possibile attribuire a tale elaborato alcun valore probatorio, quanto al funzionamento delle turbine delle controinteressate"; la seconda, per la quale se il parametro della distanza non inferiore ai 630 metri, non è stato, nell'installazione delle turbine del gruppo (...), rispettato, "ciò è dovuto al fatto che in fase di progettazione è stato calcolato il rischio di avere un incremento delle perdite per scia delle turbine. Ma questo è un rischio imprenditoriale che il gruppo (...) s'è assunto e che poteva assumersi, visto che quanto gli impianti sono stati progettati e realizzati appartenevano tutti quanti a tale gruppo"; e la terza, secondo la quale se è vero che maggiore è la distanza tra aerogeneratori ubicati nella direzione del vento dominante, minore è il rischio che si verifichi l'effetto scia tra gli stessi, "è altrettanto vero che il mero rispetto di una distanza minima tra gli aerogeneratori, determinata in base al diametro del rotore moltiplicato per 7 (parametro, imposto dalla linee guida di cui alla delibera regionale n. 1955/2006: Nde), non è idoneo ad escludere tale effetto"; tanto che la stessa Regione Campania, in sede di approvazione delle citate linee guida per il rilascio dell'autorizzazione unica, ex articolo 12 del Dlgs 387/2003, non aveva riprodotto, nel decreto dirigenziale n. 50/2011, la suddetta previsione derivante dalla delibera regionale n. 1955/2006, richiedendo piuttosto, ai controinteressati che sarebbero stati pregiudicati dalla realizzazione di un nuovo impianto, il deposito di una perizia tecnica asseverata, che attestasse rigorosamente l'esistenza dei danni lamentati (adempimento, quest'ultimo, puntualmente osservato, "ratione temporis", dalle controinteressate).
Passando, quindi, alla disamina della terza perizia giurata redatta, nell'interesse della ricorrente, dall'ing. Bruno Pavese, la stessa si muove sostanzialmente nella stessa direzione della precedente e si conclude con l'osservazione che la (...), altra società del gruppo (...), aveva presentato, nel progetto per la realizzazione del Parco Eolico "Fortore 3", tre turbine la cui interdistanza da turbine già in esercizio era inferiore ai 630 metri, ed una in particolare era ubicata ad appena 320 metri da altra in funzione, sicché detta distanza era stata ritenuta sufficiente a contenere le perturbazioni aerodinamiche dovute all'effetto scia tra i due impianti, nella direzione del vento dominante.
Anche relativamente a tale terza ed ultima perizia giurata possono pertanto richiamarsi le considerazioni diffusamente dianzi espresse, riguardo alla seconda perizia, e concludere così che anche le stesse non paiono in grado d'intaccare decisivamente le conclusioni, raggiunte dal tecnico di parte delle controinteressate nella perizia, trasmessa alla Regione nel corso del procedimento relativo all'istanza di autorizzazione, presentata dalla (...) e definita con il provvedimento, oggetto d'impugnativa nell'atto introduttivo del giudizio.
Deve, in particolare, ribadirsi come al Collegio non sembri possibile dedurre "sic et simpliciter", dall'esposizione di dati tecnici riguardanti un diverso progetto e diversi aerogeneratori, conclusioni dirimenti, quanto alla correttezza dei risultati, raggiunti dall'ing. Alfonso Letizia nell'elaborato, consegnato alla Regione Campania nel corso del suddetto procedimento; e tanto in disparte quanto sopra rilevato, circa la non decisività dell'elemento, rappresentato dalla distanza, non inferiore ai 630 metri, al fine di accertare il pregiudizio agli impianti già in funzione, derivante dal cd. "effetto scia".
Stabilito quindi che i provvedimenti, adottati nella vicenda in esame dalla Regione, ed oggetto di gravame, si sottraggono alla censura di malgoverno della disposizione dettata nel punto 17 del decreto dirigenziale 50 del 2011, osserva il Tribunale come i rimanenti profili di doglianza siano privi di pregio.
Ci si riferisce, anzitutto, al lamentato difetto di motivazione del provvedimento del 6 aprile 2011, posto che la giustificazione fornita dalla Regione nel decreto impugnato, onde legittimare il parziale diniego di accoglimento dell'istanza della ricorrente, pare idonea – sia pur nella sua sinteticità – a far comprendere le ragioni a fondamento del mancato accoglimento della medesima, relativamente agli aerogeneratori che "pregiudicherebbero il regolare funzionamento degli impianti".
Quanto poi ai denunziati vizi di contraddittorietà e disparità di trattamento, che pure, secondo la (...), caratterizzerebbero l'operato dell'ente regionale nel caso di specie, rileva il Tribunale come la vicenda processuale che vede ancora contrapposte – sia pur in posizioni rovesciate – le stesse parti (ricorrente e controinteressate) del presente ricorso, sia oggetto di un diverso giudizio (n. 1582/2010 R.g.), caratterizzato da peculiarità fattuali che impediscono di poter operare un'acritica sovrapposizione delle rispettive situazioni, e ritenere così sviata l'azione dell'Amministrazione, a tutto vantaggio delle controinteressate (come dedotto dall'(...)).
In pratica quella, oggetto del ricorso n. 1582/2010 R.g., rappresenta una vicenda processuale del tutto distinta dall'attuale, la cui semplice pendenza non implica, di per sé sola, alcuna conseguenza in punto d'illegittimità o meno dei provvedimenti, adottati dalla Regione nella vicenda in esame, in presenza, per di più, di un contesto normativo che s'è evoluto nel tempo.
Del tutto irrilevanti, infine, sia la circostanza che il progetto proposto dalla (...) sia stato sottoposto a Via con esito favorevole, essendo evidente come si tratti di valutazione disposta a tutt'altri fini, sia l'asserita presentazione – sulle stesse aree prescelte dalla ricorrente per l'installazione dei sette aerogeneratori "esclusi" dall'autorizzazione concessale – di un diverso progetto, da parte di altra società del gruppo (...), circostanza che è stata smentita dalla difesa delle controinteressate, con l'esibizione anche di documentazione a supporto (e che non è stata più ribadita nelle difese della ricorrente).
In conclusione, entrambi i ricorsi (principale e per motivi aggiunti) debbono essere respinti.
Ne consegue il rigetto "de plano" della richiesta di risarcimento del danno, azionata da parte ricorrente nei confronti della Regione Campania (in disparte ogni considerazione circa la sua generica formulazione).
Le spese processuali, in ragione della peculiarità della vicenda, possono essere peraltro integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge sia il ricorso introduttivo, sia i motivi aggiunti (quanto all'atto impugnato sub a); dichiara inammissibile il ricorso, quanto all'atto impugnato, nei motivi aggiunti, sub b).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012, con l'intervento dei Magistrati:
(omissis)
Depositata in segreteria il 5 marzo 2012.