Energia

Normativa Vigente

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Dm Sviluppo economico 7 gennaio 2012

Proroga della domanda di risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92

Ultima versione disponibile al 20/05/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 7 gennaio 2012

(Gu 7 marzo 2012 n. 56)

Disposizioni attuative del decreto 2 dicembre 2009 ai fini della risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92 per gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia

Il Ministro della sviluppo economico

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'art. 22, comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonte rinnovabile, vengono stabiliti criteri e termini per la definizione e l'aggiornamento da parte del Comitato Interministeriale Prezzi (di seguito: Cip) dei prezzi di ritiro dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e assimilate;

Visto il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'articolo 3, comma 12, secondo cui ai produttori di energia elettrica di cui alla legge n. 9/1991, articolo 22, comma 3, ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale (Grtn, oggi Gse) viene corrisposto un prezzo determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) in applicazione del criterio del costo evitato;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/Ce e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/Ce);

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/2009) ed in particolare l'articolo 30, comma 20, secondo cui l'Autorità "propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 dicembre 2009 (di seguito: decreto 2 dicembre 2009) concernente i meccanismi per la risoluzione volontaria e anticipata delle convenzioni Cip 6, secondo quanto disposto dall'articolo 30, comma 20, della citata legge n. 99/2009;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2010 riguardante i parametri per il calcolo dei corrispettivi spettanti per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 aventi ad oggetto impianti assimilati alimentati da combustibili fossili;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 ottobre 2010 relativo alle modalità di rateizzazione del corrispettivo Cfossili di cui al decreto 2 agosto 2010;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2011 riguardante i parametri per il calcolo dei corrispettivi spettanti per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 aventi ad oggetto impianti alimentati da combustibili da processo o residui o recuperi di energia;

Considerato che le problematiche emerse per alcuni impianti rientrano in un quadro di criticità industriale eccezionale, con ricadute sul tessuto economico ed occupazionale e che in generale gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia sono inseriti in realtà industriali integrate, complesse e strategiche;

Ritenuto di dover tener conto della particolare situazione congiunturale in cui debbono attuarsi le scelte dei soggetti imprenditoriali coinvolti, alcune delle quali relative a rilevanti modifiche degli assetti societari e aziendali nonché del contesto industriale in cui operano;

Ritenuto opportuno rivedere i termini per la presentazione delle domande di risoluzione anticipata per tale tipologia di impianti allo scopo di consentire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla risoluzione anticipata;

Decreta:

Articolo 1

Modifica dei termini di presentazione delle istanze di risoluzione anticipata delle convenzioni

1. Il termine finale di presentazione delle istanze di risoluzione anticipata di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2011 è fissato al 30 giugno 2012.

2. Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 2 dicembre 2009, 2 agosto 2010, 8 ottobre 2010 e 23 giugno 2011.

Articolo 2

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è inviato alla registrazione della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

Roma, 7 gennaio 2012.

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