Rumore

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Tar Lombardia

Sentenza 30 novembre 2011, n. 2980

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

(Sezione Quarticolo)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 140 del 2010, proposto da: Policlinico di (omissis), rappresentato e difeso dagli avv. (omissis), (omissis), con domicilio eletto presso (omissis) in Milano, via (omissis);

contro

Comune di (omissis) in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. (omissis), (omissis), domiciliata per legge in Milano, via (omissis)

nei confronti di

Agenzia regionale protezione ambiente (Arpa) — Lombardia;

sul ricorso numero di registro generale 1128 del 2010, proposto da:

Policlinico di (omissis) Spa, rappresentato e difeso dagli avv. (omissis), (omissis), con domicilio eletto presso (omissis) in Milano, via (omissis);

contro

Comune di (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. (omissis), domiciliata per legge in Milano, via (omissis);

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 140 del 2010:

— dell'Ordinanza del Comune di (omissis) n. 0115286 del 20 ottobre 2009, protocollata il 29 ottobre 2008 e notificata al policlinico di (omissis) il 29 ottobre 2009 con la quale è stato ordinato al dr. (omissis), nella sua qualità di legale rappresentante della Policlinico di (omissis) Spa di adottare entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione dell'ordinanza idonei interventi di bonifica acustica atti ad impedire al rumore prodotto dagli impianti asserviti all'attività della Policlinico di (omissis) Spa di superare, all'interno dell'abitazione posta al sesto piano del Condominio di via (omissis) in (omissis) il valore differenziale di immissione per il periodo notturno fissato a 3 db (A) dell'articolo 4 del Dpcm 14 novembre 1997;

— nonché degli atti antecedenti preordinati e conseguenti.

quanto al ricorso n. 1128 del 2010:

— della comunicazione del 26 febbraio 2010 prot. gen. del 3 marzo 2010 del Settore ambiente qualità e riqualificazione urbana del Comune di (omissis)

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di (omissis) in Persona del Sindaco P.T. e di Comune di (omissis);

Vista l'ordinanza del Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 27 gennaio 2010 n. 77;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2011 il dott. (omissis) e uditi per le particolo i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

1. La ricorrente impugna con il primo ricorso l'ordinanza comunale con la quale è stata imposta la bonifica acustica degli impianti del Policlinico di (omissis) in quanto essi emettono rumori superiori alle soglie legali nei confronti del condominio di via (omissis).

Contro il suddetto atto solleva i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione del punto 1 e 7 dell'allegato B del Dm 16 marzo 1988 in quanto nelle rilevazioni Arpa non sarebbero stati indicate con precisione le condizioni di tempo nelle quali è stata effettuata la rilevazione.

II) Violazione del punto 8 e 9 dell'allegato B del Dm 16 marzo 1988 in quanto le rilevazioni sarebbero state erroneamente effettuate con riferimento ai tempi di esecuzione.

III) Eccesso di potere in quanto non sarebbe vero che nella zona non sono presenti altri insediamenti con apprezzabili sorgenti di rumore attive in periodo notturno, come invece affermato nel provvedimento.

La difesa comunale ha chiesto la reiezione del ricorso.

2. Con il secondo ricorso la ricorrente impugna la nota con la quale il Comune respinge l'istanza di proroga del termine di legge per l'ottemperanza all'ordinanza impugnata con il primo ricorso in epigrafe.

Contro il suddetto atto la ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.

I) Difetto di motivazione in quanto il diniego di proroga non contiene alcuna motivazione e si scontra con la prorogabilità del termine medesimo.

La difesa comunale ha chiesto la reiezione del ricorso in quanto il provvedimento in questione segue la lettera 24 dicembre 2009 del settore avvocatura in merito alla richiesta di proroga.

All'udienza del 18 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

 

Diritto

In primo luogo occorre disporre la riunione dei due ricorsi in considerazione della connessione oggettiva e soggettiva.

1. Il primo ricorso è inammissibile oltre che infondato.

Dagli atti risulta chiaramente che l'ordinanza comunale è stata adottata a seguito degli accertamenti Arpa effettuati all'interno dell'abitazione posta al sesto piano del Condominio di via (omissis), in (omissis), come si desume anche dall'intestazione del ricorso.

In merito la giurisprudenza ha chiarito che i cittadini presso le cui abitazioni sono stati effettuati gli accertamenti fonometrici sono controinteressati all'accoglimento del ricorso contro l'atto del Comune che impone misure di mitigazione acustica a vantaggio dei medesimi (Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 14 luglio 2011, n. 1889), con la conseguenza che essi sono contraddittori necessari cui il ricorso doveva, pena l'inammissibilità, essere notificato.

In ogni caso il ricorso è infondato.

Il primo motivo è infondato in quanto deve ritenersi sufficiente, in mancanza di specifica prova contraria od almeno di indizi gravi e concordanti, l'indicazione che l'accertamento è stato effettuato in condizioni normali di vento.

Il secondo motivo è infondato in quanto le rilevazioni registrate presentano orari diversi e quindi sono compatibili con lo spostamento del microfono utilizzato e rientrano nel periodo di rilevazione indicato nella premessa all'accertamento.

Il terzo motivo è infondato in quanto gli accertamenti dell'Arpa sono stati effettuati con l'intervento dei tecnici della ricorrente senza che la presenza di altre fonti di rumore sia stata in alcun modo rilevata.

A ciò si aggiunge che l'accertamento contiene specifiche indicazioni in merito ai rumori provenienti da altre fonti, interne al condominio, e quindi si deve ritenere che gli organi accertatori abbiano tenuto sufficiente conto della presenza di altre fonti di rumore.

Da ultimo la presenza su altra via di attività articologianali e di un centro di vigilanza è irrilevante trattandosi di accertamenti effettuati di notte.

In definitiva quindi il ricorso va dichiarato infondato.

2. Il secondo ricorso è inammissibile.

Con tale atto la ricorrente impugna il diniego di proroga del termine per adempiere richiesto all'amministrazione.

Anche in questo caso occorre rilevare che la proroga è un atto che, incidendo sui termini per l'adozione delle misure di riduzione delle immissioni acustiche, incide direttamente sulla posizione giuridica dei cittadini presso le cui abitazioni sono stati effettuati gli accertamenti fonometrici, in quanto procrastina l'adozione dei doverosi interventi di riduzione delle immissioni.

Questi sono dunque controinteressati all'accoglimento del ricorso contro l'atto del Comune che nega la proroga del termine, avendo un interesse legittimo al suo mantenimento, con la conseguenza che essi sono contraddittori necessari cui il ricorso doveva, pena l'inammissibilità, essere notificato.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Quarticolo), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, rigetta il ricorso RG 140/2010 e dichiara inammissibile il ricorso RG 1128/2010.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore del Comune che liquida in euro 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

 

Depositata in Segreteria il 30 novembre 2011

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