Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Lombardia 24 ottobre 2011, n. 1463

Ventilazione dei rifiuti - Dlgs 152/2006 - Attività di trattamento - Necessità autorizzazione puntuale - Sussiste

Per il Tar Lombardia l’attività di insufflazione di aria nel rifiuto è una forma di trattamento dei rifiuti che deve essere autorizzata in via specifica ex articolo 208 del Dlgs 152/2006, mai per relationem.
Alla luce del “Codice ambientale” e del Dlgs 36/2003 sulle discariche, il “trattamento” dei rifiuti per cui è necessario chiedere l’autorizzazione può consistere in attività propedeutiche al recupero o allo smaltimento, tra le quali sicuramente rientra — almeno alla luce della sentenza del Tar Brescia n. 1463/2011 — l'attività di essiccazione e ricondizionamento dei rifiuti per ridurne il tasso di umidità, in vista del successivo utilizzo come combustibile da rifiuti (Cdr).
Il Giudice amministrativo precisa poi che vista la "puntuale individuazione delle attività" richiesta alle autorizzazioni ex articolo 208 da parte dello stesso Dlgs 152/2006, sembra da escludersi la possibilità che il mancato veto provinciale all’attività di ventilazione (prevista nelle schede tecniche allegate alla domanda principale) configuri una sorta di autorizzazione per relationem.

Tar Lombardia

Sentenza 24 ottobre 2011, n. 1463

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 1136 del 2010, proposto da:

(omissis) Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Gianolio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. (omissis);

 

contro

Provincia di Mantova, rappresentato e difeso dagli avv. (omissis);

 

per l'annullamento

del provvedimento prot.n. 1905/LMR del 14/1/2010, recante diffida per l'inottemperanza alla determinazione n. 28 del 9/1/2006, di rinnovo autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, dell'impianto sito in Pieve di Coriano.

 

Visti il ricorso e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Carmine Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

La ricorrente impugna (a seguito di trasposizione da ricorso straordinario) il provvedimento del 14. 1. 2010 con cui la Provincia di Mantova l'ha diffidata a non utilizzare nell'impianto che gestisce in Pieve di Coriano il sistema di insufflazione di aria nel processo di produzione di combustibile derivato da rifiuti.

L'amministrazione ha motivato la decisione impugnata sostenendo che l'insufflazione dell'aria non è ricompresa tra le operazioni trattamento rifiuti che sono state autorizzate.

I motivi che sostengono il ricorso sono i seguenti:

1. il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto l'operazione di insufflazione dell'aria non dovrebbe essere specificamente autorizzata, in quanto la stessa non rientrerebbe negli allegati B e C della parte IV del Codice dell'ambiente, costituendo trattamento generico non soggetto ad autorizzazione ex articolo 2 Dlgs 36/03;

2. il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto, ammesso che tale operazione debba essere autorizzata, essa sarebbe stata in realtà implicitamente autorizzata dalla Provincia di Mantova, essendo contemplata nei progetti tecnici presentati dalla ricorrente in sede di richiesta di autorizzazione e su cui non vi sono state obiezioni da parte della Provincia.

Si costituiva in giudizio la Provincia di Mantova, che deduceva l'inammissibilità del ricorso (sia per mancata impugnazione delle note del 16. 3. 2010 e del 10. 5. 2010 che hanno confermato il provvedimento impugnato; sia per mancanza di autonoma lesività del provvedimento impugnato, che non sarebbe altro che atto consequenziale all'autorizzazione, che già di per sé non contemplava la possibilità di effettuare il trattamento in esame), e comunque l'infondatezza dei relativi motivi.

Nel ricorso era formulata altresì istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

Con ordinanza del 12. 11. 2010, n. 797 il Tribunale respingeva l'istanza per difetto di periculum.

Con ordinanza del 9. 3. 2011, n. 1077 il Consiglio di Stato, utilizzando la nuova norma dell'articolo 55, co. 10, C.p.a. che consente al giudicante di non pronunciarsi sulla domanda cautelare e rinviare al merito, imponeva al Tribunale di pronunciarsi nel merito.

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 12. 10. 2011, all'esito della quale veniva trattenuto in decisione.

 

Diritto

I. Le eccezioni di inammissibilità non sono fondate in quanto:

— le note del 16. 3. 2010 e del 10. 5. 2010, successive al provvedimento impugnato, costituivano non il nuovo titolo che regge il diniego all'effettuazione del trattamento di insufflazione dell'aria, ma meri atti confermativi; il titolo che regge il diniego continua ad essere il provvedimento impugnato nei cui confronti quindi non si è prodotta alcuna forma di acquiescenza;

— la pretesa di togliere autonoma lesività al provvedimento impugnato, riferendo la lesività alla sola autorizzazione che non prevedeva già in radice la possibilità di effettuare tale trattamento è contestata in fatto (la ricorrente ritiene al secondo motivo di ricorso che l'autorizzazione contenesse in realtà la possibilità di effettuare il trattamento di insufflazione dell'aria) ed in diritto (la ricorrente ritiene al primo motivo che non fosse necessaria alcuna autorizzazione).

Il ricorso però è infondato nel merito.

II. Nel primo motivo di ricorso si deduce che il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto l'operazione di insufflazione dell'aria non dovrebbe essere specificamente autorizzata, in quanto la stessa non rientrerebbe negli allegati B e C della parte IV del Codice dell'ambiente, costituendo trattamento generico non soggetto ad autorizzazione ex articolo 2 Dlgs 36/03.

In sostanza, la ricorrente ritiene che l'insufflazione dell'aria sia un trattamento libero dei rifiuti, che non è necessario autorizzare specificamente.

Per tentare di comprendere se nel sistema vigente, l'insufflazione dell'aria sia un trattamento soggetto ad autorizzazione oppure una attività libera, si deve passare ad esaminare le norme di riferimento che sono le seguenti:

— l'articolo 183, co. 1, lettera s), Codice dell'ambiente definisce "trattamento" le operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

— la norma speciale in tema di discariche dell'articolo 2, co. 1, lettera h), Dlgs 36/2003, definisce invece come "trattamento" i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza;

— quindi il trattamento dei rifiuti per cui è necessario chiedere l'autorizzazione può consistere in attività propedeutiche al recupero o allo smaltimento, descritte in modo più dettagliato nella norma speciale e più sintetico nel Codice dell'ambiente;

— il "recupero" è, a sua volta, definito dalla lettera t) come qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

— lo "smaltimento", invece, è secondo la lettera z) "qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento";

— l'allegato B riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento, e l'allegato C riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di recupero,

— l'argomento della difesa della ricorrente secondo cui l'insufflazione d'aria non sarebbe ricompresa nell'allegato C già di per sé non sarebbe decisivo, perché le elencazioni degli allegati B e C sono esemplificative;

— nelle more del giudizio, inoltre, l'allegato C è stato novellato, ed individua adesso al punto R12 come operazione di recupero da autorizzare lo "scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11", che la nota (7) allo stesso allegato prevede che possa comprendere "in mancanza di un altro Codice R appropriato, (…) le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11";

— l'essiccazione, il condizionamento ed il ricondizionamento sono esattamente le operazioni che svolgeva la ricorrente ventilando aria nel composto derivato dai rifiuti che produceva nel proprio stabilimento; la ventilazione, infatti, serviva a mantenere basso il tasso di umidità del rifiuto perché lo stesso mantenesse i parametri adatti per essere poi trattato come combustibile derivato da rifiuti;

— nel sistema normativo vigente la ventilazione, pertanto, è una forma di trattamento rifiuti da autorizzare specificamente;

— ma anche nel sistema vigente all'epoca del provvedimento impugnato la ventilazione era un tipo di trattamento da autorizzare proprio perché essa, incidendo sulle emissioni prodotte in atmosfera dal rifiuto stoccato, e sui gas e gli odori che il rifiuto produce è operazione tutt'altro che neutra nel trattamento dei rifiuti;

— ogni volta che il processo produttivo obbliga alla movimentazione del rifiuto (movimentazione che può consistere anche solo nell'agitare lo stesso per favorire i processi di compostaggio), si sprigionano emissioni in atmosfera particolarmente odorigene, che non sono neutre ai fini della valutazione della valutazione sulla autorizzabilità dell'impianto in parola;

— l'attività di insufflazione di aria nel rifiuto, che la ricorrente vorrebbe far passare come attività libera, è in realtà una attività che svolge un suo ruolo importante nel processo fisico di recupero del rifiuto ed un suo ruolo importante nella valutazione dell'autorizzabilità dell'impianto di trattamento, attività che pertanto non è libera ma deve essere specificamente autorizzata.

III. Nel secondo motivo di ricorso si deduce che il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto, ammesso che tale operazione debba essere autorizzata, essa sarebbe stata in realtà implicitamente autorizzata dalla Provincia di Mantova, essendo contemplata nei progetti tecnici presentati dalla ricorrente in sede di richiesta di autorizzazione e su cui non vi sono state obiezioni da parte della Provincia.

In definitiva, la ricorrente riconosce di non aver mai ottenuto una autorizzazione esplicita al trattamento con la ventilazione forzata del rifiuto, ma sostiene di essere stata autorizzata per relationem in quanto aveva previsto la ventilazione nelle sue schede tecniche allegate alle domande.

Ma il sistema dell'articolo 208 Codice dell'ambiente non prevede la possibilità di autorizzazione per relationem, ma anzi individua un contenuto specifico e molto puntuale che ciascuna autorizzazione deve possedere, dovendo esser indicati i requisiti tecnici di ciascun tipo di operazione autorizzata, nonché il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione.

In definitiva, il sistema dell'autorizzazione ex articolo 208 è molto diverso da quello del titolo abilitativo di tipo edilizio dove la prassi in uso del permesso di costruire per relationem si giustifica con la natura vincolata del provvedimento (una volta che il progetto goda di conformità urbanistica), vincolo che non sussiste nel provvedimento in esame dove invece lo stesso legislatore chiede che il provvedimento sia molto puntuale nelle attività che esso autorizza.

In definitiva, non è possibile sostenere di essere stati autorizzati all'insufflazione di aria semplicemente perché la Provincia di Mantova non ha espressamente vietato l'attività in parola.

IV. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

Respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della Provincia di Mantova delle spese di lite, che determina in euro 2.000, oltre i.v.a. e C.p.a. (se dovute).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

 

Depositata in Segreteria il 24 ottobre 2011

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