Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Lombardia 28 settembre 2011, n. 2311

Recupero "semplificato" - Dlgs 152/2006 - Dm 5 febbraio 1998 - Comunicazione - Potere di controllo della Provincia successivo all'avvio dell'attività - Sussiste

Il Tar lombardo ricorda che il potere provinciale di controllo ex articolo 216 del "Codice ambientale" è esercitabile anche in caso di accertamento successivo alla decorrenza dei termini di inizio attività, senza che sia necessario rimuovere il provvedimento tacito di assenso.
Questo perché l’articolo 216 del Dlgs 152/2006 che disciplina le operazioni di recupero in forma semplificata prevede che la Provincia possa disporre non solo il divieto di inizio attività, ma anche quello di prosecuzione della medesima (sentenza Tar Lombardia 2311/2011).
Il “Codice ambientale”, prosegue il Giudice amministrativo, non ritiene il recupero un’attività irrilevante dal punto di vista ambientale ma la sottopone a un regime amministrativo ambientale semplificato nel rigido rispetto del Dm 5 febbraio 1998 per i rifiuti non pericolosi, e del Dm 161/2002 per i rifiuti pericolosi. La comunicazione di inizio attività per le attività in questione, si legge nelle motivazioni, non rappresenta quindi una forma di liberalizzazione dell’attività.

Tar Lombardia

Sentenza 28 settembre 2011, n. 2311

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 2120 del 2007, proposto da: (omissis);

 

contro

Provincia di Lecco, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis);

Albo nazionale gestori ambientali — Sez. Regionale Lombardia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

 

per l'annullamento, con motivi aggiunti

— del provvedimento dirigenziale della Provincia di Lecco prot. gen. 22987 del 15 giugno 2007 avente ad oggetto il divieto di prosecuzione dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi effettivamente avviati al riutilizzo con procedure semplificate, ai sensi dell'articolo 216 del Dlgs 152/2006. Ditta (omissis) Srl sede legale: Via (omissis) Insediamento produttivo: località Moregallo Mandello del Lario;

— per quanto occorrer possa della nota della Provincia di Lecco in data 14 giugno 2007 avente per oggetto rapporto di sopralluogo effettuato in data 7 giugno 2007;

— per quanto occorrer possa della nota prot. 40017 dell'8 settembre 2007 con la quale l'Albo delle Imprese che effettuano la Gestione dei rifiuti Sezione regionale della Lombardia la comunicato alla (omissis) la chiusura del procedimento e contestuale archiviazione a seguito di provvedimento di divieto prosecuzione attività ai sensi degli articoli 214 e 216 del Dlgs 152/06 emesso dalla Provincia competente;

— nonché di tutti gli altri atti presupposti, antecedenti e conseguenti.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Lecco e di Albo nazionale gestori ambientali — Sez. Regionale Lombardia;

Vista l'ordinanza del Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 20 novembre 2007 n. 1779;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato, V, 08/01/2008 n. 156;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2011 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

1. La ricorrente impugna il provvedimento con il quale la Provincia di Lecco ha disposto il divieto di prosecuzione dell'attività presso il sito produttivo di Mandello del Lario e quello dell'Albo nazionale delle imprese che svolgono la gestione dei rifiuti che ha archiviato la domanda di iscrizione al registro presentata dalla ricorrente per i seguenti motivi.

I) Violazione dell'articolo 33 comma 1 del Dlgs 22/1997 e dell'articolo 216 del Dlgs 152/2006 ed eccesso di potere in quanto il ricorrente avrebbe ottenuto l'autorizzazione semplificata all'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti per silenzio assenso, con la conseguenza che il provvedimento della Provincia di Lecco sarebbe tardivo.

II) Violazione dell'articolo 33 comma 1 del Dlgs 22/1997 e dell'articolo 216 del Dlgs 152/2006 ed eccesso di potere in quanto la procedura semplificata permetterebbe di svolgere l'attività di recupero dei rifiuti in via accessoria e strumentale senza i requisiti richiesti in via ordinaria.

III) Illegittimità del provvedimento provinciale per carenza di motivazione in quanto non sarebbero stati indicati in modo specifico, neppure per relationem, i requisiti mancanti.

IV) Violazione dell'articolo 33 comma 1 del Dlgs 22/1997 e dell'articolo 216 del Dlgs 152/2006 ed eccesso di potere nella nota della Sezione Regionale dell'Albo Nazionale delle imprese che svolgono attività di smaltimento rifiuti in quanto l'attività della ricorrente avrebbe i requisiti richiesti dalla legge.

V) Illegittimità derivata del provvedimento dell'Albo in conseguenza dei vizi del provvedimento provinciale.

Con il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente contesta che l'amministrazione avrebbe integrato la motivazione dei provvedimenti impugnati in giudizio mediante le proprie difese e controbatte alle difese della Provincia.

La difesa della Provincia chiede la reiezione del ricorso.

All'udienza del 5 luglio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

 

Diritto

Il primo motivo di ricorso è infondato.

L'articolo 33 del decreto legislativo 5 luglio 1997 n. 22, ed oggi l'articolo 216 del Tu Ambientale prevede una procedura semplificata, mediante denunzia d'inizio d'attività, di autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti. Il comma 1 dispone che l'attività possa essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione d'inizio di attività alla Provincia territorialmente competente, il comma 3 prevede che entro quel termine la Provincia verifichi d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l'esercizio dell'attività, e il comma 4 prevede che, accertato il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, la Provincia disponga il divieto d'inizio o di prosecuzione dell'attività.

Benché la comunicazione di cui trattasi sortisca effetto già per il decorso del termine di 90 giorni, in assenza di specifici divieti o richieste di integrazioni documentali da parte della Provincia, sulla scorta dei meccanismi tipici del silenzio assenso, la comunicazione medesima, pur sortendo l'effetto operativo di legittimare l'attività con il decorso dei termini di legge, soggiace alle disposizioni richiamate dall'articolo 31, ultimo comma, del Dlgs 22/97 (oggi articolo 214 del Tu Ambiente), ovvero le statuizioni sulla veridicità delle comunicazioni rese e dei relativi atti che la compongono, nonché il divieto di conformazione se si siano rese dichiarazioni false e l'espressa previsione di applicazione della sanzione prevista dall'articolo 483 del Codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Inoltre poiché la disposizione del terzo comma dell'articolo 216 prevede espressamente che la Provincia verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, disponendo non solo il divieto di inizio ma anche quello di prosecuzione della medesima, si deve ritenere che tale potere di controllo sia esercitabile anche in caso di accertamento successivo alla decorrenza dei termini di inizio attività, qualora si verifichino irregolarità od il mancato rispetto della norma tecnica a presupposto della quale viene svolta l'attività, senza che sia necessaria la rimozione del provvedimento di assenso tacito.

Ne consegue che nessuna consumazione del potere di controllo provinciale si è verificata per il fatto che il diniego di autorizzazione è stato emanato oltre un anno dopo la presentazione della domanda.

Il secondo motivo è infondato in quanto l'articolo 126 del Dlgs 152/2006 stabilisce al primo comma che l'autorizzazione semplificata opera "a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3".

Ne consegue che non si può ritenere che la previsione della comunicazione di inizio di attività costituisca una forma di liberalizzazione dell'attività.

In secondo luogo poiché condizione indispensabile per l'utilizzo della procedura semplificata è, nel caso in questione, il rispetto del Dm 05/02/1998 per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, non è possibile ritenere che la mera accessorietà dell'attività di recupero dei rifiuti rispetto all'attività principale giustifichi il mancato rispetto della normativa ambientale.

Sebbene, infatti, tra gli scopi del Tu ambientale vi sia anche quello di favorire il recupero dei rifiuti rispetto alle tradizionali attività di smaltimento, la legge non ha voluto, con gli articoli 214 ss. del Dlgs 152/2006, ritenere che il recupero sia attività irrilevante dal punto di vista ambientale, quanto piuttosto sottoporla ad un regime amministrativo ambientale semplificato e di favore, a condizione però che siano rigidamente osservati i limiti stabiliti dal Dm 05/02/1998 per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi. Solo il rispetto di fatto di queste condizioni legittima la piena efficacia della d.i.a. e la conseguente iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali.

Non è possibile quindi ritenere che l'attività di recupero non sia soggetta alla normativa ambientale ma a quella dell'attività principale.

Il terzo motivo di ricorso, incentrato sul difetto di motivazione, è infondato in quanto la mancanza dei requisiti richiesti dal Dm 05.02.1998 per la gestione dei rifiuti non pericolosi risulta dal confronto diretto tra le foto del verbale dell'ispezione effettuata dalla Provincia il 7 giugno 2007 e la normativa violata. In particolare risultano cumuli scoperti mentre l'allegato 5 al Dm citato richiede che "lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili".

Ne consegue che nessun difetto di motivazione può imputarsi al provvedimento amministrativo in quanto la mancata indicazione della specifica disposizione vietata all'interno del Dm citato costituisce una mera irregolarità in quanto non rende perplesso il contenuto del provvedimento.

Il quarto motivo di ricorso è irricevibile per tardività in quanto la comunicazione dell'Albo dei Gestori dei rifiuti, trattandosi di atto che ha interrotto il procedimento di iscrizione e direttamente impediente l'esercizio dell'attività, avrebbe dovuto essere impugnato dalla ricorrente nei termini di legge decorrenti dalla conoscenza del provvedimento.

Il motivo è quindi irricevibile per tardività.

Da ultimo va respinto anche il quinto motivo di ricorso ove il ricorrente contesta che il diniego di iscrizione da parte dell'Albo sarebbe viziato da illegittimità derivata dal provvedimento della Provincia che ordina la cessazione dell'attività in quanto quest'ultimo è ritenuto legittimo.

Anche il ricorso per motivi aggiunti è infondato.

In primo luogo non sussiste integrazione postuma della motivazione del provvedimento in quanto la difesa della Provincia ha operato mediante gli atti difensivi una specificazione dei profili di violazione del Dm 05/02/1998 che non costituisce integrazione della motivazione.

Infatti la giurisprudenza ha chiarito che in caso di atti vincolati, qual è quello in questione, è sufficiente l'indicazione dei fatti e delle norme giuridiche che attribuiscono all'amministrazione il potere di provvedere (c.d. giustificazione: Cons. Stato, sez. IV 22 giugno 2006 n. 3962). Nel caso in questione i fatti e la fonte normativa che fonda il potere dell'amministrazione erano stati specificati nel provvedimento, mentre la successiva attività difensiva si è limitata a specificare il profilo della violazione perpetrata dal ricorrente, senza che ciò abbia aggiunto nulla al contenuto del provvedimento.

Gli altri motivi del ricorso per motivi aggiunti non costituiscono invece motivi nuovi ma mere repliche alle difese dell'amministrazione e quindi non debbono essere autonomamente esitate.

In definitiva quindi anche il ricorso per motivi aggiunti dev'essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sul ricorso per motivi aggiunti, li respinge.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali a favore dell'amministrazione provinciale, che liquida in euro 2.500,00 oltre Iva e Cpa se dovuti. Compensa le spese nei confronti dell'Albo dei gestori ambientali Sezione regionale della Lombardia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

(omissis)

 

Depositata in Segreteria il 28 settembre 2011

 

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