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Provvedimento Agenzia delle entrate 2 novembre 2011, n. 2011/149646

Detrazione 36% per interventi di ristrutturazione edilizia - Documentazione da conservare ed esibire a richiesta dell'Agenzia delle entrate

Ultima versione disponibile al 28/04/2024

Agenzia delle entrate

Provvedimento 2 novembre 2011, prot. n. 2011/149646

(Pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate il 3 novembre 2011)

Documentazione da conservare ed esibire a richiesta degli Uffici dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41 come sostituito dall’articolo 7 , comma 2, lettera q) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70

Direzione centrale accertamento

 

Il Direttore dell'Agenzia

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

I soggetti che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, intendono avvalersi della detrazione di imposta di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono tenuti a conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici, i sottoindicati documenti:

1. Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori).

Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.

2. Per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento.

3. Ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, se dovuta.

4. Delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese.

5. In caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori.

6. Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri.

7. Fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute.

8. Ricevute dei bonifici di pagamento.

 

Motivazioni

Al fine di semplificare gli adempimenti gravanti sui contribuenti per godere del beneficio fiscale di cui al novellato articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, articolo 7, comma 2, lettera q), sostituisce l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41.

Con la nuova previsione normativa viene soppresso l'obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo dell'Agenzia delle entrate di Pescara e, nel contempo, viene disposto l'obbligo di:

I. inserire nella dichiarazione dei redditi i dati indicati dalla lettera a) del citato decreto interministeriale n. 41, così come sostituita;

II. conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici, i documenti stabiliti in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il presente provvedimento recepisce il disposto di cui al precedente punto II. ed individua i documenti che i contribuenti devono tenere a disposizione e, a richiesta, esibire. Si specifica che la comunicazione preventiva all'Azienda sanitaria locale (punto 6), prevista dalla lettera b) dell'articolo 1, comma 1, del richiamato decreto interministeriale n. 41, è inserita nell'elenco al fine di prevederne l'obbligo di conservazione e di esibizione agli Uffici.

Le fatture e le ricevute fiscali (punto 7) e le ricevute dei bonifici di pagamento (punto 8), il cui obbligo di conservazione ed esibizione agli Uffici è già stabilito dalla lettera c) dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto interministeriale n. 41, sono inserite nell'elenco a fini di completezza espositiva, tenuto anche conto della particolare rilevanza di detto tipo di documentazione.

 

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

 

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

 

Disciplina normativa di riferimento

Legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997-supplemento ordinario;

Decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 60 del 13 marzo 1998;

Decreto ministeriale 9 maggio 2002, n. 153, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 174 del 26 luglio 2002;

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011.

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 2 novembre 2011.

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