Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Puglia 14 settembre 2011, n. 1601

Discariche - Autorizzazione ad accettare valori limite più elevati - Articolo 10 del Dm 3 agosto 2005 - Restrizioni non motivate alle deroghe - Competenze

Nel valutare se autorizzare valori limite più elevati per determinati parametri la P.a. non può limitarsi alla valutazione di rischio dell’intera discarica, ma deve considerare anche le caratteristiche delle singole tipologie di rifiuti.
Così si è espresso il Tar Puglia (sentenza 1601/2011) in relazione all’articolo 10 del Dm 3 agosto 2005 (“deroghe”, ora articolo 10 del Dm 27 settembre 2010), avallando l’operato della P.a. pugliese che aveva richiesto al soggetto richiedente l’autorizzazione in deroga il deposito dei cd. “test di cessione” per la valutazione delle caratteristiche dei rifiuti.
Rivedendo un proprio orientamento espresso in sede cautelare, il Tar pugliese sottolinea che grazie al "test di cessione" la P.a. centra la propria valutazione sui rifiuti già conferiti in discarica e non soltanto sulle categorie previste dalle autorizzazioni ma mai conferite, così attuando il regime di deroghe “calibrate con riferimento a rifiuti specifici per singole discariche” istituito dal Dm 3 agosto 2005.

Tar Puglia

Sentenza 14 settembre 2011, n. 1601

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce — Sezione Prima

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 1578 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Società (omissis) Spa, rappresentata e difesa dagli avv.(omissis);

 

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis);

Provincia di Taranto, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis);

 

per l'annullamento

della determinazione del Dirigente dell' Ufficio Inquinamento e grandi impianti della Regione Puglia n.468 del 20 ottobre 2010 che ha denegato alla ditta (omissis) spa l'autorizzazione ad accettare rifiuti in discarica con concentrazione nell' eluato fino a tre volte i valori indicati nella tabella 5 del Dm 3 agosto 2005 e con valore illimitato per il parametro DOC;

di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti;

e per il risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione degli atti impugnati;

nonché, a seguito dei motivi aggiunti depositati in data 17 gennaio 2011, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del verbale della conferenza dei servizi del 10 gennaio 2011 con il quale la Provincia di Taranto ha dichiarato la propria incompetenza sull'istanza della ditta (omissis) finalizzata al conseguimento dell'autorizzazione ad accettare rifiuti in discarica con concentrazione nell'eluato fino a tre volte i valori indicati nella tabella 5 del Dm 3 agosto 2005 e con valore illimitato per il parametro DOC;

di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti e per il risarcimento dei danni;

nonché, a seguito dei motivi aggiunti depositati in data 4 febbraio 2011, della determina del dirigente del settore ecologia della Provincia di Taranto n. 14 del 13 gennaio 2011 di presa d'atto del verbale della conferenza dei servizi del 10 gennaio 2011 e di conseguente dichiarazione di incompetenza sull'istanza (omissis).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Provincia di Taranto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2011 il dott. (omissis) e uditi altresì, l'Avv. (omissis) per la società ricorrente e l'Avv. (omissis) per l'Amministrazione regionale e di (omissis) per l'Amministrazione provinciale di Taranto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

La (omissis) Srl gestisce un impianto di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi in località Palombara (Provincia di Taranto), autorizzato con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia) n. 384 del 18 giugno 2008 del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia; il comma 7 del punto 5.1.1. delle prescrizioni generali sul conferimento allegate alla detta Autorizzazione Integrata Ambientale prevede la possibilità, per il gestore della discarica, di accettare rifiuti "con concentrazione nell'eluato fino a tre volte i valori indicati nella tabella 5 allegata al Dm 3 agosto 2005", subordinando detta possibilità alla "presentazione di adeguata "Valutazione di rischio", come previsto dal Dm 3 agosto 2005, articolo 10, ed alla approvazione da parte della stessa da parte dell'Autorità competente".

Di conseguenza, la ricorrente presentava alla Regione Puglia, in data 24 ottobre 2008, istanza, con allegata valutazione di rischio, per il conseguimento dell'autorizzazione ad accettare in discarica rifiuti con concentrazione nell'eluato fino a tre volte i valori indicati nella tabella 5 allegata al Dm 3 agosto 2005 e con valore illimitato per il parametro DOC; in data 30 dicembre 2008, interveniva il parere favorevole dell'Arpa Puglia ed in data 10 marzo 2009, quello della Provincia di Taranto.

Con determinazione 20 ottobre 2010 n. 468, il Dirigente del Servizio Ecologia-Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia accoglieva l'istanza limitatamente a sole 14 tipologie di rifiuti (codici Cer) per parametro DOC e, limitatamente a soli tre codici Cer, per il parametro solfati; l'operatività delle deroghe era comunque condizionata, "stante il significativo disagio provocato dalle attività di discarica, come emerso nel corso dei lavori di Conferenza di servizi,….a partire dalla realizzazione del sistema di gestione del biogas" (punto 11 della determina sopra richiamata).

Il provvedimento di concessione delle deroghe con limitazioni era impugnato dalla società resistente per difetto di motivazione, eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento; con il ricorso era altresì richiesto il risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione degli atti impugnati.

Con i motivi aggiunti depositati in data 4 novembre 2010, era altresì proposta ulteriore censura di incompetenza, violazione articolo 7 Lr 4 giugno 2007 n. 17.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione regionale, controdeducendo sul merito del ricorso.

Con ordinanza 18 novembre 2010 n. 904, la Sezione accoglieva l'istanza di tutela cautelare proposta dalla società ricorrente, così motivando: "considerato:

-che la previsione dell'articolo 7, 1° comma della Lr 14 luglio 2007, n. 17 attribuisce alla "Provincia competente per territorio" (in questo caso, Taranto) la competenza all'istruttoria e al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali per le attività di cui all'allegato 1 al Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59 (che comprende al punto n. 5 la gestione dei rifiuti) presentate in data successiva al 1° luglio 2007;

-che la detta attribuzione di competenza appare destinata ad esplicare effetti anche sugli aspetti, come la concessione dell'autorizzazione ad accettare in discarica rifiuti con concentrazioni superiori ai limiti previsti dal Dm 3 agosto 2005, che costituiscono una sostanziale integrazione/modificazione dell'autorizzazione integrata ambientale;

-che la conclusione in ordine alla competenza della Provincia di Taranto ad instaurare e decidere il procedimento non è certo modificata dalla previsione dell'articolo 10, 1° comma della Lr 17 del 2007 che riguarda solo le istanze presentate entro il 30 giugno 2007 ed è quindi inestensibile ad istanze presentate successivamente, come quella che ci occupa (presentata in data 24 ottobre 2008);

-che, in ogni caso, il riconoscimento della competenza della Provincia di Taranto non implica certo l'obbligo di concludere positivamente il procedimento, per effetto del parere favorevole già rilasciato dall'Amministrazione provinciale: la Provincia deve, infatti, sostituirsi all'Amministrazione regionale e quindi concludere il procedimento, sulla base della valutazione di tutti gli apporti e di tutti gli interessi acquisiti al procedimento, che devono trovare una composizione in sede decisionale;

-che, in ogni caso, la soluzione della fattispecie adottata dall'Amministrazione regionale non si presenta aderente a corretti criteri di legittimità, con riferimento alle deroghe concesse con riferimento ai parametri"DOC" ed al parametro"solfati"; in particolare, sostanzialmente non corretta si presenta l'utilizzazione del riferimento al cd."test di cessione" che assume indubbio riferimento alla caratterizzazione chimica dei rifiuti conferiti in discarica e non al diverso ambito valutativo relativo ai rischi per la salute e per l'ambiente derivanti dalla gestione della discarica che sono valutati attraverso il diverso strumento costituito dall'analisi di rischio (che, in questo caso, non sembra evidenziare criticità);

-che, comunque il fatto che il"test di cessione" non evidenzi il superamento di determinati parametri non esclude l'utilità per la società ricorrente di conseguire il provvedimento derogatorio, una volta che risulti definitivamente acclarata la non pericolosità per la salute e l'ambiente del superamento dei limiti;

-che, comunque, la decisione di condizionare l'operatività delle deroghe alla "realizzazione del sistema di gestione del biogas" (punto n. 11 dell'atto impugnato) si presenta come risultato di una non corretta comparazione degli interessi della ricorrente e delle collettività interessate, essendo possibili altri sistemi di scansione temporale (ad es., mediante utilizzazione dei numerosi termini intermedi in ordine alla presentazione e realizzazione dell'impianto di gestione del biogas previsti dall'atto impugnato) utilizzabili al fine di portare alla realizzazione dell'impianto necessario per neutralizzare gli aspetti di disagio indubbiamente presenti nell'area circostante l'impianto, senza per questo portare a sostanziali"blocchi" dell'attività di smaltimento dei rifiuti"; con successiva ordinanza 2 marzo 2011 n. 993, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato dichiarava improcedibile il ricorso proposto dall'amministrazione regionale, rendendo così definitivo il pronunciamento cautelare della Sezione.

Dopo l'intervento dell'ordinanza cautelare n. 904 del 2010 della Sezione, la Provincia di Taranto instaurava il procedimento; la conferenza di servizi del 10 gennaio 2011, dava però atto dell'intervento dell'articolo 35 della Lr 31 dicembre 2010 n. 19 avente ad oggetto il mantenimento alla competenza della Regione delle istanze relative a "rinnovo, riesame e …aggiornamento delle autorizzazioni integrate ambientali conseguenti a istanze formulate fino al 30 giugno 2007".

Il verbale della conferenza di servizi era impugnato dalla società ricorrente, con motivi aggiunti depositati in data 17 gennaio 2011, per violazione e falsa applicazione artt. 7 e 10 Lr 4 giugno 2007 n. 17, violazione e falsa applicazione dell'articolo 35 Lr n. 19 del 31 dicembre 2010; con i motivi aggiunti era altresì reiterata la richiesta di risarcimento dei danni.

Si costituiva in giudizio, anche l'amministrazione provinciale di Taranto, controdeducendo sul merito del ricorso.

Con i successivi motivi aggiunti depositati in data 4 febbraio 2011, la società ricorrente impugnava altresì la determina 13 gennaio 2011 n. 1 con la quale il Dirigente del Servizio Ecologia della Provincia di Taranto, recepiva i risultati della Conferenza di servizi e dichiarava l'incompetenza della Provincia di Taranto nei confronti dell'Amministrazione regionale.

Con ordinanza 24 febbraio 2011 n. 104, la Sezione rigettava l'istanza cautelare proposta dalla società ricorrente, sulla base della seguente motivazione: "considerato:

-che, per quello che riguarda la competenza, la previsione dell'articolo 133, 1° comma lett. p) del codice del processo amministrativo deve essere oggetto di una lettura costituzionalmente orientata tesa a riportare l'oggetto della previsione ai soli provvedimenti "attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti" comunque consequenziali e strettamente connessi a situazioni di emergenza "dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225";

-che, di conseguenza, anche l'attribuzione alla competenza territoriale inderogabile del Tar per il Lazio sede di Roma prevista dall'articolo 135, 1° comma lett. e) del codice del processo amministrativo non può essere considerata comprensiva anche delle controversie, come quella in esame, sicuramente attinenti alla complessiva gestione del ciclo dei rifiuti, ma non strettamente connesse ad una situazione di emergenza ambientale (che, come ampiamente noto, è ormai cessata nella Regione Puglia);

-che, ad una prima valutazione, la previsione dell'articolo 35 della Lr 31 dicembre 2010 n. 19 non può essere considerata caratterizzata dalla chiara volontà di incidere sul presente contenzioso, essendo al proposito evidente la finalizzazione alla chiarificazione di una questione di competenza che interessa una pluralità di destinatari ed interessi essenziali per la corretta gestione dell'interesse pubblico;

-che la previsione dell'articolo 35 della Lr n. 19 del 2010 appare prima facie estensibile anche ai procedimenti, come quello in oggetto, che costituiscono una sostanziale modificazione/integrazione dei contenuti dell'originaria autorizzazione integrata ambientale"; con ordinanza 5 maggio 2011 n. 1925, la Quinta Sezione del Consiglio di stato accoglieva però l'appello proposto dalla società ricorrente ed accoglieva l'istanza cautelare, ammettendo la (omissis) s.p.a. "a svolgere la propria attività, nei limiti, nei modi e con le prescrizioni di cui al provvedimento provvisorio n. 31 del 1° aprile 2011 della Provincia di Taranto (e con le altre ulteriori prescrizioni e precisazioni che l'amministrazione provinciale di Taranto dovesse ritenere utili e necessari per la tutela degli interessi ambientali) fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado".

All'udienza del 13 luglio 2011 il ricorso passava quindi in decisione.

 

Diritto

Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti indicati in motivazione.

Per ragioni espositive, l'esposizione deve partire dalle censure proposte con i motivi aggiunti depositati in data 7 gennaio 2011 e 4 febbraio 2011 ed aventi ad oggetto la previsione dell'articolo 35 della Lr 31 dicembre 2010 n. 19 ("il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale), va inteso nel senso che la delega disposta in favore delle Province con decorrenza 1° luglio 2007 concerne l'istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali richieste a decorrere da tale data, mentre restano di competenza della Regione il rinnovo, il riesame e l'aggiornamento delle autorizzazioni integrate ambientali conseguenti a istanze formulate fino al 30 giugno 2007") contestata da parte ricorrente sotto vari profili, ivi compresa la possibile incostituzionalità della disposizione.

Già in sede cautelare (Tar Puglia Lecce, sez. I, ord. 24 febbraio 2011 n. 104), la Sezione ha avuto modo di rilevare come "ad una prima valutazione, la previsione dell'articolo 35 della Lr 31 dicembre 2010 n. 19 non …(possa) essere considerata caratterizzata dalla chiara volontà di incidere sul presente contenzioso, essendo al proposito evidente la finalizzazione alla chiarificazione di una questione di competenza che interessa una pluralità di destinatari ed interessi essenziali per la corretta gestione dell'interesse pubblico".

La conclusione già raggiunta merita di essere mantenuta anche nella prospettiva di maggiore approfondimento propria della fase di merito.

In buona sostanza, siamo, infatti, in presenza di una disposizione (l'articolo 35 della Lr 31 dicembre 2010 n. 19) evidentemente caratterizzata dal carattere interpretativo e destinata ad incidere su una materia che aveva già registrato una serie di contrasti interpretativi in ordine alla competenza della Regione o delle Province (nella precedente ordinanza cautelare 18 novembre 2010, n. 904, la Sezione aveva, infatti, concluso per la competenza della Provincia di Taranto in materia) ad adottare provvedimenti che, come quello che ci occupa, appaiono destinati ad incidere su Autorizzazioni integrate ambientali già rilasciate, disponendone il "rinnovo, il riesame ..(o) l'aggiornamento"; come già rilevato in sede cautelare, siamo quindi in presenza di un intervento di chiarificazione che interessa una pluralità di destinatari ed interessi essenziali per la corretta gestione dell'interesse pubblico e che non appare per nulla caratterizzato dalla chiara volontà di incidere sul presente contenzioso (con tutte le conseguenze in ordine alla possibile incostituzionalità di una simile previsione).

Il carattere interpretativo della previsione (pacificamente ammesso, in linea di principio, dalla dottrina e dalla giurisprudenza) non viene quindi a confliggere con principi fondamentali del nostro ordinamento e, soprattutto, ad integrare quell'esclusiva finalizzazione ad incidere sulla presente vicenda contenziosa che costituisce la radice comune di tutte le censure proposte da parte ricorrente.

Il riconoscimento della sostanziale infondatezza delle censure proposte da parte ricorrente avverso gli atti applicativi dell'articolo 35 della Lr 31 dicembre 2010 n. 19 (impugnati con i motivi aggiunti depositati in data 17 gennaio e 4 febbraio 2011), permette poi di concludere per l'infondatezza della censura di incompetenza della Regione Puglia nei confronti della Provincia di Taranto, sollevata da parte ricorrente con i motivi aggiunti depositati in data 4 novembre 2010; l'intervento della citata disposizione regionale interpretativa ha, infatti chiarito, davanti ad un tessuto normativo che aveva dato luogo a incertezze, come la competenza a disporre "il rinnovo, il riesame e l'aggiornamento delle autorizzazioni integrate ambientali conseguenti a istanze formulate fino al 30 giugno 2007" permanga in capo all'Amministrazione regionale e non costituisca oggetto di delega alle Province.

Il ricorso è poi fondato e deve pertanto essere accolto.

A questo proposito, la Sezione deve innanzitutto rettificare l'orientamento già espresso in sede cautelare (Tar Puglia Lecce, sez. I, ord. 18 novembre 2010 n. 904) e tendente a ritenere "sostanzialmente non corretta …. l'utilizzazione del riferimento al cd."test di cessione" che assume indubbio riferimento alla caratterizzazione chimica dei rifiuti conferiti in discarica e non al diverso ambito valutativo relativo ai rischi per la salute e per l'ambiente derivanti dalla gestione della discarica che sono valutati attraverso il diverso strumento costituito dall'analisi di rischio (che, in questo caso, non sembra evidenziare criticità)".

A questo proposito, l'articolo 10, 1° comma del Dm 3 agosto 2005 (definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica) prevede espressamente la possibilità di autorizzare "valori limite più elevati per i parametri specifici fissati agli articoli 5, 6, 8 e 9", condizionando tale possibilità di autorizzazione alla presentazione di adeguata "valutazione di rischio, con particolare riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi" e prevedendo che il relativo provvedimento autorizzatorio sia preso "caso per caso, per rifiuti specifici per la singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche della stessa discarica e delle zone limitrofe".

Appare pertanto evidente come il riferimento ad una deroga calibrata con riferimento a "rifiuti specifici per … singola discarica" imponga una valutazione che non può limitarsi alla valutazione di rischio relativa all'intera discarica, ma imponga una valutazione riferita anche alle caratteristiche delle singole tipologie di rifiuti concretamente conferiti in discarica; sostanzialmente corretta si presenta pertanto la decisione assunta in sede istruttoria dall'Amministrazione regionale e tendente ad ottenere dalla società richiedente la deroga il deposito dei cd. test di cessione che permettono la valutazione delle caratteristiche dei rifiuti conferiti in discarica (così incentrando la valutazione sui rifiuti già conferiti in discarica e non soltanto sulle categorie di rifiuti previste dal provvedimento autorizzatorio, ma mai conferite nell'impianto).

Per quanto attiene alla richiesta di deroga illimitata per il parametro DOC, l'atto impugnato (a pag. 7 ) osserva quanto segue ." Di fatto pertanto la Ditta non ha fornito gli elementi che l'ufficio ha richiesto al fine di supportare sotto il profilo istruttorio la concessione delle deroghe al parametro DOC stante anche la richiamata normativa nazionale che prevede che si debba tenere conto delle caratteristiche dei rifiuti".

L'Ufficio pertanto ritiene che l'istanza di deroga al parametro DOC possa essere accolta esclusivamente con riferimento ai rifiuti individuati dai codici Cer di seguito elencati. Tale elenco è stilato sulla base dell'elenco Cer presentato dalla ditta in sede di Conferenza del 15 ottobre 2010, sulla base della bozza di proposta di modifica del Dm 3 agosto 2005 approvato in Conferenza Stato Regioni che prevede l'esclusione del limite di concentrazione del parametro DOC per alcune tipologie di rifiuti,sulla base di quanto emerso e stabilito nell'ambito di procedimenti analoghi nonché sulla base della documentazione integrativa fornita dalla Ditta a supporto delle richieste formulate."

Segue l'elenco dei 14 codici Cer per i quali è concessa la deroga senza limiti per il parametro DOC.

Ove si tenga conto del fatto che il richiamo alla" bozza di proposta di modifica del Dm 3 agosto 2005" non costituisce una valida giustificazione, al pari " di quanto emerso e stabilito nell'ambito di procedimenti analoghi", la limitazione alla deroga a 14 codici si fonda solo sulla"documentazione integrativa fornita dalla Ditta a supporto delle richieste formulate",con la quale (si afferma) non sono stati forniti tutti gli elementi richiesti.

Si deve tuttavia osservare che fra gli elementi integrativi richiesti con la nota 14 luglio 2010 n. 9579 (richiamata a pag 6 del provvedimento) solo la caratterizzazione chimico fisica riguarda il parametro DOC ( dato che la concentrazione dei parametri riguarda la deroga fino a tre volte i parametri di cui alla Tabella 5 allegata al Dm 3 agosto 2005).

Comunque non è dato di sapere perché i test di cessione condotti sull'eluato (relativi alla caratterizzazione chimico – fisica) sono stati presentati per 44 rifiuti caratterizzati dai codici Cer indicati a pag.6 dell'atto, mentre la deroga illimitata per il parametro DOC è stata concessa solo per 14 tipi di rifiuti.

Per quanto riguarda, poi, la deroga a tre volte i limiti per tutti i parametri della Tabella 5, la stessa determinazione 20 ottobre 2010 n. 468 del Dirigente l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia evidenzia chiaramente come "stanti anche le puntualizzazioni espresse dall'Arpa nella nota prot. 49053 del 19 ottobre 2010, le deroghe possono essere concesse per i soli parametri previsti dalla Tabella 5 e imputati al modello vale a dire: mercurio, nichel e solfati" ( pag. 10 dell'atto impugnato); in buona sostanza, pertanto l'attività istruttoria aveva portato ad individuare la sostanziale possibilità di concedere la deroga con riferimento a tutti i codici di rifiuto per i quali era intervenuto il parere favorevole dell'Arpa e con riferimento ai tre parametri costituiti dal mercurio, dal nichel e dai solfati.

Alla fine e del tutto inspiegabilmente, la deroga è stata però concessa con riferimento a soli tre codici Cer (i codici 10.01.21, 17.09.04 e 19.03.05) e con riferimento al solo parametro dei solfati; siamo pertanto in presenza di un provvedimento che ha ingiustificatamente ridotto l'ambito della deroga, sotto il profilo sia dei rifiuti oggetto della possibilità derogatoria (ristretto a sole tre tipologie), sia dei parametri derogati (limitati ai soli solfati, quando l'istruttoria aveva già evidenziato la possibilità di concedere la deroga anche con riferimento a mercurio e nichel).

In buona sostanza, pertanto, l'esito finale del procedimento ha determinato una significativa restrizione dell'ambito della deroga che si era già delineato come pienamente ammissibile nel corso del procedimento, sulla base dei pareri acquisiti.

Analogo discorso anche per la deroga al cd. parametro DOC.

Sostanzialmente scorretta si presenta poi la decisione di condizionare l'operatività della deroga alla realizzazione dell'impianto di captazione del biogas (punto n. 11 della determinazione impugnata).

Al proposito, è del tutto pacifico come l'obbligo di realizzare l'impianto di captazione del biogas già durante la gestione dell'impianto fosse già previsto dall'Aia n. 384 del 18 giugno 2008; ogni problematica relativa all'inadempimento del detto obbligo doveva pertanto essere valutata in sede di eventuale contestazione in ordine al mancato rispetto delle prescrizioni dettate dall'Aia, non costituendo comunque oggetto specifico del presente procedimento, volto esclusivamente al conseguimento dell'autorizzazione ad accettare in discarica rifiuti con concentrazione maggiore di quella prevista dal Dm 3 agosto 2005 e, quindi, non a risolvere problematiche più generali di gestione della discarica già definite dall'Autorizzazione integrata ambientale.

In definitiva, l'azione di annullamento proposta con il ricorso deve essere accolta e deve essere disposto l'annullamento dell'atto impugnato; i motivi aggiunti depositati in data 4 novembre 2010, 17 gennaio e 4 febbraio 2011 devono, al contrario, essere rigettati.

L'azione risarcitoria proposta con il ricorso non può poi trovare accoglimento in ragione, sia dell'originaria genericità, sia della mancata specificazione, una volta concretamente verificatisi i danni.

Del resto, l'azione risarcitoria non potrebbe comunque trovare accoglimento anche per difetto di prova del pregiudizio subito dalla società ricorrente; pregiudizio che non può semplicemente essere dimostrato da una semplice attestazione di un Dottore commercialista (quella depositata in data 3 febbraio 2011), ma che richiede comunque la dimostrazione giudiziale dei dati contabili necessari per la quantificazione, anche in via presuntiva, del danno subito (in questo senso, si veda già Tar Puglia Lecce, sez. I, 29 giugno 2011 n. 1201).

 

PQM

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce

— Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e sui motivi aggiunti depositati in data 4 novembre 2010, 17 gennaio e 4 febbraio 2011:

-accoglie il ricorso, come da motivazione e, per l'effetto, dispone l'annullamento della determinazione 20 ottobre 2010 n. 468 del Dirigente del Servizio Ecologia-Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia;

-respinge i motivi aggiunti depositati in data 17 gennaio e 4 febbraio 2011;

-respinge l'azione risarcitoria, come da motivazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nelle camere di consiglio dei giorni 13 luglio e 8 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

 

Depositata in Segreteria il 14 settembre 2011

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