Albo gestori ambientali

Normativa Vigente

print

Ultima versione disponibile al 06/05/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 20 giugno 2011

(Gu 22 settembre 2011 n. 221)

Modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, che disciplina la prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche;

Visto, in particolare, l'articolo 212, commi 5 e 10, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede l'obbligo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, e la prestazione delle relative garanzie finanziarie a favore dello Stato, per le imprese che intendono effettuare le attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale è stato adottato il regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale gestori rifiuti;

Visto, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera h), del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale ha istituito la categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti;

Visto, altresì, l'articolo 14 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale stabilisce che la garanzia finanziaria deve essere prestata con fideiussione bancaria o con polizza fideiussoria assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 e che le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie sono determinate con appositi decreti interministeriali;

Considerato che risulta necessario garantire un'adeguata copertura finanziaria ai rischi connessi alle attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, finalizzata ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle installazioni e delle aree contaminate, nonché al risarcimento dei danni derivanti all'ambiente;

Ravvisata l'opportunità di differenziare gli importi delle garanzie finanziarie in funzione delle classi di iscrizione individuate all'articolo 9, comma 3, del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406;

Sentito il parere del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali, espresso nella seduta del 24 giugno 2008;

Decreta:

Articolo 1

Garanzia finanziaria

1. L'iscrizione all'Albo gestori ambientali delle imprese che effettuano le attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 212, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché del risarcimento degli ulteriori danni derivanti all'ambiente ai sensi della parte VI del citato decreto 3 aprile 2006, n. 152, in dipendenza dell'attività svolta.

Articolo 2

Durata e modalità

1. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo e deve essere conforme allo schema allegato sotto la lettera "A".

2. La competente sezione regionale dell'Albo provvede a comunicare tempestivamente al fideiussore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare — Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dell'impresa dall'Albo, nonché, qualora ricorrano le condizioni, ad escutere la garanzia finanziaria con le modalità previste all'articolo 6 dello schema di cui all'allegato A. Gli introiti derivanti dall'eventuale escussione della garanzia sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

3. In caso di recesso dal contratto del fideiussore, l'Albo provvede a cancellare l'iscrizione dell'impresa qualora la stessa non presti nuova idonea garanzia finanziaria nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 4 dello schema allegato sotto la lettera "A".

Articolo 3

Categorie di garanzia

1. Ai fini della determinazione dell'ammontare della garanzia finanziaria le attività di intermediazione e commercio dei rifiuti sono suddivise nelle seguenti categorie:

a) commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi;

b) commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi.

Articolo 4

Ammontare della garanzia

1. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), in base alle classi l'iscrizione di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, l'ammontare della garanzia fideiussoria è fissato nei seguenti valori:

classe a) euro 3.000.000,00;

classe b) euro 1.500.000,00;

classe c) euro 450.000,00;

classe d) euro 250.000,00;

classe e) euro 100.000,00;

classe f) euro 50.000,00.

2. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in base alle classi d'iscrizione di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, l'ammontare della garanzia fideiussoria è fissato nei seguenti valori:

classe a) euro 5.000.000,00;

classe b) euro 1.500.000,00;

classe c) euro 500.000,00;

classe d) euro 300.000,00;

classe e) euro 150.000,00;

classe f) euro 80.000,00.

3. Qualora l'attività di commercio e intermediazione riguardi sia i rifiuti pericolosi, sia i rifiuti non pericolosi, la garanzia finanziaria deve essere prestata per gli importi di cui al comma 2, fermo restando il rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla classe d'iscrizione di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406.

4. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

5. Il mutamento della classe d'iscrizione comporta l'obbligo di adeguamento degli importi di cui ai commi 1 e 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A

Fideiussione per le imprese che effettuano le attività di intermediazione e commercio dei rifiuti senza avere la detenzione dei rifiuti oggetto di tale attività

PREMESSO

1— che l'Impresa ( Ditta)........................................, con sede in......................................., Codice fiscale n.......................... intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di intermediazione e commercio dei rifiuti nell'ambito della categoria....,classe...., di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.....

 

2— che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fideiussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in conseguenza della attività svolta

 

CIÒ PREMESSO

La Società.................. abilitata al rilascio di cauzione o autorizzata all'esercizio del ramo cauzione, e quindi in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1992, n. 348, con sede in ............, Codice fiscale n............alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del Codice civile,

 

si costituisce fideiussore dell'impresa

........................................................... e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge — la quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto — a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Roma, Codice fiscale n. 97047140583 fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di euro.......................(euro............................................), secondo quanto previsto per la categoria....., classe....., di appartenenza della impresa medesima ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ............, a garanzia delle somme dovute per:

a) operazioni di trasporto e smaltimento rifiuti

b) messa in sicurezza e bonifica

c) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate e realizzazione delle eventuali misure di sicurezza

d) risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,.

qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti alle attività di intermediazione e commercio dei rifiuti svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale gestori ambientali.

Le somme derivanti dall'eventuale escussione della garanzia sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

 

 

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA SOCIETÀ E IL MINISTERO

 

Articolo 1

(Delimitazione della garanzia)

1. La Società garantisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al bilancio dello Stato per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'impresa stessa nell'Albo nazionale gestori ambientali a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di intermediazione e commercio dei rifiuti di cui in premessa.

 

Articolo 2

(Efficacia della garanzia)

1. La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo Nazionale gestori ambientali.

2. La competente sezione regionale dell'Albo comunicherà tempestivamente alla Società e al Ministero ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dall'Albo.

 

Articolo 3

(Durata della garanzia)

1. La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo nazionale gestori ambientali, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'articolo 2.

2. Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'iscrizione all'Albo. 3. Decorso il termine di cui al comma 1 la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società, anche qualora la presente fideiussione non venga restituita alla Società stessa.

 

Articolo 4

(Facoltà di recesso)

1. La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla competente sezione regionale dell'Albo, al Ministero e all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente articolo 3.

 

Articolo 5

(Pagamento del premio)

1. Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e l'impresa non potranno essere opposti al Ministero.

 

Articolo 6

(Avviso di sinistro – Pagamento)

1. Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'impresa non abbia già adempiuto a quanto da essa dovuto, la competente sezione regionale dell'Albo — con richiesta motivata inviata anche all'impresa — inviterà la Società a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma dovuta ai sensi dell'articolo 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:

a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, la Società provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'impresa che nulla potrà eccepire al riguardo;

b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, la Società provvederà al pagamento secondo le procedure previste dal medesimo decreto legislativo.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 si applica quanto previsto all'articolo 10.

3. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

4. Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla Società stessa.

 

Articolo 7

(Rinuncia alla preventiva escussione)

1. La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'impresa, ai sensi dell'articolo 1944 del Codice civile.

 

Articolo 8

(Surrogazione)

1. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

2. Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

 

Articolo 9

(Forma della comunicazione alla Società)

1. Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.

Articolo 10

(Foro competente)

1. In caso di controversia tra la Società e il Ministero, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 del Codice di procedura civile.

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598