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Normativa Vigente

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Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto 17 maggio 2011

(Gu 12 settembre 2011 n. n. 212)

Individuazione della "struttura responsabile" di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo, ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, recante "Disposizioni sulle funzioni e poteri consolari" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto del 23 luglio 2002 e successive modificazioni, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, recante "Attuazione della direttiva 2008/114/Ce recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione" ed in particolare l'articolo 4, comma 3;

Rilevata, quindi, la necessità di individuare, nell'ambito delle strutture già esistenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la "struttura responsabile", cui sono affidate, per il supporto al Nucleo interministeriale situazione e pianificazione (Nisp), le attività tecniche e scientifiche riguardanti l'individuazione delle Infrastrutture critiche europee (Ice) e per ogni altra attività connessa, nonché per i rapporti con la Commissione europea e con analoghe strutture degli altri Stati membri dell'Unione europea;

Decreta:

Articolo 1

La "struttura responsabile", di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, è individuata nella Segreteria infrastrutture critiche (Sic), esistente nell'ambito dell'Ufficio del Consigliere militare della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Roma, 17 maggio 2011.

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