Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Decisione Commissione Ue 2011/534/Ue

Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche -  Modifica alla direttiva 2002/95/Ce - Esenzioni per piombo e cadmio

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Commissione europea

Decisione 8 settembre 2011, n. 2011/534/Ue

(Guue 10 settembre 2011 n. L 234)

Decisione che modifica, adeguandolo al progresso tecnico, l'allegato della direttiva 2002/95/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni di piombo o cadmio

[notificata con il numero C(2011) 6309]

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/95/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/95/Ce vieta l'uso di piombo e cadmio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 1° luglio 2006.

(2) La sostituzione del piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti è ancora tecnicamente impossibile. L'uso del piombo in questi materiali deve pertanto essere esentato dal divieto.

(3) La sostituzione del cadmio in fotoresistori per optoaccoppiatori analogici utilizzati in apparecchiature audio professionali è  ancora tecnicamente impossibile. L'uso del cadmio in questi fotoresistori deve pertanto essere esentato dal divieto. Tale esenzione deve tuttavia essere limitata nel tempo in quanto sono in corso ricerche su tecnologie prive di cadmio ed entro i prossimi tre anni potrebbero essere disponibili soluzioni sostitutive.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2002/95/Ce.

(5) In conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/Ce, la Commissione ha consultato le parti interessate.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 2006/12/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

 

L'allegato della direttiva 2002/95/Ce è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2011

Allegato

L'allegato della direttiva 2002/95/Ce è  così modificato:

a) è inserito il seguente punto 7 c)-IV:

"7(c)-IV Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti"

b) è aggiunto il seguente punto 40:

"40 Cadmio in fotoresistori per optoaccoppiatori analogici utilizzati in apparecchiature audio professionali Scade il 31 dicembre 2013"

 

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