Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Commissione europea

Regolamento 19 agosto 2011, n. 834/2011/Ue

(Guue 20 agosto 2011 n. L 215)

Regolamento recante modifica dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi, in particolare l'articolo 22, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ce) n. 689/2008 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/Ce del Consiglio.

(2) È opportuno modificare l'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008 per tenere conto di atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma della direttiva 91/414/Cee del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, della direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi e del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce.

 

(3) L'iscrizione dell'etalfluralin, dell'acido indolilacetico e del tiobencarb come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008.

(4) L'iscrizione della guazatina come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee è stata oggetto di una decisione negativa e l'iscrizione della guazatina, con la denominazione "triacetato di guazatina", come sostanza attiva nell'allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/Ce è stata parimenti oggetto di una decisione negativa. Pertanto, la guazatina non può essere utilizzata come pesticida e deve essere iscritta negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008. L'iscrizione della guazatina nell'allegato I è stata sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione nell'allegato I ai sensi della direttiva 91/414/Cee, presentata in virtù dell'articolo 13 del regolamento (Ce) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/Cee del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I. Poiché la nuova domanda è stata ritirata dal richiedente, viene meno il motivo della sospensione dell'iscrizione nell'allegato I. Occorre pertanto inserire la sostanza guazatina nell'elenco di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008.

(5) L'iscrizione dell'1,3-dicloropropene come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto l'1,3-dicloropropene non può essere utilizzato come pesticida e deve essere iscritto negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008. L'iscrizione dell'1,3-dicloropropene nella parte 2 dell'allegato I è stata sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione nell'allegato I ai sensi della direttiva 91/414/Cee presentata in virtù dell'articolo 13 del regolamento (Ce) n. 33/2008. Questa nuova domanda di includere l'1,3-dicloropropene come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee è stata nuovamente oggetto di una decisione negativa e pertanto l'1,3— dicloropropene rimane vietato come pesticida e il motivo per sospenderne l'inclusione nella parte 2 dell'allegato I è venuto meno. Occorre pertanto inserire la sostanza 1,3— dicloropropene nell'elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008.

(6) L'iscrizione dell'alossifop-P come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee è stata oggetto di una decisione favorevole e pertanto l'alossifop-P non è più vietato per l'uso come pesticida. La sostanza attiva, denominata alossifop-R, dovrebbe pertanto essere cancellata dalla parte 1 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008.

(7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008.

(8) Per dare agli Stati membri e all'industria tempo sufficiente per adottare le misure necessarie, è opportuno posticipare l'applicazione del presente regolamento.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (Ce) n. 1907/2006,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

 

L'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2011. suoi elementi e direttamente applicabile in

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2011

Allegato

L'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008 è modificato come segue:

1) la parte 1 è così modificata:

a) sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica Numero Cas Numero Einecs Codice NC Sottocategoria (*) Limitazione d'impiego (**) Paesi per i quali non è richiesta la notifica
"Etalfluralin +

55283-68-6

259-564-3 2921 43 00 p(1) div
Guazatina +

108173-90-6

115044-19-4

236-855-3

 

3808 99 90 p(1)-p(2)

 

div-div

Acido indolilacetico +

87-51-4

201-748-2 2933 99 80 p(1) div
Tiobencarb +

28249-77-6

248-924-5 2930 20 00 p(1)

div"

b) è soppressa la seguente voce:

Sostanza chimica Numero Cas Numero Einecs Codice NC Sottocategoria (*) Limitazione d'impiego (**) Paesi per i quali non è richiesta la notifica
"Alossifop-R + (Estere metilico di alossifop-P)

95977-29-0

(72619-32-0)

n.a.

(406-250-0)

2933 39 99

(2933 39 99)

p(1) div"

2) alla parte 2 sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica Numero Cas Numero Einecs Codice NC Categoria (*) Limitazione d'impiego (**)
"1,3-dicloropropene 542-75-6 208-826-5 2903 29 00 p div
Etalfluralin 55283-68-6 259-564-3 2921 43 00 p div
Guazatina 108173-90-6

115044-19-4

236-855-3 3808 99 90 p div
Acido indolilacetico 87-51-4 201-748-2 2933 99 80 p div
Tiobencarb 28249-77-6 248-924-5 2930 20 00 p div"

 

 

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