Rifiuti

Normativa Vigente

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Parlamento italiano

Legge 15 luglio 2009, n. 94

(So n. 128 alla Gu 24 luglio 2009 n. 170)

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

(omissis)

Articolo 2

(omissis)

7. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

"2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il Giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona";

b) al comma 4-bis, le parole: "dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni".

(omissis)

Articolo 3

(omissis)

6. Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500.

(omissis)

14. Nel titolo II, capo I, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato: "decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285", dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

"Articolo 34-bis (Decoro delle strade) 1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000".

(omissis)

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