Trasporti

Normativa Vigente

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Decreto direttoriale MinTrasporti 24 marzo 2011, n. 69

Autotrasporto - Disciplina dei tempi di attesa al carico ed allo scarico

Con un comunicato pubblicato sulla Gu del 21 aprile 2011, n. 92, il MinInfrastrutture e trasporti ha segnalato che in data 12 aprile 2011 l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto ha definito l'indennizzo dovuto per ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni  di carico e/o scarico.
Le  disposizioni  contenute  nel decreto dirigenziale n. 69 del 24 marzo 2011 acquistano  di conseguenza efficacia  a decorrere dal 13 aprile 2011.

Ultima versione disponibile al 06/05/2024

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Decreto 24 marzo 2011, n. 69

(Gu 7 aprile 2011 n. 80)

Disciplina dei tempi di attesa al carico ed allo scarico

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici

Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità

 

Il Direttore generale

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286;

Visto l'articolo 6-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2010, n. 127;

Visto l'articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che il comma 5 del citato articolo 6-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 prevede che, con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni, inerenti la disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e della scarico, dettate dal medesimo articolo, con particolare riferimento alla definizione della decorrenza dei tempi di franchigia in relazione alle diverse tipologie dei luoghi di carico e scarico, nonché alle modalità di cadenzamento dell'accesso dei veicoli a tali luoghi;

Tenuto conto che, ai sensi del citato articolo 6-bis il committente deve corrispondere al vettore un indennizzo, per ogni ora o frazione di ora di ritardo, nel caso di superamento del periodo di franchigia che non può essere superiore alle due ore sia per il carico che per lo scarico;

Tenuto conto altresi che il committente deve fornire al vettore indicazioni scritte circa il luogo e l'orario in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico;

Viste le linee guida di attuazione del Piano Nazionale della Logistica approvate dalla Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica il 2 dicembre 2010;

Ritenuto necessario procedere alla definizione delle modalità applicative concernenti la disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico di cui sopra;

Esaminata la questione in sede di Osservatorio sulle attività di autotrasporto istituito presso la Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica;

Sentite le organizzazioni associative dei vettori e dei committenti;

Decreta

Articolo 1

Campo di applicazione — Definizioni

1. La disciplina di cui al presente decreto si applica ai tempi di attesa ai fini del carico e dello scarico previsti nei contratti di trasporto, in forma scritta o in forma verbale, nei casi in cui le operazioni di carico o di scarico avvengono in territorio nazionale.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) luogo di carico a scarica: l'ambito territoriale, interno od esterno all'impianto (opificio industriale, "centro merci", struttura della grande distribuzione, attività commerciale, ecc.) presso il quale si svolgono le procedure dedicate all'accettazione documentale;

b) punto di carico o scarico: la postazione all'interno dell'impianto presso la quale avvengono fisicamente le operazioni di carico a di scarico.

Il luogo ed il punto di carico o scarico possono coincidere.

3. Per le definizioni di vettore, committente, caricatore, proprietario della merce si rinvia alle definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.1

Articolo 2

Modalità applicative

1. Secondo quanto disposto dall'articolo 6-bis del decreto legislativa 21 novembre 2005, n. 286, come introdotto dall'articolo 1-bis, comma 2, della legge 4 agosto 2010, n. 127, il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico o scarico, non può essere complessivamente alle due ore di attesa per il carico ed alle due ore di attesa per lo scarico. Tale periodo decorre dal momento di arrivo del vettore al luogo di carico o scarico, ovvero al punto di carico o scarico in caso di coincidenza tra il luogo e il punto di carico o scarico, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. II computo dei tempi di attesa ha inizio dall'orario di arrivo del vettore al luogo di carico o scarico, ovvero dall'orario indicato nelle indicazioni scritte fornite dal committente prima della partenza, ai sensi del comma 1 del richiamato articolo 6-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in caso di arrivo in anticipo. A tal fine, il vettore e tenuto a produrre apposita certificazione circa l'orario di arrivo al luogo e/o al punto di carico o scarico e l'orario di inizio delle relative operazioni, rilasciata alternativamente dal mittente, dal destinatario, dal caricatore, a da un loro incaricato, ovvero, in mancanza, da altro soggetto addetto a sovraintendere le operazioni di carico o scarico. In caso non sia possibile acquisire suddetta certificazione il vettore potrò comprovare gli orari di cui sopra attraverso la produzione della registrazione del cronotachigrafo e/o di altra documentazione idonea a tal fine.

3. II periodo di franchigia non comprende il tempo necessario allo svolgimento materiale delle operazioni di carico o scarico, né i tempi di attesa durante i periodi di inattività del mittente o del destinatario, qualora detti periodi di inattività siano segnalati nelle indicazioni scritte fomite al vettore prima della partenza. I tempi di attesa rientranti nel periodo di franchigia devono essere calcolati singolarmente per ogni operazione di carico o di scarico.

4. II vettore non può richiedere alcun indennizzo quando:

a) il superamento del periodo di franchigia avvenga per cause a lui imputabili;

b) qualora non abbia messo a disposizione il veicolo per le operazioni di carico o scarico;

c) quando non osserva le indicazioni che, ai sensi del citato articolo 6-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il committente e tenuto a fornire circa il luogo e l'orario in cui sono previste le operazioni di carico o scarico;

d) quando non osserva le indicazioni che il committente abbia dato sulle modalità e sull'orario di accesso dei veicoli ai punti di carico o scarico, qualora questi non coincidano con i luoghi di carico o scarico, nell'ipotesi in cui l'accesso debba essere cadenzato in modo da tenere conto dei tempi tecnici necessari al completamento delle operazioni e dei passaggi procedurali relativi alle verifiche ed all'identificazione all'ingresso del luogo di carico o scarico.

5. Salvo diverse pattuizioni scritte tra le parti, al fine della corresponsione dell'indennizzo il vettore deve inviare al committente, entro trenta giorni dall'evento, comunicazione scritta riguardante il superamento dei termini di franchigia, completa della prescritta documentazione.

 

Note ufficiali

1.

vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in ltalia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto intemazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
committente, l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore;
caricatore, l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto;
proprietario della merce, l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.

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