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Dpr 23 marzo 2011

Indizione del referendum abrogativo di norme in materia di autorizzazione e localizzazione di impianti per la produzione di energia nucleare

Ultima versione disponibile al 01/09/2024

Presidente della Repubblica

Dpr 23 marzo 2011

(Gu 4 aprile 2011 n. 77)

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione parziale di norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 12 gennaio 2011, depositata in cancelleria il 26 gennaio 2011 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale — 1ª serie speciale — n. 5 del 28 gennaio 2011, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale di norme, in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo", e del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante "Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonchè misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99";

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

Emana

il seguente decreto:

 

È indetto il referendum popolare per l'abrogazione parziale dei seguenti testi normativi, recanti disposizioni in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare:

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", limitatamente alle seguenti parti:

articolo 7, comma 1, lettera d: "d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;";

legge 23 luglio 2009, n. 99, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", limitatamente alle seguenti parti:

articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: "della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,";

articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: "Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.";

articolo 25, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: ", con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali";

articolo 25, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole: "che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare";

articolo 25, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole: "la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per";

articolo 25, comma 2, lettera g), limitatamente alla particella "per" che segue le parole "dei rifiuti radioattivi o";

articolo 25, comma 2, lettera i): "i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci armi dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Aenocse) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;";

articolo 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: "gli oneri relativi ai";

articolo 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: "a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere";

articolo 25, comma 2, lettera n): "n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il "decommissioning"";

articolo 25, comma 2, lettera o), limitatamente alla virgola che segue le parole "per le popolazioni";

articolo 25, comma 2, lettera o), limitatamente alle parale: ", al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti";

articolo 25, comma 2, lettera q): "q) previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.";

articolo 25, comma 3: "Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.";

articolo 25, comma 4: "4. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "fonti energetiche rinnovabili" sono inserite le seguenti: ", energia nucleare prodotta sul territorio nazionale"";

articolo 26;

articolo 29, comma 1, limitatamente alle parole: "gli impieghi pacifici dell'energia nucleare,";

articolo 29, comma 1, limitatamente alle parole: "sia da impianti di produzione di elettricità sia";

articolo 29, comma 1, limitatamente alle parole: "costruzione, l'esercizio e la";

articolo 29, comma 4, limitatamente alle parole: "nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e";

articolo 29, comma 5, lettera c), limitatamente alle parole: "sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,";

articolo 29, comma 5, lettera e), limitatamente alle parole: "del progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonchè delle infrastrutture pertinenziali,";

articolo 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: ",diffidare i titolari delle autorizzazioni";

articolo 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: "da parte dei medesimi soggetti";

articolo 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: "di cui alle autorizzazioni";

articolo 29, comma 5, lettera g), limitatamente alla parola: "medesime";

articolo 29, comma 5, lettera h): "h) l'Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull'ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed all'utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;";

articolo 29, comma 5, lettera i), limitatamente alle parole: "all'esercizio o";

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo", all'articolo 133, comma 1, lettera o), limitatamente alle parole "ivi comprese quelle inerenti l'energia da fonte nucleare";

decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonchè misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99", limitatamente alle seguenti parti:

il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: "della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,";

il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: "e campagne informative al pubblico";

articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,";

articolo 1, comma 1, lettera a): "a) le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), nonchè per l'esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;";

articolo 1, comma 1, lettera b): "b) il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari;";

articolo 1, comma 1, lettera c): "c) le misure compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui alla lettera a), da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli Enti locali interessati;";

articolo 1, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "e future";

articolo 1, comma 1, lettera g): "g) un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare"";

articolo 1, comma 1, lettera h): "h) le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto.";

articolo 2, comma 1, lettera b): "b) "area idonea" è la porzione di territorio nazionale rispondente alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che qualificano l'idoneità all'insediamento di impianti nucleari;";

articolo 2, comma 1, lettera c): "c) "sito" è la porzione dell'area idonea che viene certificata per l'insediamento di uno o più impianti nucleari;";

articolo 2, comma 1, lettera e): "e) "impianti nucleari" sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nei siti, comprensivi delle opere connesse e delle relative pertinenze, ivi comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi direttamente connesse all'impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all'immissione in rete dell'energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;";

articolo 2, comma 1, lettera f): "f) "operatore" è la persona fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che manifesta l'interesse ovvero è titolare di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare;";

articolo 2, comma 1, lettera i), limitatamente alle parole: "dall'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti";

articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole: ", con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare";

articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole: "la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare,";

articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole: "valuta il contributo dell'energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica,";

articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole: ", benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione";

articolo 3, comma 2: "2. La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.";

articolo 3, comma 3, lettera a): "a) l'affidabilità dell'energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare ambientale e degli impianti, di eventuale impatto sulla radioprotezione della popolazione e nei confronti dei rischi di proliferazione;";

articolo 3, comma 3, lettera b): "b) i benefici, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dall'introduzione di una quota significativa di energia nucleare nel contesto energetico nazionale;";

articolo 3, comma 3, lettera c): "c) gli obiettivi di capacità dipotenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni energetici nazionali ed i relativi archi temporali;";

articolo 3, comma 3, lettera d): "d) il contributo che si intende apportare, attraverso il ricorso all'energia nucleare, in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nell'ambito del pacchetto clima energia nonchè alla riduzione degli inquinanti chimico-fisici;";

articolo 3, comma 3, lettera e): "e) il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali e la capacità dell'industria nazionale ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;";

articolo 3, comma 3, lettera f): "f) gli orientamenti sulle modalità realizzative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei tempi e nei costi e fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi;";

articolo 3, comma 3, lettera g), limitatamente alle parole: "impianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli";

articolo 3, comma 3, lettera h): "h) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese;";

articolo 3, comma 3, lettera i): "i) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare;";

articolo 3, comma 3, lettera l): "1) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e arricchimento del combustibile nucleare.";

l'intero Titolo II, rubricato "Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli Enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti", contenente gli articoli da 4 a 24;

articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "della disattivazione";

articolo 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all'articolo 27, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, ed";

articolo 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: ", calcolate ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto legislativo";

articolo 26, comma 1, lettera e), limitatamente alle parole: ", al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti";

articolo 27, comma 1, limitatamente alle parole: "e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione ambientale strategica di cui all'articolo 9";

articolo 27, comma 4, limitatamente alle parole: ", comma 2";

articolo 27 comma 10, limitatamente alle parole: "Si applica quanto previsto dall'articolo 12";

articolo 29;

articolo 30, comma 1, limitatamente alle parole: "riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo ed uno riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate da norme precedenti";

articolo 30, comma 2: "2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 è posto a carico della Sogin Spa secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e finanze che tiene conto, del volume complessivo e del contenuto di radioattività. Tale contributo è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 23, comma 4.";

articolo 30, comma 3: "3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato dall'articolo 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n 13.";

l'intero Titolo IV, rubricato "Campagna di informazione", contenente gli articoli 31 e 32;

articolo 33;

articolo 34;

articolo 35, comma 1: "1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: a) articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; b) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393.".

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 12 giugno 2011, con prosecuzione delle operazioni di votazione nel giorno di lunedì 13 giugno 2011.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 marzo 2011.

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