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Consiglio dell'Unione europea

Decisione 24 giugno 2010, n. 2011/189/Ce

(Guue 29 marzo 2011 n. L 81)

Decisione relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'oceano Pacifico

 

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione è competente ad adottare misure di conservazione delle risorse biologiche marine nel quadro della politica comune della pesca e a concludere accordi con paesi terzi e organizzazioni internazionali

(2) In conformità della decisione 98/392/Ce del Consiglio, l'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, che impone a tutti i membri della comunità internazionale di cooperare alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche marine.

(3) In conformità della decisione 98/414/Ce del Consiglio, l'Unione è parte contraente dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori.

(4) In data 17 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome della Comunità, una convenzione relativa ad un'organizzazione regionale di gestione della pesca (Orgp) nel Pacifico meridionale, per le risorse alieutiche non ancora regolamentate da un'Orgp esistente.

(5) I negoziati si sono conclusi positivamente il 14 novembre 2009, ad Auckland, in Nuova Zelanda, con l'adozione di un progetto del testo della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'oceano Pacifico meridionale (la "convenzione") che, a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, della stessa, è aperta alla firma per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° febbraio 2010.

(6) L'obiettivo della convenzione è di garantire, mediante la sua efficace applicazione, la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella zona della convenzione.

(7) Poiché le navi battenti bandiera degli Stati membri dell'Unione praticano attività di pesca sulle risorse presenti nella zona della convenzione, è interesse dell'Unione svolgere un ruolo efficace nell'applicazione della convenzione.

(8) È opportuno firmare la convenzione,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

 

La firma della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (la "convenzione") è approvata a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.1

Articolo 2

 

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare la convenzione a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione..

Articolo 3

 

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

 

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 2010.

Note ufficiali

1.

Il testo della convenzione sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

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