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Dm Finanze 10 febbraio 2011

Riassegnazione dei contributi statali revocati nel corso dell'anno 2010 - Individuazione enti beneficiari

Ultima versione disponibile al 28/04/2024

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto 10 febbraio 2011

(Gu 5 marzo 2011 n. 53)

Riassegnazione dei contributi statali, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, risultati revocati nel corso dell'anno 2010. Individuazione degli enti beneficiari e delle relative modalità di erogazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze

 

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

Visto, in particolare, il comma 3-quater dell'articolo 13 della predetta legge n. 133 del 2008, il quale ha previsto l'istituzione di un Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, ai fini della concessione di contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi;

Visto l'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario", che assegna l'importo di euro 25.050.000,00 al Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Visto altresì il comma 1-sexies dello stesso articolo 7 che prevede una riduzione pari ad euro 10 milioni a valere sul predetto Fondo;

Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", che incrementa di euro 30 milioni il predetto Fondo;

Considerato che ai sensi dello stesso comma 3-quater dell'articolo 13 della legge n. 133 del 2008 alla ripartizione delle predette risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2010, con il quale in coerenza con quanto stabilito dalla V Commissione della Camera dei Deputati con la risoluzione n. 8-00059 del 22 dicembre 2009, sono stati individuati i soggetti beneficiari e gli interventi da realizzare nonché ripartita tra gli stessi quota parte dei contributi di cui al sopra indicato articolo 13, comma 3-quater, della legge n. 133 del 2008, per un importo complessivo di euro 66.196.500,00 per l'annualita 2009, di euro 18.898.998,00 per l'annualita 2010 e di euro 18.888.998,00 per l'annualita 2011;

Considerato che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota n. 0106895 del 17 dicembre 2010, ha comunicato alla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto ministeriale 25 febbraio 2010, l'elenco dei contributi revocati per inadempienza degli enti beneficiari, pari a complessivi euro 4.488.166,00, di cui euro 3.341.500,00 per l'anno 2009 ed euro 1.146.666,00 per l'anno 2010;

Vista la nota n. 30345 del 28 dicembre 2010 con la quale il Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, facendo riferimento alla nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 17 dicembre 2010 sopra citata, ha trasmesso l'atto di indirizzo parlamentare, adottato dalla V Commissione della Camera dei Deputati con la risoluzione n. 8-00100 del 22 dicembre 2010, che impegna il Governo ad attenersi, ai fini della riassegnazione delle risorse derivanti dalla revoca dei contributi concessi per gli anni 2009 e 2010 di cui all'articolo 13, comma 3-quater, della legge n. 133 del 2008, alle priorita indicate nell'elenco 1 allegato alla stessa risoluzione, per il ridotto importo complessivo di euro 4.368.000,00;

Considerato che le risorse finanziarie relative ai contributi revocati da riassegnare in coerenza con quanto deciso dalla V Commissione della Camera dei Deputati con la risoluzione n. 8-00100 del 22 dicembre 2010, risultano comprese tra le disponibilita residuali del Fondo di cui trattasi iscritte sul cap. 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'individuazione degli interventi e degli enti destinatari dei contributi statali recati dal comma 3-quater dell'articolo 13 della legge n. 133 del 2008, per gli anni 2009 e 2010 e risultati revocati, nonché a disciplinare le modalita da seguire da parte degli enti beneficiari per consentire al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di provvedere alla relativa erogazione;

Decreta:

Articolo 1

1. I contributi statali concessi per gli anni 2009 e 2010 con il decreto ministeriale 25 febbraio 2010 a valere sul Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, risultati revocati nel corso dell'anno 2010 ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto, sono riassegnati in favore degli enti e per gli interventi riportati nell'allegato elenco, che forma parte integrante del presente decreto, in conformita a quanto previsto dalla risoluzione parlamentare n. 8-00100 del 22 dicembre 2010, al fine di finanziare interventi per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio.

Articolo 2

1. Le quote di finanziamento individuate nell'allegato elenco e riferite a soggetti pubblici e ad enti non di diritto pubblico, sono erogate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante l'utilizzo delle disponibilita residuali del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, subordinatamente alla sottoscrizione, da parte dei medesimi soggetti, delle attestazioni previste dai successivi articoli 3 e 4, e alla conseguente trasmissione al citato Dipartimento entro il termine perentorio fissato al successivo articolo 5.

Articolo 3

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 2, i soggetti di diritto pubblico rientranti tra quelli indicati nell'allegato elenco 1 sono tenuti a compilare, un'attestazione conforme all'allegato modello A, che fa parte integrante del presente decreto.

2. L'attestazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore dell'ente o, in caso di sua impossibilita, da un suo delegato, e deve contenere la dichiarazione che il contributo, puntualmente dedicato all'intervento per il quale è prevista l'assegnazione, ha formato oggetto di impegno entro il termine perentorio del 30 giugno 2011. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza del contributo assegnato.

3. Per gli enti sottoposti alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni, le modalita di accredito del contributo da riportare nell'attestazione devono corrispondere al numero del conto di tesoreria unica in essere presso la Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio. Per tali enti, pertanto, non è consentita l'indicazione di modalita di accreditamento diverse da quelle sopra indicate.

Articolo 4

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 2, i soggetti non di diritto pubblico rientranti tra quelli elencati nell'allegato elenco sono tenuti a compilare una dichiarazione conforme all'allegato modello B, che fa parte integrante del presente decreto.

2. L'attestazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore dell'ente o, in caso di impossibilita, da un suo delegato, e deve contenere una dichiarazione di assunzione di responsabilita in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale, puntualmente dedicato all'intervento per il quale è prevista l'assegnazione nonché le modalita di accredito del contributo e riportare, in allegato, idonea fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validita, del firmatario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 5

1. Le attestazioni previste dagli articoli 3 e 4 devono essere trasmesse al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato — Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.a.) — Ufficio IX — via XX Settembre n. 97 — 00187 Roma, con raccomandata A.R., entro il termine perentorio del 31 luglio 2011, a pena di decadenza del contributo assegnato.

2. Al fine della verifica del termine indicato al comma 1, fa fede la data del timbro postale di accettazione della raccomandata A.R.

Articolo 6

1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, successivamente al ricevimento dei modelli previsti dagli articoli 3 e 4 ed alla verifica della relativa regolarita, provvede alla conseguente erogazione in favore degli enti beneficiari della relativa quota di finanziamento riportata nell'allegato elenco 1, nei tempi e nella misura consentita dalle disponibilita di cassa effettivamente presenti sul Fondo di cui al capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al fine di fornire agli enti beneficiari notizie utili in merito all'avvenuta erogazione dei contributi statali loro spettanti, i relativi provvedimenti autorizzativi saranno pubblicati sul sito web del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it), accedendo all'apposita sezione dedicata all'interno dell'area "Trasferimenti finanziari a carico del bilancio".

Articolo 7

1. I contributi statali individuati nell'allegato elenco 1 per i quali il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non ha potuto provvedere alla relativa erogazione per il mancato espletamento, da parte degli enti beneficiari, degli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 5, devono intendersi revocati.

2. Entro il 31 ottobre 2011, lo stesso Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato trasmette alla V Commissione della Camera dei deputati l'elenco degli enti inadempienti e il riepilogo dei contributi agli stessi non erogati, al fine di consentire alla stessa Commissione parlamentare di valutare, anche in rapporto alla relativa entita di tali contributi, una eventuale riassegnazione degli stessi in favore di enti e per interventi da individuare con apposito atto di indirizzo e conseguente successiva adozione del relativo decreto ministeriale, nel rispetto delle medesime finalita.

Articolo 8

1. Gli enti che hanno regolarmente provveduto, nei termini fissati, agli adempimenti previsti dagli articoli 3, e 5 ed in relazione ai quali, ai sensi dell'articolo 6, è stata disposta la conseguente erogazione delle somme individuate nell'allegato elenco 1, devono inviare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro 60 giorni dalla conclusione di ciascun intervento finanziato, all'indirizzo e con le modalita di cui al precedente articolo 5, una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, con la quale deve essere fornita una sintetica rappresentazione, anche sotto il profilo economico-finanziario, delle attivita poste in essere per la realizzazione degli interventi finanziati con il contributo statale nonché evidenziato ogni elemento utile di conoscenza che consenta di verificare il corretto utilizzo di tali finanziamenti.

2. Nel caso i contributi statali erogati risultino complessivamente superiori alle reali necessita di spesa degli enti beneficiari in rapporto agli interventi eseguiti, la differenza, a qualunque titolo realizzata, deve essere versata al cap. 2368 — Capo X, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale (Codice Iban: IT62V0100003245231010236806), dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato — Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.a.) — Ufficio IX — via XX Settembre n. 97 — 00187 Roma.

3. Al versamento al bilancio dello Stato dei contributi ricevuti, con le modalita previste al comma 2, sono altresì obbligati gli enti beneficiari che, successivamente all'erogazione da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, si trovino nell'impossibilita, per qualunque motivo, di dare avvio alla realizzazione degli interventi previsti dal presente decreto entro 12 mesi dall'accreditamento del finanziamento statale, restando in ogni caso preclusa la possibilita di impiegare tali disponibilita finanziarie per interventi diversi da quelli puntualmente indicati nell'allegato elenco 1.

Articolo 9

1. Al fine di consentire la più ampia diffusione dei contenuti del presente decreto dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, lo stesso potra essere consultato sul citato sito web del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it), dal quale potranno essere scaricati anche i modelli di attestazione di cui agli per l'eventuale utilizzazione da parte dei beneficiari dei contributi.

Il presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana

 

Allegato 1

Modello A-Soggetti pubblici

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 374 KB


 

Allegato 2

Modello B-Soggetti privati

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 218 KB


 

Allegato 3

Assegnazione dei contributi

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 424 KB


 

 

 

 

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