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Dm Finanze 25 febbraio 2010
Beneficiari dei contributi del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio
Questo atto è stato modificato/integrato da
- Rettifica pubblicata sulla Gu 25 maggio 2010 (25/05/2010)
Versione coordinata con modifiche. Ultima versione disponibile al 12/10/2024
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto 25 febbraio 2010
(Gu 5 marzo 2010 n. 53)
Individuazione degli enti beneficiari dei contributi statali di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il finanziamento di interventi diretti al risanamento, al recupero dell'ambiente e allo sviluppo economico dei relativi territori, nonché delle relative modalità di erogazione.
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
Visto, in particolare, il comma 3-quater dell'articolo 13 della predetta legge n. 133 del 2008, il quale ha previsto l'istituzione di un Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, ai fini della concessione di contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi;
Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante"Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, (nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario)";
Visto in particolare l'articolo 7, comma 1-ter che assegna l'importo di euro 25.050 milioni al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
Visto altresì il comma 1-sexies dello stesso articolo 7 che prevede una riduzione pari ad euro 10 milioni a valere sul predetto Fondo;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia";
Visto in particolare l'articolo 3, comma 6 della suddetta legge n. 99 del 2009 che incrementa di euro 30 milioni il predetto Fondo;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante disposizioni in materia di "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative";
Visto in particolare l'articolo 1, comma 22 del suddetto decreto-legge n. 194 del 2009 che dispone la conservazione in bilancio per l'anno 2010 delle somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul predetto Fondo;
Considerato che ai sensi dello stesso comma 3-quater alla ripartizione delle predette risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;
Viste le note n. 2010/0000041/COM del 12 gennaio 2010 e n. 2010/0000165/Com del 19 gennaio 2010, con le quali il Presidente della V Commissione della Camera dei deputati ha trasmesso la risoluzione parlamentare in materia di assegnazione della quota dei contributi di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che presentata il 17 dicembre 2009 (risoluzione n. 7-00245) è stata approvata dalla stessa Commissione il successivo 22 dicembre 2009 (risoluzione n. 8-00059);
Considerato che con la risoluzione parlamentare suindicata si è impegnato il Governo ad attenersi alle priorità puntualmente individuate nell'elenco 1, per un finanziamento complessivo di euro 66.196.500 per l'annualità 2009, di euro 18.898.998 per l'annualità 2010 e di euro 18.888.998 per l'annualità 2011;
Considerato che per quanto concerne le modalità di attribuzione dei finanziamenti in argomento, ancorché non espressamente previste dalla predetta norma autorizzativa, si possa fare utile riferimento a quelle individuate a suo tempo, per interventi similari, con decreto ministeriale 18 marzo 2005(pubblicato nel supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2005) con riferimento ai contributi statali recati dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quelle analoghe di cui ai decreti ministeriali 8 luglio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2005) e 11 marzo 2006 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2006) avuto riguardo agli ulteriori contributi statali recati, rispettivamente, dall'articolo 2-bis del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e dall'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
Ritenuto necessario provvedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 3-quater dell'articolo 13 della predetta legge n. 133 del 2008, al fine di individuare, sulla base delle priorità fissate dalla V Commissione della Camera dei deputati, gli interventi e gli enti destinatari dei predetti finanziamenti, nonché a disciplinare le modalità da seguire da parte degli enti beneficiari per consentire al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di provvedere alla relativa erogazione;
Decreta:
Articolo 1
1. In relazione a quanto previsto dal comma 3-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio iscritto sul capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2009, 2010 e 2011, sono concessi contributi statali per gli importi, gli interventi e a favore degli enti puntualmente individuati dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati con la risoluzione n. 8-00059 del 22 dicembre 2009 e riportati nell'allegato elenco 1, che forma parte integrante del presente decreto.
2. Le quote annuali di finanziamento individuate nell'allegato elenco 1 sono erogate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato secondo le modalità previste ai successivi articoli 2, 3, 4 e 5.
Articolo 2
1. Ai fini dell'erogazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 1, i soggetti di diritto pubblico rientranti tra quelli indicati nell'allegato elenco 1 sono tenuti a compilare, per ciascuno degli interventi finanziati, un'attestazione conforme all'allegato modello A, che fa parte integrante del presente decreto, con la quale il legale rappresentante dell'ente beneficiario dichiara, sotto la propria responsabilità, che il contributo statale, puntualmente dedicato all'intervento per il quale è prevista l'assegnazione, ha formato oggetto di impegno formale entro il termine perentorio del 31 agosto dell'anno di riferimento del contributo stesso.
2. In considerazione della data di perfezionamento del presente decreto, la quota di finanziamento individuata nell'elenco 1 per l'anno 2009 deve essere impegnata entro il termine perentorio del 31 agosto 2010.
3. L'attestazione di cui al comma 1 deve, altresì, indicare le modalità di accredito del contributo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, e deve essere compilata e sottoscritta in ciascuno degli anni interessati al contributo statale e con riferimento alla quota di finanziamento riportata nell'allegato elenco 1. In considerazione di quanto previsto al comma 2, deve essere inviata un'unica attestazione nel caso l'ente beneficiario sia interessato oltre al contributo per l'anno 2009 anche a quello per l'anno 2010 e abbia provveduto al relativo impegno entro la data del 31 agosto 2010.
4. All'invio di un'unica attestazione possono altresì provvedere i soggetti di diritto pubblico che risultino assegnatari, oltre che di un contributo per l'anno 2009 e/o 2010, anche di un contributo per l'anno 2011, qualora assumano, ai fini del bilancio pluriennale, l'impegno di spesa di ciascuna annualità di finanziamento comunque entro il 31 agosto 2010.
Articolo 3
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 1, i soggetti non di diritto pubblico rientranti tra quelli elencati nell'allegato elenco 1 sono tenuti a compilare, per ciascuno degli interventi finanziati, una dichiarazione conforme all'allegato modello B, che fa parte integrante del presente decreto, con la quale il legale rappresentante dell'ente dichiara, sotto la propria responsabilità, di destinare il contributo statale esclusivamente al finanziamento puntuale dell'intervento per il quale è prevista l'assegnazione.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve, altresì, indicare le modalità di accredito del contributo e riportare, in allegato, idonea fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del firmatario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e, nel caso di più finanziamenti, deve essere compilata e sottoscritta in ciascuno degli anni interessati e con riferimento alla quota di finanziamento riportata nell'allegato elenco 1, non essendo consentito l'invio di un'unica attestazione riepilogativa.
Articolo 4
1. Le attestazioni previste dagli articoli 2 e 3, debitamente sottoscritte, devono essere trasmesse al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato — Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni (I.Ge.P.A.) — Ufficio IX, via XX Settembre n. 97 — 00187 Roma — con raccomandata a.r., entro il termine perentorio del 30 settembre 2010 per i contributi riferiti agli anni 2009 e 2010 ed entro il termine perentorio del 30 settembre 2011 per i contributi relativi all'anno 2011, ovvero entro il termine perentorio del 30 settembre 2010 per le attestazioni relative agli impegni a carattere pluriennale di cui al comma 4 dell'articolo 2, a pena di decadenza del contributo assegnato per gli stessi anni.
2. Al fine della verifica dei termini indicati al comma 1, fa fede la data del timbro postale di accettazione della raccomandata a.r.
Articolo 5
1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, successivamente al ricevimento, entro i termini perentori fissati dal precedente articolo 4, dei modelli previsti dagli articoli 2 e 3 ed alla verifica della relativa regolarità, provvede alla conseguente erogazione in favore degli enti beneficiari delle quote annuali di finanziamento riportate nell'allegato elenco 1, nella misura e nei tempi consentiti dalle effettive disponibilità di cassa al riguardo annualmente iscritte sul capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Le modalità di erogazione di cui al comma 1 per singole quote annuali di finanziamento sono applicabili anche ai contributi per i quali i soggetti di diritto pubblico hanno ritenuto di assumere il relativo impegno su base pluriennale, inviando un'unica attestazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 2.
3. Al fine di fornire agli enti beneficiari notizie utili in merito all'avvenuta erogazione dei contributi statali loro spettanti, i relativi provvedimenti autorizzativi saranno pubblicati sul sito richiamato all'articolo 8.
Articolo 6
1. I contributi statali individuati nell'allegato elenco 1 per i quali il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non ha potuto provvedere alla relativa erogazione per il mancato espletamento, da parte degli enti beneficiari, degli adempimenti previsti dagli articoli 2, 3 e 4, devono intendersi revocati.
2. Entro la fine dell'esercizio finanziario 2010, lo stesso Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato trasmette alla Commissione parlamentare competente per i profili finanziari l'elenco degli enti inadempienti e il riepilogo dei contributi agli stessi non erogati per gli anni 2009 e 2010, ai fini di una eventuale riassegnazione degli stessi in favore di enti e per interventi da individuare con apposito atto di indirizzo e conseguente successiva adozione del relativo decreto ministeriale, compatibilmente con le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, nel rispetto delle medesime finalità.
3. Per le medesime finalità e con la stessa procedura viene trasmesso, entro il 31 dicembre 2011, alla Commissione parlamentare di cui al comma 2 l'elenco dei contributi non assegnati per l'anno 2011.
Articolo 7
1. Gli enti che hanno regolarmente provveduto, nei termini fissati, agli adempimenti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 ed in relazione ai quali, ai sensi dell'articolo 5, è stata disposta la conseguente erogazione delle somme individuate nell'allegato elenco 1, entro 60 giorni dalla conclusione di ciascun intervento finanziato devono inviare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'indirizzo e con le modalità di cui al precedente articolo 4, una relazione conclusiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, con la quale deve essere fornita una sintetica rappresentazione degli interventi effettivamente realizzati in rapporto ai contributi statali complessivamente attribuiti a tale scopo.
2. Nel caso i contributi statali erogati risultino complessivamente superiori alle reali necessità di spesa degli enti beneficiari in rapporto agli interventi eseguiti, la differenza, a qualunque titolo realizzata, deve essere versata al cap. 2368 — Capo X, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato — Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni (I.Ge.P.A.) — Ufficio IX, via XX Settembre n. 97 — 00187 Roma.
3. Al versamento al bilancio dello Stato dei contributi ricevuti, con le modalità previste al comma 2, sono altresì obbligati gli enti beneficiari che, successivamente all'erogazione da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, si trovino nella impossibilità di realizzare, per qualunque motivo, gli interventi finanziati, non essendo consentito l'impiego di tali disponibilità finanziarie per finalità diverse da quelle puntualmente individuate nell'allegato elenco 1.
Articolo 8
1. Al fine di consentire la più ampia diffusione dei contenuti del presente decreto dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, lo stesso potrà essere consultato sul sito web del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it) accedendo all'apposita sezione dedicata all'interno dell'area"Trasferimenti finanziari a carico del bilancio", dalla quale potranno essere scaricati anche i modelli di attestazione di cui agli articoli 2 e 3 per l'eventuale utilizzazione da parte dei beneficiari dei contributi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Note redazionali
Si presenta l'allegato 1 come rettificato dal Dm 29 aprile 2010, "Rettifica al decreto 25 febbraio 2010, recante individuazione degli enti beneficiari dei contributi statali, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il finanziamento di interventi diretti al risanamento, al recupero dell'ambiente e allo sviluppo economico dei relativi territori, nonché delle relative mobilità di erogazione" (Gu 25 maggio 2010 n. 120).