Regolamento Commissione Ue 186/2011/Ue
Esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose - Modifiche al regolamento (Ce) 689/2008
Ultima versione disponibile al 02/05/2024
Commissione europea
Regolamento 25 febbraio 2011, n. 186/2011/Ue
(Guue 26 febbraio 2011 n. L 53)
Regolamento recante modifica dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ce) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, in particolare l'articolo 22, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (Ce) n. 689/2008 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/Ce del Consiglio.
(2) L'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008 deve essere modificato per tenere conto di atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma della direttiva 91/414/Cee del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, della direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ( 4 ) e del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce.
(3) L'iscrizione del clorato come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee è stata oggetto di una decisione negativa e l'iscrizione del clorato come sostanza attiva nell'allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/Ce è stata parimenti oggetto di una decisione negativa. Pertanto, il clorato non può essere utilizzato come pesticida e deve essere iscritto negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008.
(4) L'iscrizione del benfuracarb, del cadusafos, del carbofuran e del triciclazolo come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008. L'iscrizione di dette sostanze nella parte 2 dell'allegato I è stata sospesa a causa della nuova domanda di autorizzazione ai sensi della direttiva 91/414/Cee, presentata in base all'articolo 13 del regolamento (Ce) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/Cee del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I ( 6 ). Poiché la nuova domanda è stata ritirata dai richiedenti,viene a cadere il motivo della sospensione dell'iscrizione nella parte 2 dell'allegato I. Occorre pertanto inserire le sostanze benfuracarb, cadusafos, carbofuran e triciclazolo nell'elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008.
(5) L'iscrizione del methomyl come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee è stata oggetto di una decisione positiva, per cui il methomyl non è più vietato per l'impiego nella sottocategoria "pesticidi" del gruppo "prodotti fitosanitari". Occorre quindi modificare in tal senso la voce corrispondente nella parte 1 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008.
(6) L'iscrizione del malathion come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee è stata oggetto di una decisione positiva, per cui il malathion non è più vietato per l'impiego nella sottocategoria "pesticidi" del gruppo "prodotti fitosanitari". L'iscrizione del malathion come sostanza attiva nell'allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/Ce è stata oggetto di una decisione negativa, per cui il malathion non può essere utilizzato nella sottocategoria "altri pesticidi, compresi i biocidi". Occorre quindi modificare in tal senso la voce corrispondente nella parte 1 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008.
(7) Per il flurprimidol è stata presentata una nuova domanda ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (Ce) n. 33/2008, che richiederà una nuova decisione circa la sua iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee; il flurprimidol deve essere pertanto cancellato dall'elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento(Ce) n. 689/2008. E' opportuno che la decisione relativa all'eventuale iscrizione nell'elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell'allegato I non sia presa prima dell'adozione della nuova decisione sullo statuto di tale sostanza ai sensi della direttiva 91/414/Cee.
(8) Le voci relative al paraquat nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008 presentano incoerenze e ambiguità quanto ai numeri di codice e devono quindi essere modificate inserendovi i numeri di codice pertinenti.
(9) Occorre pertanto modificare l'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008.
(10) Per dare agli Stati membri e all'industria tempo sufficiente per adottare le misure necessarie, è opportuno posticipare l'applicazione del presente regolamento.
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (Ce) n. 1907/2006,
Ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008 è modificato secondo l'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2011.
Allegato
L'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008 è modificato come segue:
1) la parte 1 è così modificata:
a) è aggiunta la seguente voce:
Sostanza chimica | Numero Cas | Numero Einecs | Codice Nc | Sotto-categoria (*) | Limitazione d'impiego (**) | Paesi che non richiedono notifica |
Clorato + | 7775-09-9 | 231-887-4 | 2829 11 00 | p(1) | b | |
10137-74-3 | 233-378-2 | 2829 19 00 |
b) la voce "paraquat" è sostituita dalla seguente:
Sostanza chimica | Numero Cas | Numero Einecs | Codice Nc | Sotto-categoria (*) | Limitazione d'impiego (**) | Paesi che non richiedono notifica |
Paraquat + | 4685-14-7 | 225-141-7 | 2933 39 99 | p(1) | b | |
1910-42-5 | 217-615-7 | |||||
2074-50-2 | 218-196-3 |
c) la voce "malathion" è sostituita dalla seguente:
Sostanza chimica | Numero Cas | Numero Einecs | Codice Nc | Sotto-categoria (*) | Limitazione d'impiego (**) | Paesi che non richiedono notifica |
Malathion | 121-75-5 | 204-497-7 | 2930 90 99 | p(2) | b |
d) la voce "methomyl" è sostituita dalla seguente:
Sostanza chimica | Numero Cas | Numero Einecs | Codice Nc | Sotto-categoria (*) | Limitazione d'impiego (**) | Paesi che non richiedono notifica |
Methomyl | 16752-77-5 | 240-815-0 | 2930 90 85 | p(2) | b |
2) la parte 2 è così modificata:
a) sono aggiunte le seguenti voci:
Sostanza chimica | N. Cas | Numero Einecs | Codice Nc | Categoria (*) | Limitazioned'impiego (**) |
Benfuracarb | 82560-54-1 | n.d. | 2932 99 00 | p | b |
Cadusafos | 95465-99-9 | n.d. | 2930 90 99 | p | b |
Carbofuran | 1563-66-2 | 216-353-0 | 2932 99 00 | p | b |
Clorato | 7775-09-9 | 231-887-4 | 2829 11 00 | p | b |
10137-74-3 | 233-378-2 | 2829 19 00 | |||
Triciclazolo | 41814-78-2 | 255-559-5 | 2934 99 90 | p | b |
b) la voce "paraquat" è sostituita dalla seguente:
Sostanza chimica | N. Cas | Numero Einecs | Codice Nc | Categoria (*) | Limitazioned'impiego (**) |
Paraquat | 4685-14-7 | 225-141-7 | 2933 39 99 | p | b |
c) è soppressa la seguente voce:
Sostanza chimica | N. Cas | Numero Einecs | Codice Nc | Categoria (*) | Limitazioned'impiego (**) |
Flurprimidol | 56425-91-3 | n.d. | 2933 59 95 | p | b |