Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Commissione europea

Regolamento 3 marzo 2011, n. 214/2011/Ue

(Guue 4 marzo 2011 n, L 59)

Regolamento recante modifica degli allegati I e V del regolamento (Ce) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose , in particolare l'articolo 22, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ce) n. 689/2008 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/Ce del Consiglio .

(2) L'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008 deve essere modificato per tenere conto di atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma della direttiva 91/414/Cee del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari , della direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi e del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce .

(3) L'allegato V del regolamento (Ce) n. 689/2008 deve essere modificato per tenere conto di atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ("la convenzione di Stoccolma"), firmata il 22 maggio 2001 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2006/507/Ce del Consiglio e della conseguente azione normativa relativa a dette sostanze adottata ai sensi del regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/Cee . L'allegato V deve inoltre essere modificato al fine di rispecchiare l'azione normativa adottata per vietare l'esportazione di alcune sostanze chimiche diverse dagli inquinanti organici persistenti.

(4) L'iscrizione della difenilammina, del triazossido e del triflumuron come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008. Visto che sono state presentate nuove richieste per le quali sarà necessario adottare nuove decisioni in merito all'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/Ce, l'aggiunta all'elenco delle sostanze chimiche nella parte 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008 non deve essere effettuata fino a quando non saranno prese decisioni sullo statuto di dette sostanze chimiche.

(5) L'iscrizione del bifentrin e del metam come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee è stata oggetto di una decisione negativa; dette sostanze attive sono state identificate e notificate ai fini della valutazione a norma della direttiva 98/8/Ce. Di conseguenza, il bifentrin e il metam non possono essere utilizzati come pesticidi perché tutti i tipi di utilizzo sono teoricamente proibiti, nonostante possano essere ancora autorizzati dagli Stati membri fino all'adozione di una decisione a norma della direttiva 98/8/Ce. Occorre pertanto inserire il bifentrin e il metam negli elenchi di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008. Visto che sono state presentate nuove richieste per le quali sarà necessario adottare nuove decisioni in merito all'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/Ce, l'aggiunta all'elenco delle sostanze chimiche nella parte 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008 non deve essere effettuata fino a quando non saranno prese decisioni sullo statuto di dette sostanze chimiche.

(6) L'iscrizione del carbosulfan come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto il carbosulfan non può essere utilizzato come pesticida e deve essere iscritto negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008. L'iscrizione del carbosulfan nella parte 2 dell'allegato I è stata sospesa a causa della nuova domanda di iscrizione nell'allegato I ai sensi della direttiva 91/414/Cee, presentata in base all'articolo 13 del regolamento (Ce) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/Cee del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I . Poiché la nuova domanda è stata ritirata dal richiedente, viene a cadere il motivo della sospensione dell'iscrizione nella parte 2 dell'allegato I. Occorre pertanto inserire la sostanza carbosulfan nell'elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008.

(7) L'iscrizione della trifluralina come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto la trifluralina non può essere utilizzata come pesticida e deve essere iscritta negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008. L'iscrizione della trifluralina nella parte 2 dell'allegato I è stata sospesa a causa della nuova domanda di iscrizione nell'allegato I ai sensi della direttiva 91/414/Cee presentata in base all'articolo 13 del regolamento (Ce) n. 33/2008. Questa nuova domanda è stata nuovamente oggetto di una decisione di non includere la trifluralina come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee e pertanto la trifluralina rimane vietata come pesticida e il motivo per sospenderne l'inclusione nella parte 2 dell'allegato è venuta meno. Occorre pertanto inserire la sostanza trifluralina nell'elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008.

(8) L'iscrizione del clortal-dimetile come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto il clortal-dimetile non può essere utilizzato come pesticida e deve essere iscritto negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008.

(9) Le sostanze chimiche clordecone, esabromobifenile, esaclorocicloesani, lindano e pentabromodifeniletere sono aggiunte all'elenco di prodotti chimici che non possono essere esportati di cui alla parte 1 dell'allegato V del regolamento (Ce) n. 689/2008. Non è pertanto pi necessario includere dette sostanze chimiche nelle parti 1 e 2 dell'allegato I di detto regolamento e di conseguenza le voci devono essere soppresse.

(10) Le sostanze chimiche esabromobifenile, esaclorocicloesano (Hch) e lindano sono già presenti nella parte 3 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008. La relativa aggiunta alla parte 1 dell'allegato V di detto regolamento deve pertanto essere rispecchiata nella parte 3 dell'allegato I.

(11) Il regolamento (Ue) n. 757/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010, recante modifica del regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati I e III attua le decisioni adottate conformemente alla convenzione di Stoccolma di includere clordecone, il pentaclorobenzene, l'esabromobifenile, gli esaclorocicloesani, il lindano, il tetrabromodifeniletere, il pentabromodifeniletere, l'esabromodifeniletere e l'eptabromodifenile nella parte 1 dell'allegato A della convenzione di Stoccolma aggiungendo dette sostanze chimiche alla parte A dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 850/2004. Le sostanze attive devono pertanto essere aggiunte dalla parte 1 dell'allegato V del regolamento (Ce) n. 689/2008.

(12) Il regolamento (Ce) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico vieta l'esportazione del mercurio metallico e di determinati composti e miscele di mercurio dall'Unione verso i paesi terzi. Queste sostanze chimiche devono pertanto essere aggiunte all'elenco di sostanze di cui alla parte 2 dell'allegato V del regolamento (Ce) n. 689/2008. Si deve inoltre modificare la voce relativa ai composti del mercurio di cui alla parte 1 dell'allegato I al fine di rispecchiare il divieto di esportazione di determinati composti del mercurio e lo stato attuale dei composti del mercurio nell'ambito della direttiva 98/8/Ce.

(13) Gli allegati I e V del regolamento (Ce) n. 689/2008 devono pertanto essere modificati di conseguenza.

(14) Per dare agli Stati membri e all'industria tempo sufficiente per adottare le misure necessarie, è opportuno posticipare l'applicazione del presente regolamento.

(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (Ce) n. 1907/2006,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (Ce) n. 689/2008 è modificato come segue:

1) l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento; 2) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1° maggio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2011.

Allegato I

 

L'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008 è modificato come segue:

1) la parte 1 è così modificata:

a) sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica Numero Cas Numero Einecs Codice Nc Sotto-categoria (*) Limitazione d'impiego (**) Paesi per i quali non è richiesta la notifica
Bifentrin 82657-04-3 2916 20 00 p(1) div
Clortal-dimetile + 1861-32-1 217-464-7 2917 39 95 p(1) div
Difenilammina 122-39-4 204-539-4 2921 44 00 p(1) div
Metam 144-54-7 137-42-8 205-632-2 205-239-0 2930 20 00 p(1) div
Triazossido 72459-58-6 276-668-4 2933 29 90 p(1) div
Triflumuron 64628-44-0 264-980-3 2924 29 98 p(1) div

b) la voce relativa ai composti del mercurio è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica Numero Cas Numero Einecs Codice Nc Sotto-categoria (*) Limitazione d'impiego (**) Paesi per i quali non è richiesta la notifica
Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici, i composti alchilossiachil— ed arilmercurici, eccetto i composti del mercurio elencati all'allegato V # 62-38-4, 26545-49-3 e altri 200-532-5, 247-783-7 e altri 2852 00 00 p(1)-p(2) div-div Cfr. circolare Pic all'indirizzo www. pic.int

c) la voce relativa ai bifenili polibromurati è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica Numero Cas Numero Einecs Codice Nc Sotto-categoria (*) Limitazione d'impiego (**) Paesi per i quali non è richiesta la notifica
Bifenili polibromurati (PBB) eccetto esabromobifenile # 13654-09-6, 27858-07-7 e altri 237-137-2, 248-696-7 e altri 2903 69 90 i(1) restr Cfr. circolare Pic all'indirizzo www. pic.int

d) è soppressa la seguente voce:

Sostanza chimica Numero Cas Numero Einecs Codice Nc Sotto-categoria (*) Limitazione d'impiego (**) Paesi per i quali non è richiesta la notifica
Clordecone 143-50-0 205-601-3 2914 70 00 p(2) restr

e) è soppressa la seguente voce:

Sostanza chimica Numero Cas Numero Einecs Codice Nc Sotto-categoria (*) Limitazione d'impiego (**) Paesi per i quali non è richiesta la notifica
Pentabromodifeniletere + 32534-81-9 251-084-2 2909 30 31 i(1) restr

f) è soppressa la seguente voce:

Sostanza chimica Numero Cas Numero Einecs Codice Nc Sotto-categoria (*) Limitazione d'impiego (**) Paesi per i quali non è richiesta la notifica
HCH/Esaclorocicloesano (isomeri misti) # 608-73-1 210-168-9 2903 51 00 p(1)-p(2) div-restr Cfr. circolare Pic all'indirizzo www. pic.int

g) è soppressa la seguente voce:

Sostanza chimica Numero Cas Numero Einecs Codice Nc Sotto-categoria (*) Limitazione d'impiego (**) Paesi per i quali non è richiesta la notifica
Lindano (γ-HCH) # 58-89-9 200-401-2 2903 51 00 p(1)-p(2) div-restr Cfr. circolare Pic all'indirizzo www. pic.int

2) la parte 2 è così modificata:

a) sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica N. Cas Numero Einecs Codice Nc Categoria (*) Limitazioned'impiego (**)
Carbosulfan 55285-14-8 259-565-9 2932 99 00 p div
Clortal-dimetile 1861-32-1 217-464-7 2917 39 95 p div
Trifluralina 1582-09-8 216-428-8 2921 43 00 p div

b) è soppressa la seguente voce:

Sostanza chimica N. Cas Numero Einecs Codice Nc Categoria (*) Limitazioned'impiego (**)
Pentabromodifeniletere 32534-81-9 251-084-2 2909 30 31 i restr

3) la parte 3 è così modificata:

a) la voce "HCH (isomeri misti)" è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica Numero/i Cas pertinente/i Codice Sa

Sostanza pura

Codice Sa

Miscele, contenenti la sostanza

Categoria
HCH (isomeri misti) (*) 608-73-1 2903.51 3808.50 Pesticida

b) la voce "blindano" è sostituita dal seguente:

Sostanza chimica Numero/i Cas pertinente/i Codice Sa

Sostanza pura

Codice Sa

Miscele, contenenti la sostanza

Categoria
Lindano (*) 58-89-9 2903.51 3808.50 Pesticida

c) la voce "bifenili polibromurati (PBB)" è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica Numero/i Cas pertinente/i Codice Sa

Sostanza pura

Codice Sa

Miscele, contenenti la sostanza

Categoria
Bifenili polibromurati (PBB)

 

— (esa-) (*)

 

— (otta-)

 

— (deca-)

 

e altri

 

 

36355-01-8

 

27858-07-7

 

13654-09-6

 

e altri

 

 

3824.82

 

 

Prodotto industriale

Allegato II

 

L'allegato V del regolamento (Ce) n. 689/2008 è così modificato:

1) nella parte 1 sono aggiunte le seguenti voci:

Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione Altre eventuali informazioni (p. es. denominazione, numero Ce, N. Cas, ecc.)
"Clordecone Numero Ce 205-601-3

Numero Cas 143-50-0

Codice Nc 2914 70 00

Pentaclorobenzene Numero Ce 210-172-5

Numero Cas 608-93-5

Codice Nc 2903 69 90

Esabromobifenile Numero Ce 252-994-2

Numero Cas 36355-01-8

Codice Nc 2903 69 90

Esaclorocicloesani, compreso il lindano Numero Ce 200-401-2, 206-270-8, 206-271-3, 210-168-9

Numero Cas 58-89-9, 319-84-6, 319-85-7, 608-73-1

Codice Nc 2903 51 00

Tetrabromodifeniletere C12H6Br4O Numero Ce 254-787-2 e altri

Numero Cas 40088-47-9 e altri

Codice Nc 2909 30 38

Pentabromodifeniletere C12H5Br5O Numero Ce 251-084-2 e altri Numero

Cas 32534-81-9 e altri

Codice Nc 2909 30 31

Esabromodifeniletere C12H4Br6O Numero Ce 253-058-6

Numero Cas 36483-60-0 e altri

Codice Nc 2909 30 38

Eptabromodifeniletere C12H3Br7O Numero Ce 273-031-2

Numero Cas 68928-80-3 e altri

Codice Nc 2909 30 38"

2) nella parte 2 sono aggiunte le seguenti voci:

Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione Altre eventuali informazioni (p. es. denominazione, numero Ce, numero Cas, ecc.)
"Mercurio metallico e miscele di mercurio metallico con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari almeno al 95 % peso per peso Numero Cas 7439-97-6

Codice Nc 2805 40

Composti del mercurio eccetto i composti esportati a fini di ricerca e sviluppo, medici o di analisi Cinabro, (I) cloruro di mercurio (Hg2Cl2, Numero Cas 10112-91-1), (II) ossido di mercurio (HgO, Numero Cas 21908-53-2); codice Nc 2852 00 00"

 

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