Regolamento Commissione Ue 214/2011/Ue
Esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose - Modifiche al regolamento (Ce) 689/2008
Ultima versione disponibile al 02/05/2024
Commissione europea
Regolamento 3 marzo 2011, n. 214/2011/Ue
(Guue 4 marzo 2011 n, L 59)
Regolamento recante modifica degli allegati I e V del regolamento (Ce) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ce) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose , in particolare l'articolo 22, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (Ce) n. 689/2008 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/Ce del Consiglio .
(2) L'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008 deve essere modificato per tenere conto di atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma della direttiva 91/414/Cee del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari , della direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi e del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce .
(3) L'allegato V del regolamento (Ce) n. 689/2008 deve essere modificato per tenere conto di atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ("la convenzione di Stoccolma"), firmata il 22 maggio 2001 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2006/507/Ce del Consiglio e della conseguente azione normativa relativa a dette sostanze adottata ai sensi del regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/Cee . L'allegato V deve inoltre essere modificato al fine di rispecchiare l'azione normativa adottata per vietare l'esportazione di alcune sostanze chimiche diverse dagli inquinanti organici persistenti.
(4) L'iscrizione della difenilammina, del triazossido e del triflumuron come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008. Visto che sono state presentate nuove richieste per le quali sarà necessario adottare nuove decisioni in merito all'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/Ce, l'aggiunta all'elenco delle sostanze chimiche nella parte 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008 non deve essere effettuata fino a quando non saranno prese decisioni sullo statuto di dette sostanze chimiche.
(5) L'iscrizione del bifentrin e del metam come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee è stata oggetto di una decisione negativa; dette sostanze attive sono state identificate e notificate ai fini della valutazione a norma della direttiva 98/8/Ce. Di conseguenza, il bifentrin e il metam non possono essere utilizzati come pesticidi perché tutti i tipi di utilizzo sono teoricamente proibiti, nonostante possano essere ancora autorizzati dagli Stati membri fino all'adozione di una decisione a norma della direttiva 98/8/Ce. Occorre pertanto inserire il bifentrin e il metam negli elenchi di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008. Visto che sono state presentate nuove richieste per le quali sarà necessario adottare nuove decisioni in merito all'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/Ce, l'aggiunta all'elenco delle sostanze chimiche nella parte 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008 non deve essere effettuata fino a quando non saranno prese decisioni sullo statuto di dette sostanze chimiche.
(6) L'iscrizione del carbosulfan come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto il carbosulfan non può essere utilizzato come pesticida e deve essere iscritto negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008. L'iscrizione del carbosulfan nella parte 2 dell'allegato I è stata sospesa a causa della nuova domanda di iscrizione nell'allegato I ai sensi della direttiva 91/414/Cee, presentata in base all'articolo 13 del regolamento (Ce) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/Cee del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I . Poiché la nuova domanda è stata ritirata dal richiedente, viene a cadere il motivo della sospensione dell'iscrizione nella parte 2 dell'allegato I. Occorre pertanto inserire la sostanza carbosulfan nell'elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008.
(7) L'iscrizione della trifluralina come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto la trifluralina non può essere utilizzata come pesticida e deve essere iscritta negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008. L'iscrizione della trifluralina nella parte 2 dell'allegato I è stata sospesa a causa della nuova domanda di iscrizione nell'allegato I ai sensi della direttiva 91/414/Cee presentata in base all'articolo 13 del regolamento (Ce) n. 33/2008. Questa nuova domanda è stata nuovamente oggetto di una decisione di non includere la trifluralina come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee e pertanto la trifluralina rimane vietata come pesticida e il motivo per sospenderne l'inclusione nella parte 2 dell'allegato è venuta meno. Occorre pertanto inserire la sostanza trifluralina nell'elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008.
(8) L'iscrizione del clortal-dimetile come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto il clortal-dimetile non può essere utilizzato come pesticida e deve essere iscritto negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008.
(9) Le sostanze chimiche clordecone, esabromobifenile, esaclorocicloesani, lindano e pentabromodifeniletere sono aggiunte all'elenco di prodotti chimici che non possono essere esportati di cui alla parte 1 dell'allegato V del regolamento (Ce) n. 689/2008. Non è pertanto pi necessario includere dette sostanze chimiche nelle parti 1 e 2 dell'allegato I di detto regolamento e di conseguenza le voci devono essere soppresse.
(10) Le sostanze chimiche esabromobifenile, esaclorocicloesano (Hch) e lindano sono già presenti nella parte 3 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008. La relativa aggiunta alla parte 1 dell'allegato V di detto regolamento deve pertanto essere rispecchiata nella parte 3 dell'allegato I.
(11) Il regolamento (Ue) n. 757/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010, recante modifica del regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati I e III attua le decisioni adottate conformemente alla convenzione di Stoccolma di includere clordecone, il pentaclorobenzene, l'esabromobifenile, gli esaclorocicloesani, il lindano, il tetrabromodifeniletere, il pentabromodifeniletere, l'esabromodifeniletere e l'eptabromodifenile nella parte 1 dell'allegato A della convenzione di Stoccolma aggiungendo dette sostanze chimiche alla parte A dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 850/2004. Le sostanze attive devono pertanto essere aggiunte dalla parte 1 dell'allegato V del regolamento (Ce) n. 689/2008.
(12) Il regolamento (Ce) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico vieta l'esportazione del mercurio metallico e di determinati composti e miscele di mercurio dall'Unione verso i paesi terzi. Queste sostanze chimiche devono pertanto essere aggiunte all'elenco di sostanze di cui alla parte 2 dell'allegato V del regolamento (Ce) n. 689/2008. Si deve inoltre modificare la voce relativa ai composti del mercurio di cui alla parte 1 dell'allegato I al fine di rispecchiare il divieto di esportazione di determinati composti del mercurio e lo stato attuale dei composti del mercurio nell'ambito della direttiva 98/8/Ce.
(13) Gli allegati I e V del regolamento (Ce) n. 689/2008 devono pertanto essere modificati di conseguenza.
(14) Per dare agli Stati membri e all'industria tempo sufficiente per adottare le misure necessarie, è opportuno posticipare l'applicazione del presente regolamento.
(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (Ce) n. 1907/2006,
Ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
Il regolamento (Ce) n. 689/2008 è modificato come segue:
1) l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento; 2) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1° maggio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2011.
Allegato I
L'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008 è modificato come segue:
1) la parte 1 è così modificata:
a) sono aggiunte le seguenti voci:
Sostanza chimica | Numero Cas | Numero Einecs | Codice Nc | Sotto-categoria (*) | Limitazione d'impiego (**) | Paesi per i quali non è richiesta la notifica |
Bifentrin | 82657-04-3 | 2916 20 00 | p(1) | div | ||
Clortal-dimetile + | 1861-32-1 | 217-464-7 | 2917 39 95 | p(1) | div | |
Difenilammina | 122-39-4 | 204-539-4 | 2921 44 00 | p(1) | div | |
Metam | 144-54-7 137-42-8 | 205-632-2 205-239-0 | 2930 20 00 | p(1) | div | |
Triazossido | 72459-58-6 | 276-668-4 | 2933 29 90 | p(1) | div | |
Triflumuron | 64628-44-0 | 264-980-3 | 2924 29 98 | p(1) | div |
b) la voce relativa ai composti del mercurio è sostituita dalla seguente:
Sostanza chimica | Numero Cas | Numero Einecs | Codice Nc | Sotto-categoria (*) | Limitazione d'impiego (**) | Paesi per i quali non è richiesta la notifica |
Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici, i composti alchilossiachil— ed arilmercurici, eccetto i composti del mercurio elencati all'allegato V # | 62-38-4, 26545-49-3 e altri | 200-532-5, 247-783-7 e altri | 2852 00 00 | p(1)-p(2) | div-div | Cfr. circolare Pic all'indirizzo www. pic.int |
c) la voce relativa ai bifenili polibromurati è sostituita dalla seguente:
Sostanza chimica | Numero Cas | Numero Einecs | Codice Nc | Sotto-categoria (*) | Limitazione d'impiego (**) | Paesi per i quali non è richiesta la notifica |
Bifenili polibromurati (PBB) eccetto esabromobifenile # | 13654-09-6, 27858-07-7 e altri | 237-137-2, 248-696-7 e altri | 2903 69 90 | i(1) | restr | Cfr. circolare Pic all'indirizzo www. pic.int |
d) è soppressa la seguente voce:
Sostanza chimica | Numero Cas | Numero Einecs | Codice Nc | Sotto-categoria (*) | Limitazione d'impiego (**) | Paesi per i quali non è richiesta la notifica |
Clordecone | 143-50-0 | 205-601-3 | 2914 70 00 | p(2) | restr |
e) è soppressa la seguente voce:
Sostanza chimica | Numero Cas | Numero Einecs | Codice Nc | Sotto-categoria (*) | Limitazione d'impiego (**) | Paesi per i quali non è richiesta la notifica |
Pentabromodifeniletere + | 32534-81-9 | 251-084-2 | 2909 30 31 | i(1) | restr |
f) è soppressa la seguente voce:
Sostanza chimica | Numero Cas | Numero Einecs | Codice Nc | Sotto-categoria (*) | Limitazione d'impiego (**) | Paesi per i quali non è richiesta la notifica |
HCH/Esaclorocicloesano (isomeri misti) # | 608-73-1 | 210-168-9 | 2903 51 00 | p(1)-p(2) | div-restr | Cfr. circolare Pic all'indirizzo www. pic.int |
g) è soppressa la seguente voce:
Sostanza chimica | Numero Cas | Numero Einecs | Codice Nc | Sotto-categoria (*) | Limitazione d'impiego (**) | Paesi per i quali non è richiesta la notifica |
Lindano (γ-HCH) # | 58-89-9 | 200-401-2 | 2903 51 00 | p(1)-p(2) | div-restr | Cfr. circolare Pic all'indirizzo www. pic.int |
2) la parte 2 è così modificata:
a) sono aggiunte le seguenti voci:
Sostanza chimica | N. Cas | Numero Einecs | Codice Nc | Categoria (*) | Limitazioned'impiego (**) |
Carbosulfan | 55285-14-8 | 259-565-9 | 2932 99 00 | p | div |
Clortal-dimetile | 1861-32-1 | 217-464-7 | 2917 39 95 | p | div |
Trifluralina | 1582-09-8 | 216-428-8 | 2921 43 00 | p | div |
b) è soppressa la seguente voce:
Sostanza chimica | N. Cas | Numero Einecs | Codice Nc | Categoria (*) | Limitazioned'impiego (**) |
Pentabromodifeniletere | 32534-81-9 | 251-084-2 | 2909 30 31 | i | restr |
3) la parte 3 è così modificata:
a) la voce "HCH (isomeri misti)" è sostituita dalla seguente:
Sostanza chimica | Numero/i Cas pertinente/i | Codice Sa
Sostanza pura | Codice Sa
Miscele, contenenti la sostanza | Categoria |
HCH (isomeri misti) (*) | 608-73-1 | 2903.51 | 3808.50 | Pesticida |
b) la voce "blindano" è sostituita dal seguente:
Sostanza chimica | Numero/i Cas pertinente/i | Codice Sa
Sostanza pura | Codice Sa
Miscele, contenenti la sostanza | Categoria |
Lindano (*) | 58-89-9 | 2903.51 | 3808.50 | Pesticida |
c) la voce "bifenili polibromurati (PBB)" è sostituita dalla seguente:
Sostanza chimica | Numero/i Cas pertinente/i | Codice Sa
Sostanza pura | Codice Sa
Miscele, contenenti la sostanza | Categoria |
Bifenili polibromurati (PBB)
— (esa-) (*)
— (otta-)
— (deca-)
e altri |
36355-01-8
27858-07-7
13654-09-6
e altri | — |
3824.82 |
Prodotto industriale |
Allegato II
L'allegato V del regolamento (Ce) n. 689/2008 è così modificato:
1) nella parte 1 sono aggiunte le seguenti voci:
Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione | Altre eventuali informazioni (p. es. denominazione, numero Ce, N. Cas, ecc.) | |
"Clordecone | Numero Ce 205-601-3
Numero Cas 143-50-0 Codice Nc 2914 70 00 | |
Pentaclorobenzene | Numero Ce 210-172-5
Numero Cas 608-93-5 Codice Nc 2903 69 90 | |
Esabromobifenile | Numero Ce 252-994-2
Numero Cas 36355-01-8 Codice Nc 2903 69 90 | |
Esaclorocicloesani, compreso il lindano | Numero Ce 200-401-2, 206-270-8, 206-271-3, 210-168-9
Numero Cas 58-89-9, 319-84-6, 319-85-7, 608-73-1 Codice Nc 2903 51 00 | |
Tetrabromodifeniletere C12H6Br4O | Numero Ce 254-787-2 e altri
Numero Cas 40088-47-9 e altri Codice Nc 2909 30 38 | |
Pentabromodifeniletere C12H5Br5O | Numero Ce 251-084-2 e altri Numero
Cas 32534-81-9 e altri Codice Nc 2909 30 31 | |
Esabromodifeniletere C12H4Br6O | Numero Ce 253-058-6
Numero Cas 36483-60-0 e altri Codice Nc 2909 30 38 | |
Eptabromodifeniletere C12H3Br7O | Numero Ce 273-031-2
Numero Cas 68928-80-3 e altri Codice Nc 2909 30 38" |
2) nella parte 2 sono aggiunte le seguenti voci:
Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione | Altre eventuali informazioni (p. es. denominazione, numero Ce, numero Cas, ecc.) |
"Mercurio metallico e miscele di mercurio metallico con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari almeno al 95 % peso per peso | Numero Cas 7439-97-6
Codice Nc 2805 40 |
Composti del mercurio eccetto i composti esportati a fini di ricerca e sviluppo, medici o di analisi | Cinabro, (I) cloruro di mercurio (Hg2Cl2, Numero Cas 10112-91-1), (II) ossido di mercurio (HgO, Numero Cas 21908-53-2); codice Nc 2852 00 00" |