Disposizioni trasversali/Aua

Normativa Vigente

print

Legge 26 febbraio 2011, n. 10

Conversione in legge del Dl 225/2010, "Milleproroghe 2011" - Stralcio

Parole chiave Parole chiave: Disposizioni trasversali/Aua | Proroghe | Rifiuti | Discariche / Smaltimento | Composti organici volatili (Cov) | Istituzioni | Acque | Rifiuti urbani

Ultima versione disponibile al 12/10/2024

Parlamento italiano

Legge 26 febbraio 2011, n. 10

(So n. 53 alla Gu 26 febbraio 2011 n. 47)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

Articolo 1

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 2011

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al Dl 29 dicembre 2010, n. 225

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: "ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400," sono soppresse;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le proroghe di termini di cui al comma 2 sono disposte previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri parlamentari sono resi entro il termine di dieci giomi dalla trasmissione degli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, decorso il termine, possono essere comunque adottati.

(omissis)

2-quinquies. I termini e i regimi giuridici indicati nella tabella 1, allegata al presente decreto, la cui scadenza è fissata in data successiva al 31 marzo 2011, sono prorogati al 30 aprile 2012. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai termini e ai regimi giuridici di cui all'articolo 4. comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e a quelli di cui all'articolo 1. comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per i quali resta ferma la previsione di cui al comma 2 del presente articolo, nonché a quelli di cui all'articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12, comma 7, come modificato dall'articolo 2, comma 17-sexies, del presente decreto.

All'articolo 2:

(omissis)

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti, comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, la copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti può essere assicurata, anche in assenza di una dichiarazione della stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di sospensione, sino all'attuazione del federalismo fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti territoriali, con le seguenti modalità:

a) possono essere applicate nella Regione interessata le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dal comma 2-quater del presente articolo, con limite di incremento dell'imposta raddoppiato rispetto a quello ivi previsto;

b) i Comuni possono deliberare un'apposita rnaggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale;

c) Le Province possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale.

2-ter. I Comuni della regione Campania destinatari della riduzione dei trasferimenti disposta in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ferma la facoltà prevista dal comma 2-bis, lettera b), del presente articolo, deliberano, a decorrere dall'anno 2011, anche in assenza di una dichiarazione della state di emergenza, un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con un'aliquota indifferenziata e un gettito non inferiore all'importo annuale dei trasferimenti ridotti, incrementato fino al 10 per cento.

2-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:

"5-quater. A seguito della dichiarazione della stato di emergenza, il Presidente della Regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti all'emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa, è autorizzato a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla Regione, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

5-quinquies. Qualora le misure adottate ai sensi del comma 5-quater non siano sufficienti, ovvero in tutti gli altri casi di eventi di cui al comma 5-quater di rilevanza nazionale, può essere disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota delI'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concementi le imposte tulIa produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva. La disposizione del terzo periodo del presente comma si applica anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter.

5-sexies. II Fondo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso".

2-quinquies. AlIa legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, e aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Le ordinanze sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, con il Ministro dell'economia e delle finanze";

b) all'articolo 5, comma 5-bis:

1) al penuItimo periodo, le parole: "e all'Istat" sono sostituite dalle seguenti: ", all'Istat e alla competente sezione regionale della Corte dei conti";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilita speciali".

2-sexies. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

"e-bis) i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;".

2-septies. A1l'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo e inserito il seguente: "Per i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il termine di cui al primo periodo, incluso quello per la risposta ad eventuali richieste istruttorie, è ridotto a complessivi sette giomi; in ogni caso l'organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararli provvisoriamente efficaci".

2-oeties. I funzionari e commissari delegati, commissari di Govemo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per Ia realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività, rendicontano nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I rendiconti sono trasmessi all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il controllo e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Istat e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Le amrninistrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2-novies. Entro il termine del 15 marzo 2011 sono revocati i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia state pubblicato il bando di gara per I'assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giomi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla ricognizione dei finanziamenti revocati e all'individuazione della quota, per I'anno 2011, nel limite di 250 milioni di euro, che deve essere destinata alle seguenti finalita:

a) nel limite di 150 milioni di euro alle Autorità portuali che hanno attivato investimenti con contratti gia sottoscritti 0 con bandi di gara pubblicati alla data del 30 settembre 2010 in attuazione delle disposizioni di cui a all'articolo 1, comma 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) nel limite di 20 milioni di euro alle Autorità i cui porti sono interessati da prevalente attività di transhipment al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

c) per le disponibilità residuali alle Autorita portuali che presentano progetti cantierabili.

2-decies. Con il decreto di cui al comma 2-novies si provvede altresì all'individuazione delle somme che devono essere versate ad apposito capitolo della state di previsione dell'entrata del bilancio della Stato, nell'anno 2011, dalle Autorità portuali interessate dalla revoca dei finanziamenti per essere riassegnate ai pertinenti capitoli della state di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle somme di cui al comma 2-undecies. Con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli anni 2012 e 2013 si provvede ad individuare le quote dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-novies ed assegnarle alle Autorità portuali, secondo criteri di priorità individuati nei medesirni decreti, per progetti cantierabili, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

In caso di mancato avvio dell'opera, decorsi centottanta giomi dall'aggiudicazione definitiva del banda di gara, il finanziamento si intende revocato ed è riassegnato ad altri interventi con le medesime modalità dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-novies.

2-undecies. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico della Stato, con i decreti di cui al comma 2-decies è disposta la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorità portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica. All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater sono abrogati. Le previsioni di cui al comma 2-novies non si applicano ai fondi trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per il finanziamento di opere in scali marittimi da esse amministrati ricompresi in siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

(omissis)

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. In ragione della straordinaria urgenza connessa aIle necessità di tutela ambienta1e, di tutela del paesaggio e di protezione dai rischi idrogeologici, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, si attuano entro il 30 settembre 2011. Trascorso inutilmente tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i successivi trenta giomi, si procede alla nomina di un commissario ad acta che provvede alia predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario.

3-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, allo scopo appostate.

(omissis)

3-octies. Al fine di contribuire alla ripresa economica e occupazionale delle zone colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, di cui al capo III del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, provvede, entro il 30 giugno 2011, ad avviare la bonifica del sito d'interesse nazionale di "Bussi suI Tirino", come individuato e perimetrato con decreta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2008. Le opere e gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dovranno essere prioritariamente attuati sulle aree industriali dismesse e siti limitrofi, al fine di consentirne la reindustrializzazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2011, 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 .

3-novies. Agli enti locali della Provincia dell'Aquila, soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, che alla data di entrata in vigore del presente decreta abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la Soluzione tecnica minima generale di cui alla delibera dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas n. Arg/elt 99/08 del 23 luglio 2008, continuano ad applicarsi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Ministro della sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, le condizioni previste per gli impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché le tariffe incentivanti, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, previste per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010.

(omissis)

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

(omissis)

4-terdecies. All'articolo 11-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per I'esercizio dell'attività di commercio di tutte le unità di movimentazione usate si applicano le disposizioni degli articoli 126 e 128 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".

4-quaterdecies. È prorogato al 31 marzo 2011 il termine di cui all'articolo 38, comma 2, primo periodo, della legge 10 agosto 2002, n. 166, per la sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e la societa Trenitalia Spa. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico il Ministero dell'economia e delle finanze e autorizzato a corrispondere a Trenitalia le somme previste, per gli anni 2009 e 2010, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria.

(omissis)

4-sexiesdecies. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, dopo le parole: "31 dicembre 2010" sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225".

(omissis)

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

(omissis)

5-quater. All'articolo 7, comma 20, ultimo periodo, del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "per le stazioni sperimentali" sono inserite le seguenti: ", il Banco nazionale di prova per le arrni da fuoco portatili e per le munizioni commerciali".

5-quinquies. All'allegato 2 di cui all'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottava voce e inserita la seguente: "Enti soppressi: Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali. Amministrazione subentrante nell'esercizio dei relativi compiti e attribuzioni: Cciaa Brescia".

(omissis)

dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

(omissis)

12-quinquies. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 da ripartire in misura pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per 1a Regione Liguria, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la Regione Veneto, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la Regione Campania e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i Comuni della Provincia di Messina colpiti dall'alluvione del 2 ottobre 2009. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, gia preordinate, con delibera Cipe del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale. Per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" della stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

(omissis)

dopo il 16 sono inseriti i seguenti:

"16-bis. Entro il termine del 31 dicembre 2011 nonché per ciascuno degli anni 2012 e 2013, nelle more della costituzione di una organizzazione intergovernativa denominata Global Risk Modelling Organisation al fine di stabilire standard uniforrni e condivisi per il calcolo e la divulgazione di dati di vulnerabilità, pericolosità e di rischio derivanti da diverse tipologie di disastri naturali ed indotti dall'uomo, a scala mondiale, e autorizzata la spesa di 0,3 milioni di euro per assicurare la partecipazione della Repubblica italiana alla Fondazione denominata Global Earthquake Model (Gem), con sede in Italia, nella citta di Pavia. A tal fine le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio delle Stato per essere riassegnate, quanto a euro 0,3 milioni, per la copertura per il 2011 degli oneri di cui al primo periodo e, per la parte residua, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. All'onere di cui al primo periodo relative agli anni 2012 e 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al periodo precedente.

(omissis)

16-septies. Resta fissato al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale i serbatoi in esercizio da venti cinque anni dalla prima installazione, presso i depositi Gpl di cui al decreto del Ministro dell'intemo 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004, devono essere sottoposti ad un puntuale esame visivo dell'intera superficie metallica, in aderenza alla norma Uni En 970, e a controlli spessimetrici nel rispetto del disposto della norma Uni En 10160, 0, in altemativa, con le modalita tecniche di cui all'appendice D della norma Uni En 12818, per la verifica dell'idoneità del manufatto, da eseguire a cura di personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla norma Uni En 473. L'omessa esecuzione delle verifiche descritte determina automaticamente l'obbligo per il proprietario del serbatoio di collocarlo fuori esercizio. Per i serbatoi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno raggiunto i venticinque anni di esercizio, l'esecuzione delle verifiche va effettuata entro il termine del 31 dicembre 2011. I costi per le verifiche di cui al presente comma sono a carico delle imprese fomitrici dei serbatoi.

16-octies. Allo scopo di consentire la proroga delle attivita connesse al servizio di sorveglianza sismica e vulcanica sull'intero territorio nazionale, è incrementato di 1.500.000 euro per l'anno 2011 il contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Al relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede, quanto a 250.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando I'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 1.250.000 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti:

(omissis)

44. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, i consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli enti parco istituiti con legge regionale sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 800.000 per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per l'anno 2011, fino a concorrenza dell'onere.

(omissis)

51. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreta legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: "entro trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantotto mesi".

(omissis)

All'articolo 3:

al comma 1, fa fettera b) e sostituita dalla seguente:

"b) quanto a euro 20 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto ad euro 30 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della medesima legge 13 dicembre 2010, n. 220. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e integrata di 15 milioni di euro per l'anno 2011. All'onere derivante dal secondo periodo della presente lettera, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articol0 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220";

dopo il comma 2, e inserito il seguente:

"2-bis. Le disponibilita di bilancio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggie 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative all'anno 2010, in deroga a quanto previsto dal medesimo articol0, sono riassegnate per le medesime finalità al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. AlIa compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'applicazione del precedente periodo, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 49,5 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".

Alla tabella 1:

nel titolo, le parole: "previsto dall'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 1, comma 1";

nella colonna "Fonte normativa", alla voce: "articolo 6, comma I, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36" sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e successive modificazioni";

nella colonna "Fonte normativa", alla voce: "articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161" sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e successive modificazioni";

nella colonna "Fonte normativa", la voce: "articolo 5, comma 6, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, articolo 5, comma 7, del decreto-1egge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25" e sostituita dalla seguente:

"articolo 2l-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni; articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni ";

nella colonna "Fonte normativa", alla voce: "articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2007, n. 31, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139" le parole: "28 febbraio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2008";

(omissis)

nella colonna "Termine" le parole: "data di entrata in vigore del presente decreto-legge" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010";

(omissis)

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598