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Decisione Commissione Ue 2011/110/Ue

Aiuto di Stato in favore di Fri-El Acerra Srl

Ultima versione disponibile al 07/10/2024

Commissione europea

Decisione 15 settembre 2010, n. 2011/110/Ue

(Guue 19 febbraio 2011 n. L 46)

Decisione relativa all'aiuto di stato C 8/09 (ex N 357/08) al quale l'Italia intende dare esecuzione in favore di Fri-El Acerra Srl

(Testo rilevante ai fine del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

 

1. Procedimento

(1) Il 22 maggio 2008 ha avuto luogo un incontro di prenotifica tra i servizi della Commissione e le autorità italiane.

(2) Con comunicazione elettronica del 16 luglio 2008, protocollata presso la Commissione lo stesso giorno, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, Tfue, l'intenzione di concedere un aiuto ad hoc a Fri-El Acerra Srl

(3) Con lettere del 2 settembre 2008 (D/53398) e del 12 dicembre 2008 (D/54895), la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, che le autorità italiane hanno fornito con lettere del 1° ottobre 2008 (A/20101), del 22 ottobre 2008 (A/22018) e del 19 gennaio 2009, l'ultima protocollata presso la Commissione il 21 gennaio 2009 (A/1460).

(4) Il 10 marzo 2009, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, Tfue riguardo all'aiuto in oggetto. La decisione di avviare il procedimento è stata pubblicata il 24 aprile 2009 nella Gazzetta ufficiale. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito.

(5) Il 15 maggio 2009 il beneficiario dell'aiuto, Fri-El Acerra Srl, ha presentato le proprie osservazioni in merito alla decisione di apertura del procedimento (A/11823). Il 9 giugno 2009 tali osservazioni sono state inviate all'Italia affinché potesse commentarle (D/52516). Il 7 luglio 2009 le autorità italiane hanno chiesto una proroga di tre mesi del termine per la presentazione dei propri commenti (A/16162). Il 20 agosto 2009 i servizi della Commissione hanno risposto (D/53581) fissando a riguardo una nuova scadenza di un mese. Il 10 settembre 2009 le autorità italiane hanno chiesto (A/19513) urgentemente una riunione con i servizi della Commissione per discutere il caso; il 18 settembre 2009 hanno presentato le osservazioni (A/20172) da discutere alla riunione, che ha avuto luogo a Bruxelles il 24 settembre 2009 in presenza dei legali in rappresentanza dell'ente concedente (Regione Campania) e del beneficiario (Fri-El Acerra Srl).

(6) Con lettera del 21 ottobre 2009 (D/54421) i servizi della Commissione hanno sollecitato le autorità italiane a presentare le informazioni e i documenti supplementari concordati alla riunione. Il 2 novembre 2009 le autorità italiane hanno infine fornito tali documenti ed informazioni, protocollati alla Commissione lo stesso giorno (A/23266). Con lettera del 23 dicembre 2009 (D/55541) i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità italiane di fornire, se disponibili, altri documenti. Con lettera del 1° febbraio 2010 (A/1892) le autorità italiane hanno presentato varia documentazione, principalmente del beneficiario dell'aiuto. L'Italia ha infine fornito ulteriori chiarimenti con un messaggio di posta elettronica del 5 maggio 2010.

 

2. Descrizione dettagliata della misura d'aiuto

(7) Le autorità italiane hanno notificato l'intenzione di concedere, nell'ambito degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (in appresso "gli orientamenti 2007"), un aiuto ad hoc a finalità regionale a favore di Fri-El Acerra Srl per la riconversione di una centrale termoelettrica dismessa in una centrale elettrica alimentata da olio vegetale (bioliquidi) ad Acerra (Campania). La Campania è una regione ammissibile agli aiuti a finalità regionale (Nuts II) ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), Tfue, con un massimale standard di aiuto regionale per le grandi imprese del 30 % equivalente sovvenzione lordo (Esl) conformemente alla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l'Italia 2007-2013 1 . Mediante l'aiuto le autorità italiane intendevano promuovere lo sviluppo regionale.

2.1. Il beneficiario dell'aiuto

(8) Fri-El Acerra S.r.l (in appresso, "Friel Acerra") è il beneficiario dell'aiuto. Friel Acerra è stata costituita sotto forma di società a responsabilità limitata il 20 dicembre 2005, controllata al 95% da Fri-El Acerra Holding Srl e al 5% da Ngp Spa (in appresso, "Ngp"), il proprietario della centrale termoelettrica dismessa. Il 9 febbraio 2006, Ngp ha temporaneamente aumentato la sua partecipazione in Friel Acerra dal 5% al 90,5%, in cambio del conferimento a Friel Acerra del suo ramo di azienda relativo alla centrale elettrica. Alcuni giorni dopo, il 20 febbraio 2006, la partecipazione di Ngp è stata ridotta al 49% e alcuni mesi più tardi, il 10 ottobre 2006, è nuovamente scesa al 5%.

(9) Al momento della notifica della misura, Friel Acerra era controllata al 95% da Fri-El Acerra Holding Srl e, per il rimanente 5%, da Ngp. Nel gennaio 2009 le autorità italiane hanno informato la Commissione che, l'11 dicembre 2008, Ngp aveva deciso di ritirarsi dalla proprietà di Friel Acerra. Attualmente, Friel Acerra è pertanto controllata al 100% da Fri-El Acerra Holding Srl, una società controllata dal gruppo Fri-El Green Power Spa.

(10) Il gruppo Fri-El Green Power Spa (in appresso, "gruppo Friel") è stato fondato nel 1994 nella provincia di Bolzano dai tre fratelli Gostner e opera nella produzione e vendita di elettricità da fonti rinnovabili. Più precisamente, il gruppo Friel opera nella produzione di energia da fonte eolica, producendo energia elettrica in 19 parchi eolici in Italia. Il progetto d'investimento di Acerra è il primo nel quale il gruppo cui appartiene il beneficiario produce energia da biomassa liquida, mentre altre centrali elettriche a biomassa e biogas sono in corso di sviluppo2 .

(11) Ngp è nata nel 2003 dalla scissione dell'attività, ad Acerra, di produzione di polimeri poliestere di Montefibre, un produttore di acrilico e di fibre di poliestere. Ngp ha attraversato difficoltà finanziarie e ha beneficiato di un aiuto per la ristrutturazione, notificato alla Commissione (NN15/2007, C14/2007), dell'ammontare complessivo di 20,87 milioni di Eur. La Commissione ha approvato l'aiuto a favore di Ngp il 16 luglio 20083 . La vendita della centrale termoelettrica dismessa era uno degli elementi del piano di ristrutturazione presentato dalle autorità italiane.

(12) Le autorità italiane hanno fornito dati confermanti la qualifica di Pmi, nel 2006, del beneficiario dell'aiuto e del gruppo Friel.

(13) Nel corso della valutazione, le autorità italiane hanno fornito informazioni riguardo agli sviluppi dell'assetto proprietario del beneficiario dell'aiuto, da cui risulta che al momento del trasferimento della proprietà della centrale elettrica dismessa (febbraio 2006), Ngp, precedente proprietario degli attivi, deteneva una partecipazione del 90,5 % in Friel Acerra. In seguito, nel corso del 2006, la partecipazione di Ngp in Friel Acerra è scesa al 5 %.

2.2 Il progetto di investimento

(14) Il progetto d'investimento notificato è realizzato nella regione Campania, nella zona industriale di Acerra. Il progetto riguarda l'acquisto della centrale termoelettrica dismessa di proprietà di Ngp e la sua riconversione in una centrale elettrica alimentata da olio vegetale, principalmente olio di palma.

(15) La nuova centrale elettrica è composta da quattro motori a combustione Wärtsilä, tipo 18V46, di potenza unitaria di 17,2 MW e da una turbina a vapore di 6 MW. La produzione complessiva della centrale, in termini di energia elettrica e di calore, è di 74,8 MW.

(16) Le autorità italiane hanno dichiarato che la realizzazione del progetto è cominciata nel luglio 2007 e doveva essere completata nel 2009. Ciò nonostante, l'operazione di acquisto della vecchia centrale elettrica è stata avviata nel febbraio 2006. Stando a informazioni pubblicamente disponibili, la centrale elettrica a biocombustibile è operativa dal 20094 .

(17) Si osserva che le autorità italiane hanno fornito alla Commissione autorizzazioni e licenze relative alla conformità del progetto di investimento con le normative ambientali nazionali ed europee

2.3. Costi ammissibili del progetto

(18) I costi d'investimento totali ammissibili del progetto ammontano a 80,635 milioni di Eur in valore nominale 5 , di cui 3,3 milioni di Eur per progettazione e studi di fattibilità, 60,920 milioni di Eur per nuovi macchinari e impianti (la nuova centrale elettrica a biocombustibile), e l'importo restante per l'acquisto dell'infrastruttura esistente e di altre opere murarie e assimilate. I costi d'acquisto dell'infrastruttura esistente includono i costi per acquistare la centrale termoelettrica dismessa (8,296 milioni di Eur) e il parco serbatoi in acciaio (4,2 milioni di Eur) precedentemente appartenente a Ngp.

(19) L'Italia ha fornito alla Commissione i dettagli dell'acquisto, da parte di Friel Acerra, della centrale elettrica dismessa da Ngp, spiegando che quest'ultima, contestualmente alla sottoscrizione di un aumento di capitale di Friel Acerra, le ha conferito il suo ramo di azienda relativo alla centrale elettrica per un valore complessivo di 8 296 520 Eur, di cui 3 771 043 Eur di debiti verso terzi, e imputando a riserve patrimoniali la differenza (arrotondata a 4,525 milioni di Eur). Le autorità italiane hanno fornito una perizia esterna a conferma del valore della centrale elettrica.

(20) L'Italia ha inoltre fornito una copia dell'accordo riguardante la vendita del parco serbatoi, firmato fra Friel Acerra e Ngp, al prezzo pattuito di 4,2 milioni di Eur. Malgrado la richiesta della Commissione, durante la fase della valutazione preliminare le autorità italiane non hanno presentato una valutazione esterna che comprovi tale valore.

(21) Le autorità italiane dichiarano che i costi sostenuti dal beneficiario dell'aiuto sono stati di 35 milioni di Eur nel 2007 e di 45,635 milioni di Eur nel 2008.

2.4. Finanziamento dell'investimento

(22) Le autorità italiane hanno notificato che 21 milioni di Eur, corrispondenti al 25 % dei costi totali dell'investimento, pari a 80,635 milioni di Eur (valore nominale), sarebbero stati finanziati tramite risorse proprie di Friel Acerra; 19,5 milioni di Eur avrebbero corrisposto all'importo dell'aiuto, mentre il resto sarebbe stato coperto da prestiti bancari a breve e medio/lungo termine.

2.5 Base giuridica dell'aiuto ad hoc

(23) Le autorità italiane affermano che Friel Acerra ha avviato il progetto di investimento per la riconversione della centrale elettrica di Acerra nel 2006 (al momento dell'acquisto della centrale elettrica dismessa), sulla base dell'impegno da esse assunto in forza dell'Accordo di programma (Accordo di programma per l'attuazione coordinata dell'intervento nell'area di crisi industriale della Ngp Spa di Acerra). Secondo le autorità italiane, l'effetto di incentivazione dovrebbe derivare dall'Accordo di programma, in considerazione del suo valore giuridico vincolante.

(24) L'Accordo di programma è stato firmato il 15 luglio 2005 dalle autorità nazionali, regionali e locali con Ngp, Montefibre ed Edison Spa e riguarda lo stabilimento di Ngp, nonché altre attività nella zona di Acerra. Tuttavia, l'Accordo non menziona l'aiuto per la riconversione della centrale elettrica dismessa, ma elenca gli investimenti e le misure da realizzare per la ristrutturazione di Ngp. La società per l'energia Edison Spa (non legata a Friel Acerra) figurava all'epoca come futuro investitore nella centrale elettrica esistente, ma si è infine ritirata dall'operazione. L'Accordo di programma è stato successivamente modificato da un protocollo del 6 aprile 2006 6 e da un protocollo dell'8 aprile 2008.

(25) La decisione della Regione Campania con l'impegno di accordare un aiuto ad hoc a finalità regionale a Friel Acerra per la riconversione della centrale elettrica di Acerra è stata emessa il 26 ottobre 2007.

(26) Nella notifica iniziale, le autorità italiane hanno fornito un elenco cronologico degli eventi e hanno informato che i seguenti documenti dovevano essere considerati la base giuridica dell'aiuto, in particolare:

— Protocollo dell'8 aprile 2008 che modifica l'Accordo di programma, e

— Deliberazione della Giunta regionale della Regione Campania n. 1857 del 26 ottobre 2007 7 .

2.6. L'aiuto

(27) La misura notificata riguarda un aiuto per la rilevazione e la riconversione di uno stabilimento esistente che è stato chiuso. Essa consiste in una sovvenzione diretta dell'importo totale di 19,5 milioni di Eur, in valore nominale.

 

3. Motivi dell'avvio del procedimento d'indagine formale

(28) Dopo una valutazione preliminare della misura, la Commissione ha espresso dubbi sulla compatibilità dell'aiuto notificato con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), Tfue alla luce degli orientamenti 2007, e ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, Tfue. Nella sua decisione, la Commissione ha espresso i dubbi esposti in appresso.

Effetto di incentivazione

(29) La Commissione dubita che sia soddisfatta la condizione riguardante l'effetto di incentivazione di cui al punto 38 degli orientamenti 2007: "In caso di aiuti ad hoc, l'autorità competente deve aver rilasciato una dichiarazione di intenti circa la concessione degli aiuti prima dell'avvio dei lavori sul progetto, fatta salva l'approvazione della misura da parte della Commissione". Il documento menzionato dalle autorità italiane come dichiarazione di intenti (l'Accordo di programma del 15 luglio 2005) non sembrava soddisfare tali condizioni, poiché non concede aiuti per il progetto né menziona il beneficiario dell'aiuto, il progetto e l'importo dell'aiuto. Il beneficiario dell'aiuto è stato formalmente costituito solo in seguito, il 20 dicembre 2005. Stando alle informazioni a disposizione della Commissione, il progetto è cominciato nel febbraio 2006 con l'acquisto della centrale termoelettrica dismessa (primi costi ammissibili nell'ambito degli aiuti notificati), mentre il documento che può essere considerato come dichiarazione di intenti ai sensi del punto 38 degli orientamenti 2007 è stato emesso dalla Regione Campania molto più tardi, il 26 ottobre 2007.

Costi ammissibili

(30) La Commissione dubita altresì che parte degli attivi esistenti (la centrale termoelettrica dismessa) sia stata acquistata da un investitore indipendente a norma dei punti 34 e 35 degli orientamenti 2007, che indicano: "In caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi", e "Anche l'acquisizione degli attivi direttamente collegati ad uno stabilimento può essere considerata un investimento iniziale a condizione che lo stabilimento [...] venga comperato da un investitore indipendente". Al momento dell'operazione, Friel Acerra, beneficiaria dell'aiuto, era controllata da Ngp, proprietario degli attivi. Più precisamente, Ngp deteneva una partecipazione del 90,5 % in Friel al momento del trasferimento degli attivi: il 9 febbraio 2006 il capitale di Friel Acerra è stato aumentato da 10 000 Eur a 100 000 Eur, e tale aumento di capitale è stato sottoscritto esclusivamente da Ngp. Pertanto, Ngp ha temporaneamente aumentato la sua partecipazione in Friel Acerra dal 5 % al 90,5 %. Dopo il trasferimento del 9 febbraio 2006, il processo che ha portato al ritiro di Ngp come azionista di maggioranza in Friel Acerra è stato quasi immediato. Come già illustrato al considerando 8, solo pochi giorni dopo (20 febbraio 2006), la partecipazione di Ngp era ridotta al 49 % e alcuni mesi dopo (10 ottobre 2006) al 5 %.

(31) Non è chiaro se l'acquisizione successiva di altri attivi esistenti (serbatoi) da Ngp abbia avuto luogo "a condizioni di mercato", come stabilito ai punti 34 e 52 degli orientamenti 2007. Le autorità italiane non hanno fornito alcuna perizia di un esperto indipendente che stabilisca chiaramente il prezzo di mercato dei serbatoi.

Contributo allo sviluppo regionale

(32) Il contributo a livello regionale dell'aiuto ad hoc a favore di Friel Acerra non è stato dimostrato come stabilito a norma del punto 10 degli orientamenti 2007: "Quando si prevede, a titolo eccezionale, di concedere aiuti individuali ad hoc ad una singola impresa [...], spetta allo Stato membro dimostrare che il progetto contribuisce ad una strategia coerente di sviluppo regionale". La creazione (o il mantenimento) di 25 posti di lavoro a fronte di un aiuto di 19,5 milioni di Eur, e il contributo della centrale elettrica a biocombustibile con una capacità di 75 MW alla soluzione del deficit energetico della regione di 2 489 MW appaiono insufficienti, e l'aiuto sproporzionato all'impatto del progetto. Non è stato dimostrato chiaramente neanche il contributo del progetto al rilancio dell'area industriale di Acerra.

(33) La Commissione ha chiesto alle autorità italiane e a terzi di commentare la questione dell'effettivo contributo della nuova centrale elettrica alimentata da olio di palma allo sviluppo dell'area di Acerra e della regione campana.

Rispetto delle norme ambientali

(34) Nella decisione, la Commissione ha inoltre chiesto alle autorità italiane commenti in merito alle disposizioni della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (disciplina ambientale 2008).

 

4. Osservazioni ricevute da terzi e commenti dello Stato membro

(35) Come precedentemente indicato, la Commissione ha ricevuto osservazioni dal beneficiario dell'aiuto, Friel Acerra, il 15 maggio 2009. Tali osservazioni sono state commentate dalle autorità italiane con lettere del 18 settembre 2009 e del 2 novembre 2009. In seguito a un'ulteriore richiesta della Commissione, il 1° febbraio 2010 le autorità italiane hanno fornito alla Commissione documenti del beneficiario dell'aiuto.

4.1. Sintesi delle osservazioni del beneficiario Friel Acerra

Effetto di incentivazione

(36) Per quanto riguarda l'effetto di incentivazione, Friel Acerra rimanda a vari documenti firmati dalle autorità italiane fra il 2004 e il 2008 per il rilancio del sito industriale di Acerra. Più specificamente, Friel Acerra menziona il Protocollo d'intesa del 12 maggio 2004 8 , l'Accordo di programma del 15 luglio 2005 9 , il Protocollo integrativo dell'Accordo di programma del 6 aprile 2006 10 , così come la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Campania n. 1857 11 e il Protocollo integrativo dell'Accordo di programma dell'8 aprile 200812 . La principale argomentazione di Friel Acerra è che i dubbi espressi dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento non tengono del tutto conto di questi documenti, e in particolare dell'Accordo di programma firmato il 15 luglio 2005, che secondo Friel Acerra costituisce un atto giuridicamente vincolante per gli aiuti a favore di tutti i suoi interventi successivi.

(37) Alla seconda delle due riunioni del comitato incaricato dell'attuazione dell'Accordo di programma, svoltesi rispettivamente il 29 settembre e il 6 ottobre 2005 (e di cui l'Italia ha fornito i verbali alla Commissione), il gruppo Friel era stato menzionato dal rappresentante di Ngp come un potenziale investitore, con interesse nell'acquisto della vecchia centrale elettrica a condizione che il progetto di investimento beneficiasse di un aiuto regionale.

(38) Friel Acerra ritiene che la legittima aspettativa sia stata rafforzata dalla prima modifica all'Accordo di programma, firmata il 6 aprile 2006 dalle autorità italiane, che menziona chiaramente, all'articolo 3, l'obbligo della Regione Campania di sostenere finanziariamente il progetto della nuova centrale elettrica a biocombustibile. Pertanto, Friel Acerra ritiene che la Regione Campania fosse giuridicamente vincolata a sostenere il suo investimento ben prima del 7 giugno 2006, quando l'impresa ha formalmente presentato la prima richiesta di aiuto. Gli atti successivi della Regione Campania, il 26 ottobre 2007 e l'8 aprile 2008, non hanno fatto che confermare tale obbligo.

Costi ammissibili

(39) Per quanto riguarda i costi ammissibili, Friel Acerra concorda con la Commissione sul fatto che, al momento del trasferimento degli attivi (la centrale elettrica dismessa) le due imprese Ngp e Friel Acerra non erano indipendenti, poiché Ngp controllava il 90,5 % di Friel Acerra. Tuttavia, Friel Acerra sottolinea che la transazione è avvenuta a condizioni di mercato, visto che il prezzo d'acquisto era stato fissato al valore stabilito da un esperto indipendente. Friel Acerra aggiunge che la partecipazione di Ngp nell'impresa è scesa al 5 % già nel corso del 2006. Per eliminare tutti i possibili dubbi di un possibile vantaggio per Ngp, il gruppo Friel ha rilevato da Ngp anche il restante 5 % l'11 dicembre 2008. L'impresa ritiene quindi che il controllo temporaneo di Ngp non rispecchi una logica economica a medio-lungo termine, ma sia dovuto a una specifica modalità scelta per il trasferimento degli attivi (la centrale elettrica dismessa).

(40) Quanto al prezzo pagato per gli altri attivi acquistati da Friel Acerra a Ngp (il parco serbatoi), come stabilito nel contratto di acquisto preliminare dell'8 marzo 2006, il beneficiario dell'aiuto conferma che esso rispecchia il valore di mercato degli attivi. Per dimostrarlo, il beneficiario dell'aiuto ha presentato un nuovo documento contenente una stima del valore del parco serbatoi, preparato dallo stesso esperto indipendente che ha stimato il valore della centrale elettrica dismessa. Questa nuova perizia, preparata ex post nel 2009 nella fase del procedimento d'indagine formale, si riferisce esplicitamente ai prezzi di mercato di questi attivi usati al novembre 2008 e conferma il prezzo pagato a Ngp dal beneficiario dell'aiuto.

Contributo allo sviluppo regionale

(41) Per quanto riguarda il contributo del progetto allo sviluppo regionale, Friel Acerra menziona in primo luogo i 25 posti di lavoro creati. L'impresa sottolinea inoltre che la centrale elettrica a biocombustibile rientra nella nuova strategia di sviluppo del sito industriale di Acerra. Tale strategia di sviluppo tiene conto della necessità di nuovi investimenti a basso impatto ambientale (come, appunto, la centrale elettrica a biocombustibile di Friel Acerra). Inoltre, a parte l'area ex Montefibre, il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli 13 intende trasformare la zona in un polo d'innovazione per l'industria aeronautica. Tutto ciò avrebbe un impatto significativo in termini di occupazione e di ambiente e sulle condizioni sociali ed economiche della regione, e la centrale elettrica a biocombustibile di Friel Acerra contribuisce positivamente a tale strategia.

Rispetto delle norme ambientali

(42) Quanto agli aspetti ambientali, infine, Friel Acerra rinvia agli stessi documenti di programmazione della Regione Campania precedentemente menzionati dalle autorità italiane: le Linee guida in materia di sviluppo sostenibile nel settore energetico del 2002, che stabiliscono gli obiettivi della politica energetica regionale; il Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale del 2006, e il Piano energetico ambientale del 2008. L'impresa ritiene che tutti questi documenti indichino chiaramente la necessità di una centrale elettrica alimentata da fonti rinnovabili nella Regione Campania.

 

4.2 Sintesi dei commenti dello Stato membro

Effetto di incentivazione

(43) Con lettera del 18 settembre 2009, le autorità italiane hanno presentato una dettagliata argomentazione riguardo al requisito dell'effetto di incentivazione stabilito al punto 38 degli orientamenti 2007. Più in particolare, le autorità italiane ritengono che gli orientamenti 2007 non specifichino chiaramente la forma della dichiarazione di intenti.

(44) Le autorità italiane ribadiscono la natura vincolante dell'Accordo di programma firmato il 15 luglio 2005, e riaffermano che l'avvio del procedimento amministrativo è da far risalire almeno al Protocollo d'intesa del 2004, che comprendeva l'impegno, da parte delle istituzioni, di fornire incentivi per il rilancio del sito industriale di Acerra. Esse osservano inoltre che il primo Protocollo del 6 aprile 2006, che modifica l'Accordo di programma, contiene un riferimento implicito a Friel Acerra e dichiara che la Regione Campania intende fornire incentivi per l'investimento nella nuova centrale.

(45) Le autorità italiane affermano inoltre che l'identità dei soggetti privati individuati come "attuatori" assume un rilievo del tutto marginale, nella misura in cui il progetto viene intrapreso nei termini della portata concordata e dei suoi obiettivi socioeconomici e industriali. Esse sottolineano infine che, in mancanza di tali incentivi, l'investitore non collocherebbe in quella zona le proprie attività, come risulterebbe dal verbale della riunione del comitato incaricato dell'attuazione dell'Accordo di programma, tenutasi il 6 ottobre 2005.

Costi ammissibili

(46) Per quanto riguarda l'indipendenza fra Friel Acerra e Ngp, le autorità italiane hanno confermato la posizione di Friel Acerra e il fatto che il titolare del progetto e beneficiario dell'aiuto notificato sia solo ed esclusivamente tale società – soggetto del tutto indipendente da Ngp. Le autorità italiane indicano che la presenza temporanea di Ngp nel capitale sociale di Friel Acerra si è verificata solo per un breve arco temporale 14 in ragione della modalità prescelta dalle parti per il trasferimento della centrale. Nella lettera del 2 novembre 2009, le autorità italiane spiegano che il metodo adottato per il trasferimento della centrale elettrica da Ngp a Friel Acerra, in un primo tempo col conferimento del ramo d'azienda a Friel Acerra e con la successiva cessione delle quote da Ngp (al gruppo Friel), in alternativa ad una compravendita degli asset in questione, è da ricondurre sostanzialmente a: a) motivi di carattere fiscale; b) rateizzazione dei pagamenti; c) motivi autorizzativi.

(47) Con riferimento alla determinazione del valore degli asset, le autorità italiane osservano che Friel Acerra, per la centrale elettrica dismessa, ha pagato l'equivalente del valore emerso dalle perizie di un esperto indipendente e che, a tale riguardo, non sembra potersi dubitare, da un lato, del fatto che il trasferimento della centrale sia avvenuto fra soggetti indipendenti, e dall'altro, ed in ogni caso, che l'operazione sia avvenuta a condizioni di mercato.

(48) Anche per quanto riguarda l'acquisto del parco serbatoi, vale, naturalmente, quanto già rilevato in merito all'indipendenza fra Ngp e Friel Acerra. Ne discende che anche la cessione del parco serbatoi è avvenuta "fra soggetti indipendenti". Peraltro, anche nel caso dell'acquisto del parco serbatoi, le parti hanno inteso attenersi strettamente ai valori di mercato ai fini della determinazione del valore da attribuire al bene, applicando i medesimi criteri e parametri utilizzati dall'esperto indipendente nella relazione di stima predisposta in relazione alla centrale.

Contributo allo sviluppo regionale

(49) Per quanto riguarda il contributo regionale, le autorità italiane, nei commenti forniti, hanno riaffermato che il progetto di investimento:

— incrementerebbe l'occupazione, nella misura dei 25 posti di lavoro diretti creati;

— avrebbe un effetto moltiplicatore, dovuto alla concentrazione di iniziative industriali rilevanti nel sito di Acerra, con almeno 10 unità lavorative ulteriori connesse alle attività di approvvigionamento e di stoccaggio dell'olio di palma ed assistenza al trasporto;

— sarebbe rilevante nella strategia di sviluppo del polo industriale di Acerra, con il rilancio industriale, occupazionale e sociale dell'area industriale di Acerra, da un lato, e la realizzazione, nella medesima area, di una centrale termoelettrica a basso impatto ambientale;

— contribuirebbe al superamento del deficit energetico nella regione in termini di qualità dell'energia, prodotta da fonti rinnovabili (bioliquidi). In quest'ottica la centrale, con i suoi 75 MW di potenza, assumerà un ruolo importante per raggiungere l'obiettivo regionale di 200 MW al 2013 per le biomasse. Questo obiettivo è menzionato nel Piano energetico ambientale regionale (Pear) del 2008.

(50) Le autorità italiane hanno anche allegato alla loro lettera del 2 novembre 2009 una nota del ministero dello Sviluppo economico, del 21 ottobre 2009, volta a confermare il contributo del progetto allo sviluppo regionale. In tale nota, il ministero conferma che

— l'Accordo di programma del 15 luglio 2005 si è incentrato su: "la costruzione di un insieme di investimenti per la diversificazione delle attività industriali localizzate [...]; l'ammodernamento delle principali infrastrutture di supporto (centrale elettrica e impianto di depurazione), anche ai fini di rioccupazione dei lavoratori; la confluenza di risorse del governo centrale e della Regione Campania per il finanziamento delle incentivazioni necessarie ai nuovi investimenti";

— si sarebbero perseguiti tre obiettivi economico-produttivi: a) evitare la chiusura della parte più nuova dello stabilimento Simpe (ex Ngp); b) avviare un processo di diversificazione delle attività industriali in un sito contrassegnato per il passato dalla presenza egemone di un solo grande gruppo imprenditoriale, con conseguente attenuazione dei rischi di crisi ricorrenti; c) valorizzare un agglomerato industriale, come quello di Acerra, particolarmente gravato da problemi di disoccupazione e di disagio sociale dell'area;

— di impegno a tutto campo è stata l'attività di promozione dei nuovi investimenti per configurare il "parco industriale" di Acerra che la Regione Campania ha proposto in sede di Accordo di programma.

Rispetto delle norme ambientali

(51) Nella lettera del 2 novembre 2009 le autorità italiane hanno fornito commenti sulla conformità della centrale con la normativa in materia di fonti rinnovabili e sul combustibile per la sua alimentazione, dimostrando che, oltre all'olio di palma, l'alimentazione della centrale elettrica, in ragione delle caratteristiche della tecnologia utilizzata, può essere assicurata, senza pregiudizio per il suo regolare funzionamento o per la sua produttività, anche con olio di cocco, di copra, di colza, o altri biocarburanti vegetali assimilabili.

4.3. Altri documenti del beneficiario forniti dallo Stato membro

Effetto di incentivazione

(52) Il 23 dicembre 2009, allo scopo di avere una piena comprensione del processo decisionale, i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità italiane di fornire (se disponibile) ulteriore documentazione, precedente alla data di inizio del progetto di investimento da parte di Friel Acerra, per cui si giustificherebbe la stessa decisione di investire.

(53) Le autorità italiane hanno risposto il 1° febbraio 2010, insistendo sul fatto che il verbale della riunione del 6 ottobre 2005 identifica chiaramente il gruppo Friel come investitore alternativo dopo il ritiro di Edison. In tali verbali l'aspettativa (del gruppo) di Friel per un sostegno regionale è affermata dalla persona rappresentante Ngp.

(54) Le autorità italiane hanno allegato alla risposta un'altra lettera del beneficiario dell'aiuto, con acclusi documenti interni del gruppo Friel: una nota di un consulente che menziona l'esistenza dell'opportunità di rilevare la centrale di Ngp ad Acerra dopo il ritiro di Edison, due successivi contratti con lo stesso consulen1°te e una relazione interna, del 26 gennaio 2006, che esamina la fattibilità finanziaria del progetto in presenza e in assenza di aiuto regionale.

 

5. Valutazione della misura d'aiuto

5.1. Configurazione di aiuto di Stato

(55) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, Tfue, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(56) L'aiuto è concesso dalle autorità italiane nella forma di una sovvenzione diretta. Si può quindi considerare che tale sostegno sia dato dallo Stato membro e mediante risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, Tfue.

(57) L'aiuto è destinato a una singola impresa, Friel Acerra, ed è quindi selettivo.

(58) L'aiuto è concesso per un investimento relativo alla produzione di energia elettrica. Il mercato dell'elettricità è stato gradualmente aperto alla concorrenza, in particolare dalla direttiva 96/92/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (Gu L 27 del 1997, pag. 20), un processo culminato nella piena liberalizzazione del settore il 1° luglio 2007 15 . Inoltre, anche prima dell'intervento del legislatore comunitario, in Italia vi era una certa concorrenza nel settore 16 . Poiché l'elettricità è oggetto di commercio fra gli Stati membri, la misura è di natura tale da incidere sugli scambi fra Stati membri.

(59) L'aiuto concesso a Friel Acerra alleggerirà l'impresa dai costi che dovrebbe normalmente sostenere se dovesse installare una centrale analoga, il che significa che l'impresa beneficia di un vantaggio economico sui suoi concorrenti.

(60) Favorire Friel Acerra e la sua produzione rispetto ai concorrenti significa che la concorrenza è falsata o rischia di essere falsata.

(61) Di conseguenza, la Commissione ritiene che la misura notificata costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, Tfue.

(62) Avendo stabilito che la misura notificata costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, Tfue, è necessario esaminare se può essere considerata compatibile col mercato interno.

5.2 Legittimità della misura d'aiuto

(63) Notificando l'aiuto a favore di Friel Acerra prima di dargli esecuzione, l'Italia ha rispettato il requisito in materia di notifica individuale di cui all'articolo 108, paragrafo 3, Tfue.

5.3. Base giuridica della valutazione

(64) Avendo stabilito che la suddetta misura comporta un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, Tfue, è necessario esaminare se essa può essere considerata compatibile col mercato interno alla luce delle deroghe previste all'articolo 107, paragrafi 2 e 3, Tfue.

5.3.1. Articolo 107, paragrafo 2, Tfue

(65) Le deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 2, Tfue — che riguardano gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, e gli aiuti concessi a determinate regioni della Repubblica federale di Germania — non si applicano nella fattispecie.

5.3.2. Articolo 107, paragrafo 3, lettera a), Tfue

(66) L'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), Tfue prevede che siano autorizzati gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. Come spiegato nella sezione 2 della presente decisione, la Regione Campania è ammissibile agli aiuti ai sensi di questa deroga.

(67) La Commissione osserva che l'obiettivo dichiarato dell'aiuto è promuovere lo sviluppo regionale, e la misura riguarda un progetto di aiuto regionale ad hoc all'investimento. Essa rileva che il progetto di investimento che le autorità italiane intendono sostenere è cominciato nel 2006. Risulta pertanto necessario chiarire se la misura debba essere valutata alla luce degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2000-2006 (in appresso "orientamenti 1998") o degli orientamenti 2007.

(68) Il punto 105 degli orientamenti 2007 stabilisce le norme relative all'applicazione nel tempo dei rispettivi testi. Esso sancisce che gli orientamenti 2007 si applicano a tutti gli aiuti a finalità regionale da concedere dopo il 31 dicembre 2006, mentre gli orientamenti 1998 si applicano a tutti gli aiuti a finalità regionale concessi o da concedere prima del 2007. Nella fattispecie, l'aiuto non è stato concesso prima del 2007, benché il progetto sia iniziato nel 2006. Il primo atto che può configurarsi come una concessione di aiuto al beneficiario è la decisione della Regione Campania del 26 ottobre 2007 (si veda la sezione 5 aprile 1.5) 17 . Pertanto la base per la valutazione della compatibilità dell'aiuto col mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), Tfue è costituita dagli orientamenti 2007.

5.3.3. Articolo 107, paragrafo 3, lettere b), c) e d), Tfue

(69) La misura non può essere considerata un importante progetto di comune interesse europeo oppure un aiuto destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia, come previsto dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), Tfue. Essa non ha come obiettivo la promozione della cultura e della conservazione del patrimonio, come previsto dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), Tfue.

(70) Per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), Tfue, che prevede l'autorizzazione degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, la Commissione osserva che l'aiuto per la tutela ambientale può essere dichiarato compatibile su tale base, a condizione che soddisfi le condizioni previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (in appresso "disciplina ambientale 2008").

(71) Inoltre, le autorità italiane non hanno avanzato altre argomentazioni che suggeriscano che l'aiuto in questione potrebbe essere compatibile con altre disposizioni del trattato, altre norme relative agli aiuti di Stato, discipline od orientamenti.

5.4. Compatibilità a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), Tfue alla luce delle disposizioni degli orientamenti 2007

(72) Gli orientamenti 2007 stabiliscono ai capi 2 (campo di applicazione) e 4 (aiuti a finalità regionale agli investimenti) le condizioni per l'approvazione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti. In questo caso, vanno rispettati il punto 10 (contributo di regimi ad hoc a una strategia di sviluppo regionale) e le parti 4.1 (forma e massimali degli aiuti) e 4.2 (spese ammissibili), che stabiliscono i seguenti requisiti:

— Effetto di incentivazione: per garantire che gli aiuti a finalità regionale determinino un reale effetto di incentivazione a realizzare investimenti che non sarebbero altrimenti realizzati nelle zone assistite, il punto 38 degli orientamenti 2007 stabilisce: "In caso di aiuti ad hoc, l'autorità competente deve aver rilasciato una dichiarazione di intenti circa la concessione degli aiuti prima dell'avvio dei lavori sul progetto, fatta salva l'approvazione della misura da parte della Commissione".

— Contributo a una strategia di sviluppo regionale coerente: il punto 10 degli orientamenti 2007 recita: "Quando si prevede, a titolo eccezionale, di concedere aiuti individuali ad hoc ad una singola impresa [...], spetta allo Stato membro dimostrare che il progetto contribuisce ad una strategia coerente di sviluppo regionale ...".

— Costi ammissibili: la definizione precisa di costi ammissibili figura ai punti 34, 35 e 36 e 50-56 degli orientamenti 2007.

— Contributo proprio: il punto 39 degli orientamenti 2007 richiede un contributo proprio del 25 %.

— Mantenimento dell'investimento nella regione: il punto 40 degli orientamenti 2007 prevede che l'investimento sia mantenuto nella regione interessata per un periodo di cinque anni (3 anni nel caso delle Pmi).

— Massimali degli aiuti: i punti 42-49 degli orientamenti 2007 definiscono i massimali degli aiuti.

(73) La Commissione aveva già valutato la conformità della misura di aiuto proposta al punto 34 della sezione 3.3 della decisione di avviare il procedimento di indagine formale 18 . Più precisamente, come già spiegato al punto 34 i) della decisione, la misura di aiuto riguarda un progetto di investimento iniziale, ossia la creazione di un nuovo stabilimento. Anche l'acquisizione degli attivi direttamente collegati ad uno stabilimento, in questo caso la centrale termoelettrica dismessa e il parco serbatoi usati, può essere considerata un investimento iniziale, purché gli attivi siano acquistati da un investitore indipendente (si vedano i punti 34 e 35 degli orientamenti 2007): tale elemento verrà valutato nella sezione 5.4.3 seguente; al punto vi) si afferma che il beneficiario dell'aiuto apporta un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico (si veda il punto 39 degli orientamenti 2007); al punto vii) che l'aiuto è subordinato alla condizione che l'investimento sia mantenuto in essere per un periodo minimo di cinque anni dopo il suo completamento (si veda il punto 40 degli orientamenti 2007); ai punti ii) e iii) che l'intensità di aiuto notificata (si vedano i punti 42-49 degli orientamenti 2007) risulta inferiore al massimale di aiuto regionale applicabile del 30 % Esl, corretto secondo quanto dispone il punto 67 degli orientamenti 2007; al punto iv) si osserva che gli aiuti per i costi di studi preparatori e di consulenza risultano inferiori al massimale del 50 % autorizzato per le Pmi (si veda il punto 51 degli orientamenti 2007).

(74) La Commissione valuterà nelle sezioni seguenti il rispetto delle condizioni riguardanti l'effetto di incentivazione, il contributo allo sviluppo regionale e i costi d'investimento ammissibili.

5.4.1. Effetto di incentivazione (punto 38 degli orientamenti 2007)

(75) Il punto 38 degli orientamenti prevede quanto segue.

— È importante garantire che gli aiuti a finalità regionale determinino un reale effetto di incentivazione a realizzare investimenti che non sarebbero altrimenti realizzati nelle zone assistite. Gli aiuti possono pertanto essere concessi nell'ambito di regimi di aiuto, purché il beneficiario ne abbia fatto domanda e l'autorità responsabile della gestione del regime abbia successivamente confermato per iscritto che il progetto, sottoposto ad una verifica particolareggiata, soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime prima dell'avvio dei lavori del progetto. Un riferimento esplicito a queste due condizioni deve essere inserito in tutti i regimi di aiuto. In caso di aiuti ad hoc, l'autorità competente deve aver rilasciato una dichiarazione di intenti circa la concessione degli aiuti prima dell'avvio dei lavori sul progetto, fatta salva l'approvazione della misura da parte della Commissione. Se i lavori iniziano prima che siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente punto, l'intero progetto non sarà ammissibile ad aiuti.

— La nota 39 recita: "Nel caso di aiuti soggetti a notifica individuale e all'approvazione da parte della Commissione, la conferma dell'ammissibilità deve essere subordinata alla decisione di approvazione dell'aiuto da parte della Commissione."

— La nota 40 recita: "Per "inizio dei lavori" si intende l'inizio dei lavori di costruzione o il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature, esclusi gli studi preliminari di fattibilità."

— La nota 41 recita: "L'unica eccezione a queste regole è il caso di regimi di aiuti fiscali approvati nei quali un'esenzione o una riduzione fiscale sono concesse automaticamente per le spese ammissibili senza potere discrezionale da parte delle autorità."

(76) Conformemente alla giurisprudenza consolidata:

"... occorre rilevare che la Commissione può dichiarare un aiuto compatibile con l'articolo 87, n. 3, Ce solo se può constatare che tale aiuto contribuisce alla realizzazione di uno degli obiettivi citati, obiettivi che l'impresa beneficiaria non potrebbe raggiungere con i propri mezzi in condizioni normali di mercato. In altri termini un aiuto, affinché possa beneficiare di una delle deroghe previste all'articolo 87, n. 3, Ce, non solo deve essere conforme ad uno degli scopi previsti dall'articolo 87, n. 3, lett. a), b), c) o d), Ce, ma deve altresì essere necessario per il conseguimento di tali scopi (sentenza del Tribunale 7 giugno 2001, causa T-187/99, Agrana Zucker und Stärke/Commissione, Racc. pag. II-1587, punto 74).

Infatti, un aiuto che apporti un miglioramento della situazione finanziaria dell'impresa beneficiaria senza essere necessario per il conseguimento degli scopi previsti dall'articolo 87, n. 3, Ce non può essere considerato compatibile con il mercato comune (sentenza della Corte 15 aprile 2008, causa C-390/06, Nuova Agricast, Racc. pag. I-2577, punto 68; cfr. anche, in tal senso, sentenze della Corte 24 febbraio 1987, causa 310/85, Deufil/Commissione, Racc. pag. 901, punto 18, e 5 ottobre 1994, causa C-400/92, Germania/Commissione, Racc. pag. I— 4701, punti 12, 20 e 21) 19 ."

Il Tribunale di primo grado ha adottato questa impostazione anche in una causa 20 che comportava una misura ad hoc a norma dei precedenti orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, chiarendo che le disposizioni in materia di effetti di incentivazione si applicano anche a misure ad hoc. Il Tribunale conferma inoltre che la Commissione può fondare la sua valutazione dell'effetto di incentivazione con riferimento a una circostanza di ordine cronologico 21 .

(77) Nella sua costante prassi decisionale per le misure di aiuto ad hoc 22 , approvate ai sensi degli orientamenti 2007, la Commissione ritiene che, per essere considerata come prova dell'effetto di incentivazione ai sensi del punto 38 degli orientamenti 2007, la conferma scritta dell'autorità competente deve contenere un minimo di elementi che identifichino almeno il progetto di investimento da sostenere, l'importo dei costi ammissibili, l'importo dell'aiuto e la clausola di condizionalità.

(78) Le autorità italiane e il beneficiario hanno fornito alcuni documenti, che ritengono costituire conferma scritta ai sensi del punto 38 degli orientamenti 2007. La Commissione esaminerà ciascuno di essi per verificare se soddisfino le condizioni di cui al punto 38 degli orientamenti 2007. Prima di procedere a tale esame, la Commissione deve stabilire la data d'inizio della realizzazione del progetto.

5.4.1.1. Data d'inizio della realizzazione del progetto

(79) Le autorità italiane hanno dichiarato che la realizzazione del progetto è cominciata nel luglio 2007. Tuttavia, la Commissione rileva che l'operazione di acquisto della centrale termoelettrica dismessa è stata avviata il 9 febbraio 2006 con il trasferimento a Friel Acerra del ramo di azienda della Ngp relativo alla centrale elettrica. Dato che tale acquisizione degli attivi direttamente collegati ad uno stabilimento (la centrale dismessa) viene considerata un investimento iniziale, la data d'acquisto della centrale termoelettrica dismessa è la data d'inizio della realizzazione del progetto. Pertanto, la Commissione ritiene che la data d'inizio della realizzazione sia il 9 febbraio 2006. Essa osserva tuttavia che le sue conclusioni in merito all'effetto di incentivazione resterebbero immutate se si prendesse come data pertinente il 4 agosto 2006, giorno in cui Friel Acerra ha passato la commessa per la fornitura della nuova centrale elettrica a Wärtsilä, o addirittura i giorni 23-30 luglio 2007, quando Friel Acerra ha iniziato i lavori di costruzione della nuova centrale a biocombustibile.

5.4.1.2. L'Accordo di programma del 5 luglio 2005

(80) La Commissione ritiene che tale documento, descritto nei considerando 23 e 24, non possa essere considerato una conferma scritta ai sensi del punto 38 degli orientamenti 2007, poiché si riferisce principalmente al piano di salvataggio e di ristrutturazione per Ngp 23 . La costruzione di una nuova centrale elettrica viene effettivamente menzionata, ma si riferisce a un'altra impresa (Edison), per un altro progetto (una nuova centrale termoelettrica di 400 MW), e non menziona alcuna concessione di aiuti per tale progetto. L'Accordo di programma firmato il 15 luglio 2005 indica solo che Ngp, Edison e le autorità italiane avrebbero dovuto concludere un ulteriore accordo entro 60 giorni (cosa non avvenuta). Come già affermato al considerando 24, la società Edison non è assolutamente legata a Friel Acerra.

(81) La Commissione reputa che l'argomentazione delle autorità italiane secondo la quale gli orientamenti 2007 non specificano la forma precisa della conferma scritta, non basti a far ritenere qualsiasi documento facente vagamente riferimento a un possibile progetto di aiuto come conforme ai requisiti di cui al punto 38 degli orientamenti 2007. A questo proposito, la Commissione osserva che l'Accordo di programma firmato il 15 luglio 2005 non menziona né il progetto di investimento da sostenere (centrale elettrica a biocombustibile), né l'importo dei costi ammissibili, né l'importo dell'aiuto. Non indica neanche che per la riconversione della centrale elettrica dismessa è previsto un aiuto. Le condizioni relative alla prova dell'effetto di incentivazione di cui al punto 38 degli orientamenti 2007 si riferiscono chiaramente a un progetto di investimento, a un aiuto, a un beneficiario e alla necessaria approvazione dell'aiuto da parte della Commissione. Pertanto, un documento che giustifichi tale effetto di incentivazione deve contenere tutti questi elementi.

(82) La Commissione non può neppure accettare l'argomentazione delle autorità italiane secondo la quale l'Accordo di programma del 15 luglio 2005 ha creato una legittima aspettativa di sovvenzioni per qualsiasi progetto localizzato nella zona industriale di Acerra in relazione alla produzione di elettricità, dato che esso non afferma che la sovvenzione verrebbe concessa a tal fine.

(83) La Commissione conclude pertanto che l'Accordo di programma del 15 luglio 2005 non soddisfa le condizioni di cui al punto 38 degli orientamenti 2007.

5.4.1.3. La modifica dell'Accordo di programma del 6 aprile 2006

(84) L'Accordo di programma è stato modificato il 6 aprile 2006 dalla Regione Campania e Ngp (si veda il considerando 36). La Commissione rileva che tale modifica contiene un riferimento a un piano alternativo per la centrale elettrica, ossia la sua riconversione in una centrale elettrica a biocombustibile, e prevede la concessione di aiuti al progetto secondo un regime di esenzione per categoria, ossia la misura 1.12 del programma operativo per la Regione Campania 24 .

(85) La Commissione osserva tuttavia che tale misura non poteva coprire tutto l'importo dell'aiuto di Stato previsto per il progetto Friel Acerra, poiché escludeva aiuti di importi considerevoli, cioè progetti con costi ammissibili di più di 25 milioni di Eur e con un'intensità d'aiuto superiore al 17,5 % (Esn), e progetti per i quali l'importo totale dell'aiuto era superiore ai 15 milioni di Eur. Tale regime esentato escludeva anche dai costi ammissibili l'acquisto di impianti e macchinari usati 25 .

(86) La Commissione osserva pertanto che, anche volendo considerare per assurdo la modifica del 6 aprile 2006 come una lettera finalizzata alla concessione di aiuti, ciò non soddisferebbe comunque le condizioni di cui al punto 38 degli orientamenti 2007: innanzitutto, tale modifica è posteriore alla data d'inizio dei lavori (9 febbraio 2006); in secondo luogo la modifica, come già l'Accordo di programma, non contiene tutti gli elementi necessari per essere considerata una dichiarazione di intenti, in particolare non indica l'importo dei costi ammissibili e l'importo dell'aiuto da concedere, né contiene una clausola di condizionalità; terzo, tale lettera di concessione di aiuti si riferisce esplicitamente a un regime regionale giunto a scadenza il 31 dicembre 2006 26 . La Commissione ha già deciso che l'effetto di incentivazione non può essere trasferito da un regime di aiuti ad un altro, poiché ciascun regime è indipendente e presenta le proprie condizioni di ammissibilità 27 , a maggior ragione

(87) La Commissione conclude pertanto che anche la modifica apportata il 6 aprile 2006 all'Accordo di programma del 15 luglio 2005 non soddisfa le condizioni di cui al punto 38 degli orientamenti 2007 e, in ogni caso, la sua data è successiva alla data d'inizio della realizzazione del progetto.

(88) Nel corso del 2006 (prima della scadenza dei regimi di aiuti esistenti) Friel Acerra ha chiesto aiuti di Stato due volte: il 7 giugno 2006 ha fatto domanda per 30 milioni di Eur ai sensi della misura 1.12 del Programma operativo per la Regione Campania 2000-2006; il 18 dicembre 2006 ha fatto domanda per 43 396 000 di euro ai sensi del regime nazionale N. 488/1992, quale modificato ed approvato come misura d'aiuto di Stato N 715/99 28 . La Commissione non è stata informata di alcuna reazione positiva delle autorità italiane a tali richieste. Friel Acerra, tuttavia, aveva già cominciato i lavori rilevando gli attivi da Ngp nel febbraio 2006 e aveva passato la commessa per la fornitura della nuova centrale elettrica a Wärtsilä il 4 agosto 2006. L'impresa, infine, ha iniziato i lavori di costruzione della nuova centrale elettrica a biocombustibili nel periodo 23— 30 luglio 2007. Pertanto, anche tali domande non possono essere considerate una dichiarazione di intenti ai sensi del punto 38 degli orientamenti 2007 e non possono dimostrare che l'aiuto ha realmente un effetto di incentivazione.

5.4.1.4. L'autorizzazione del 9 ottobre 2006 della Regione Campania

(89) Per quanto riguarda un altro documento citato dalle autorità italiane nelle loro osservazioni, l'autorizzazione del 9 ottobre 2006 della Regione Campania 29 , esso riguarda autorizzazioni amministrative alla trasformazione tecnica della centrale elettrica esistente, e non l'aiuto che le autorità regionali dovevano concedere a tal fine. Non può quindi essere considerato una dichiarazione di intenti ai sensi del punto 38 degli orientamenti 2007 e la sua data è successiva alla data d'inizio della realizzazione del progetto.

5.4.1.5 La decisione della regione Campania del 26 ottobre 2007

(90) La Commissione ritiene che la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Campania n. 1857 del 26 ottobre 2007, già citata nei considerando 25, 26, 29 e 68, sia il primo documento emesso dalle autorità italiane in linea col punto 38 degli orientamenti 2007 che sarebbe giuridicamente vincolante per la concessione dell'aiuto a Friel Acerra. Il documento identifica chiaramente il progetto di investimento (la centrale elettrica a biocombustibile) e l'importo dell'aiuto (massimo 19,5 milioni di Eur) ed è subordinato all'approvazione della Commissione previa notifica.

(91) Poiché i lavori del progetto sono cominciati nel febbraio 2006, ossia oltre un anno e mezzo prima dell'adozione di tale documento, la Commissione ritiene che il progetto notificato non rispetti le condizioni del punto 38 degli orientamenti 2007 30 e non dimostri l'effetto d'incentivazione dell'aiuto. La notificazione è stata fatta, tuttavia, solo il 16 luglio 2008. Una decisione della Regione dell'ottobre 2007 contenente un impegno condizionale a concedere aiuti non può essere considerata determinante per fornire a Friel Acerra un incentivo a realizzare un progetto di investimento iniziato in realtà nel febbraio 2006 con l'acquisto della centrale elettrica. La decisione regionale dell'ottobre 2007 non può essere ritenuta sufficiente per dimostrare l'effetto d'incentivazione dell'aiuto, anche prendendo in considerazione la data dei primi lavori di costruzione realizzati da Friel Acerra nel luglio 2007, dato che anche tali lavori sono precedenti a detta decisione.

5.4.1.6. Verbali di una riunione, tenutasi il 6 ottobre 2005, del comitato incaricato dell'attuazione dell'Accordo di programma

(92) Le autorità italiane fanno inoltre riferimento al verbale di una riunione, tenutasi il 6 ottobre 2005, del comitato responsabile dell'attuazione dell'Accordo di programma, come prova dell'effetto di incentivazione per il progetto di investimento di Friel Acerra. In base al verbale, in questa riunione, il gruppo Friel è stato per la prima volta menzionato dal rappresentante di Ngp come un potenziale investitore che aveva manifestato interesse per il rilevamento della centrale elettrica dismessa. Tale interesse sarebbe stato motivato dalla disponibilità di aiuti regionali al settore che potessero ridurre i costi finanziari del sito, che all'epoca non era molto competitivo.

(93) La Commissione ritiene che la presenza di questa dichiarazione nei verbali non sia un segno dell'intenzione ferma e vincolante delle autorità italiane di concedere un aiuto al progetto di investimento, fatta salva l'approvazione della misura da parte della Commissione. La dichiarazione viene dalla persona che rappresenta Ngp, l'impresa in difficoltà in cerca di un acquirente per la sua centrale elettrica dismessa. La Commissione osserva inoltre che i verbali non contengono alcuna dichiarazione delle autorità italiane confermante che le aspettative del gruppo Friel riguardo all'aiuto all'investimento regionale sarebbero state realizzate.

(94) La Commissione sottolinea il fatto che una dichiarazione di intenti deve chiaramente essere un documento scritto proveniente dall'autorità competente a concedere l'aiuto e non dal rappresentante di un'impresa che non è la beneficiaria degli aiuti e che è interessata alla vendita dei beni in questione (la centrale termoelettrica). Inoltre, il verbale in questione non soddisfa i requisiti minimi relativi al contenuto della dichiarazione d'intenti, di cui al punto 38 degli orientamenti 2007.

5.4.1.7. Documenti interni dell'impresa

(95) Infine, per quanto riguarda gli altri documenti forniti dalle autorità italiane (cfr. punto 54), la Commissione ritiene che, considerata la chiarezza dell'ultima frase del punto 38 degli orientamenti 2007 e considerato il fatto che la dichiarazione di intenti deve provenire dall'autorità competente a concedere gli aiuti, i documenti interni dell'impresa non possano essere equiparati a una dichiarazione di intenti che dimostri l'intenzione delle autorità pubbliche di concedere aiuti per un progetto di investimento regionale.

(96) In ogni caso, tali documenti confermano piuttosto che la decisione di investimento è stata presa senza che le autorità italiane avessero espresso un impegno deciso e vincolante a concedere gli aiuti. In particolare, nella relazione interna del 26 gennaio 2006 si valuta la fattibilità finanziaria del progetto in presenza e in assenza di aiuti a finalità regionale. Ciò dimostra che erano state prese in considerazione entrambe le possibilità. La relazione conclude che qualora Friel Acerra non avesse ricevuto gli aiuti agli investimenti a finalità regionale, il progetto sarebbe risultato meno redditizio e più rischioso. Tuttavia, non più di due settimane dopo, il 9 febbraio 2006, Friel Acerra ha dato avvio all'investimento con l'acquisizione della centrale dismessa di Ngp. Né le autorità italiane né il beneficiario hanno sostenuto che tra il 26 gennaio 2006 e il 9 febbraio 2006 si sia verificato un evento che abbia sancito o confermato l'intenzione delle autorità italiane di concedere l'aiuto.

5.4.1.8 Conclusione: nessun effetto di incentivazione

(97) La Commissione ritiene pertanto che il progetto notificato non rispetti la condizione di cui al punto 38 degli orientamenti 2007 sull'effetto di incentivazione dell'aiuto ad hoc, che stabilisce che, prima dell'avvio dei lavori sul progetto, detto effetto di incentivazione debba essere dimostrato con una dichiarazione di intenti delle autorità competenti, in cui si affermi che il progetto di investimento in questione è in linea di principio ammissibile agli aiuti (fatta salva l'approvazione della Commissione).

5.4.2 Contributo ad una strategia coerente di sviluppo regionale (punto 10 degli orientamenti 2007)

(98) La Commissione rammenta innanzitutto che, a norma del punto 10 degli orientamenti 2007, gli aiuti ad hoc a finalità regionale sono considerati ammissibili soltanto a titolo eccezionale. Spetta infatti allo Stato membro dimostrare che l'aiuto ad hoc a finalità regionale contribuisce allo sviluppo regionale attraverso effetti positivi, ad esempio in termini di creazione di posti di lavoro (numero di impieghi diretti e indiretti creati dall'investimento), formazione e trasferimento di tecnologia ed effetti di spillover e moltiplicatori per ulteriori investimenti da parte di servizi e produttori collegati, limitando al contempo la distorsione della concorrenza.

(99) La Commissione tiene innanzitutto conto del fatto che la creazione (o il mantenimento) di 25 posti di lavoro diretti e la creazione di 10 posti di lavori indiretti rappresentano effettivamente un contributo allo sviluppo regionale. Essa ritiene però che vi sia una sproporzione evidente tra il numero di impieghi creati e l'importo dell'aiuto (19,5 milioni di Eur, con un aiuto ad hoc per posto di lavoro diretto di 780 000 Eur), specialmente facendo un raffronto con molte altre misure di aiuti regionali ad hoc approvate negli ultimi anni dalla Commissione 31 , per le quali l'aiuto medio per posto di lavoro (mantenuto o creato) era inferiore ai 70 000 Eur. Tale conclusione risulta valida anche se non si tiene conto del fatto che il costo della creazione e del mantenimento di impieghi possa variare tra i diversi Stati membri.

(100) La Commissione ritiene, in secondo luogo, che le condizioni formali stabilite nei vari documenti di programmazione e pianificazione dello sviluppo regionale relative alla produzione di energia 32 , in particolare l'obiettivo di raggiungere una capacità di generazione di elettricità a partire dalla biomassa di 200 MW entro il 2013 stabilito nel piano energetico ambientale regionale 2008, non costituiscono una ragione sostanziale e significativa per questa misura di aiuti ad hoc. Il contributo della centrale Friel Acerra (con la sua capacità di 74,8 MW), pari a 600 GWh all'anno, è marginale rispetto al deficit energetico regionale complessivo, che corrisponde a 15 000 GWh all'anno. La Commissione ritiene che l'esistenza di un mercato dell'energia funzionante non giustifichi la necessità di questo investimento specifico. Quanto agli altri obiettivi formali fissati nei vari documenti di programmazione regionale, la Commissione riconosce che il progetto di investimento possa contribuire a raggiungere tali obiettivi, ma ritiene che il contributo in termini di energia prodotta da fonti rinnovabili rappresenti a stento una giustificazione sufficiente per un aiuto regionale ad hoc ad una singola impresa.

(101) Un'altra ragione ripetutamente avanzata dalle autorità italiane nella fase della notificazione era che la centrale elettrica avrebbe prodotto energia per il sito industriale di Acerra, prevenendo rischi di black-out per le imprese che si sarebbero stabilite nel parco industriale. Questa giustificazione è stata abbandonata durante la fase d'indagine formale, poiché l'Italia ha confermato che Friel Acerra deve vendere la sua produzione sul mercato dell'energia connettendosi alla rete nazionale 33 . La Commissione osserva pertanto che una delle principali giustificazioni addotte nella notificazione viene a mancare, poiché l'energia prodotta da Friel Acerra è venduta sul mercato nazionale dell'energia e la nuova centrale elettrica a bioliquidi è direttamente collegata alla rete nazionale.

(102) Alla luce delle informazioni fornite dalle autorità italiane nella fase d'indagine formale, la Commissione prende atto dell'argomentazione secondo la quale lo sviluppo del sito industriale di Acerra potrebbe venire pregiudicato se il progetto di investimento di Friel Acerra fosse interrotto, poiché ciò darebbe un altro segnale negativo ai potenziali investitori in quest'area, già pesantemente colpita da disagi sociali ed economici. Le altre imprese che si sono mostrate interessate a stabilirsi sul sito potrebbero ritirarsi, con un ulteriore effetto negativo per un'area urbana degradata già in crisi. Va però sottolineato che se la Commissione dichiara incompatibile un aiuto che non ha alcun effetto d'incentivazione ex ante, ciò non può avere come effetto quello di impedire che altri investitori si stabiliscano nello stesso sito industriale o quello di privare le altre misure di aiuto dei rispettivi effetti d'incentivazione.

(103) Infine, la Commissione osserva che le autorità italiane non hanno fornito dati concreti relativi ad alcuna azione di formazione o trasferimento di conoscenze o ad alcun effetto di spillover o moltiplicatore dell'investimento, come invece è avvenuto nella maggior parte dei casi di aiuti regionali ad hoc che sono stati approvati dalla Commissione negli ultimi anni.

(104) Per le ragioni qui esposte e tenendo conto delle prassi seguite in passato e di tutti i possibili elementi (numero limitato di impieghi diretti ed indiretti creati dal progetto, contributo trascurabile alla politica energetica regionale, assenza di un apporto energetico diretto al sito industriale, mancanza di effetti di spillover e soprattutto l'importo di aiuto chiaramente eccessivo rispetto al numero di impieghi creati o mantenuti), la Commissione conclude che l'investimento non contribuisce ad una strategia coerente di sviluppo regionale, come richiede il punto 10 degli orientamenti 2007).

5.4.3. Costi ammissibili (punti 34, 35 e 36 e da 50 a 56 degli orientamenti 2007)

(105) Nonostante la giustificazione economica addotta dalle autorità italiane, il trasferimento degli attivi (la centrale elettrica) da Ngp a Friel Acerra non è avvenuto nel pieno rispetto delle norme. La stessa Friel Acerra, l'acquirente, conferma che al momento del trasferimento era controllata al 90,5 % da Ngp.

(106) Tuttavia, la presenza temporanea di Ngp in Friel Acerra sembra legata al metodo scelto (conferimento del ramo d'azienda) per il trasferimento della centrale esistente fra due parti formalmente indipendenti. Alla fine dell'operazione (conferimento del ramo d'azienda da Ngp all'impresa comune e cessione delle quote al gruppo Friel), le due imprese sono tornate ad essere indipendenti. Inoltre, il requisito di una valutazione del prezzo della centrale termoelettrica dismessa da parte di un esperto indipendente è stato rispettato, in linea con i principi e le finalità del punto 35 degli orientamenti 2007.

(107) Per quanto riguarda il trasferimento della centrale termoelettrica dismessa, la Commissione conclude pertanto che nonostante il disposto del punto 35 degli orientamenti 2007 — che prevede che uno stabilimento debba essere "comperato da un investitore indipendente" — non sia stato integralmente rispettato dal punto di vista formale, ne sia stata comunque rispettata la sostanza. In effetti, il prezzo pagato da Friel Acerra per la centrale termoelettrica dismessa corrisponde al valore accertato dall'esperto indipendente e poco dopo il trasferimento degli attivi la società acquirente si è resa indipendente dalla società venditrice (Ngp).

(108) Quanto agli altri attivi usati inclusi nei costi ammissibili, la Commissione accetta l'argomentazione avanzata dalle autorità italiane e da Friel Acerra, secondo la quale il trasferimento del parco serbatoi usati è avvenuto fra due parti indipendenti a condizioni di mercato, anche senza una perizia formale ex ante da parte di un esperto indipendente. Il prezzo pagato per tali attivi corrisponde al prezzo di mercato, come conferma il nuovo documento stilato dallo stesso esperto indipendente che aveva già stimato il valore della centrale elettrica dismessa.

(109) Pertanto, l'acquisizione di tali attivi direttamente collegati allo stabilimento, ovverossia la centrale termoelettrica dismessa e il parco serbatoi usati, può essere considerata un investimento iniziale ai sensi del punto 35 degli orientamenti 2007.

5.4.4. Conclusioni sulla compatibilità con gli orientamenti 2007

(110) Pertanto, anche se alcuni requisiti relativi agli aiuti agli investimenti a finalità regionale ai sensi degli orientamenti 2007 risultano rispettati, la Commissione conclude che non si sia adempiuto agli obblighi sopra menzionati (sull'effetto di incentivazione e sul contributo regionale) per gli aiuti ad hoc a finalità regionale per progetti di investimenti. La Commissione conclude pertanto che la misura in oggetto non possa essere dichiarata compatibile, conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), Tfue e agli orientamenti 2007.

5.5 Compatibilità con le disposizioni della disciplina ambientale 2008

(111) Né durante la fase della valutazione preliminare, né durante la fase dell'indagine formale, le autorità italiane hanno reagito all'osservazione della Commissione, secondo cui la disciplina ambientale 2008 sembra più pertinente per le valutazioni di misure di questo tipo, caratterizzate da obiettivi energetici/ambientali e da investimenti di questa natura (centrale a biocombustibile).

(112) La Commissione osserva che la disciplina ambientale 2008 richiede, al punto 1.3.4, la presenza di un effetto di incentivazione. Il punto 27 prevede che si debba verificare se l'investimento in questione non sarebbe stato realizzato in assenza di aiuti di Stato.

(113) La Commissione ritiene che, nella fattispecie, per le ragioni già esposte nella sezione 5.4.1, l'investimento sia stato intrapreso prima che l'autorità competente per la concessione dell'aiuto avesse espresso la ferma intenzione di concedere effettivamente l'aiuto per il progetto. L'aiuto notificato non può pertanto avere alcun effetto di incentivazione; non fosse quindi che per questo solo motivo, le condizioni di cui alla disciplina ambientale 2008 non risultano soddisfatte.

(114) Inoltre, la Commissione osserva che l'Italia, nonostante l'invito esplicito a farlo, non ha fornito le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto delle condizioni previste dalla disciplina ambientale 2008 in materia di aiuti agli investimenti nel settore delle energie rinnovabili (punti da 102 a 106 della disciplina ambientale 2008).

(115) La Commissione osserva che spetta allo Stato membro dimostrare che gli aiuti sono compatibili 34 . Poiché l'Italia non ha fornito informazioni in materia, la Commissione non possiede informazioni sufficienti per concludere in merito al rispetto degli altri criteri previsti dalla disciplina ambientale.

(116) La Commissione conclude pertanto che la misura di aiuto in causa non può essere dichiarata compatibile con il mercato interno né a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), Tfue, né della disciplina ambientale 2008, né di alcuna altra deroga figurante nel Tfue. Essa deve pertanto essere vietata.

 

6. Conclusioni

(117) Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale, la Commissione ha esposto i motivi, sintetizzati nella sezione 3 della presente decisione, per cui dubitava che la misura in esame potesse rientrare nel campo d'applicazione della deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), Tfue. Questi dubbi non sono stati interamente fugati dalle informazioni e dalle argomentazioni contenute nelle osservazioni delle autorità italiane e del beneficiario dell'aiuto.

(118) La Commissione conclude che l'aiuto ad hoc a finalità regionale notificato dalle autorità italiane a favore di Friel Acerra, esposto nella sezione 2 della presente decisione, non rispetta tutte le condizioni stabilite negli orientamenti 2007 per poter essere considerato compatibile col mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), Tfue, né rispetta tutte le condizioni stabilite nella disciplina ambientale 2008 per poter essere considerato compatibile col mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), Tfue. Non si applica alcuna altra motivazione di compatibilità.

(119) Non essendo compatibile con nessuna altra deroga figurante nel Tfue, all'aiuto non può essere data esecuzione. Stando alle autorità italiane, l'aiuto non è stato ancora versato e quindi non vi è necessità di recuperarlo.

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

L'aiuto di Stato al quale la Repubblica italiana intende dare esecuzione in favore di Fri-El Acerra Srl, per un importo di 19,5 milioni di Eur, è incompatibile con il mercato interno.

A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Repubblica italiana informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2010.

Note ufficiali

1.

Decisione della Commissione, del 28 novembre 2007, relativa all'aiuto di Stato N 324/2007 – Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l'Italia 2007-2013 - C(2007)5618 def. cor. (Gu C 90 dell'11 aprile 2008, pag. 4).

2.

Informazioni tratte dal sito Internet del gruppo Friel all'indirizzo: www.fri-el.it

3.

Decisione della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato C 14/07 (ex NN 15/07) concesso dall'Italia a favore di Ngp/ Simpe (Gu L 301 del 12 novembre 2008, pag. 14).

4.

Informazioni tratte dal sito del gruppo Friel: www.fri-el.it

5.

Salvo indicazione contraria, tutti i valori sono nominali.

6.

Si osservi che il protocollo è datato 6 aprile 2006, ma i suoi allegati sono stati firmati il 4 aprile 2006

7.

Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania (Burc), n. 63 del 3 dicembre 2007.

8.

Il Protocollo d'intesa è stato firmato il 12 maggio 2004, fra gli altri, da autorità nazionali, regionali e locali, Sviluppo Italia, Montefibre Spa, Ngp Spa, Edison Spa e i sindacati, per trovare una soluzione alla crisi industriale di Ngp.

9.

Accordo di programma del 15 luglio 2005, precedentemente menzionato.

10.

La prima modifica dell'Accordo di programma (Protocollo integrativo dell'Accordo di programma) è stata firmata il 6 aprile 2006, fra gli altri, da autorità nazionali, regionali e locali, Sviluppo Italia, Consorzio Asi di Napoli, Exide Italia Srl, Ilmas Spa e i sindacati, per trovare una soluzione alla crisi industriale dell'Ilmas.

11.

Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Campania n. 1857 del 26 ottobre 2007, precedentemente citata

12.

La seconda modifica dell'Accordo di programma (Protocollo integrativo dell'Accordo di programma) è stata firmata l'8 aprile 2008, fra gli altri, da autorità nazionali, regionali e locali, Ngp, Friel Acerra e altri soggetti.

13.

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli.

14.

La Commissione osserva che Ngp ha detenuto quote nel capitale di Friel Acerra dalla sua costituzione, il 20 dicembre 2005, fino all'11 dicembre 2008.

15.

Il mercato dell'elettricità si è aperto completamente il 1° luglio 2007, in seguito alla direttiva 2003/54/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, (seconda direttiva UE sull'elettricità), Gu L 17 del 15 luglio 2003, pag. 37.

16.

Si vedano le sentenze del Tribunale di primo grado nelle cause T- 297/02Acea/Commissione, Racc. (2009), pag. II-1683, punto 90 e T-301/02 Aem/Commissione, Racc. (2009), pag. II-1757, punto 95.

17.

Secondo il Tribunale di primo grado, il criterio pertinente per stabilire quando sia stato concesso l'aiuto è quello dell'"atto giuridicamente vincolante con il quale le autorità [nazionali] competenti si impegnano a concedere gli aiuti": si vedano la causa T-109/01 Fleuren Compost contro Commissione, Racc. (2004), pag. II-127, punto 74 e le cause riunite T-362/05 e T-363/05 Nuova Agricast contro Commissione, Racc. (2008), pag. II-00297*, punto 80. Si veda altresì la recente sentenza del 1° luglio 2010, causa T-62/08, Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni contro Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 234-236.

18.

Decisione relativa all’aiuto di Stato N 357/08, pubblicata nella Gu C 95 del 24.4.2009, pag. 20.

 

19.

Sentenza del Tribunale dell'8 luglio 2010, causa T-396/08, Freistaat Sachsen contro Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 46 e 47.

20.

Sentenza del Tribunale di primo grado del 14 gennaio 2009, causa T-162/06 Kronoply contro Commissione, Racc. (2009), pag. II-1, punti 80 e 81.

21.

Sentenza del Tribunale di primo grado del 14 gennaio 2009, causa T-162/06, Kronoply contro Commissione, punto 80.

22.

Queste condizioni sono state rispettate, ad esempio, con la dichiarazione di intenti (nella forma di un documento scritto firmato dal beneficiario e dalla Regione Piemonte) in un altro recente caso italiano di aiuti ad hoc a finalità regionale, N 381/2008, Pirelli Industrie Pneumatici Srl (Gu C 284 del 25 novembre 2009), ma anche in un lungo elenco di casi di aiuti regionali ad hoc polacchi: N 468/2009 Roche Polska Sp. z o.o. (Gu C 53 del 5 marzo 2010); N 448/2009 Crisil Irevna Poland Sp. z o.o. (Gu C 147 del 5 giugno 2010); N 447/2009 TietoEnator Sp. z o.o. (Gu C 25 del 2 febbraio 2010); N 338/2009 Unicredit Processes & Administration SA (Gu C 93 del 13 aprile 2010); N 293/2009 Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. (Gu C 94 del 14 aprile 2010); N 433/2008 Aiuto regionale ad hoc a UPS Polska Sp. z o.o. (Gu C 1 del 5 gennaio 2010); N 67/2008 Google Poland Sp. z o.o. (Gu C 217 del 26 agosto 2008).

23.

Decisione del 16 luglio 2008 relativa all'aiuto di Stato C 14/07 (ex-NN 15/07), op. cit.

24.

Misura coperta dal regime Pmi XS 67/05, pubblicato sulla Gu C 19 del 26 gennaio 2006, pag. 4. Tale regime, esentato ai sensi del regolamento n. 70/2001 (Gu L 10 del 13 gennaio 2001, pag. 33) è giunto a scadenza il 31 dicembre 2006.

25.

Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Campania n. 168 del 15 febbraio 2005, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania (Burc), n. 20 dell'11 aprile 2005.

26.

Regime Pmi XS 67/05, op. cit.

27.

Come nella decisione C(2008) 2997 definitiva del 2 luglio 2008 relativa all'aiuto di Stato C 1/04 (ex NN 158/03 e CP 15/03), nei cui confronti la Commissione ha adottato una decisione negativa, con ordine di recupero, in merito all'applicazione abusiva del regime di aiuti a finalità regionale N 272/98. La logica alla base di tale impostazione è stata confermata dal Tribunale di primo grado, il quale ha dichiarato che "il principio generale stabilito dall'articolo 87, n. 1, Ce è quello del divieto degli aiuti di Stato. Secondo la giurisprudenza, le deroghe a tale principio devono essere interpretate restrittivamente. … Ne consegue che una decisione di non sollevare obiezioni ad un regime di aiuti riguarda soltanto la concessione effettiva degli aiuti appartenenti a detto regime, dovendo le autorità nazionali interessate impegnarsi ad accordare l'aiuto di cui trattasi prima della scadenza di detta decisione." (cause riunite T-362/05 e T-363/05 Nuova Agricast contro Commissione, Racc. (2008), pag. II- 00297*, punto 80). Quindi, il fatto che una società soddisfi le condizioni di ammissibilità di un determinato regime di aiuti non la autorizza ad ottenere aiuti nell'ambito di un altro regime o di un'altra misura di aiuto.

28.

Decisione D/105754 della Commissione del 2 agosto 2000.

29.

Decreto Dirigenziale n. 416 del 9 ottobre 2006, pubblicato sul Burc n. 62 del 26 novembre 2007.

30.

Gli orientamenti 2007 sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale il 4 marzo 2006, ma gli Stati membri erano stati precedentemente informati al riguardo. Il comunicato stampa IP/05/1653 (Aiuti di Stato: la Commissione adotta i nuovi orientamenti 2007-2013 per gli aiuti a finalità regionale) risale al 21 dicembre 2005.

31.

Ad esempio i casi di aiuti di Stato per l'Italia: N 381/2008 (op. cit.); per la Polonia: N 468/2009 (op. cit.); N 447/2009 (op. cit.); N 649/2008 SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. (Gu C 122 del 29 maggio 2009); N 522/2008 Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o. (Gu C 186 dell'8 agosto 2009); N 406/2008 Robert Bosch Sp. z o.o. (Gu C 122 del 29 maggio 2009); N 360/2008 State Street Services (Poland) Limited Sp. z o.o. (Gu C 328 del 31 dicembre 2008); N 67/2008 (op. cit.); C 46/2008 Dell Poland (Gu L 22 del 2 febbraio 2010); N 299/2007 Sharp Manufacturing Poland Sp. z o.o. (Gu C 20 del 27 gennaio 2009); NN 4/2007 Delitissue Sp. z o.o. (Gu C 107 dell'11 maggio 2007); N 904/2006 Funai Electric (Polska) Sp. z. o. o. (Gu C 41 del 15 febbraio 2008); N 828/2006 Bridgestone Stargard Sp. z o. o. (Gu C 278 del 21 novembre 2007); N 535/2006 Shell Polska Sp. z o.o. (Gu C 200 del 28 agosto 2007); N 256/2006 LG Electronics Wroclaw Sp. z o.o. (Gu C 276 del 17 novembre 2007); N 251/2006 LG Innotek Poland Sp. z o.o. (Gu C 270 del 13 novembre 2007); N 247/2006 Lucky SMT Sp. z o.o. (Gu C 282 del 24 novembre 2007); N 630/2005 MAN Trucks Sp z o.o. (Gu C 126 del 30 maggio 2006); per la Romania: N 767/2007 Ford Craiova (Gu C 238 del 17 settembre 2008); per la Lettonia: N 730/2007 SIA Ekobriketes Karsava (Gu C 210 del 19 agosto 2008); N 729/2007 SIA Eko Osta Riga (Gu C 80 del 3 aprile 2009); per la Slovacchia: N 847/2006 Samsung Electronics Co. Ltd. (Gu C 195 del 19 agosto 2009); N 857/2006 Kia Motors Slovakia (Gu C 214 del 13 settembre 2007); N 651/2005 INA Kysuce a.s. (Gu C 205 del 5 settembre 2007); per la Repubblica ceca: N 661/2006 Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (Gu C 262 dell'1 novembre 2007).

32.

Aggiornamento annuale del Piano d'Azione per lo Sviluppo Regionale (Paser) ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2007, approvato dalla Giunta Regionale della Regione Campania il 30 maggio 2008, e Piano Energetico Ambientale Regione Campania (Pear) 2008.

33.

Ciò è confermato dalla presenza di Friel Acerra nell'elenco degli operatori del settore dell'energia pubblicato dal Gestore del Mercato dell'Energia all'indirizzo: http://www.mercatoelettrico.org/

34.

Si vedano le sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite da C-278/92 a C-280/92 Spagna contro Commissione, Racc. (1994) pag. 4103, punto 49 e sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-176/01 Ferriere Nord contro Commissione, Racc. (2004), pag. II-3931, punto 94.

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