Cambiamenti climatici

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Decisione Commissione Ue 2011/92/Ue

Stoccaggio geologico di biossido di carbonio - Questionario  per la prima relazione sull’attuazione della direttiva 2009/31/Ce

Parole chiave Parole chiave: Cambiamenti climatici | Territorio | Energia | CO2 / Anidride Carbonica | Stoccaggio | Aria | Modulistica | Comunicazione

Ultima versione disponibile al 26/04/2024

Commissione europea

Decisione 10 febbraio 2011, n. 2011/92/Ue

(Guue 11 febbraio 2011 n. L37)

Decisione che introduce il questionario da utilizzare ai fini della prima relazione relativa all’attuazione della direttiva 2009/31/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/31/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/Cee del Consiglio, delle direttive 2000/60/Ce, 2001/80/Ce, 2004/35/Ce, 2006/12/Ce e 2008/1/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (Ce) n. 1013/2006, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

vista la direttiva 91/692/Cee del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2009/31/Ce stabilisce che ogni tre anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione della direttiva 2009/31/Ce, compreso il registro di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/31/Ce.

(2) L'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2009/31/Ce prevede inoltre che la relazione sia predisposta sulla scorta di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/Cee. Un questionario contenente domande relative agli elementi più rilevanti della direttiva 2009/31/Ce sembra lo strumento più adeguato per assicurare che le informazioni fornite dagli Stati membri nelle relazioni siano complete e confrontabili.

(3) La prima relazione dovrebbe essere trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2011. Il questionario realizzato dalla Commissione dovrebbe essere trasmesso agli Stati membri almeno sei mesi prima del termine per la presentazione della relazione.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per i cambiamenti climatici e alla procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/Cee,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Ai fini della prima relazione concernente l'applicazione della direttiva 2009/31/Ce gli Stati membri utilizzano il questionario riportato in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2011.

Allegato

Questionario sull'applicazione della direttiva 2009/31/Ce relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio ("la direttiva")

1. Descrizione generale

1.1. Quali sono le principali modifiche alla legislazione nazionale e al sistema di concessione delle licenze che si sono rese necessarie ai fini del recepimento della direttiva nel diritto nazionale? Indicare le date di entrata in vigore della normativa di recepimento pertinente.

1.2. Quali autorità competenti sono incaricate dell'esecuzione dei compiti stabiliti dalla direttiva (articolo 23)?

2. Coordinamento della procedura di rilascio delle autorizzazioni

2.1. In che modo la legislazione nazionale assicura che la procedura e le condizioni di autorizzazione siano pienamente coordinate nel caso in cui sia coinvolta più di una autorità competente? Come si attua il coordinamento nella pratica? In particolare, fornire dettagli in merito al coordinamento tra le autorità competenti ai fini dell'attuazione della direttiva in oggetto e della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio1 .

3. Cooperazione transfrontaliera

3.1. Quali misure sono previste per il trasporto transfrontaliero di CO2, i siti di stoccaggio transfrontalieri o i complessi di stoccaggio transfrontalieri per assicurare che le disposizioni della presente direttiva siano adempiute congiuntamente dalle autorità (articolo 24)?

3.2. Vi sono state esperienze di cooperazione transfrontaliera nella pratica?

4. Scelta dei siti di stoccaggio e licenze di esplorazione

4.1. Sono state designate zone all'interno delle quali scegliere i siti di stoccaggio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1? È stato vietato lo stoccaggio in alcune parti o nella totalità del territorio dello Stato membro, nelle rispettive zone economiche esclusive e sulle rispettive piattaforme continentali come definite nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos)? Gli Stati membri non sono tenuti a giustificare eventuali decisioni di questo tipo ma sarebbe utile indicare quali sono i territori interessati e perché la decisione è stata presa.

4.2. È stata svolta una valutazione della capacità di stoccaggio disponibile in alcune parti o nella totalità del territorio dello Stato membro, nelle rispettive zone economiche esclusive e sulle rispettive piattaforme continentali come definite nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos) (articolo 4, paragrafo 2)? In caso affermativo, indicare come si è svolta la valutazione e quali sono stati gli esiti.

4.3. In che modo la legislazione nazionale garantisce che l'idoneità di una data formazione geologica ad essere impiegata come sito di stoccaggio sia determinata applicando i criteri indicati nell'allegato I della direttiva?

4.4. In quali casi è necessaria un'esplorazione per la scelta dei siti di stoccaggio (articolo 5, paragrafo 1)?

4.5. In che modo la legislazione nazionale garantisce che tutti i soggetti in possesso delle capacità necessarie abbiano accesso alle procedure per il rilascio delle licenze di esplorazione e di stoccaggio e che queste siano rilasciate o rifiutate in base a criteri oggettivi, resi pubblici e non discriminatori?

4.6. In che modo l'autorità competente verifica che il volume oggetto dell'esplorazione rientri nei limiti fissati nella licenza di esplorazione (articolo 5, paragrafo 3)?

4.7. In che modo la legislazione nazionale assicura che, durante il periodo di validità della licenza di esplorazione, non siano consentiti utilizzi incompatibili del complesso (articolo 5, paragrafo 4)?

5. Domande di autorizzazione allo stoccaggio

5.1. In che modo la legislazione nazionale assicura che le domande di autorizzazione contengano tutte le informazioni richieste dall'articolo 7?

6. Autorizzazioni allo stoccaggio: condizioni e contenuto

6.1. Completezza delle condizioni di autorizzazione allo stoccaggio

6.1.1. In che modo la legislazione nazionale assicura che tutti i requisiti specificati dall'articolo 8 siano rispettati?

6.1.2. Quali procedure sono in atto per assicurare che tutte le domande di autorizzazione, i progetti di autorizzazione allo stoccaggio e ogni altro materiale di cui si è tenuto conto ai fini dell'adozione dei progetti di decisione, siano messi a disposizione della Commissione entro i termini previsti (articolo 10, paragrafo 1)?

6.1.3. In che modo si assicura che il parere della Commissione in merito al progetto di autorizzazione allo stoccaggio sia tenuto in considerazione, che la decisione finale sia notificata alla Commissione e che, qualora sia difforme dal parere della Commissione, ne siano precisati i motivi (articolo 10, paragrafo 2)?

6.2. Completezza del contenuto dell'autorizzazione allo stoccaggio

6.2.1. In che modo la legislazione nazionale assicura che l'autorizzazione allo stoccaggio contenga tutti i requisiti specificati dall'articolo 9?

7. Modifica, riesame, aggiornamento e revoca dell'autorizzazione allo stoccaggio

7.1. In che modo la legislazione nazionale assicura che le autorizzazioni allo stoccaggio siano riesaminate e, se del caso, aggiornate o, al limite, revocate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3? Indicare in particolare in che modo sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

7.2. Revoca dell'autorizzazione allo stoccaggio

7.2.1. Quali disposizioni e procedure sono messe in atto qualora, in seguito alla revoca di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, l'autorità competente decida di emettere una nuova autorizzazione allo stoccaggio, in particolare per quanto riguarda l'assunzione temporanea di tutti gli obblighi giuridici ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4?

7.2.2. Quali disposizioni e procedure sono messe in atto qualora, in seguito alla revoca di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, l'autorità competente decida di chiudere il sito di stoccaggio?

8. Criteri e procedura di ammissione del flusso di CO2

8.1. Quali disposizioni e procedure sono previste per assicurare che il flusso di CO2 sia costituito prevalentemente da biossido di carbonio e che non vengano aggiunti scarti o altre materie ai fini del loro smaltimento? In particolare, indicare in maniera dettagliata quali condizioni sono state definite al fine di rispettare i seguenti criteri come previsto dall'articolo 12, paragrafo 1:

— assenza di effetti negativi sull'integrità del sito di stoccaggio o sulla rispettiva infrastruttura di trasporto,

— assenza di rischi significativi per l'ambiente o la salute umana,

— rispetto della legislazione dell'Unione applicabile.

8.2. Quali disposizioni e procedure sono in atto al fine di garantire che il gestore ammetta ed inietti flussi di CO2 solo se sono state effettuate un'analisi della composizione, comprese le sostanze corrosive, dei flussi ed una valutazione dei rischi e se da quest'ultima risulta che i livelli di contaminazione sono in linea con i criteri di cui all'articolo12, paragrafo 1?

9. Controllo

9.1. Quali disposizioni sono state adottate affinché l'autorità competente possa assicurare che il piano di controllo approvato risponda ai requisiti di cui all'allegato II e alle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla cattura, dal trasporto e dallo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui alla direttiva 2003/87/Ce 2 ?

9.2. Quali disposizioni e procedure sono state messe in atto per assicurare che il gestore proceda al monitoraggio degli impianti di iniezione, del complesso di stoccaggio (compreso, ove possibile, il pennacchio di CO2) ed eventualmente dell'ambiente circostante come indicato nel piano di monitoraggio approvato?

10. Relazioni

10.1. Quali sono le disposizioni e le procedure relative alle relazioni del gestore? Indicare in particolare la frequenza delle relazioni e in che modo viene garantito il rispetto dei criteri di cui all'articolo 14.

11. Ispezioni

11.1. Quali sono le disposizioni e le procedure relative alle ispezioni di routine e occasionali di tutti i complessi di stoccaggio che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva al fine di monitorare gli effetti sull'ambiente e sulla salute umana (articolo 15)? Indicare in particolare la frequenza delle ispezioni e le condizioni stabilite per le ispezioni occasionali.

11.2. In quale misura il sistema di ispezioni di routine e occasionali comprende attività come le visite presso gli impianti di superficie, tra cui gli impianti di iniezione, la valutazione delle operazioni di iniezione e monitoraggio effettuate dal gestore e la verifica di tutti i dati pertinenti conservati dal gestore (articolo 15, paragrafo 2)?

12. Fuoriuscite o irregolarità importanti

12.1. Quali sono le disposizioni e le procedure relative alla notifica all'autorità competente, compresa l'autorità competente ai sensi della direttiva 2003/87/Ce, da parte del gestore in caso di fuoriuscite o di irregolarità importanti (articolo 16, paragrafo 1)?

12.2. Quali sono le disposizioni e le procedure relative all'attuazione dei provvedimenti correttivi da parte del gestore o, qualora il gestore non li adotti, da parte delle autorità competenti (articolo 16, paragrafi da 2 a 5)?

13. Obblighi in fase di chiusura e post-chiusura

13.1. Quali sono le disposizioni e le procedure relative agli obblighi in fase di chiusura e post-chiusura?

13.2. In che modo la legislazione nazionale assicura che il gestore continui ad essere responsabile del monitoraggio, delle relazioni delle informazioni e dei provvedimenti correttivi nonché di tutti gli obblighi relativi alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite e delle azioni di prevenzione e di riparazione (articolo 17, paragrafo 2)?

13.3. Quali sono le disposizioni e le procedure relative all'approvazione di un piano post-chiusura definitivo basato sul piano provvisorio precedente alla chiusura di un sito di stoccaggio (articolo 17, paragrafo 3)?

14. Trasferimento di responsabilità

14.1. Quali sono le disposizioni e le procedure relative al trasferimento di responsabilità atte a garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1?

14.2. La legislazione nazionale prevede un periodo minimo, non inferiore a 20 anni, che deve essere trascorso prima che abbia luogo il trasferimento di responsabilità come previsto dalla direttiva? In caso affermativo, fornire dettagli in merito.

14.3. Quali procedure sono state instaurate per assicurare che le relazioni relative al trasferimento ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, tutti i progetti di approvazione del trasferimento di responsabilità e ogni altro materiale connesso all'adozione dei progetti di decisione siano messi a disposizione della Commissione entro i termini previsti (articolo 18, paragrafo 4)?

14.4. In che modo si assicura che il parere formulato dalla Commissione in merito al progetto di decisione sia tenuto in considerazione, che la decisione finale sia notificata alla Commissione e che, qualora sia difforme dal parere della Commissione, ne siano precisati i motivi?

14.5. Quali provvedimenti sono stati adottati per garantire che dopo il trasferimento di responsabilità sia svolto un monitoraggio ad un livello che consenta di rilevare le fuoriuscite o le irregolarità importanti (articolo 18, paragrafo 6)?

15. Garanzia finanziaria

15.1. In che modo la legislazione nazionale garantisce che il gestore potenziale adduca, quale parte della domanda di autorizzazione allo stoccaggio, la prova che possono essere costituiti adeguati fondi, tramite una garanzia finanziaria o qualsiasi altro mezzo (articolo 19)? Indicare in particolare in che modo si assicura che i seguenti elementi siano presi in considerazione:

— possono essere rispettati tutti gli obblighi previsti dall'autorizzazione allo stoccaggio,

— la garanzia è valida ed effettiva prima dell'inizio dell'iniezione,

— la garanzia finanziaria viene adattata periodicamente,

— sono in atto disposizioni relative al contributo finanziario di cui all'articolo 20.

16. Meccanismo finanziario

16.1. Specificare le procedure atte ad assicurare che il gestore metta a disposizione dell'autorità competente un contributo finanziario prima che sia avvenuto il trasferimento di responsabilità ai sensi dell'articolo 18 e indicare in che modo tali procedure tengono conto dei criteri di cui all'allegato I della direttiva e degli elementi legati ai dati storici di stoccaggio di CO2 (articolo 20).

16.2. La legislazione nazionale prevede obblighi successivi al trasferimento oltre ai costi previsti per il monitoraggio per un periodo di 30 anni che devono essere coperti dal contributo finanziario?

17. Accesso di terzi

17.1. Quali provvedimenti sono in atto affinché i potenziali utilizzatori possano avere accesso alle reti di trasporto e ai siti di stoccaggio secondo modalità trasparenti e non discriminatorie al fine di effettuare lo stoccaggio geologico di CO2 ai sensi dell'articolo 21?

17.2. Quali procedure sono in atto per garantire che un gestore che nega l'accesso per mancanza di capacità o mancanza di collegamento provveda a qualsiasi potenziamento necessario nella misura in cui ciò risulti economico o se il potenziale cliente è disposto a sostenerne i costi, a condizione che ciò non abbia un'incidenza negativa sulla sicurezza ambientale delle operazioni di trasporto e stoccaggio geologico di CO2 (articolo 21, paragrafo 4)?

18. Risoluzione delle controversie

18.1. Quali sono le disposizioni relative alla risoluzione delle controversie, compresa un'autorità indipendente dalle parti, che abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti?

19. Registri

19.1. Quali misure sono state adottate al fine di istituire e conservare un registro delle autorizzazioni allo stoccaggio rilasciate e un registro permanente di tutti i siti di stoccaggio chiusi e dei complessi di stoccaggio circostanti, comprendente anche mappe e sezioni della loro estensione territoriale e le informazioni disponibili utili per valutare se il CO2 stoccato sarà confinato completamente e in via permanente?

20. Informazione e partecipazione del pubblico

20.1. In che modo la legislazione nazionale garantisce che le informazioni ambientali relative allo stoccaggio geologico di CO2 , comprese le relazioni sugli esiti delle ispezioni, siano accessibili al pubblico come previsto dalla normativa Ue pertinente?

21. Sanzioni

21.1. Quali sono le norme nazionali in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della direttiva? Indicare in particolare in che modo è assicurato che tali norme siano attuate e che le sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

22. Modifiche di altri strumenti giuridici (articoli da 31 a 37)

22.1. In che modo la legislazione nazionale tiene conto delle modifiche dell'allegato I e dell'allegato II della direttiva 85/337/Cee del Consiglio3 ?

22.2. In che modo la legislazione nazionale tiene conto delle modifiche dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera j), della direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio4 ?

22.3. Quali provvedimenti sono stati adottati per garantire che sia attuato il nuovo articolo 9 bis della direttiva 2001/80/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio 5 ?

22.3.1. In che modo si assicura che i gestori di tutti gli impianti di combustione con una produzione di energia elettrica stimata pari o superiore a 300 megawatt, che hanno ottenuto la licenza di esercizio iniziale dopo l'entrata in vigore della direttiva, ossia dopo il 25 giugno 2009, abbiano accertato che le condizioni di cui all'articolo 9 bis della direttiva 2001/80/Ce siano soddisfatte?

22.3.2. Quali sono le disposizioni e le procedure volte ad assicurare che, qualora le condizioni di cui all'articolo 9 bis della direttiva 2001/80/Ce siano soddisfatte, sia riservata un'area sufficiente all'interno del sito per installare le strutture necessarie alla cattura e alla compressione di CO2?

22.3.3. Vi sono stati casi in cui questo articolo è stato messo in pratica dopo il 25 giugno 2009?

22.4. In che modo la legislazione nazionale tiene conto delle modifiche dell'allegato III della direttiva 2004/35/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio6 ?

22.5. In che modo la legislazione nazionale tiene conto della modifica della direttiva 2006/12/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio 7 ?

22.6. In che modo la legislazione nazionale tiene conto della modifica del regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio8 ?

22.7. In che modo la legislazione nazionale tiene conto delle modifiche dell'allegato I della direttiva 2008/1/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio 9 ?

 

Note ufficiali

1.

Direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio (Gu L 275 del 25 ottobre 2003, pag. 32).

2.

Le disposizioni devono essere adottate conformemente alla decisione 2010/345/Ue della Commissione, dell'8 giugno 2010, recante modifica della decisione 2007/589/Ce per quanto riguarda l'inclusione delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla cattura, dal trasporto e dallo stoccaggio geologico del biossido di carbonio (Gu L 155 del 22 giugno 2010, pag. 34).

3.

Direttiva 85/337/Cee del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Gu L 175 del 5 luglio 1985, pag. 40).

4.

Direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (Gu L 327 del 22 dicembre 2000, pag. 1).

5.

Direttiva 2001/80/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (Gu L 309 del 27 novembre 2001, pag. 1).

6.

Direttiva 2004/35/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (Gu L 143 del 30 aprile 2004, pag. 56).

7.

Direttiva 2006/12/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (Gu L 114 del 27 aprile 2006, pag. 9). La direttiva 2006/12/Ce è abrogata dalla direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Gu L 312 del 22 novembre 2008, pag. 3) con effetto dal 12 dicembre 2010.

8.

Regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (Gu L 190 del 12 luglio 2006, pag. 1).

9.

Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8).

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