Rifiuti

Normativa Vigente

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Parlamento italiano

Legge 24 gennaio 2011, n. 1

(Gu 24 gennaio 2011 n. 18)

Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   26 novembre 2010, n. 196,  recante  disposizioni  relative  al  subentro delle  amministrazioni  territoriali  della  Regione  Campania  nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga   la seguente legge:

Articolo 1

1. Il decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante  disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, è convertito in legge con le  modificazioni  riportate  in  allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sarà  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 gennaio 2011

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al Dl 26 novembre 2010, n. 196

All'articolo 1:

al comma 1, dopo  le  parole:  ""e  località  Cava  Vitiello""  sono inserite le seguenti:  ",  ";  Caserta  -  località  Torrione  (Cava Mastroianni)"";

al comma 2:

al  primo  periodo,  le  parole:  "Al  fine  di   garantire   la realizzazione urgente di impianti nella Regione Campania destinati al recupero, produzione o  fornitura  di  energia  mediante  trattamenti termici di rifiuti," sono sostituite  dalle  seguenti:  "Al  fine  di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania,", le parole: "può procedere" sono sostituite dalla seguente: "procede" e le parole:  "di  commissari  straordinari  che" sono sostituite dalle seguenti: ", per la durata  massima  di  dodici mesi, di commissari straordinari, da  individuare  fra  il  personale della   carriera   prefettizia   o   fra   i   magistrati   ordinari, amministrativi o contabili o fra gli avvocati dello  Stato  o  fra  i professori  universitari  ordinari  con   documentata   e   specifica competenza nel settore dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, che abbiano adeguate competenze tecnico-giuridiche, i quali";

dopo   il   primo   periodo    é    inserito    il    seguente: "All'individuazione delle ulteriori  aree  dove  realizzare  siti  da destinare a discarica anche tra le cave abbandonate  o  dismesse  con priorità per  quelle  acquisite  al  patrimonio  pubblico  provvede, sentiti  le  Province  e  i  Comuni   interessati,   il   commissario straordinario individuato, ai sensi del periodo  precedente,  fra  il personale della carriera prefettizia";

al secondo periodo, le parole da: "Si applicano le disposizioni" fino a: "predetto decreto-legge," sono sostituite dalle seguenti: "In deroga  alle  disposizioni  relative  alla  valutazione  di   impatto ambientale (Via) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché alla pertinente legislazione regionale  in  materia,  per  la valutazione relativa all'apertura delle  discariche  e  all'esercizio degli impianti, i commissari straordinari di cui al primo periodo del presente  comma  procedono  alla  convocazione  della  conferenza  di servizi, che è tenuta a rilasciare il proprio  parere  entro  e  non oltre quindici giorni dalla  convocazione.  Qualora  il  parere  reso dalla conferenza di servizi non intervenga nei termini  previsti  dal presente comma, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, si esprime in ordine  al  rilascio  della Via entro i sette giorni successivi. Qualora  il  parere  reso  dalla conferenza di servizi sia negativo,  il  Consiglio  dei  ministri  si esprime entro i sette giorni successivi. A tale  fine,  i  commissari predetti svolgono, in luogo del Presidente della Regione Campania, le funzioni  già  attribuite  al  Sottosegretario  di  Stato   di   cui all'articolo I del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  90,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123," e le  parole: "il bilancio dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "la finanza pubblica";

al terzo periodo, dopo le parole: "di nulla osta" sono  inserite le seguenti: ", pertinenti all'individuazione delle aree  di  cui  al primo periodo del presente comma,";

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis.  Al  fine  di  garantire  la  realizzazione  urgente  di impianti  nella  Regione  Campania  destinati   al   recupero,   alla produzione e alla fornitura di energia mediante  trattamenti  termici di rifiuti, fermi le procedure amministrative e gli atti  già  posti in essere, il Presidente della Regione Campania, ovvero i  commissari straordinari  individuati  ai  sensi   del   comma   2,   nell'ambito territoriale  di  competenza,   con   funzione   di   amministrazione aggiudicatrice sulla base delle previsioni di cui agli articoli 25  e 27 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, provvede,  in  via di somma urgenza, ad individuare le aree occorrenti  assumendo  tutte le   necessarie    ulteriori    determinazioni    anche    ai    fini dell'acquisizione  della  disponibilità  delle   aree   medesime   e conseguendo le autorizzazioni  e  le  certificazioni  pertinenti.  Si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  9,  comma  5,  del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e le funzioni già attribuite  al Sottosegretario  di  Stato  di  cui  all'articolo  I   del   predetto decreto-legge sono svolte dal Presidente della Regione ed  i  termini dei  procedimenti  relativi  al  rilascio   di   autorizzazioni,   di certificazioni e di nulla osta sono ridotti della metà. A  tal  fine il Presidente della  Regione  costituisce  un'apposita  struttura  di supporto  composta   da   esperti   del   settore   aventi   adeguate professionalità nel numero massimo di cinque unità. Alle  spese  di funzionamento della struttura di  supporto  si  provvede  nel  limite massimo di euro 350.000 nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1".

al comma  5,  capoverso,  é  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: "Dall'attuazione del presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

al comma 6,  al  primo  periodo,  le  parole:  "sei  mesi"  sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi";

dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. Nella permanenza di condizioni di  criticità  derivanti dalla  non  autosufficienza  del  sistema  di  gestione  dei  rifiuti prodotti nella Regione Campania e fino  alla  completa  realizzazione dell'impiantistica necessaria per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti prevista dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il  Presidente della Regione Campania provvede, senza nuovi o maggiori oneri per  la finanza pubblica e nell'ambito delle  risorse  umane,  finanziarie  e strumentali previste a legislazione vigente incluse  quelle  indicate all'articolo 3, con una o più ordinanze, anche in  deroga  a  quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152,  all'apprestamento  delle  misure  occorrenti  a  garantire   la gestione ottimale dei rifiuti e dei relativi conferimenti per  ambiti territoriali sovraprovinciali.

7-ter.  In  relazione  all'intervenuta  attuazione   di   quanto previsto dal comma 7, stante l'accertata insufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani nella Regione Campania,  fino  alla  data del 31 dicembre 2011, si applica la disciplina di cui all'articolo  6 del  decreto-legge  6  novembre  2008,  n.   172,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210".

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Articolo 1-bis. — (Disposizioni in materia di competenze dei Comuni e in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani  e di  tariffa  integrata  ambientale).  -  1.   All'articolo   11   del decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   195,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011";

b) al comma 5-bis, le parole: "Per l'anno 2010", le parole:  "30 settembre 2010" e le  parole:  "per  l'anno  2010"  sono  sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Per gli  anni  2010  e  2011",  "30 settembre 2011" e "per gli anni 2010 e 2011";

c) al comma 5-ter, le parole: "Per l'anno 2010" sono  sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2010 e 2011";

d) al comma 5-quater, le parole: "A  decorrere  dal  1°  gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "A  decorrere  dal  1°  gennaio 2012"".

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2. — (Consorzi operanti nel settore  dei  rifiuti).  -  1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano non oltre  il  termine  del  31  dicembre 2011".

2. Al comma 8 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,  n. 123, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti periodi: "A decorrere dal 27 novembre 2010, le funzioni del consorzio unico di cui al precedente periodo sono esercitate separatamente,  su base provinciale, in termini funzionali al corretto ciclo di gestione dei rifiuti, secondo le disposizioni dei relativi Piani  di  gestione adottati in ambito regionale  e  provinciale.  Dall'attuazione  della disposizione di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"".

All'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50 per cento, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009  del Parlamento europeo e del. Consiglio, del 25 novembre 2009  (Emas),  e del 40  per  cento,  per  quelle  in  possesso  della  certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En  Iso  14001,  l'importo  delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11,  lettera  g), del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   successive modificazioni".

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