Disposizioni trasversali/Aua

Documentazione Complementare

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Parere Comitato delle Regioni 5 ottobre 2010

Il ruolo degli enti regionali e locali nella futura politica ambientale

Comitato delle Regioni (Ue)

Parere 5 ottobre 2010

(Guue 18 gennaio 2011)

Il ruolo degli enti regionali e locali nella futura politica ambientale

 

Il Comitato delle Regioni

86a sessione plenaria del 5-6 ottobre 2010

— ritiene che gli enti regionali e locali debbano svolgere un ruolo maggiore nella definizione delle politiche dell'Ue in materia ambientale perché ciò ne garantisce una migliore attuazione e rafforza il senso di appropriazione. Metodi innovativi di governance multilivello, tra cui anche il ricorso alle reti e alle piattaforme esistenti, possono incoraggiare gli enti regionali e locali a impegnarsi in maniera proattiva. A questo riguardo, il Patto dei sindaci potrebbe essere considerato come un riferimento e tale approccio potrebbe essere esteso ad altri settori fondamentali della politica ambientale dell'Ue,

— invita la Commissione europea a considerare la possibilità di organizzare congiuntamente con il CdR un forum annuale per affrontare i problemi e le soluzioni regionali e locali nell'applicazione della normativa ambientale europea ed esorta il Parlamento europeo a coinvolgere il CdR nei suoi dibattiti con la Commissione europea in materia di applicazione di tale normativa,

— invita gli Stati membri a garantire che sia rispettata la ripartizione delle competenze a livello nazionale e che siano istituite procedure adeguate di consultazione, tra cui la creazione di "gruppi di lavoro/ gruppi incaricati del recepimento" formati da esperti dell'amministrazione nazionale, delle regioni e delle associazioni di enti locali che collaborano durante l'intero processo di definizione delle politiche,

— sostiene la creazione di un quadro generale e vincolante per le ispezioni ambientali. La forma e il contenuto precisi delle ispezioni dovrebbero essere disciplinati a livello nazionale e sviluppati a livello regionale e locale, sulla base dei principi generali fissati dall'Ue e da livelli inferiori di governo,

— sottolinea che il Settimo programma d'azione per l'ambiente costituirebbe una colonna portante della futura strategia Europa 2020 e servirebbe a tradurre in atti concreti le sue implicazioni per la politica ambientale. Questo programma dovrebbe stabilire obiettivi e scadenze chiari e continuare a contemplare una strategia tematica comune sulla protezione del suolo, comprendendovi anche l'obiettivo dell'adozione di una direttiva quadro per la protezione del suolo.

Relatrice: (omissis) membro del Consiglio comunale di Basingstoke e Deane

Testo di riferimento: Consultazione da parte della presidenza spagnola

 

I. Raccomandazioni politiche

Il Comitato delle Regioni

A. Considerazioni generali

1. si compiace di essere stato consultato sul tema Strumenti migliori a beneficio della politica ambientale e coinvolto nei lavori per il Settimo programma d'azione per l'ambiente, poiché gli enti regionali e locali svolgono un ruolo fondamentale nell'attuazione della politica ambientale e nel conseguimento di risultati concreti;

2. plaude all'eccellente lavoro già svolto da molti enti regionali e locali in materia di questioni ambientali, e incoraggia tali enti a proseguire su questa strada;

3. riconosce che l'attuazione concreta può essere problematica. Nel 2008, il 23,5 % (481) di tutte le violazioni alla normativa Ue ha riguardato l'ambiente1 , e ciò evidenzia che si continua a registrare un danno a carico di quest'ultimo e una distorsione della concorrenza;

4. mira, con il presente parere, a mettere in luce le possibilità di aumentare l'efficacia della protezione ambientale a tutti i livelli di governance e in tutte le fasi di elaborazione delle politiche in materia.

 

B. Migliorare il coordinamento e la governance

5. ritiene che gli enti regionali e locali debbano svolgere un ruolo maggiore nella definizione delle politiche dell'Ue in materia ambientale. Il loro coinvolgimento garantisce una migliore attuazione e rafforza il senso di appropriazione. Il concetto di governance multilivello elaborato dal Comitato delle regioni (CdR) dovrebbe essere applicato alla politica ambientale dell'Ue, e dovrebbero essere intensificate le attività pilota dei contratti tripartiti tra l'Ue, gli Stati membri e il livello regionale o locale2 . Questo consentirebbe una reale condivisione delle responsabilità tra i diversi livelli di governance per raggiungere gli obiettivi concordati;

6. reputa che metodi innovativi di governance multilivello, tra cui anche il ricorso alle reti e alle piattaforme esistenti, possano incoraggiare gli enti regionali e locali a impegnarsi in maniera proattiva, invece di limitarsi ad applicare la legislazione Ue recepita dagli Stati membri. Le regioni e le città d'Europa offrono numerosi esempi di intervento ambizioso da parte degli enti regionali e locali nei casi di inazione a livello nazionale, come l'Agenda locale 21 che è un processo scaturito dal vertice della Terra del 1992. A questo riguardo, il Patto dei sindaci potrebbe essere considerato come un riferimento;

7. invita la Commissione europea ad esaminare se questo approccio possa essere esteso ad altri settori fondamentali della politica ambientale dell'Ue, come la biodiversità, i rifiuti, l'inquinamento idrico, acustico e atmosferico, nonché la destinazione dei suoli, partendo da un'impostazione integrata con un coordinamento intersettoriale;

8. si rammarica che, sebbene in materia di tutela ambientale gli enti regionali e locali dispongano di competenze chiaramente definite, la legislazione ambientale dell'Ue sia indirizzata agli Stati membri e richieda la designazione di una sola "autorità competente" (raramente si parla di "autorità" al plurale) e menziona la cooperazione soltanto in via eccezionale 3 ;

9. lamenta la posizione di secondo piano riservata alle azioni a sostegno di una buona governance regionale e locale nei progetti della Commissione europea volti a migliorare l'applicazione della legislazione Ue in materia ambientale4 ;

10. precisa che l'articolo 11 del Trattato di Lisbona impone un'intensificazione del dialogo e della consultazione da parte delle istituzioni europee. Gli enti regionali e locali ritengono che questa nuova disposizione offra nuove opportunità di rafforzare il loro ruolo nella definizione delle politiche dell'Ue. Inoltre, il principio di sussidiarietà viene esteso ai livelli regionale e locale, e l'articolo 5 del protocollo di sussidiarietà afferma che i progetti di atti legislativi devono essere accompagnati da una valutazione dell'impatto finanziario e delle conseguenze della proposta sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa la legislazione regionale;

11. ritiene che la Commissione europea debba estendere le proprie valutazioni di impatto al livello regionale e locale, e che la valutazione dell'impatto territoriale debba diventare prassi corrente;

12. invita il Parlamento europeo e il Consiglio ad apportare emendamenti e modifiche alle proposte legislative che hanno notevole impatto sugli enti regionali e locali, assoggettando tali modifiche a valutazioni di impatto analoghe a quelle effettuate per le proposte iniziali;

13. sottolinea che l'applicazione della legislazione in materia di ambiente richiede spesso considerevole impegno amministrativo e finanziario, conoscenza dei contenuti e competenza specialistica nonché volontà politica. Individuare gli effetti sulle strutture istituzionali regionali e locali può contribuire a giustificare maggiori incentivi finanziari e i contributi europei e nazionali necessari;

14. ritiene essenziale che la Commissione europea predisponga strumenti comuni per fornire risorse sufficienti agli enti regionali e locali ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti;

15. ribadisce che occorre migliorare la comunicazione a tutti i livelli di governance durante tutte le fasi di definizione delle politiche, compresi gli investimenti in sistemi di informazione e in strumenti Internet che rendano le informazioni ambientali trasparenti agli occhi dei cittadini e delle istituzioni pubbliche. L'attività di reporting che preme sugli enti regionali e locali può essere ridotta grazie alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Tic), senza influire sull'impatto della legislazione;

16. raccomanda ai ministeri nazionali dell'Ambiente di creare "gruppi di lavoro" verticali formati da esperti dell'amministrazione nazionale, delle regioni e delle associazioni di enti locali che collaborano durante l'intero processo di definizione delle politiche;

17. auspica un'intensa promozione del programma Life+ dell'Ue in tutte le regioni d'Europa al fine di dare impulso a iniziative locali innovative e di rafforzare l'impatto e la visibilità della componente "politica e governance ambientali" di tale programma;

18. accoglie con favore la proposta della Commissione europea di creare reti permanenti di attuazione con la partecipazione di funzionari della Commissione e di punti di contatto negli Stati membri 5 i quali dovrebbero essere sostenuti da gruppi nazionali incaricati dell'attuazione composti da amministratori regionali e locali;

19. esorta il Consiglio a dare seguito, senza ulteriori ritardi, alla proposta di direttiva sull'accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata dal Parlamento europeo nel 2004. In questo modo si darebbe piena attuazione alla convenzione di Aarhus e si contribuirebbe a migliorare e a rendere più coerente il rispetto della normativa in materia ambientale;

20. raccomanda la condivisione delle conoscenze tra i sistemi giudiziari che trattano le violazioni e il mancato rispetto della normativa dell'Ue in materia ambientale;

21. sostiene la richiesta del Parlamento europeo di stabilire un quadro generale e vincolante per le ispezioni ambientali, di creare una forza ispettiva ambientale europea e di rafforzare la rete dell'Ue per l'attuazione e l'applicazione della normativa ambientale (Impel)6 . Uno strumento vincolante per le ispezioni può ridurre la concorrenza sleale tra le regioni e le città dell'Ue derivante dai diversi regimi di ispezione applicati, e può garantire la standardizzazione delle azioni legali. Tuttavia la forma e il contenuto precisi delle ispezioni dovrebbero essere disciplinati a livello nazionale e sviluppati a livello regionale e locale, sulla base dei principi generali fissati dall'Ue e da livelli inferiori di governo;

22. ribadisce la sua raccomandazione di estendere la rete Impel ai livelli regionali e locali di tutti gli Stati membri, il che potrebbe favorire lo sviluppo di reti nazionali Impel solide, capaci di dare ampia diffusione ai risultati conseguiti7 .

 

C. Stabilire collegamenti più efficaci tra le politiche

23. apprezza il lavoro realizzato di recente dalla Dg Regio e dalla Dg Env volto a garantire che le azioni della Dg Regio rispettino pienamente i requisiti ambientali, e reputa che occorra assicurare questa coerenza in tutti i servizi. Il Comitato accoglie con favore l'approccio globale proposto nella strategia Europa 2020, ma ritiene che abbia bisogno di una forte dimensione territoriale;

24. insiste sulla necessità che si tenga conto della coerenza tra le politiche e dell'impatto ambientale nella revisione del bilancio dell'Ue per il periodo posteriore al 2013 e di tutti i finanziamenti dell'Ue per la coesione e l'agricoltura;

25. richiama l'attenzione su alcune contraddizioni involontarie esistenti tra i diversi elementi della normativa in materia ambientale. Ad esempio, la riduzione al minimo dei rifiuti va disciplinata nel quadro sia della direttiva sui rifiuti sia della direttiva riguardante i prodotti. La semplificazione volta a rendere la legislazione più chiara, inequivocabile e orientata ai risultati renderà i regolamenti più mirati e ne migliorerà l'accettazione e l'applicazione;

26. sottolinea che la Commissione europea dovrebbe consultare gli enti regionali e locali ogniqualvolta elabori o riveda la legislazione europea. L'esperienza preziosa di questi enti può infatti aiutare a individuare in maniera tempestiva le contraddizioni con altre politiche o le ripercussioni negative, contribuendo a migliorare l'efficacia della legislazione;

27. invita ad allentare le regole sulla distorsione del mercato laddove queste costituiscano una barriera agli appalti pubblici verdi;

28. ribadisce che la legislazione destinata a combattere la causa di un danno ambientale è determinante per raggiungere gli obiettivi ambientali e garantire che gli enti regionali e locali adempiano i loro obblighi di coerenza. Ad esempio, gli enti regionali e locali non possono influenzare le norme in materia di emissioni dei veicoli ma devono raggiungere gli obiettivi Ue di qualità dell'aria;

29. raccomanda il ricorso a strumenti basati su meccanismi di mercato che rispecchino il costo totale di un bene o di un servizio, rendendo visibile al consumatore, al momento dell'acquisto, l'impatto ambientale dell'intero ciclo di vita di tale bene o servizio e sottolineando la responsabilità del produttore.

 

D. Come gli enti regionali e locali possono fare di più nel settore dell'ambiente

Questioni relative alla governance

30. invita gli Stati membri a garantire che sia rispettata la ripartizione delle competenze a livello nazionale e che siano istituite procedure adeguate di consultazione degli enti regionali e locali. Una buona collaborazione, in particolare tra i "gruppi incaricati del recepimento" formati da amministratori nazionali, regionali e locali, favorisce la comprensione reciproca e l'applicazione efficace della legislazione 8 ;

31. mette in evidenza il ruolo chiave che svolgono gli enti regionali e locali nel raccogliere i dati ambientali. Per garantire la coerenza, l'efficacia e l'affidabilità delle relazioni e degli indicatori relativi allo stato dell'ambiente nell'Ue, è necessario ripartire correttamente le responsabilità, fornire risorse e assicurare il flusso di informazioni tra i comuni, le regioni e gli Stati membri;

32. raccomanda la trasparenza delle funzioni, in particolare tra gli organismi preposti a far rispettare la legislazione Ue in materia di ambiente e quelli preposti alla fornitura di servizi di protezione ambientale o alla pianificazione territoriale e delle infrastrutture.

Condivisione delle informazioni

33. invita i ministeri e le agenzie nazionali e regionali dell'ambiente a elaborare, con il coinvolgimento dei rappresentanti degli enti regionali e locali, i documenti di orientamento, incluse proposte specifiche riguardanti gli strumenti, i parametri di riferimento e i modelli per le procedure che dovranno essere applicate dagli enti regionali e locali. Nel contempo essi dovrebbero adottare misure adeguate per promuovere la cooperazione tra gli enti regionali e locali dei diversi Stati membri che si trovano ad affrontare problemi ambientali analoghi;

34. condivide l'importanza dello scambio di buone pratiche tra gli enti regionali e locali, in relazione ad esempio ai modi di superare le sfide in termini di accesso alle informazioni, visibilità o differenze linguistiche.

Interessare e coinvolgere i cittadini

35. si congratula con gli enti regionali e locali che coinvolgono i cittadini e li motivano a sviluppare visioni comuni a lungo termine per la qualità della vita nelle loro zone, collegando insieme questioni ambientali, sociali ed economiche;

36. invita a sostenere l'istruzione e la ricerca per rafforzare i legami tra i cittadini e l'ambiente in cui essi vivono. I cittadini non sono pienamente consapevoli del ruolo che l'ambiente svolge nelle loro vite 9 . Gli enti regionali e locali, essendo il livello più prossimo alle comunità locali, possono incoraggiare una maggiore sensibilizzazione tra i cittadini di tutte le fasce d'età;

37. ritiene che gli enti regionali e locali debbano introdurre delle procedure per divulgare le informazioni, preferibilmente tramite Internet, e dare attuazione alla convenzione di Aarhus 10 , consentendo l'accesso alla giustizia in materia ambientale, coinvolgendo i cittadini nel controllo dell'attuazione a livello locale della politica ambientale dell'Ue e nella creazione di strumenti adeguati di democrazia partecipativa e di appropriazione locale;

38. reputa che le direttive Vas e Via siano strumenti fondamentali della politica ambientale a livello regionale e locale e di partecipazione pubblica 11 , al fine di garantire che si tenga conto delle conoscenze locali, ma fa presenti le relative implicazioni in termini di costi e di competenze;

39. raccomanda agli enti regionali e locali l'utilizzo di meccanismi pubblici di controllo ambientale semplificati e coordinati, che facilitino il rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa e promuovano il rapporto tra la pubblica amministrazione e il cittadino sulla base dei principi di efficacia, trasparenza e responsabilità condivisa.

Finanziamento e integrazione orizzontale

40. invita gli enti regionali e locali a integrare gli aspetti ambientali in tutti gli ambiti di attività, ad esempio sostenendo il finanziamento delle imprese verdi locali mediante capitali di rischio, investitori informali (business angel) e microcrediti, e fornendo inoltre consulenza sugli appalti verdi;

41. invita gli enti regionali e locali ad essere "committenti pubblici verdi". Gli appalti pubblici rappresentano il 16 % del Pil dell'Ue e dovrebbero assicurare il massimo valore ambientale. Esprime pertanto soddisfazione per il nuovo sito web sugli appalti pubblici verdi (http://ec.europa.eu/environment/gpp);

42. approva che si utilizzino appieno le opzioni di recupero dei costi previste dall'articolo 9 della direttiva quadro in materia di acque, per fornire incentivi al risparmio e all'efficienza, e dall'articolo 14 della direttiva quadro sui rifiuti per rendere i costi ambientali visibili all'utente, e auspica vivamente che le future proposte contemplino strumenti economici di questo tipo;

43. si pronuncia, nel rispetto dei sistemi di progettazione nazionali esistenti, a favore di uno stretto coordinamento tra la progettazione (compresa la pianificazione territoriale sostenibile), la fabbricazione e la distribuzione, al fine di promuovere lo sviluppo a basse emissioni di CO2, la produzione sostenibile, l'uso efficiente delle risorse e le energie rinnovabili, creando così posti di lavoro verdi e incoraggiando una crescita sostenibile, attenuando nel contempo gli impatti sull'ambiente e sulla salute dei cittadini;

44. invita, nel quadro della futura politica ambientale nelle zone di confine e nei territori limitrofi con fiumi e altri bacini idrografici comuni, a utilizzare più efficacemente a livello locale i programmi di partenariato, quali le Euroregioni, allo scopo di esercitare un'influenza nei paesi vicini per elaborare e realizzare progetti ambientali comuni.

 

E. Come il CdR può contribuire

Nella fase di elaborazione delle politiche

45. invita la Commissione europea ad adottare un approccio più proattivo nel chiedere al CdR di contribuire all'elaborazione delle politiche, fin dalle prime fasi, attraverso la formulazione di pareri di prospettiva;

46. si impegna a proseguire la cooperazione già avviata con la Commissione europea concernente la valutazione dell'impatto di talune proposte sugli enti regionali e locali (valutazione dell'impatto territoriale) attraverso le reti specifiche del CdR — la Rete di controllo della sussidiarietà e la Piattaforma di monitoraggio Europa 2020.

Sia nella fase di elaborazione delle politiche sia nella fase di decisione

47. si impegna a integrare nell'elaborazione dei suoi pareri l'esperienza maturata sul terreno dagli amministratori regionali e locali, consultando in maniera mirata le reti specifiche del CdR — la Rete di controllo della sussidiarietà e la Piattaforma di monitoraggio Europa 2020 — e organizzando audizioni con le associazioni regionali e locali e le principali parti interessate.

Nella fase di decisione

48. ricorda che il Trattato di Lisbona ha rafforzato il ruolo del CdR nel processo decisionale sulla politica dell'Ue in materia di cambiamenti climatici introducendo esplicitamente l'obbligo di consultare il CdR. Il Comitato accoglie inoltre con favore la disposizione del Trattato di Lisbona che attribuisce al CdR il diritto di nuova consultazione se una proposta legislativa iniziale subisce modifiche sostanziali nel corso dell'iter legislativo; tale diritto consente al Comitato di elaborare un parere riveduto;

49. in materia di questioni ambientali, desidera intensificare la cooperazione con i colegislatori, ovvero il Parlamento europeo e il Consiglio. La commissione Envi del Parlamento europeo potrebbe studiare la possibilità di organizzare audizioni congiunte e invitare i relatori del CdR a presentare i pareri principali adottati dal Comitato. Gli Stati membri potrebbero invitare il CdR a partecipare sistematicamente alle riunioni informali del Consiglio dei ministri dell'Ambiente 12 .

Nel miglioramento dell'applicazione

50. invita la Commissione europea a considerare la possibilità di organizzare congiuntamente con il CdR un forum annuale per affrontare i problemi e le soluzioni regionali e locali nell'applicazione della normativa ambientale europea in settori specifici, come l'acqua, la biodiversità, l'inquinamento acustico, l'aria o i rifiuti;

51. esorta il Parlamento europeo a coinvolgere la commissione Enve del CdR nei dibattiti specifici della commissione Envi con la Commissione europea in materia di applicazione della normativa ambientale dell'Ue;

52. raccomanda di potenziare il premio "Capitale verde europea", e manifesta il desiderio di partecipare alla giuria di premiazione. A tal fine, propone di:

— stanziare risorse di bilancio affinché le capitali vincitrici possano promuovere il valore aggiunto dell'Ue nella cerimonia di premiazione, come avviene per il premio "Capitale europea della cultura",

— massimizzare i benefici e l'eredità raccolti dalle città premiate come capitali verdi europee, favorendo anche il loro collegamento in rete per lo scambio di conoscenze e di buone pratiche. Il CdR potrebbe contribuire ospitando le manifestazioni e comunicando i risultati al CdR stesso e alla Commissione europea,

— promuovere ulteriormente lo scambio di conoscenze e buone pratiche organizzando gli eventi e i convegni europei del CdR nonché le riunioni di commissione nella rispettiva Capitale verde europea dell'anno,

— incoraggiare le capitali verdi europee a presentare, dopo alcuni anni, i progressi raggiunti nell'ambito della politica urbana sostenibile. I rappresentanti di tali città dovrebbero essere invitati a condividere con altre città e soggetti interessati i risultati conseguiti e le nuove visioni nel corso dei principali eventi a livello europeo,

— fare in modo che il premio incoraggi il coinvolgimento dei cittadini nella democrazia partecipativa e nell'appropriazione a livello locale, e promuova inoltre la dimensione regionale coinvolgendo l'hinterland delle città nelle attività organizzate nel quadro del premio,

— affinare la procedura di selezione, ad esempio offrendo alla giuria l'opportunità di intervistare i rappresentanti delle capitali finaliste e di organizzare visite in queste città,

— per conferire maggiore visibilità al premio, la cerimonia di premiazione potrebbe essere co-organizzata dal CdR.

 

F. Verso un futuro quadro di politica ambientale

La necessità di un Settimo programma di azione per l'ambiente

53. ritiene che il Sesto programma di azione per l'ambiente (Paa) abbia contribuito finora in misura decisiva al raggiungimento dell'acquis ambientale dell'Ue e che sia necessario un Settimo Paa;

54. sottolinea che un Settimo Paa rafforzerebbe la strategia per lo sviluppo sostenibile (Sss) e costituirebbe una colonna portante della futura strategia Europa 2020, nella quale si fa frequente riferimento alla "crescita verde" e alla transizione verso un'economia a basse emissioni di CO2 ed efficiente sotto il profilo delle risorse. Un Settimo Paa servirebbe a dimostrare ciò che si intende con questi termini e a tradurre in atti concreti le loro implicazioni per la politica ambientale;

55. giudica che un Settimo Paa gioverà alle imprese e agli enti regionali e locali poiché fornirà un quadro di pianificazione strutturato e a lungo termine, ad esempio per i grandi investimenti nelle infrastrutture;

56. fa presente che la politica ambientale deve essere integrata in tutti i settori di intervento e che per far ciò non basta adottare una normativa specifica;

57. teme che la mancata adozione di un nuovo programma di azione alla scadenza del sesto (il quale è stato il primo a costituire uno strumento giuridico con decisioni vincolanti) possa essere considerata come una mancanza di impegno politico in un settore che è riconosciuto essere una preoccupazione di primo piano per i cittadini.

Possibili componenti di un Settimo Paa

58. si rammarica dell'assenza di un riferimento esplicito al Comitato delle regioni nel Sesto Paa e auspica che il principio di governance multilivello in materia di ambiente diventi una componente importante del Settimo Paa;

59. ritiene che il Settimo Paa sia un documento di programmazione strategica di lungo termine che deve stabilire obiettivi e scadenze chiari, assegnando alla riduzione delle pressioni specifiche sull'ambiente obiettivi non più relativi ma assoluti (ad esempio in termini di emissioni di CO2 pro capite) ed esprimendo risultati ambientali chiari, formulati in base alla relazione sullo stato dell'ambiente 2010 13 ;

60. osserva che la realizzazione del Settimo Paa dovrà tenere conto delle competenze degli enti regionali e locali nonché del loro margine di manovra politico e amministrativo;

61. reputa che il nuovo programma di azione debba comprendere una profonda revisione delle modalità di raccolta e gestione dei dati per garantire un confronto obiettivo delle prestazioni e una migliore comprensione delle buone pratiche;

62. considera che il Settimo Paa debba incoraggiare l'ulteriore utilizzo degli strumenti di mercato, associati alla regolamentazione. Il Sesto Paa promuoveva il ricorso a strumenti economici per migliorare l'efficienza delle risorse e ridurre al minimo l'impatto ambientale. Nei casi in cui è stato attuato, questo approccio ha alleggerito l'onere finanziario a carico degli enti regionali e locali e ha migliorato l'applicazione;

63. chiede che il Settimo Paa promuova la misura in base alla quale, a partire dal 2013, le regioni e le città possano beneficiare direttamente delle risorse finanziarie generate dal sistema di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra al fine di finanziare i programmi locali contro il cambiamento climatico;

64. raccomanda che il nuovo programma di azione abbia un orizzonte a lungo termine, ossia almeno fino al 2020, poiché occorre cominciare a pensare già ora al 2050, e preveda una valutazione e un monitoraggio intermedi, con una tabella di marcia chiara e obiettivi intermedi;

65. propone di adottare un approccio sistematico all'efficienza delle risorse, che comprenda obiettivi e scadenze specifici per la riduzione quantitativa in termini assoluti dell'utilizzo delle risorse naturali, e di creare una nuova definizione del Pil che tenga conto dell'impatto ambientale;

66. insiste affinché siano mantenuti i collegamenti tra i diversi ambiti di intervento e affinché gli obiettivi e i requisiti ambientali siano integrati nei vari settori, come l'assetto territoriale e la pianificazione urbana, la mobilità urbana, l'agricoltura, la silvicoltura, l'inquinamento acustico e atmosferico e la salute;

67. raccomanda di tenere conto degli obiettivi ambientali nei principali capitoli di bilancio come lo sviluppo rurale e l'agricoltura;

68. osserva che il 75 % della popolazione dell'Ue vive nelle città e produce il 75 % delle emissioni di gas a effetto serra, ma che le città rappresentano anche centri di istruzione, ricerca e innovazione. Occorre quindi dotare il Settimo Paa di una chiara dimensione urbana e di un meccanismo che consenta alle città di partecipare e avere maggiori poteri;

69. riconosce che i processi che contribuiscono all'erosione del suolo compromettono gli obiettivi comuni dell'Ue riguardanti il clima, la sicurezza alimentare e la biodiversità. Il Settimo Paa dovrebbe pertanto continuare a contemplare una strategia tematica comune sulla protezione del suolo, comprendendovi anche l'obiettivo dell'adozione di una direttiva quadro per la protezione del suolo.

Bruxelles, 5 ottobre 2010

 

Note ufficiali

1.

COM(2009) 304 definitivo, sito web della Commissione europea Statistics on environmental infringements (statistiche sulle infrazioni ambientali).

2.

CdR 89/2009 fin, COM(2002) 709 definitivo.

3.

Studio 2010 dell'Istituto di Bruxelles per la gestione dell'ambiente (IBGE) The Regional Dimension in EU Environmental Regulations and Directives, http://www.eapdebate.org/files/files/ study-regionaldimension.pdf.

4.

COM(2008) 773 definitivo.

5.

COM(2008) 773 definitivo.

6.

Risoluzione del 20 novembre 2008 sul riesame della raccomandazione 2001/331/Ce che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri.

7.

CdR 36/2001 fin.

8.

CdR 199/2009 fin, CdR 89/2009 fin, studio Eipa 2009 The Institutional Impacts of Eu Legislation on Local and Regional Governments (Impatto istituzionale della legislazione Ue sui livelli di governo regionale e locale).

9.

Come risulta da sondaggi specifici condotti da Eurobarometro sull'atteggiamento del pubblico nei confronti dell'ambiente (biodiversità 2010, cambiamenti climatici 2009, ambiente 2008), cfr. http://ec.europa.eu/environment/working_en.htm.

10.

Convenzione Unece sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

11.

CdR 38/2010 fin.

12.

CdR 89/2009 fin.

13.

Relazione dell'Aea (Agenzia europea dell'ambiente) sullo stato dell'ambiente, prevista per il novembre 2010.

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