Sostanze pericolose

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Regolamento Commissione Ue 1152/2010/Ue

Metodi di prova ai sensi del regolamento Reach (1907/2006/Ce) - Modifica del regolamento 440/2008/Ce

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Commissione europea

Regolamento 8 dicembre 2010, n. 1152/2010/Ue

(Guue 9 dicembre 2010 n. L 324)

Regolamento recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, del regolamento (Ce) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach)

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Ce) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Ce del Consiglio e le direttive della Commissione n. 91/155/Ce, n. 93/67/Ce, n. 93/105/Ce e n. 2000/21/Ce, in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ce) n. 440/2008 della Commissione istituisce i metodi di prova per determinare le proprietà fisico-chimiche, la tossicità e l’ecotossicità delle sostanze applicabili ai fini del regolamento (Ce) n. 1907/2006.

(2) È necessario aggiornare il regolamento (Ce) n. 440/2008 per includervi in via prioritaria due nuovi metodi di prova in vitro per l’irritazione oculare recentemente adottati dall’Ocse, volti a ridurre al minimo il numero di animali usati a scopi di sperimentazione, conformemente alla direttiva n. 86/609/Ce del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. Le parti interessate sono state consultate in merito alla proposta.

(3) Il regolamento (Ce) n. 440/2008 va quindi modificato di conseguenza.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (Ce) n. 1907/2006,

Ha adottato il presente regolamento:

 

Articolo 1

Come indicato nell’allegato del presente regolamento, nella parte B dell’allegato del regolamento (Ce) n. 440/2008 sono aggiunti i capitoli B.47 e B.48

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2010.

Allegato

B.47.

Saggio di opacità e permeabilità della cornea nei bovini (bovine corneal opacity and permeability - Bcop) per l'identificazione di sostanze corrosive e gravemente irritanti per gli occhi

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 761 KB


B.48.

Metodo di prova sull'occhio isolato dei polli (isolated chicken eye - ice) per l'identificazione di sostanze corrosive e gravemente irritanti per gli occhi

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 621 KB


 

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