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Consiglio dell'Unione europea

Decisione 4 dicembre 2009, n. 2009/89/Ue

(Guue 4 febbraio 2009 n. L 34)

Decisione concernente la firma, a nome della Comunità europea, del protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo)

 

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

 

(1) La convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento, successivamente ridenominata convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo ("convenzione di Barcellona"), è stata conclusa a nome della Comunità europea con decisioni del Consiglio 77/585/Cee e 1999/802/Ce.

(2) In conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera e), della convenzione di Barcellona le parti contraenti si impegnano a promuovere la gestione integrata delle zone costiere, tenendo conto della tutela delle aree di interesse ecologico e paesaggistico e dell'uso razionale delle risorse naturali.

(3) La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2002, relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa, in particolare il suo capitolo V, incoraggia l'attuazione, da parte degli Stati membri, della gestione integrata delle zone costiere nel contesto delle convenzioni esistenti con i paesi vicini, inclusi i paesi terzi, che fanno capo al medesimo mare regionale.

(4) La Comunità favorisce una gestione integrata su scala più ampia mediante strumenti orizzontali, anche nel settore della tutela ambientale. Queste attività contribuiscono pertanto ad una gestione integrata delle zone costiere.

(5) La gestione integrata delle zone costiere è una componente della politica marittima integrata dell'Ue approvata dal Consiglio europeo di Lisbona del 13 e 14 dicembre 2007.

(6) In virtù di una decisione del Consiglio del 27 novembre 2006, la Commissione ha partecipato per conto della Comunità, in consultazione con i rappresentanti degli Stati membri, ai negoziati organizzati dalla convenzione di Barcellona ai fini della preparazione di un protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo ("il protocollo").

(7) A seguito di tali negoziati il testo del protocollo è stato adottato dalla conferenza dei plenipotenziari il 20 gennaio 2008 e sarà aperto per la firma fino al 20 gennaio 2009.

(8) Le zone costiere mediterranee continuano ad essere esposte a forti pressioni ambientali e al degrado delle risorse costiere. Il protocollo fornisce un quadro atto a stimolare un approccio più concertato ed integrato, che coinvolga soggetti interessati pubblici e privati, compresi la società civile e gli operatori economici. Un approccio integrato di questo tipo è indispensabile per affrontare questi problemi in modo più efficace e garantire uno sviluppo più sostenibile delle zone costiere mediterranee.

(9) Il protocollo comprende un'ampia gamma di disposizioni che dovranno essere attuate a diversi livelli dell'amministrazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Se è appropriato che sia la Comunità ad agire a sostegno della gestione integrata delle zone costiere, tenendo presente tra l'altro la natura transfrontaliera della maggior parte dei problemi ambientali, gli Stati membri e le loro autorità competenti saranno responsabili della preparazione e dell'attuazione sul territorio costiero di talune misure di dettaglio previste nel protocollo, come ad esempio lo stabilimento di zone soggette a divieto edilizio.

(10) È opportuno firmare il protocollo, a nome della Comunità, con riserva della sua successiva conclusione,

 

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

La firma del protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere della convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo è approvata a nome della Comunità europea, con riserva della sua successiva conclusione. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome della Comunità.

 

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2008.

Protocollo

Sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo

Le parti contraenti del presente Protocollo,

Nella loro qualità di parti della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995,

Desiderose di adempiere agli obblighi definiti all'articolo 4, paragrafo 3, lettera e), e paragrafo 5, della suddetta convenzione, Considerando che le zone costiere del mar Mediterraneo costituiscono un patrimonio culturale e naturale comune dei popoli del Mediterraneo e che devono essere preservate e utilizzate con oculatezza a beneficio delle generazioni presenti e future,

Preoccupate per l'aumento della pressione antropica nelle zone costiere del Mediterraneo, che ne minaccia la fragile natura, e desiderose di arrestare e invertire il processo di degrado delle zone di costa e di ridurre in misura significativa la perdita della biodiversità degli ecosistemi costieri,

Preoccupate per i rischi cui sono esposte le zone costiere a motivo dei cambiamenti climatici, che possono dar luogo, tra l'altro, a un innalzamento del livello del mare, e consapevoli della necessità di adottare misure sostenibili volte a ridurre l'impatto negativo dei fenomeni naturali,

Convinte che la pianificazione e la gestione delle zone costiere ai fini della preservazione e dello sviluppo sostenibile dell'insostituibile risorsa ecologica, economica e sociale che esse rappresentano comporta la necessità di un approccio integrato specifico per l'intero bacino mediterraneo e i relativi Stati costieri, tenuto conto della loro diversità e segnatamente delle esigenze specifiche delle regioni insulari connesse alle loro caratteristiche geomorfologiche,

Tenuto conto della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, adottata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, della convenzione sulle zone umide d'importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri, adottata a Ramsar il 2 febbraio 1971, e della convenzione sulla diversità biologica, adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, a cui hanno aderito molti Stati costieri del Mediterraneo e la Comunità europea,

Desiderose, in particolare, di cooperare all'elaborazione di opportuni piani integrati per la gestione delle zone costiere ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992, Sulla base dell'esperienza acquisita nella gestione integrata delle zone costiere e dell'operato di varie organizzazioni, incluse le istituzioni europee,

Sulla base delle raccomandazioni e dei lavori della Commissione mediterranea per lo sviluppo sostenibile e delle raccomandazioni delle riunioni delle parti contraenti svoltesi a Tunisi nel 1997, a Monaco nel 2001, a Catania nel 2003 e a Portorose nel 2005, nonché della strategia mediterranea per lo sviluppo sostenibile adottata a Portorose nel 2005,

Risolute a intensificare a livello del Mediterraneo l'azione intrapresa dagli Stati costieri per garantire la gestione integrata delle zone costiere,

Determinate a incentivare iniziative nazionali, regionali e locali attraverso azioni coordinate di promozione, cooperazione e partenariato con le varie parti interessate, al fine di promuovere una governance efficace per la gestione integrata delle zone costiere,

Desiderose di garantire la coerenza della gestione integrata delle zone costiere nell'applicazione della convenzione e dei relativi protocolli,

 

Hanno convenuto quanto segue

 

Parte I

Disposizioni generali

Articolo 1

Obblighi generali

Conformemente alla convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo e ai suoi protocolli, le parti istituiscono un quadro comune per la gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo e adottano le misure necessarie per rafforzare la cooperazione regionale in tale settore.

 

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

a) "parti": le parti contraenti del presente protocollo;

b) "convenzione": la convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995;

c) "organizzazione": l'organismo di cui all'articolo 17 della convenzione;

d) "centro": il centro di attività regionali per il programma di azioni prioritarie;

e) "zona costiera": l'area geomorfologica situata ai due lati della spiaggia, in cui l'interazione tra la componente marina e quella terrestre si manifesta in forma di sistemi ecologici e di risorse complessi costituiti da componenti biotiche e abiotiche che coesistono e interagiscono con le comunità antropiche e le relative attività socioeconomiche;

f) "gestione integrata delle zone costiere": un processo dinamico per la gestione e l'uso sostenibili delle zone costiere, che tiene conto nel contempo della fragilità degli ecosistemi e dei paesaggi costieri, della diversità delle attività e degli utilizzi, delle loro interazioni, della vocazione marittima di alcuni di essi e del loro impatto sulle componenti marine e terrestri.

 

Articolo 3

Ambito di applicazione geografico

1. L'ambito di applicazione del protocollo è costituito dalla zona del mar Mediterraneo quale definita all'articolo 1 della convenzione. Tale zona è inoltre definita:

a) dal limite marittimo della zona costiera, costituito dal limite esterno del mare territoriale delle parti; e

b) dal limite terrestre della zona costiera, costituito dal limite delle unità costiere competenti definite dalle parti.

2. Qualora, entro i limiti della propria sovranità, una parte stabilisca limiti diversi da quelli previsti al paragrafo 1 del presente articolo, all'atto del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente protocollo o in qualsiasi altro momento successivo essa trasmette una dichiarazione al depositario nel caso in cui:

a) il limite marittimo sia inferiore al limite esterno del mare territoriale;

b) il limite terrestre sia diverso (superiore o inferiore) dai limiti del territorio delle unità costiere quali definite in precedenza, al fine di applicare, tra gli altri, l'approccio ecosistemico e i criteri economico-sociali e di considerare le esigenze specifiche delle regioni insulari connesse alle loro caratteristiche geomorfologiche e di tenere conto degli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

3. Le parti adottano o promuovono, al livello istituzionale adeguato, le azioni necessarie per informare le popolazioni e le altre parti interessate circa l'ambito di applicazione geografico del presente protocollo.

 

Articolo 4

Riserva di diritti

1. Nessuna disposizione del presente protocollo, né alcun atto adottato sulla base del medesimo, può pregiudicare i diritti, le rivendicazioni o le posizioni giuridiche presenti o future delle parti relative al diritto del mare, in particolare la natura e l'estensione delle zone marine, la delimitazione delle zone marine tra gli Stati aventi coste opposte o adiacenti, il diritto e le modalità di passaggio negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e il diritto di passaggio inoffensivo nei mari territoriali, nonché la natura e l'estensione della giurisdizione dello Stato costiero, dello Stato di bandiera o dello Stato di approdo.

2. Nessun atto o attività realizzata sulla base del presente protocollo può costituire un motivo per far valere, sostenere o contestare una rivendicazione di sovranità o giurisdizione nazionale.

3. Le disposizioni del presente protocollo si applicano fatte salve le disposizioni più rigorose in materia di tutela e gestione delle zone costiere contenute in altri strumenti e programmi nazionali o internazionali, esistenti o futuri.

4. Nessuna disposizione del presente protocollo pregiudica le attività e le installazioni deputate alla sicurezza e alla difesa nazionale; tuttavia le parti convengono che tali attività e installazioni siano gestite o stabilite, per quanto ragionevole e possibile, in modo conforme al presente protocollo.

 

Articolo 5

Obiettivi della gestione integrata delle zone costiere

La gestione integrata delle zone costiere è finalizzata ai seguenti obiettivi:

a) agevolare lo sviluppo sostenibile delle zone costiere attraverso una pianificazione razionale delle attività, in modo da conciliare lo sviluppo economico, sociale e culturale con il rispetto dell'ambiente e dei paesaggi;

b) preservare le zone costiere a vantaggio delle generazioni presenti e future;

c) garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, e in particolare delle risorse idriche;

d) assicurare la conservazione dell'integrità degli ecosistemi, dei paesaggi e della geomorfologia del litorale;

e) prevenire e/o ridurre gli effetti dei rischi naturali e in particolare dei cambiamenti climatici, che possono essere provocati da attività naturali o umane;

f) conseguire la coerenza tra iniziative pubbliche e private e tra tutte le decisioni adottate da pubbliche autorità, a livello nazionale, regionale e locale, che hanno effetti sull'utilizzo delle zone costiere.

 

Articolo 6

Principi generali della gestione integrata delle zone costiere

Nell'attuazione del presente protocollo, le parti si attengono ai principi di gestione integrata delle zone costiere di seguito enunciati.

a) Occorre prendere in particolare considerazione il patrimonio biologico e le dinamiche e il funzionamento naturali della zona intercotidale, nonché la complementarità e l'interdipendenza della parte marina e di quella terrestre, che costituiscono un'unica entità.

b) Occorre tener conto in maniera integrata di tutti gli elementi connessi ai sistemi idrologici, geomorfologici, climatici, ecologici, socioeconomici e culturali, in modo da non superare la capacità di carico delle zone costiere e da prevenire gli effetti negativi dei disastri naturali e dello sviluppo.

c) Occorre applicare l'approccio ecosistemico alla pianificazione e alla gestione delle zone costiere, in modo da assicurarne lo sviluppo sostenibile.

d) Occorre garantire una governance appropriata, che consenta alle popolazioni locali e ai soggetti della società civile interessati dalle zone costiere una partecipazione adeguata e tempestiva nell'ambito di un processo decisionale trasparente.

e) Occorre garantire un coordinamento istituzionale intersettoriale dei vari servizi amministrativi e autorità regionali e locali competenti per le zone costiere.

f) Occorre elaborare strategie, piani e programmi per l'utilizzo del territorio che tengano conto dello sviluppo urbano e delle attività socioeconomiche, nonché altre politiche settoriali pertinenti.

g) Occorre tener conto della molteplicità e della diversità delle attività nelle zone costiere e dare priorità, ove necessario, ai servizi pubblici e alle attività che richiedono, in termini di uso e di ubicazione, l'immediata vicinanza al mare.

h) Occorre garantire una distribuzione bilanciata degli usi sull'intera zona costiera, evitando la concentrazione non necessaria e una sovraccrescita urbana.

i) Occorre effettuare valutazioni preliminari dei rischi associati alle varie attività umane e infrastrutture, in modo da prevenirne e ridurne gli impatti negativi sulle zone costiere.

j) Occorre prevenire i danni all'ambiente costiero e, qualora essi si verifichino, provvedere a un adeguato ripristino.

 

Articolo 7

Coordinamento

1. Ai fini della gestione integrata delle zone costiere, le parti:

a) assicurano un coordinamento istituzionale, ove del caso attraverso idonei organismi o meccanismi, al fine di evitare approcci settoriali e favorire un approccio globale;

b) organizzano un adeguato coordinamento tra le varie autorità competenti per le parti marine e terrestri delle zone costiere nei vari servizi amministrativi, a livello nazionale, regionale e locale;

c) organizzano uno stretto coordinamento tra autorità nazionali e organismi regionali e locali per quanto riguarda le strategie, i piani e i programmi costieri nonché per le varie autorizzazioni all'esercizio di attività; tale coordinamento può essere conseguito nell'ambito di organi consultivi comuni o di procedure decisionali congiunte.

2. Le autorità nazionali, regionali e locali competenti per le zone costiere collaborano, per quanto possibile, per migliorare la coerenza e l'efficacia delle strategie, dei piani e dei programmi costieri.

 

Parte II

Elementi della gestione integrata delle zone costiere

 

Articolo 8

Protezione e uso sostenibile delle zone costiere

1. In conformità degli obiettivi e dei principi enunciati agli articoli 5 e 6 del presente protocollo, le parti si adoperano per garantire l'uso e la gestione sostenibili delle zone costiere, al fine di preservare gli habitat naturali, i paesaggi, le risorse naturali e gli ecosistemi costieri, nel rispetto degli strumenti giuridici regionali e internazionali.

2. A tal fine, le parti:

a) istituiscono nelle aree costiere, a partire dal livello superiore di marea invernale, una zona dove non è permesso edificare.

Tenuto conto, tra l'altro, delle aree direttamente e negativamente interessate dai cambiamenti climatici e dai rischi naturali, la zona in questione non può avere larghezza inferiore a 100 metri, fatte salve le disposizioni di cui alla seguente lettera b). Sono fatti salvi i provvedimenti nazionali che fissano tale misura in modo più rigoroso;

b) possono adeguare, nel rispetto degli obiettivi e dei principi del presente protocollo, le disposizioni summenzionate:

1) per i progetti di pubblico interesse;

2) nelle aree caratterizzate da particolari limiti geografici o ad altri vincoli locali, connessi in particolare alla densità di popolazione o a necessità sociali, in cui gli interventi individuali di edilizia abitativa, urbanizzazione o sviluppo sono disciplinati da strumenti giuridici nazionali;

c) notificano all'organizzazione i rispettivi strumenti giuridici nazionali recanti i succitati adeguamenti.

3. Le parti si sforzano altresì di garantire che nei loro strumenti giuridici nazionali siano integrati criteri per l'utilizzo sostenibile delle zone costiere. Tali criteri, tenuto conto delle specifiche condizioni locali, comprendono in particolare i seguenti aspetti:

a) l'individuazione e la delimitazione, al di fuori delle aree protette, di aree libere in cui lo sviluppo urbano ed altre attività siano soggetti a restrizioni o, se necessario, vietati;

b) la limitazione dell'estensione lineare dello sviluppo urbano e la creazione di nuove infrastrutture di trasporto lungo la costa;

c) l'integrazione delle esigenze di tutela ambientale nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio marittimo pubblico;

d) il libero accesso del pubblico al mare e lungo la riva;

e) la limitazione e, se necessario, il divieto di circolazione e di parcheggio di veicoli terrestri nonché di navigazione e di ancoraggio delle unità navali in zone naturali terrestri o marine vulnerabili, comprese le spiagge e le dune.

 

Articolo 9

Attività economiche

1. In conformità degli obiettivi e dei principi enunciati agli articoli 5 e 6 del presente protocollo e tenuto conto delle pertinenti disposizioni della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, le parti:

a) accordano particolare attenzione alle attività economiche che richiedono la prossimità immediata del mare;

b) provvedono affinché, nelle varie attività economiche, si riduca al minimo l'uso delle risorse naturali e si tenga conto delle esigenze delle generazioni future;

c) garantiscono il rispetto della gestione integrata delle risorse idriche e di una gestione sostenibile dei rifiuti;

d) provvedono affinché l'economia marittima e costiera rispetti la fragile natura delle zone costiere e le risorse del mare siano preservate dall'inquinamento;

e) definiscono indicatori dello sviluppo delle attività economiche al fine di garantire l'uso sostenibile delle zone costiere e ridurre le pressioni eccedenti la capacità di carico;

f) promuovono codici di buone pratiche a livello di autorità pubbliche, operatori economici e organizzazioni non governative.

2. Le parti convengono inoltre, per quanto riguarda le attività economiche di seguito indicate:

a) agricoltura e industria:

di garantire un elevato livello di tutela ambientale nella scelta dell'ubicazione e nell'esercizio delle attività agricole e industriali, al fine di preservare gli ecosistemi e i paesaggi costieri e prevenire l'inquinamento del mare, dell'acqua, dell'aria e del suolo;

b) pesca:

i) di tener conto della necessità di proteggere le zone di pesca nella realizzazione di progetti di sviluppo;

ii) di garantire che le pratiche di pesca siano compatibili con l'utilizzo sostenibile delle risorse marine naturali;

c) acquacoltura:

i) di tener conto della necessità di proteggere le zone di acquacoltura e molluschicoltura/crostaceicoltura nella realizzazione di progetti di sviluppo;

ii) di disciplinare l'acquacoltura controllando l'utilizzo dei fattori produttivi e il trattamento dei rifiuti;

d) turismo e attività sportive e ricreative:

i) di incoraggiare un turismo costiero sostenibile che preservi gli ecosistemi, le risorse naturali, il patrimonio culturale e i paesaggi costieri;

ii) di promuovere forme specifiche di turismo costiero, in particolare il turismo culturale, rurale e l'ecoturismo, nel rispetto delle tradizioni delle popolazioni locali;

iii) di disciplinare o, se necessario, vietare, l'esercizio di varie attività sportive e ricreative, compresa la pesca ricreativa e la raccolta di molluschi;

e) utilizzo di risorse naturali specifiche:

i) di subordinare ad autorizzazione preventiva l'escavazione e l'estrazione di minerali, compreso l'utilizzo di acqua di mare negli impianti di desalinizzazione e lo sfruttamento di materiale inerte;

ii) di disciplinare l'estrazione di sabbia, compresi i sedimenti marini e fluviali e di vietare tale attività laddove possa verosimilmente perturbare l'equilibrio degli ecosistemi costieri;

iii) di monitorare le falde acquifere costiere e le zone dinamiche di contatto o interfaccia tra acque dolci e salate, che possono essere danneggiate dall'estrazione di acque sotterranee o da scarichi nell'ambiente naturale;

f) infrastrutture, impianti per la produzione di energia, porti, opere e strutture marittime:

di subordinare ad autorizzazione tali infrastrutture, impianti, opere e strutture, affinché i loro impatti negativi sugli ecosistemi, i paesaggi e la geomorfologia costieri siano ridotti al minimo o, se del caso, compensati da misure non finanziarie;

g) attività marittime:

di esercitare le attività marittime in modo da garantire la preservazione degli ecosistemi costieri in conformità delle regole, norme e procedure previste dalle pertinenti convenzioni internazionali.

 

Articolo 10

Ecosistemi costieri particolari

Le parti adottano misure volte a preservare le caratteristiche di alcuni ecosistemi costieri particolari secondo le seguenti modalità.

1. Zone umide ed estuari

Oltre a istituire zone protette intese a evitare la scomparsa di zone umide ed estuari, le parti:

a) nell'ambito delle strategie, dei piani e dei programmi nazionali per le zone costiere e all'atto del rilascio delle autorizzazioni, tengono conto della funzione ambientale, economica e sociale delle zone umide e degli estuari;

b) adottano opportune misure volte a disciplinare o, se necessario, a vietare l'esercizio di attività che possono avere effetti negativi sulle zone umide e sugli estuari;

c) procedono, per quanto possibile, al ripristino delle zone umide costiere degradate, al fine di ripristinare il loro ruolo positivo nei processi ambientali costieri.

2. Habitat marini

Le parti, riconoscendo la necessità di proteggere le zone marine che ospitano habitat e specie di elevato valore in termini di conservazione, a prescindere dalla loro classificazione come zone protette:

a) adottano misure volte a garantire, mediante interventi di legislazione, pianificazione e gestione, la protezione e la conservazione delle aree marine e costiere, con particolare riguardo a quelle che ospitano habitat e specie di elevato valore conservazionistico;

b) si impegnano a promuovere la cooperazione regionale e internazionale per l'attuazione di programmi comuni di protezione degli habitat marini.

3. Foreste e boschi costieri

Le parti adottano misure volte a preservare e a sviluppare le foreste e i boschi costieri, con particolare riguardo a quelli situati al di fuori delle aree specialmente protette.

4. Dune

Le parti si impegnano a preservare e, ove possibile, a ripristinare in modo sostenibile le dune e i cordoni dunali.

 

Articolo 11

Paesaggi costieri

1. Le parti, riconoscendo il valore estetico, naturale e culturale specifico dei paesaggi costieri, a prescindere dalla loro classificazione come aree protette, adottano misure volte a garantire la protezione dei paesaggi costieri attraverso interventi di legislazione, pianificazione e gestione.

2. Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione regionale e internazionale in materia di tutela paesaggistica e segnatamente l'attuazione, ove opportuno, di azioni congiunte per i paesaggi costieri transfrontalieri.

 

Articolo 12

Isole

Le parti si impegnano a conferire speciale protezione alle isole, comprese le piccole isole, e, a tal fine:

a) a promuovere attività compatibili con l'ambiente in tali zone e ad adottare misure speciali volte a garantire la partecipazione degli abitanti alla protezione degli ecosistemi costieri, sulla base delle loro conoscenze e degli usi locali;

b) a tener conto delle caratteristiche specifiche dell'ambiente insulare e della necessità di garantire un'interazione tra le isole nell'ambito delle strategie, dei piani, dei programmi nazionali e degli strumenti di gestione per le zone costiere, in particolare nel settore dei trasporti, del turismo, della pesca, dei rifiuti e delle risorse idriche.

 

Articolo 13

Patrimonio culturale

1. In conformità degli strumenti nazionali e internazionali applicabili, le parti adottano, individualmente o collettivamente, tutte le misure atte a preservare e a tutelare il patrimonio culturale, in particolare archeologico e storico, delle zone costiere, compreso il patrimonio culturale subacqueo.

2. Le parti assicurano che la conservazione in situ del patrimonio culturale delle zone costiere sia considerata l'opzione prioritaria prima di procedere a qualsiasi intervento sul patrimonio.

3. Le parti assicurano in particolare che gli elementi del patrimonio culturale subacqueo delle zone costiere prelevati dall'ambiente marino siano conservati e gestiti in modo da garantirne la conservazione a lungo termine e non formino oggetto di vendita, acquisto o baratto come beni commerciali.

 

Articolo 14

Partecipazione

1. Al fine di garantire una governance efficace nell'intero processo di gestione integrata delle zone costiere, le parti adottano le misure necessarie per garantire l'adeguata partecipazione dei vari portatori di interesse, e segnatamente:

— delle collettività territoriali e degli enti pubblici interessati,

— degli operatori economici,

— delle organizzazioni non governative,

— degli attori sociali, e

— dei cittadini interessati,

alle fasi di elaborazione e attuazione delle strategie, dei piani e programmi o progetti per le zone costiere e marine, nonché al rilascio delle varie autorizzazioni. Tale partecipazione prevede, in particolare, il ricorso ad organi consultivi, indagini o audizioni pubbliche, e può assumere la forma di un partenariato.

2. Al fine di assicurare tale partecipazione, le parti forniscono le informazioni in maniera adeguata, tempestiva ed efficace.

3. I portatori di interesse che intendono contestare decisioni, atti o omissioni soggetti alle disposizioni in materia di partecipazione stabilite dalle parti in relazione a piani, programmi o progetti riguardanti le zone costiere devono avere accesso a procedure di mediazione o conciliazione e a possibilità di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

 

Articolo 15

Sensibilizzazione, formazione, istruzione e ricerca

1. Le parti si impegnano a realizzare, a livello nazionale, regionale o locale, attività di sensibilizzazione sulla gestione integrata delle zone costiere e a sviluppare pertinenti programmi educativi e attività di formazione e pubblica istruzione su questo tema.

2. Le parti organizzano, direttamente, nell'ambito di una cooperazione multilaterale o bilaterale o con l'aiuto dell'organizzazione, del centro o delle organizzazioni internazionali interessate, programmi educativi e attività di formazione e pubblica istruzione sulla gestione integrata delle zone costiere intesi a garantirne lo sviluppo sostenibile.

3. Le parti promuovono la ricerca scientifica interdisciplinare sulla gestione integrata delle zone costiere e sulle interazioni tra le attività e il loro impatto sulle zone costiere. A tal fine esse devono istituire o sostenere la creazione di centri di ricerca specializzati. Tale ricerca è finalizzata, in particolare, ad approfondire le conoscenze sulla gestione integrata delle zone costiere, a contribuire all'informazione del pubblico e ad agevolare il processo decisionale a livello pubblico e privato.

 

Parte III

Strumenti per la gestione integrata delle zone costiere

 

Articolo 16

Meccanismi e reti di monitoraggio e osservazione

1. Le parti utilizzano e rafforzano gli opportuni meccanismi di monitoraggio e osservazione esistenti o, se necessario, istituiscono nuovi meccanismi. Inoltre esse elaborano e mantengono regolarmente aggiornati inventari nazionali delle zone costiere che comprendano, per quanto possibile, informazioni riguardanti le risorse e le attività, le istituzioni, la normativa e gli strumenti di pianificazione che possono interessare le zone costiere.

2. Al fine di promuovere lo scambio di esperienze scientifiche, dati e buone pratiche, le parti partecipano, al livello amministrativo e scientifico adeguato, a una rete delle zone costiere del Mediterraneo, in collaborazione con l'organizzazione.

3. Al fine di agevolare l'osservazione regolare dello stato e dell'evoluzione delle zone costiere, le parti definiscono di comune accordo un formato e un procedimento di riferimento per la raccolta dei dati destinati agli inventari nazionali.

4. Le parti prendono tutte le disposizioni necessarie per garantire l'accesso del pubblico alle informazioni provenienti dai meccanismi e dalle reti di monitoraggio e osservazione.

 

Articolo 17

Strategia mediterranea per la gestione integrata delle zone costiere

Le parti si impegnano a cooperare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e la gestione integrata delle zone costiere, tenendo conto della strategia mediterranea per lo sviluppo sostenibile e, se necessario, integrandola.

A tal fine le parti definiscono, con l'aiuto del centro, un quadro regionale comune per la gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, che sarà attuato mediante idonei piani d'azione regionali e altri strumenti operativi, nonché nell'ambito delle rispettive strategie nazionali.

 

Articolo 18

Strategie, piani e programmi nazionali per le zone costiere

1. Le parti rafforzano o elaborano una strategia nazionale per la gestione integrata delle zone costiere nonché piani e programmi di attuazione per le zone costiere in conformità del quadro regionale comune e nel rispetto degli obiettivi e dei principi di gestione stabiliti dal presente protocollo; esse informano l'organizzazione circa il meccanismo di coordinamento predisposto per tale strategia.

2. La strategia nazionale, basata sull'analisi della situazione esistente, definisce gli obiettivi e stabilisce priorità debitamente motivate, identifica gli ecosistemi costieri che necessitano di una gestione nonché tutti gli attori e i processi pertinenti, specifica le misure da adottare e i relativi costi nonché gli strumenti istituzionali e i mezzi giuridici e finanziari disponibili e fissa un calendario di attuazione.

3. I piani e i programmi per le zone costiere, che possono essere specifici o integrati in altri piani e programmi, precisano gli orientamenti della strategia nazionale e attuano tale strategia a un livello territoriale adeguato; in particolare essi stabiliscono, ove opportuno, le capacità di carico e le condizioni per l'assegnazione e l'utilizzo della parte marina e della parte terrestre delle zone costiere.

4. Le parti definiscono idonei indicatori al fine di valutare l'efficacia delle strategie, dei piani e dei programmi di gestione integrata delle zone costiere nonché lo stato di attuazione del protocollo.

 

Articolo 19

Valutazione ambientale

1. In considerazione della fragilità delle zone costiere, le parti provvedono affinché il processo e gli studi di valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono produrre effetti ambientali significativi sulle zone costiere, e segnatamente sui loro ecosistemi, tengano conto della particolare sensibilità dell'ambiente e delle interrelazioni tra la parte marina e la parte terrestre delle zone costiere.

2. In base agli stessi criteri, le parti formulano, se del caso, una valutazione ambientale strategica dei piani e dei programmi che interessano le zone costiere.

3. Le valutazioni ambientali devono tenere conto degli impatti cumulativi sulle zone costiere e in particolare delle capacità di carico di tali zone.

 

Articolo 20

Politica fondiaria

1. Al fine di promuovere la gestione integrata delle zone costiere, ridurre le pressioni economiche, preservare le aree non urbanizzate e consentire l'accesso del pubblico al mare e lungo la riva, le parti adottano idonei strumenti e provvedimenti di politica fondiaria, compreso in materia di pianificazione.

2. A tal fine, per garantire la gestione sostenibile del suolo pubblico e privato delle zone costiere, le parti possono, in particolare, adottare meccanismi per l'acquisizione, la cessione, la donazione o il trasferimento di superfici al demanio pubblico e istituire servitù sulle proprietà.

 

Articolo 21

Strumenti economici, finanziari e fiscali

Ai fini dell'attuazione delle strategie, dei piani e dei programmi nazionali per le zone costiere, le parti possono prendere opportune misure per l'adozione di pertinenti strumenti economici, finanziari e/o fiscali destinati a coadiuvare le iniziative locali, regionali o nazionali in materia di gestione integrata delle zone costiere.

 

Parte IV

Rischi che interessano le zone costiere

 

Articolo 22

Rischi naturali

Nell'ambito delle strategie nazionali per la gestione integrata delle zone costiere, le parti elaborano politiche di prevenzione dei rischi naturali. A tal fine esse realizzano valutazioni di vulnerabilità e di rischio delle zone costiere e adottano misure di prevenzione, mitigazione e adattamento intese a far fronte alle conseguenze dei disastri naturali, in particolare dei cambiamenti climatici.

 

Articolo 23

Erosione costiera

1. In conformità degli obiettivi e dei principi enunciati agli articoli 5 e 6 del presente protocollo, le parti, al fine di prevenire e mitigare più efficacemente l'impatto negativo dell'erosione costiera, si impegnano ad adottare le misure necessarie per preservare o ripristinare la capacità naturale della costa di adattarsi ai cambiamenti, includendo quelli provocati dall'innalzamento del livello del mare.

2. Nell'esaminare nuove opere o attività nelle zone costiere, comprese le opere marittime e gli interventi di difesa costiera, le parti tengono in particolare considerazione gli effetti negativi dell'erosione costiera e i costi diretti e indiretti che potrebbero derivarne. In relazione alle attività e alle strutture esistenti, le parti adottano misure intese a ridurne al minimo gli effetti sull'erosione costiera.

3. Le parti si impegnano a prevenire gli impatti dell'erosione costiera attraverso la gestione integrata delle attività e segnatamente l'adozione di misure specifiche per i sedimenti costieri e le opere costiere.

4. Le parti si impegnano a condividere i dati scientifici atti a migliorare le conoscenze sullo stato, l'evoluzione e gli impatti dell'erosione costiera.

 

Articolo 24

Risposta ai disastri naturali

1. Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione internazionale per far fronte ai disastri naturali e a prendere tutte le misure necessarie per contrastarne tempestivamente gli effetti.

2. Le parti si impegnano a coordinare l'utilizzo dei mezzi di rilevamento, allarme e comunicazione di cui dispongono, facendo ricorso ai meccanismi e alle iniziative esistenti, per garantire nei tempi più brevi possibili la trasmissione di informazioni urgenti sulle catastrofi naturali gravi. Le parti notificano all'organizzazione le autorità nazionali competenti a fornire e ricevere tali informazioni nell'ambito dei pertinenti meccanismi internazionali.

3. Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione reciproca e la cooperazione tra autorità nazionali, regionali e locali, organizzazioni non governative e altre organizzazioni competenti al fine di predisporre tempestivamente un'adeguata assistenza umanitaria in risposta alle catastrofi naturali che colpiscono le zone costiere del Mediterraneo.

 

Parte V

Cooperazione internazionale

 

Articolo 25

Formazione e ricerca

1. Le parti si impegnano, direttamente o con l'aiuto dell'organizzazione o delle organizzazioni internazionali competenti, a cooperare alla formazione del personale scientifico, tecnico e amministrativo nel settore della gestione integrata delle zone costiere, in particolare al fine di:

a) individuare e rafforzare le capacità;

b) sviluppare la ricerca scientifica e tecnica;

c) promuovere centri specializzati nella gestione integrata della zona costiera;

d) promuovere programmi di formazione destinati ai professionisti locali.

2. Le parti si impegnano, direttamente o con l'aiuto dell'organizzazione o delle organizzazioni internazionali competenti, a promuovere la ricerca scientifica e tecnica sulla gestione integrata delle zone costiere, in particolare attraverso lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche e il coordinamento dei rispettivi programmi di ricerca su materie di interesse comune.

 

Articolo 26

Assistenza scientifica e tecnica

Ai fini della gestione integrata delle zone costiere le parti si impegnano, direttamente o con l'aiuto dell'organizzazione o delle organizzazioni internazionali competenti, a cooperare al fine di fornire assistenza tecnica e scientifica e altre possibili forme di assistenza alle parti che lo richiedano, anche per quanto riguarda l'accesso a tecnologie ecocompatibili e il trasferimento di tali tecnologie.

 

Articolo 27

Scambio di informazioni e attività di interesse comune

1. Le parti si impegnano, direttamente o con l'aiuto dell'organizzazione o delle organizzazioni internazionali competenti, a cooperare allo scambio di informazioni sull'uso delle migliori pratiche ambientali.

2. Con l'aiuto dell'organizzazione, le parti devono in particolare:

a) definire indicatori di gestione delle zone costiere, tenendo conto di quelli esistenti, e cooperare all'utilizzo di tali indicatori;

b) effettuare valutazioni dell'utilizzo e della gestione delle zone costiere e aggiornare le valutazioni esistenti;

c) realizzare attività di comune interesse, quali progetti dimostrativi di gestione integrata delle zone costiere.

 

Articolo 28

Cooperazione transfrontaliera

Le parti si impegnano, direttamente o con l'aiuto dell'organizzazione o delle organizzazioni internazionali competenti, a coordinare a livello bilaterale o multilaterale, ove del caso, le strategie, i piani e i programmi nazionali riguardanti zone costiere contigue. A tale coordinamento partecipano gli enti amministrativi nazionali competenti.

 

Articolo 29

Valutazione ambientale transfrontaliera

1. Nell'ambito del presente protocollo le parti, prima di autorizzare o approvare piani, programmi o progetti che possono produrre effetti negativi significativi sulle zone costiere di altre parti, cooperano mediante notifiche, scambi di informazioni e consultazioni alla valutazione degli impatti ambientali di detti piani, programmi e progetti, tenuto conto dell'articolo 19 del presente protocollo e dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), della convenzione.

2. A tal fine le parti si impegnano a cooperare all'elaborazione e all'adozione di idonei orientamenti per la definizione delle procedure di notifica, scambio di informazioni e consultazione in tutte le fasi del processo.

3. Ove opportuno, le parti possono concludere accordi bilaterali o multilaterali ai fini dell'efficace applicazione del presente articolo.

 

Parte VI

Disposizioni istituzionali

Articolo 30

Punti di contatto

Le parti designano un punto di contatto che assicuri il collegamento con il centro in relazione agli aspetti tecnici e scientifici connessi all'attuazione del presente protocollo e diffonda le informazioni a livello nazionale, regionale e locali. I punti di contatto si riuniscono periodicamente per espletare le funzioni derivanti dal presente protocollo.

Articolo 31

Relazioni

Le parti presentano relazioni sull'attuazione del presente protocollo alle riunioni ordinarie delle parti contraenti, nella forma e con la frequenza da esse stabilite. Le relazioni specificano le misure adottate, il loro grado di efficacia e le difficoltà incontrate nella loro attuazione.

 

Articolo 32

Coordinamento istituzionale

1. All'organizzazione compete la responsabilità di coordinare l'attuazione del presente protocollo. A tal fine essa si avvale dell'aiuto del centro, al quale può delegare le seguenti funzioni:

a) assistere le parti nella definizione di un quadro regionale comune per la gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo in conformità dell'articolo 17;

b) stilare relazioni periodiche sullo stato e sull'evoluzione della gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo al fine di agevolare l'attuazione del protocollo;

c) procedere allo scambio di informazioni e alla realizzazione di attività di interesse comune in conformità dell'articolo 27;

d) aiutare le parti che lo richiedano:

— a partecipare alla rete delle zone costiere del Mediterraneo in conformità dell'articolo 16;

— a elaborare e attuare le loro strategie nazionali di gestione integrata delle zone costiere in conformità dell'articolo 18;

— a cooperare nell'ambito di attività di formazione e di programmi di ricerca tecnica e scientifica in conformità dell'articolo 25;

— a coordinare, ove del caso, la gestione delle zone costiere transfrontaliere in conformità dell'articolo 28;

e) organizzare le riunioni dei punti di contatto in conformità dell'articolo 30;

f) espletare qualsiasi altra funzione ad esso assegnata dalle parti.

2. Ai fini dell'attuazione del presente protocollo, le parti, l'organizzazione e il centro possono stabilire congiuntamente una cooperazione con le organizzazioni non governative operanti in settori attinenti al presente protocollo.

 

Articolo 33

Riunioni delle parti

1. Le riunioni ordinarie delle parti del presente protocollo si svolgono a margine delle riunioni ordinarie delle parti contraenti della convenzione organizzate in conformità dell'articolo 18 della convenzione stessa. Le parti possono altresì organizzare riunioni straordinarie in conformità dello stesso articolo.

2. Le funzioni delle riunioni delle parti del presente protocollo sono:

a) monitorare l'applicazione del presente protocollo;

b) garantire che il presente protocollo sia attuato in coordinamento e sinergia con altri protocolli;

c) vigilare sull'operato dell'organizzazione e del centro in relazione all'attuazione del presente protocollo e fornire orientamenti per le loro attività;

d) esaminare l'efficacia delle misure adottate per la gestione integrata delle zone costiere e valutare la necessità di altre misure, in particolare sotto forma di allegati o modifiche del presente protocollo;

e) presentare raccomandazioni alle parti sulle misure da adottare per l'attuazione del presente protocollo;

f) esaminare le proposte formulate in sede di riunione dei punti di contatto in conformità dell'articolo 30 del presente protocollo;

g) esaminare le relazioni trasmesse dalle parti e formulare opportune raccomandazioni in conformità dell'articolo 26 della convenzione;

h) vagliare qualsiasi altra informazione pertinente trasmessa per il tramite del centro;

i) ove del caso, esaminare qualsiasi altra questione riguardante il presente protocollo.

 

Parte VII

Disposizioni finali

 

Articolo 34

Relazioni con la convenzione

1. Le disposizioni della convenzione relative a ogni protocollo si applicano in relazione al presente protocollo.

2. Il regolamento interno e le norme finanziarie adottate in conformità dell'articolo 24 della convenzione si applicano al presente protocollo, salvo patto contrario delle parti del presente protocollo.

 

Articolo 35

Relazioni con i terzi

1. Le parti invitano gli Stati che non sono parti e le organizzazioni internazionali a cooperare, all'occorrenza, all'applicazione del presente protocollo.

2. Le parti si impegnano ad adottare opportune misure, conformi al diritto internazionale, intese a garantire che nessuno intraprenda attività che contrastino con i principi e gli obiettivi del presente protocollo.

 

Articolo 36

Firma

Il presente protocollo è aperto a Madrid, Spagna, dal 21 gennaio 2008 al 20 gennaio 2009, alla firma di qualsiasi parte contraente della convenzione.

 

Articolo 37

Ratifica, accettazione o approvazione

Il presente protocollo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il governo di Spagna che assume le funzioni di depositario.

 

Articolo 38

Adesione

A decorrere dal 21 gennaio 2009 il presente protocollo è aperto all'adesione di ogni parte alla convenzione.

 

Articolo 39

Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore il trentesimo (30) giorno successivo alla data del deposito di almeno sei (6) strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

 

Articolo 40

Testi facenti fede

L'originale del presente protocollo, di cui i testi nella lingua araba, inglese, francese e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il depositario.

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