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Consiglio dell'Unione europea

Decisione 19 ottobre 2010, n.2010/655/Ue

(Guue 30 ottobre 2010 n. L 285)

Decisione relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo aggiuntivo dell'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento

Il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 196, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo 1 ,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione europea è parte dell'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento, approvato con la decisione 93/550/Cee del Consiglio (in prosieguo "l'accordo di Lisbona").

(2) Una controversia politica sui confini nel Sahara occidentale ha impedito la ratifica dell'accordo di Lisbona da parte della Spagna e del Marocco. La controversia è stata risolta grazie al protocollo aggiuntivo dell'accordo di Lisbona che modifica l'articolo 3, lettera c), dell'accordo stesso.

(3) A seguito dell'adozione della decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, del protocollo aggiuntivo dell'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento il 12 dicembre 2008, il protocollo aggiuntivo è stato firmato, a nome della Comunità, il 25 marzo 2009.

(4) Il protocollo aggiuntivo dell'accordo di Lisbona è aperto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione delle parti.

(5) È quindi opportuno che l'Unione concluda il protocollo aggiuntivo dell'accordo di Lisbona.

(6) È opportuno che l'Unione europea e gli Stati membri parti dell'accordo di Lisbona si sforzino di depositare simultaneamente, nei limiti del possibile, i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del protocollo aggiuntivo.

(7) In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha notificato al governo del Portogallo che l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Il protocollo aggiuntivo dell'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo del protocollo addizionale è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, al deposito dello strumento di approvazione presso il governo del Portogallo, che assume la funzione di depositario, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo aggiuntivo, per esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata da tale protocollo.

2. È opportuno che l'Unione e gli Stati membri parti dell'accordo di Lisbona si sforzino di depositare simultaneamente, nei limiti del possibile, i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del protocollo aggiuntivo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

La data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 2010.

 

Allegato

Protocollo aggiuntivo dell'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento

Traduzione

La Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Regno del Marocco e la Comunità europea, in appresso "le parti",

Consapevoli dell'esigenza di tutelare l'ambiente in generale e l'ambiente marino in particolare,

Riconoscendo che l'inquinamento dell'oceano Atlantico nordorientale, provocato da idrocarburi e altre sostanze nocive, può minacciare l'ambiente marino e gli interessi degli Stati rivieraschi,

Tenendo conto dell'esigenza di promuovere una rapida entrata in vigore dell'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento, concluso a Lisbona il 17 ottobre 1990, in appresso "l'accordo di Lisbona",

Hanno convenuto quanto segue:

 

Articolo 1

Modifica dell'accordo di Lisbona

L'articolo 3, lettera c), dell'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento, concluso a Lisbona il 17 ottobre 1990 ("l'accordo di Lisbona"), è modificato come segue:

"c) a sud, dal limite meridionale delle acque sottoposte alla sovranità o alla giurisdizione di uno qualsiasi degli Stati contraenti."

 

Articolo 2

Relazione fra l'accordo di Lisbona e il protocollo aggiuntivo

Il presente protocollo reca modifica dell'accordo di Lisbona in conformità delle disposizioni previste all'articolo precedente e, per quanto riguarda le parti del presente protocollo, l'accordo e il protocollo aggiuntivo devono essere interpretati e applicati congiuntamente come uno strumento unico.

 

Articolo 3

Consenso a essere vincolati ed entrata in vigore

1. Il presente protocollo è soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione delle parti; i rispettivi strumenti devono essere depositati presso il governo della Repubblica portoghese.

2. Il presente protocollo entra in vigore alla data del ricevimento, da parte del governo della Repubblica portoghese, dell'ultimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

3. Nessuna parte può esprimere il proprio consenso a essere vincolata dal presente protocollo senza avere, precedentemente o simultaneamente, espresso il consenso a essere vincolata dall'accordo di Lisbona, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 22.

4. Dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, l'eventuale adesione all'accordo di Lisbona, in conformità della procedura di cui agli articoli 23 e 24, implica anche il consenso a essere vincolati dal presente protocollo, in quanto le parti sono tenute al rispetto dell'accordo di Lisbona quale modificato dall'articolo 1 del presente protocollo.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente protocollo.

 

Fatto a Lisbona, il venti del mese di maggio del 2008, in lingua araba, spagnola, francese e portoghese (il testo francese fa fede in caso di divergenza).

Per la Repubblica Portoghese

Per il Regno di Spagna

Per la Repubblica francese

Per il Regno del Marocco

Per la Comunità europea

Note ufficiali

1.

Approvazione del 9 marzo 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

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