Cambiamenti climatici

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Commissione europea

Decisione 22 ottobre 2010, n. 2010/634/Ue

(Guue 23 ottobre 2010 n. L 279)

Decisione che fissa per l'Unione europea il quantitativo di quote da rilasciare nell'ambito del sistema di scambio di emissioni per il 2013 e che abroga la decisione 2010/384/Ue

[notificata con il numero C(2010) 7180].

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio , in particolare l'articolo 9 e l'articolo 9 bis, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 9 bis della direttiva 2003/87/Ce, il quantitativo di quote rilasciate a livello dell'Unione deve essere adeguato per rispecchiare le quote rilasciate relativamente a impianti interessati dal sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Ue per il periodo 2008-2012 ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/Ce. Il quantitativo di quote rilasciate a livello dell'Unione deve inoltre essere adeguato tenendo conto degli impianti che svolgono le attività di cui all'allegato I della direttiva e inclusi nel sistema dell'Ue solo a partire dal 2013.

(2) Conformemente all'articolo 9 della direttiva 2003/87/Ce, la decisione 2010/384/Ue della Commissione, del 9 luglio 2010, relativa al quantitativo comunitario di quote da rilasciare nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Ue per il 2013 , basava il quantitativo complessivo di quote a livello dell'Unione per il 2013 sul quantitativo complessivo rilasciato o da rilasciare da parte degli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione per quanto attiene ai piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012. Poiché sono disponibili informazioni supplementari dall'adozione di detta decisione, essa deve essere abrogata e sostituita.

(3) In seguito alle domande degli Stati membri per un'inclusione unilaterale di attività e gas supplementari nel sistema dell'Unione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/Ce, le attività precedentemente non incluse nel sistema dell'Unione sono state incluse nel regime con decisioni della Commissione C(2008) 7867, C(2009) 3032 e C(2009) 9849. Ai fini della presente decisione, le domande ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/Ce devono essere prese in considerazione se la Commissione ne ha approvato l'inclusione entro il 31 agosto 2010. Nei futuri adeguamenti del quantitativo di quote a livello dell'Unione si potrà tenere conto delle ulteriori inclusioni per il 2013 approvate dalla Commissione dopo tale data. Ai sensi dell'articolo 9 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/Ce, a partire dal 2010 il quantitativo di quote a livello dell'Unione deve essere adeguato secondo il fattore lineare di cui all'articolo 9 della direttiva.

(4) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2009/29/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/Ce al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra , gli Stati membri hanno adottato nelle rispettive legislazioni nazionali leggi, regolamenti e disposizioni amministrative volti a garantire che i gestori di impianti ove si svolgono le attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce inclusi nel regime dell'Unione solo a partire dal 2013, potessero presentare alle rispettive autorità competenti dati sulle emissioni debitamente corroborati e verificati in modo indipendente. Tali dati sono essenziali ai fini dell'adeguamento del quantitativo di emissioni a livello dell'Unione. Gli Stati membri erano tenuti a comunicare alla Commissione dati relativi alle emissioni debitamente corroborati entro il 30 giugno 2010.

(5) Per garantire che tutti gli impianti beneficino delle stesse condizioni è opportuno che i dati relativi alle emissioni comunicati dagli Stati membri alla Commissione siano adeguati tenendo in considerazione lo sforzo di riduzione delle emissioni che sarebbe stato previsto per gli impianti inclusi nel sistema dell'Unione a partire dal 2013, se fossero stati inclusi nel sistema dell'Unione fin dal 2005. Dal 2010 il quantitativo di quote a livello dell'Unione deve inoltre essere adeguato ai sensi dell'articolo 9 bis, paragrafo 2, della direttiva, secondo il fattore lineare di cui all'articolo 9 della direttiva. Qualora nuovi Stati aderissero all'Unione, sarà possibile integrare le informazioni aggiuntive nei futuri adeguamenti del quantitativo di quote a livello dell'Unione.

(6) Laddove gli Stati membri hanno comunicato emissioni relative agli impianti che producono ammoniaca o carbonato di sodio, che saranno incluse nel sistema dell'Unione solo a partire dal 2013, le emissioni che fungono da base per il calcolo delle correzioni del quantitativo di quote a livello dell'Unione stabilito dalla presente decisione sono state prese in considerazione in quanto emissioni ai sensi dell'articolo 3 ter, della direttiva 2003/87/Ce. Al fine di garantire la coerenza fra il quantitativo complessivo di quote nel sistema dell'Unione e le emissioni per le quali devono essere restituite delle quote, sarà possibile rivedere il quantitativo di quote a livello dell'Unione qualora il regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/Ce si scosti da questo approccio.

(7) Al fine di evitare una doppia contabilizzazione, è opportuno che per il calcolo dell'adeguamento del quantitativo di quote a livello dell'Unione siano prese in considerazione solo le emissioni notificate nell'ambito delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce incluse nel sistema dell'Unione a partire dal 2013.

(8) Ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/Ce gli Stati membri possono escludere determinati impianti dal sistema a livello dell'Unione se notificano alla Commissione ciascun impianto entro il 30 settembre 2011 e se la Commissione non si oppone. Finora la Commissione non ha ricevuto comunicazioni in merito dagli Stati membri. Sarà possibile integrare tali esclusioni mediante futuri aggiustamenti del quantitativo di quote a livello dell'Unione per il 2013.

(9) Come stabilito dalla decisione 2010/384/Ue potrebbe essere necessario tenere conto di informazioni supplementari, quando saranno disponibili, relative al quantitativo di quote rilasciate a livello dell'Unione ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/Ce. Sarà possibile integrare tali informazioni aggiuntive nei futuri adeguamenti del quantitativo di quote a livello dell'Unione per il 2013.

(10) Sulla base delle informazioni disponibili dall'adozione della decisione 2010/384/Ue, la quantità media annua di quote rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione relative ai piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012, presa in considerazione ai fini del calcolo del quantitativo di quote a livello dell'Unione ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/Ce, ammonta a 2.037.227.209.

(11) Per il 2013 il quantitativo assoluto a livello dell'Unione di quote di cui all'articolo 9 della direttiva 2003/87/Ce, ammonta a 1.930.883.949.

(12) Per il 2013 la quantità di quote da rilasciare relative agli impianti inclusi nel sistema dell'Unione nel periodo 2008-2012, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/Ce, corretta mediante il fattore lineare di cui all'articolo 9 di questa direttiva, ammonta a 1.328.218.

(13) Per il 2013 la quantità di quote da rilasciare relative agli impianti inclusi nel sistema dell'Unione dal 2013 e corretta mediante il fattore lineare di cui all'articolo 9 di questa direttiva, ammonta a 106.940.715.

(14) Sulla base degli articoli 9 e 9 bis, la quantità totale di quote da rilasciare a partire dal 2013 deve diminuire ogni anno di un fattore lineare pari a 1,74%, corrispondente a 37.435.387 quote,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Per il 2013 il quantitativo complessivo assoluto per l'Unione europea di quote di cui all'articolo 9 e all'articolo 9 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/87/Ce, ammonta a 2.039.152.882.

Sulla base degli articoli 9 e 9 bis della direttiva 2003/87/Ce, la quantità totale di quote da rilasciare dal 2013 in poi e da diminuire ogni anno in modo lineare ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/Ce, è di 2 084 301 856 quote di emissioni.

Articolo 2

La decisione 2010/384/Ue è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2010.

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