Acque

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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 16 giugno 2010

(So n. 213 alla Gu 8 settembre 2010 n. 210)

Procedure nazionali per il rilascio della Certificazione di Tipo Approvato per impianti di trattamento di acque di zavorra prodotti da aziende italiane

Il Direttore generale della Direzione per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

di concerto con

Il Direttore generale della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 2009, n. 140, denominato "Regolamento sulla riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";

Visto le competenze assegnate dal sunnominato decreto del Presidente della Repubblica alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare, di seguito denominata l'Amministrazione;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la Convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale delle nazioni unite (Imo) per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e sedimenti delle navi del 13 febbraio 2004, di seguito denominata Convenzione;

Viste le Linee guida sulla certificazione degli impianti di trattamento delle acque di zavorra delle navi emanate dall'Imo con la risoluzione Mepc 174(58) del 10 ottobre 2008;

Viste le Linee guida sulla certificazione degli impianti di trattamento delle acque di zavorra delle navi che impiegano sostanze attive emanate dall'Imo con la risoluzione Mepc 169 (57) del 4 aprile 2008;

Considerato che, ai sensi della Convenzione nonché delle conseguenti Linee guida vincolanti emanate dall'Imo per la sua applicazione e implementazione, la certificazione di tipo approvato per gli impianti di trattamento di acque di zavorra delle navi viene rilasciata dallo Stato di bandiera o comunque dallo Stato cui appartiene la ditta costruttrice dell'impianto;

Vista la direttiva 98/8/Ce del 16 febbraio 1998 emanata dal Parlamento europeo che istituisce un quadro normativo in materia di commercializzazione dei biocidi, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente ed il buon funzionamento del mercato interno;

Visto il decreto legislativo 174 del 25 febbraio 2000 "Attuazione della direttiva 98/8/Ce in materia di immissione sul mercato di biocidi".

Vista la direttiva 96/98/Ce del Consiglio del 20 dicembre 1996 sull'equipaggiamento marittimo con le modifiche apportate nella direttiva 2009/26/Ce;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1999, n. 407 "Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/Ce e 98/85/Ce relative all'equipaggiamento marittimo" e successive modifiche;

Visto il regolamento (Ce) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach);

Visto il regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (Cee) n. 339/93;

Visto il decreto direttoriale prot. Dpn-Dec-2009-0000803 del 15 giugno 2009 che istituisce presso la Direzione protezione della natura del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare un tavolo tecnico, costituito dai rappresentanti dell'Ispra, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Comando generale delle capitanerie di porto e del Reparto ambientale marino, per la predisposizione di procedure nazionali per ottenere la certificazione di conformità al tipo approvato per un impianto di trattamento delle acque di zavorra delle navi, per la predisposizione dei relativi necessari decreti, nonché per fornire il necessario supporto tecnico scientifico sulla materia e per seguire le successive attività connesse al rilascio delle certificazioni;

Visto il verbale redatto in data 27 novembre 2009 con cui il tavolo tecnico ha approvato il testo del presente decreto, trasmesso all'Amministrazione in data 30 novembre 2009.

Ritenuto necessario procedere alla definizione di procedure nazionali volte al riconoscimento della conformità al tipo approvato di impianti di trattamento delle acque di zavorra delle navi, nonché della loro idoneità tecnica e della ecocompatibilità dei prodotti eventualmente utilizzati, come da specifiche Linee guida emanate dall'Imo, anche allo scopo di non precludere ad aziende nazionali la possibilità di entrare nel mercato mondiale degli impianti di trattamento delle navi;

Decreta:

Articolo 1

 

1. Il presente decreto definisce le procedure necessarie al riconoscimento della conformità al tipo approvato degli impianti di trattamento delle acque di zavorra delle navi come stabilito dalla Convenzione e dalle Linee guida sulla certificazione degli impianti di trattamento delle acque di zavorra delle navi adottate dall'Imo con la risoluzione Mepc 174 (58) del 10 ottobre 2008 e dalle Linee guida sulla certificazione degli impianti di trattamento delle acque di zavorra delle navi che utilizzano sostanze attive, adottata dall'Imo con la risoluzione Mepc 169 (57) del 4 aprile 2008.

2. I dati da fornire ed i tipi di test da effettuare ai fini del riconoscimento di idoneità dell'impianto, con relative specifiche tecniche e metodi di analisi, sono quelli indicati dalle richiamate Linee guida relative alla certificazione di impianti di trattamento di acque di zavorra delle navi e alla certificazione di impianti di trattamento che usano sostanze attive emanate dall'Imo e sono riportati rispettivamente negli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto e di cui si fornisce una traduzione non ufficiale in lingua italiana.

Articolo 2

1. Le società produttrici di impianti di trattamento di acque di zavorra che intendono ricevere la certificazione di tipo approvato, devono presentare istanza ad un Organismo notificato (On) che abbia ricevuto dall'Amministrazione la delega per il rilascio della suddetta certificazione per conto dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1999, n. 407 e successive modifiche. L'On deve eseguire le prove a mare previste nell'allegato 1 del presente decreto esclusivamente su una nave che ha in classe.

2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere presentate in duplice copia e devono essere corredate dalla documentazione tecnica prevista negli allegati al presente decreto redatta in lingua italiana ed inglese. Una copia dell'istanza e della documentazione, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, viene inviata all'Amministrazione a cura dell'On.

Articolo 2

1. Le società produttrici di impianti di trattamento di acque di zavorra che intendono ottenere la certificazione di tipo approvato, devono presentare istanza ad un Organismo notificato (On) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1999, n. 407 e successive modifiche.

2. L'On deve eseguire le prove a mare previste nell'allegato 1 del presente decreto esclusivamente su una nave da questo classificata.

3. Le istanze di cui al comma 1 devono essere presentate in duplice copia e devono essere corredate dalla documentazione tecnica prevista negli allegati al presente decreto redatta in lingua italiana ed inglese. Una copia dell'istanza e della documentazione, in formato cartaceo ed in formato elettronico, viene inviata all'Amministrazione a cura dell'On.

4. L'Amministrazione procede ad effettuare le verifiche sulle attività dell'On di cui all'articolo 3 del presente decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre del 1999, n. 407 e successive modifiche, per il corretto svolgimento delle procedure previste negli allegati 1 e 2 del presente decreto.

Articolo 3

1. Qualora l'impianto non preveda l'uso di sostanze attive, l'On verifica che siano state eseguite tutte le prove descritte nell'allegato 1 del presente decreto, sia a banco che sulla nave. A seguito dell'esito positivo delle prove, l'On rilascia la certificazione di tipo approvato, per conto dell'Amministrazione, provvedendo al contempo ad informarne l'Amministrazione stessa.

2. Qualora l'impianto preveda l'utilizzo di sostanze attive, l'On emette il certificato di tipo approvato solo dopo che l'Imo avrà rilasciato il Basic approval (approvazione dell'uso della sostanza in sé) ed il Final approval (approvazione dell'impianto di trattamento).

3. Per ottenere il Basic approval il produttore prepara la documentazione secondo l'allegato 2 del presente decreto. L'On provvede ad inoltrare apposita istanza all'Amministrazione corredata dalla documentazione relativa all'avvenuta esecuzione dei test e delle prove di laboratorio previsti dall'allegato 2, redatta secondo quanto previsto dal Gesamp (Group of Experts on Scientific Aspects of Marine Environmental Protection dell'Onu) nella Circolare dell'Imo BWM.2/Circ.13. A seguito di valutazione positiva della documentazione prodotta, l'Amministrazione provvede ad inoltrare all'Imo l'istanza e la relativa documentazione per la valutazione da parte del Gesamp ai fini del rilascio del Basic approval.

4. L'Amministrazione comunica all'On l'avvenuto conseguimento del Basic approval al fine di consentire l'esecuzione delle prove a mare previste nell'allegato 1 del presente decreto. A seguito del completamento delle prove a mare e di valutazione positiva della documentazione prodotta, l'Amministrazione provvede ad inoltrare all'Imo l'istanza e la relativa documentazione per il rilascio dal parte dell'Imo del Final approval dopo valutazione positiva del Gesamp.

5. L'Amministrazione comunica all'On l'avvenuto conseguimento del Final approval da parte dell'Imo ai fini del rilascio da parte dell'On della certificazione di tipo approvato.

6. I test e le prove di laboratorio di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto, devono essere eseguiti esclusivamente da laboratori che dimostrino di operare secondo un sistema di qualità conforme alla norma Iso/Iec 17025.

7. L'istanza di cui al comma 3 e la documentazione ad essa relativa vengono esaminate dall'Amministrazione con l'ausilio dell'apposito tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto direttoriale prot. Dpn-Dec-2009-0000803 del 15 giugno 2009. Il Tavolo tecnico esprime le proprie valutazioni entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta completa di tutta la occorrente documentazione può richiedere attraverso l'On tutti i chiarimenti e le integrazioni alla documentazione presentata ritenuti necessari. Qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessaria l'acquisizione di chiarimenti e/o di documentazione integrativa, la richiesta viene fatta dall'Amministrazione attraverso l'On ed il termine di 60 giorni é sospeso fino alla data di ricevimento della suddetta documentazione o dei richiesti chiarimenti. Una volta determinato il parere favorevole del Tavolo tecnico, l'Amministrazione invia nel temine di 30 giorni la documentazione e il parere favorevole all'Imo per l'esame del Gesamp. In caso di parere negativo l'Amministrazione ne dà comunicazione al produttore tramite l'On entro lo stesso tempo di 30 giorni.

Articolo 4

1. Sono poste a carico della società di cui all'articolo 2, comma 1, le spese di missione connesse alla presentazione da parte dell'Amministrazione dell'istanza di cui al comma 3 dell'articolo 3 presso il Gruppo di lavoro sulle acque di zavorra del Comitato per la protezione dell'ambiente marino (Mepc) dell'Imo a Londra.

2. Sono altresì a carico della società di cui al comma precedente, le spese di missione per eventuali sopralluoghi o verifiche degli impianti di trattamento che si rendessero necessari sia a terra che a bordo.

Roma, 16 giugno 2010

Allegato 1

Risoluzione Mepc.174(58)1
Adottata il 10 ottobre 2008
Linee guida per l'approvazione dei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra (G8)

Il Comitato per la protezione dell'ambiente marino,

Richiamando l'Articolo 38(a) della Convenzione sulla Organizzazione Internazionale Marittima relativamente alle funzioni del Comitato per la Protezione dell'Ambiente Marino conferitegli al riguardo dalle convenzioni internazionali per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento marino,

Ricordando anche che la Conferenza Internazionale sulla Gestione dell'Acqua di Zavorra per le Navi tenutasi nel Febbraio 2004 ha adottato la Convenzione Internazionale per il Controllo e la Gestione dell'Acqua di Zavorra e Sedimenti delle Navi, 2004 (Convenzione sulla Gestione dell'Acqua di Zavorra) insieme a quattro risoluzioni della Conferenza, Notando che la regola D-3 dell'Annesso alla Convenzione per la Gestione dell'Acqua di Zavorra richiede che i sistemi di gestione dell'acqua di zavorra usati per ottemperare a questa Convenzione debbano essere approvati dall'Amministrazione, tenendo conto delle Linee Guida sviluppate dall'Organizzazione,

Notando anche la risoluzione Mepc.125(53) con la quale il Comitato ha adottato le Linee Guida per l'approvazione dei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra (G8),

Notando inoltre che con la risoluzione Mepc.125(53), il Comitato ha deciso di tenere le Linee Guida (G8) in revisione alla luce dell'esperienza guadagnata,

Avendo considerato, alla sua cinquantottesima sessione, la raccomandazione fatta dal Gruppo di Revisione dell'Acqua di Zavorra,

1. Adotta le aggiornate Linee Guida per l'approvazione dei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra (G8), come riportato nell'Annesso a questa risoluzione;

2. Invita gli Stati Membri a dare dovuta considerazione alle aggiornate Linee Guida (G8) durante l'approvazione di tipo dei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra;

3. Concorda di tenere le aggiornate Linee Guida (G8) in revisione alla luce dell'esperienza guadagnata;

4. Sollecita gli Stati Membri a portare le sopra citate Linee Guida all'attenzione dei fabbricanti di sistemi di gestione dell'acqua di zavorra ed altre parti interessate allo scopo di incoraggiarne il suo uso; e

5. Revoca le Linee Guida adottate dalla risoluzione Mepc.125(53).

Annesso

Linee guida per l'approvazione dei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra (G8)

Indice

1. INTRODUZIONE

Generale

Obiettivo e scopo

Applicabilità

Riepilogo dei requisiti

2. CONTESTO

3. DEFINIZIONI

4. SPECIFICHE TECNICHE

Sistemi di gestione dell'acqua di zavorra

Dispositivi di trattamento dell'acqua di zavorra

Dispositivi di controllo e monitoraggio

5. REQUISITI DELLA DOCUMENTAZIONE TIPICA PER IL PROCESSO DI APPROVAZIONE

6. PROCEDURE DI APPROVAZIONE E CERTIFICAZIONE

7. REQUISITI DI INSTALLAZIONE

Attrezzature di campionamento

8. PROCEDURE DI VISITA DURANTE L' INSTALLAZIONE E LA CONSEGNA

ANNESSO

PARTE 1— SPECIFICHE PER LA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA PRIMA DELLE PROVE

PARTE 2— SPECIFICHE DELLE PROVE E DELLA FUNZIONALITÀ PER L'APPROVAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ACQUA DI ZAVORRA

PARTE 3— SPECIFICA PER LE PROVE AMBIENTALI PER L'APPROVAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ACQUA DI ZAVORRA

PARTE 4— METODI DI ANALISI DEI CAMPIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTITUENTI BIOLOGICI NELL'ACQUA DI ZAVORRA

Appendice— CERTIFICATO DI TIPO APPROVATO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELL'ACQUA DI ZAVORRA

LINEE GUIDA PER L'APPROVAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ACQUA DI ZAVORRA (G8)

1. INTRODUZIONE

Generalità

1.1 Queste Linee Guida per l'approvazione dei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra sono principalmente destinate alle Amministrazioni, od ai loro enti designati, al fine di valutare se i sistemi di gestione dell'acqua di zavorra rispondono agli standard come disposto nella regola D-2 della "Convenzione Internazionale per il Controllo e la Gestione dell'Acqua di Zavorra e Sedimenti delle Navi", da qui in poi richiamata come la "Convenzione". Inoltre, questo documento può essere utilizzato dai fabbricanti e dagli armatori come guida per la procedura di valutazione cui sarà soggetto il dispositivo e per i requisiti stabiliti per i sistemi di gestione dell'acqua di zavorra. Queste Linee Guida dovrebbero essere applicate in modo oggettivo, coerente e trasparente e la loro applicazione dovrebbe essere valutata periodicamente dall'Organizzazione.

1.2 Gli articoli e le regole richiamate in queste Linee Guida sono quelle contenute nella Convenzione.

1.3 Le Linee Guida includono i requisiti generali relativi al progetto e la costruzione, le procedure tecniche per la valutazione e la procedura per l'emissione del Certificato di Tipo Approvato del sistema di gestione dell'acqua di zavorra.

1.4 Queste Linee Guida sono destinate a rientrare all'interno della struttura complessiva per valutare le prestazioni dei sistemi che include la valutazione sperimentale, a bordo, dei sistemi prototipo in accordo con le disposizioni della regola D-4, l'approvazione dei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra e dei sistemi associati che rispondono pienamente ai requisiti della Convenzione, ed i campionamenti effettuati dai Port State Control in conformità con le disposizioni dell'articolo 9 della Convenzione.

1.5 I requisiti della regola D-3 impongono che i sistemi di gestione dell'acqua di zavorra, usati per ottemperare alla Convenzione, debbano essere approvati dall'Amministrazione, tenendo conto di queste Linee Guida. In aggiunta a detta approvazione del sistema di gestione dell'acqua di zavorra, come sottolineato nella regola A-2 e nella regola B-3, la Convenzione richiede che gli scarichi dell'acqua di zavorra dalla nave debbano soddisfare gli standard di prestazione della regola D-2 su base continua. L'approvazione di un sistema è finalizzata ad eliminare i sistemi di gestione che non fossero in grado di soddisfare gli standard prescritti nella regola D-2 della Convenzione. L'approvazione di un sistema, comunque, non assicura che un dato sistema opererà su tutte le navi o in tutte le situazioni. Per soddisfare la Convenzione, uno scarico deve ottemperare allo standard D-2 per tutta la vita della nave.

1.6 Il funzionamento dei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra non dovrebbe compromettere la salute e la sicurezza del personale e la sicurezza della nave, né dovrebbe comportare alcun danno inaccettabile per l'ambiente o per la salute pubblica.

1.7 Si richiede che i sistemi di gestione dell'acqua di zavorra rispondano agli standard della regola D-2 ed alle condizioni stabilite nella regola D-3 della Convenzione. Queste linee Guida servono a valutare la sicurezza, l'accettabilità ambientale, la fattibilità e l'efficacia biologica dei sistemi progettati per soddisfare i succitati standard e condizioni. L'analisi costi-benefici del dispositivo di tipo approvato sarà usata nel determinare la necessità di una revisione di queste Linee Guida.

1.8 Queste Linee Guida contengono raccomandazioni relative al progetto, all'installazione, alle prestazioni, all'accettabilità ambientale del test ed all'approvazione dei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra.

1.9 Per una sua coerente nella sua applicazione, la procedura di approvazione richiede che sia sviluppato ed applicato una procedura uniforme di prova, di analisi dei campioni, e di valutazione dei risultati. Queste Linee Guida dovrebbero essere applicate in modo oggettivo, coerente e trasparente; e la loro adeguatezza dovrebbe essere periodicamente valutata ed aggiornata, a seconda dei casi, dall'Organizzazione. Le nuove versioni di queste Linee Guida dovrebbero essere debitamente circolate dall'Organizzazione. Dovuta considerazione dovrebbe essere data alla fattibilità dei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra.

Obiettivo e scopo

1.10 L'obiettivo di queste Linee Guida è di assicurare una corretta ed uniforme applicazione degli standard contenuti nella Convenzione. Tali linee guida devono essere aggiornate non appena lo stato della conoscenza della tecnologia lo possano richiedere.

1.11 Gli scopi di queste Linee Guida sono:

.1 definire i requisiti di prova e di prestazione per l'approvazione dei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra;

.2 assistere le Amministrazioni nel stabilire appropriati parametri progettuali, costruttivi ed operativi, necessari per l'approvazione dei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra;

.3 fornire un'interpretazione ed un'applicazione uniformi dei requisiti della regola D-3

.4 fornire una guida alle Amministrazioni, ai costruttori dei dispositivi ed agli armatori per accertare l'idoneità di un dispositivo a soddisfare i requisiti della Convenzione e dell' accettabilità ambientale dell'acqua trattata; e

.5 assicurare che i sistemi di gestione dell'acqua di zavorra approvati dalle Amministrazioni siano capaci di ottemperare allo standard della regola D-2 nelle valutazioni a terra ed a bordo e non siano causa di inaccettabili danni alla nave, all'equipaggio, all'ambiente o alla salute pubblica.

Applicabilità

1.12 Queste Linee Guida si applicano nell'approvazione dei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra in accordo con la Convenzione.

1.13 Queste Linee Guida si applicano ai sistemi di gestione dell'acqua di zavorra destinati ad essere installati a bordo di tutte le navi per le quali è richiesto di soddisfare la regola D-2.

Riepilogo dei requisiti

1.14 I requisiti di approvazione a terra e a bordo per i sistemi di gestione dell'acqua di zavorra specificati in queste linee guida sono riassunti di seguito.

1.15 11 fabbricante dell'apparecchiatura dovrebbe sottomettere le informazioni riguardanti il progetto, la costruzione, la messa in funzione ed il funzionamento del sistema di gestione dell'acqua di zavorra in accordo con la Parte 1 dell'annesso. Queste informazioni dovrebbero essere la base per una prima valutazione di idoneità da parte dell'Amministrazione.

1.16 11 sistema di gestione dell'acqua di zavorra dovrebbe essere sottoposto a prova, per l'approvazione di tipo, in conformità con le procedure descritte nelle Parti 2 e 3 dell'annesso.

1.17 Il corretto soddisfacimento dei requisiti e delle procedure per il Tipo Approvato, come sottolineato nelle Parti 2 e 3 dell'annesso, dovrebbe portare all'emissione da parte dell'Amministrazione del Certificato di Tipo Approvato.

1.18 Quando un sistema di gestione dell'acqua di zavorra di Tipo Approvato è installato a bordo, deve essere sottoposto a visita iniziale in accordo con la sezione 8.

2. CONTESTO

2.1 I requisiti della Convenzione relativi all'approvazione dei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra usati dalle navi sono esposti nella regola D-3.

2.2 La regola D-2 stabilisce che le navi che soddisfano i requisiti della Convenzione ottemperando agli standard di prestazione dell'acqua di zavorra devono scaricare:

.1 meno di 10 organismi vitali, la cui dimensione minima é maggiori od uguale a 50 micrometri, per metro cubo;

.2 meno di 10 organismi vitali, la cui dimensione minima é inferiori a 50 micrometri e maggiore od uguale a 10 micrometri, per millilitro,; e

.3 meno delle seguenti concentrazioni di microbi indicatori, come standard di salute per l'uomo:

.1 tossigenico Vibri cholerae (serotipi 01 e 0139) con meno di un'unità formante colonia (cfu) per 100 millilitri o meno di 1 cfu per 1 grammo (peso netto) di campioni di zooplaneton;

.2 Escherichia coli meno di 250 cfu per 100 millilitri; e .3 Enterococci intestinale meno di 100 cfu per 100 millilitri.

3. DEFINZIONI

Ai fini di queste Linee Guida:

3.1 Sostanza Attiva significa una sostanza o un organismo, inclusi un virus o un fungo che ha un'azione generale o specifica su o contro gli organismi acquatici dannosi o patogeni.

3.2 Sistema di Gestione dell'Acqua di Zavorra (Bwms) significa qualunque sistema che tratta l'acqua di zavorra soddisfacendo od eccedendo i requisiti standard dell'acqua di zavorra nella regola D-2. Il Bwms include il dispositivo di trattamento dell'acqua di zavorra, tutti i dispositivi di controllo associati, il dispositivo di monitoraggio e gli impianti di campionamento.

3.3 II Piano di Gestione dell'Acqua di Zavorra è il documento, richiamato nella regola B1 della Convenzione, che descrive il processo di gestione dell'acqua di zavorra e le procedure implementate a bordo delle singole navi.

3.4 Dispositivo di Trattamento dell'Acqua di Zavorra significa il dispositivo che meccanicamente, fisicamente, chimicamente o biologicamente effettua il trattamento, sia singolarmente che in combinazione, al fine di rimuovere, rendere innocui od evitare l'ingresso o lo scarico di organismi acquatici dannosi e patogeni all'interno dell'acqua di zavorra e dei sedimenti. Il dispositivo di trattamento può operare all'ingresso o allo scarico dell'acqua di zavorra, durante il viaggio, o combinatamente.

3.5 L'Apparecchiatura di Comando si riferisce all'apparecchiatura installata, richiesta per far funzionare e comandare il dispositivo di trattamento dell'acqua di zavorra.

3.6 La Convenzione significa la Convenzione Internazionale per il Controllo e la Gestione dell'Acqua di Zavorra e Sedimenti delle Navi.

3.7 L'Apparecchiatura di Controllo si riferisce all'apparecchiatura installata per controllare l'efficacia del funzionamento del dispositivo di trattamento dell'acqua di zavorra.

3.8 L'impianto di campionamento è il mezzo impiegato per il campionamento delle acque di zavorra trattate e non trattate come richiesto da queste Linee Guida e dalle "Linee Guida per il campionamento dell'acqua di zavorra (G2)" sviluppate dall'Organizzazione.

3.9 Prova a bordo è una prova in scala reale dì un Bwms completo, effettuata a bordo di una nave in accordo con la Parte 2 dell'annesso di queste Linee Guida, per confermare che il sistema soddisfa gli standard stabiliti nella regola D-2 della Convenzione.

3.10 Capacità Nominale di Trattamento (Trc) è la massima capacità continuativa, espressa in metri cubi per ora, per la quale Bwms ha ottenuto l'approvazione di tipo. La Capacità nominale di trattamento precisa la quantità di acqua di zavorra che può essere trattata nell'unità di tempo dal Bwms per soddisfare lo standard della regola D-2 della Convenzione.

3.11 Prova a terra è una prova del Bwms condotta in laboratorio, presso il fabbricante o in un impianto pilota ed include una chiatta od una nave di prova, ancorata, in accordo con le Parti 2 e 3 dell'annesso di queste Linee Guida, per confermare che il Bwms é conforme agli standard stabiliti nella regola D-2 della Convenzione.

3.12 Organismi vitali sono organismi e qualsiasi stadio di vita vivente

4. SPECIFICHE TECNICHE

4.1 Questa sezione descrive in dettaglio i requisiti tecnici generali che un Bwms dovrebbe soddisfare per ottenere l'Approvazione di Tipo.

Sistemi di gestione dell'acqua di zavorra

4.2 I1 Bwms non dovrebbe contenere o usare sostanze di natura pericolosa, a meno che, al fine di mitigare i rischi introdotti in questo modo, non siano fornite adeguate sistemazioni per l'immagazzinamento, l'applicazione, la mitigazione, e la gestione sicura, accettabili dall'Amministrazione.

4.3 In caso di qualsiasi avaria che comprometta il corretto funzionamento del Bwms, dovrebbero essere dati allarmi acustici ed ottici in tutte le posizioni da cui vengono controllate le operazioni dell'acqua di zavorra.

4.4 Tutte le parti operanti del Bwms che sono soggette ad usura o danneggiamento dovrebbero essere facilmente accessibili per la manutenzione. La manutenzione dì routine del Bwms e le procedure di ricerca e riparazione del guasto dovrebbero essere chiaramente definite dal fabbricante nel manuale di funzionamento e manutenzione. Tutte le manutenzioni e le riparazioni dovrebbero essere annotate.

4.5 Per evitare interferenze con il Bwms, dovrebbe essere soddisfatto quanto segue:

.1 ogni accesso al Bwms al di la di quanto richiesto nel paragrafo 4.4, dovrebbe richiedere la rottura di un sigillo;

.2 se applicabile, il Bwms dovrebbe essere costruito in modo che venga sempre attivato un allarme visivo ogni qualvolta il Bwms é in fase di pulizia, calibrazione o riparazione, e questi eventi dovrebbero essere registrati dal Dispositivo di Controllo;

.3 dovrebbero essere installati idonei dispositivi di by-pass per proteggere la sicurezza della nave e del personale in caso di emergenza; e .4 qualsiasi impiego dei dispositivi di sorpasso del Bwms dovrebbe attivare un allarme, e la condizione di sorpasso dovrebbe essere registrata dal Dispositivo di Controllo.

4.6 Dovrebbero essere installati dispositivi per controllare, durante le visite di rinnovo e secondo le istruzioni del fabbricante, le prestazioni dei componenti del Bwms che effettuano le misurazioni. Dovrebbe essere tenuto a bordo il certificato di calibrazione, attestante la data dell'ultima calibrazione, ai fini ispettivi. I controlli di accuratezza dovrebbero essere effettuati solo dal fabbricante o dalle persone autorizzate dal fabbricante.

Dispositivo di trattamento dell'acqua di zavorra

4.7 I1 dispositivo di trattamento dell'acqua di zavorra dovrebbe essere robusto ed adatto per operare nell'ambiente di bordo, dovrebbe essere progettato e costruito adeguatamente per il servizio per il quale è stato destinato e dovrebbe essere installato e protetto in modo tale da ridurre al minimo qualsiasi pericolo alle persone a bordo, in particolare per quanto riguarda le superfici calde ed altri rischi. Il progetto dovrebbe tenere conto dei materiali usati nella costruzione, lo scopo per il quale il dispositivo è destinato, le condizioni operative cui è soggetto e le condizioni ambientali a bordo.

4.8 H dispositivo di trattamento dell'acqua di zavorra dovrebbe essere provvisto di semplici ed efficaci sistemi per il suo comando e controllo. Dovrebbe essere provvisto di un sistema di comando tale che i sistemi necessari per il corretto funzionamento del dispositivo di trattamento dell'acqua di zavorra siano gestiti attraverso i necessari sistemi automatici.

4.9 Nel caso in cui il dispositivo per il trattamento dell'acqua di zavorra sia installato in luoghi dove è possibile che siano presenti atmosfere infiammabili, questo dovrebbe soddisfare le relative regole di sicurezza per tali spazi. Qualsiasi dispositivo elettrico che fa parte del Bwms dovrebbe essere installato in una zona non pericolosa, o dovrebbe essere certificato dall'Amministrazione come sicuro per l'uso in zona pericolosa. Ogni parte in movimento, che è collocata in una zona pericolosa, dovrebbe essere sistemata in modo tale da evitare la formazione di elettricità statica.

Dispositivi di comando e controllo

4.10 11 Bwms dovrebbe comprendere il dispositivo di comando che controlla automaticamente e regola i dosaggi o le intensità necessari al trattamento od altri aspetti del Bwms della nave, che sebbene non abbiano effetti diretti sull'efficacia del trattamento, sono tuttavia richiesti per una corretta gestione del trattamento.

4.11 11 dispositivo di comando dovrebbe comprendere una funzione continua di autocontrollo durante il periodo nel quale il Bwms è in funzione.

4.12 Il dispositivo di controllo dovrebbe registrare il corretto funzionamento o il guasto del Bwms.

4.13 Per facilitare la conformità con la regola B-2, il dispositivo di comando dovrebbe inoltre essere in grado di conservare i dati per almeno 24 mesi, e dovrebbe essere in grado di mostrarne o stamparne la registrazione per le visite ufficiali, come richiesto. Nel caso in cui il dispositivo di comando sia sostituito, dovrebbero essere forniti gli strumenti per assicurare che i dati registrati prima della sostituzione restino disponibili a bordo per 24 mesi.

4.14 Si raccomanda che siano installati a bordo della nave strumenti semplici per verificare, in caso di deriva degli strumenti di misura che fanno parte del sistema di comando, la ripetitività dei dispositivi del sistema di comando, e l'abilità di azzerare gli strumenti del dispositivo di comando.

5. REQUISITI DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER IL PROCeSSO DI APPROVAZIONE

5.1 La documentazione sottomessa per l'approvazione dovrebbe includere almeno:

.1 una descrizione del Bwms. La descrizione dovrebbe includere uno schema degli impianti di pompe e tubolature tipici o richiesti, e dei dispositivi di campionamento, identificando gli scarichi operativi dell'acqua di zavorra trattata e di ogni flusso di rifiuti, come appropriato e necessario. Possono essere fatte considerazioni particolari per installazioni destinate a navi che hanno impianti inusuali di pompe e tubolature.

.2 i manuali del dispositivo, fornito dai fabbricanti, contenente i dettagli dei componenti principali del Bwms ed il loro funzionamento e manutenzione;

.3 il manuale operativo e tecnico generico per il l'intero Bwms. Questo manuale dovrebbe coprire le sistemazioni, il funzionamento e la manutenzione del Bwms nella sua globalità e dovrebbe specificamente descrivere le parti del Bwms che non sono coperte dai manuali del dispositivo del fabbricante;

.4 la sezione operativa del manuale che include le normali procedure operative e le procedure per la discarica di acqua non trattata in caso di malfunzionamento del dispositivo di trattamento dell'acqua di zavorra, le procedure di manutenzione, e le azioni di emergenza necessarie per la messa in sicurezza la nave;

.5 dovrebbero essere previsti metodi per il condizionamento dell'acqua trattata prima della discarica, e la valutazione dell'acqua scaricata dovrebbe includere una descrizione dell'effetto del trattamento sull'acqua di zavorra della nave, in particolare per quanto riguarda la natura di qualsiasi residuo del trattamento e sottoprodotti e l'adeguatezza dell'acqua per la discarica nelle acque costiere. Inoltre dovrebbe essere fornita una descrizione di ogni azione necessaria per controllare e, se necessario, "condizionare" l'acqua trattata prima della discarica al fine di soddisfare le norme applicabili di qualità dell'acqua; la documentazione dovrebbe includere i risultati delle prove di tossicità dell'acqua trattata, se può ragionevolmente concludersi che il processo di trattamento dell'acqua potrebbe determinare dei cambiamenti nella composizione chimica dell'acqua trattata che possono determinare effetti negativi sulle acque riceventi a seguito della discarica. Le prove di tossicità dovrebbero includere le valutazioni degli effetti sulla tossicità del tempo di tenuta successivo al trattamento, e della diluizione. Le prove di tossicità dell'acqua trattata dovrebbe essere effettuate in accordo ai paragrafi dal 5.2.3 al 5.2.7 della Procedura per l'approvazione dei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra che fanno uso di Sostanze Attive (G9), come modificata, (risoluzione Mepc.169(57));

.6 una descrizione dei flussi collaterali del Bwms (e.g. materiale filtrato, concentrato centrifugato, rifiuti o residui chimici) che include una descrizione delle azioni pianificate per gestire in modo appropriato e smaltire tali rifiuti;

.7 una sezione tecnica del manuale che include informazioni adeguate (descrizione e schemi a blocchi del sistema di controllo e schemi degli impianti elettrici/elettronici) per consentire la localizzazione del guasto. Questa sezione dovrebbe includere le istruzioni per mantenere la registrazione della manutenzione;

.8 una specifica tecnica dell'installazione che definisce, inter alia, i requisiti per il posizionamento ed il montaggio dei componenti, le sistemazioni per il mantenimento dell'integrità della separazione tra gli spazi sicuri e quelli pericolosi e le sistemazioni delle tubature di campionamento; e

.9 una procedura consigliata di prova e di controllo specifica per il Bwms. Questa procedura dovrebbe specificare tutti i controlli da effettuare durante la prova funzionale dall'installatore e dovrebbe fornire la guida per l'ispettore quando effettua la visita del Bwms a bordo e confermare che l'installazione rispecchia i criteri di installazione specifici del fabbricante.

6. PROCEDURE DI APPROVAZIONE E CERTIFICAZIONE

6.1 Un Bwms che soddisfa sotto ogni aspetto i requisiti di queste Linee Guida può essere approvato dall'Amministrazione per essere installato a bordo delle navi. L'approvazione dovrebbe consistere in un Certificato di Tipo Approvato del Bwms, che specifica i particolari principali dell'apparecchiatura e ogni limite di impiego necessario per assicurare le sue corrette prestazioni. Tale certificato dovrebbe essere emesso nel formato riportato nell'appendice 1. Una copia del Certificato di Tipo Approvato del Bwms dovrebbe essere sempre tenuta a bordo delle navi sulle quali é installato il sistema approvato.

6.2 Il Certificato di Tipo Approvato del Bwms dovrebbe essere emesso per l'applicazione specifica per cui Bwms viene approvato, e.g., per determinate capacità dell'acqua di zavorra, portate, regimi di salinità o temperatura, o altre condizioni o circostanze limitanti, a seconda dei casi.

6.3 Il Certificato di Tipo Approvato del Bwms dovrebbe essere emesso dall'Amministrazione sulla base della soddisfacente conformità con tutti i requisiti delle prove descritti nelle Parti 2,3 e 4 dell'annesso.

6.4 Un'Amministrazione può emettere il Certificato di Tipo Approvato del Bwms sulla base di prove dedicate o di prove già effettuate sotto la supervisione di un'altra Amministrazione.

6.5 Il Certificato di Tipo Approvato del Bwms dovrebbe:

.1 identificare il tipo ed il modello del Bwms al quale si applica e identificare i disegni di assemblaggio del sistema, debitamente datati;

.2 identificare i disegni pertinenti che devono contenere i numeri della specifica del modello o dettagli identificativi equivalenti;

.3 includere un riferimento al protocollo completo di prova di funzionalità sul quale è basato, ed essere accompagnato da una copia dei risultati delle prove iniziali; e

.4 identificare se è stato rilasciato dall'Amministrazione sulla base del Certificato di Tipo Approvato precedentemente emesso da un'altra Amministrazione. Tale certificato dovrebbe identificare l'Amministrazione che ha effettuato le prove sul Bwms, e la copia dei risultati delle prove iniziali dovrebbe essere allegata al Certificato di Tipo Approvato del Bwms.

6.6 Un Bwms approvato Rià un Will n i strai i può essere di Tipo Approvato da altre Amministrazioni per l'impiego sulle loro navi. Nel caso in cui un sistema approvato da uno Stato non ottenga il Tipo Approvato in un altro stato, allora i due stati interessati dovrebbero consultarsi al fine di raggihngere un accordo mutualmente accettabile.

7. REQUISITI DI INSTALLAZIONE

Impianti di campionamento

7.1 Il Bwms dovrebbe essere provvisto di sistemazioni di prelievo campioni posizionate in modo tale da raccogliere campioni rappresentativi dell'acqua di zavorra della nave.

7.2 Le sistemazioni di prelievo campioni dovrebbero in ogni caso essere posizionate all'ingresso del Bwms, prima dei punti di discarica, ed in ogni altro punto necessario per il campionamento al fine di accertare il corretto funzionamento del sistema come può essere stabilito dall'Amministrazione.

8. PROCEDURE DI VISITA DI INSTALLAZIONE E DI MESSA IN SERVIZIO

8.1 Verificare che la seguente documentazione sia a bordo nei formati idonei:

.1 una copia del Certificato di Tipo Approvato del Bwms:

.2 la dichiarazione da parte dell'Amministrazione, o da parte di un laboratorio autorizzato dall'Amministrazione, che confermi che i componenti elettrici ed elettronici del Bwms sono stati sottoposti alle prove di tipo in accordo con le specifiche per le prove ambientale contenute nella Parte 3 dell'annesso;

.3 i manuali della apparecchiatura per i componenti principali del Bwms;

.4 il manuale operativo e tecnico per il Bwms specifico della nave, approvato dall'Amministrazione, contenente la descrizione tecnica del Bwms, le procedure operative e di manutenzione, e le procedure di backup nel caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura;

.5 le specifiche di installazione;

.6 le procedure di messa in servizio; e

.7 le procedure di taratura iniziale.

8.2 Verificare che:

.1 l'installazione del Bwms è stata effettuata in accordo con le specifiche tecniche di installazione di cui al paragrafo 8.1.5;

.2 il Bwms è conforme al Certificato di Tipo Approvato del Bwms emesso dall'Amministrazione o da un suo rappresentante;

.3 l'installazione del Bwms completo è stata effettuata in accordo con le specifiche del fabbricante per il sistema;

.4 ogni ingresso e uscita operativa è posizionata in accordo a quanto indicato sul disegno dell'impianto di pompe e tubolature;

.5 l'esecuzione dell'installazione è soddisfacente e, in particolare, che ogni attraversamento delle paratie od attraversamento del sistema di tubazioni dell'acqua di zavorra è in accordo con gli standard approvati; e

.6 il dispositivo di comando e controllo funzioni correttamente.

ANNESSO

Questo annesso fornisce le specifiche dettagliate delle prove e delle prestazioni per un Bwms e contiene:

PARTE 1— SPECIFICHE PER LA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA PRIMA DELLE PROVE

PARTE 2— SPECIFICHE DELLE PROVE E DELLA FUNZIONALITà PER L'APPROVAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ACQUA DI ZAVORRA

PARTE 3— SPECIFICA PER LE PROVE AMBIENTALI PER L'APPROVAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ACQUA DI ZAVORRA

PARTE 4— METODI DI ANALISI DEI CAMPIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTITUENTI BIOLOGICI NELL'ACQUA DI ZAVORRA

PARTE 1— SPECIFICHE PER LA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA PRIMA DELLE PROVE

1.1 Dovrebbe essere preparata e sottomessa dall'Amministrazione una documentazione adeguata, come parte del processo di approvazione ben prima delle prove di approvazione del BMWS. L'approvazione della documentazione sottomessa dovrebbe essere un pre-requisito per effettuare le prove di approvazione da parte di organismo indipendente.

Generalità

1.2 La documentazione dovrebbe essere fornita dal fabbricante/progettista per due scopi principali: valutare se il Bwms è pronto per l'effettuazione delle prove di approvazione, e valutare i requisiti e le procedure di prova proposti dal fabbricante

Valutazione della prontezza

1.3 La valutazione della prontezza dovrebbe esaminare il progetto e la costruzione del Bwms per determinare se ci sono problemi rilevanti che possono limitare la capacità del Bwms di gestire l'acqua di zavorra come proposto dal fabbricante, o di operare in sicurezza, a bordo delle navi. Quest'ultima preoccupazione dovrebbe anche considerare i potenziali impatti a lungo termine per la sicurezza dell'equipaggio e della nave a causa degli effetti del Bwms sulla corrosione nel sistema dell'acqua di zavorra e negli altri spazi, in aggiunta agli aspetti di base relativi alla salute ed alla sicurezza dell'equipaggio, alle interazioni con i sistema della nave e con il carico, ed agli effetti ambientali potenzialmente avversi.

1.4 La valutazione dovrebbe anche considerare fino a che punto il fabbricante/progettista, durante la ricerca e la fase di sviluppo, ha accertato la funzionalità e l'affidabilità del sistema nelle condizioni di funzionamento a bordo e dovrebbero includere un rapporto dei risultati di queste prove.

Valutazione delle proposte di prova

1.5 La valutazione della proposta di prova dovrebbe esaminare tutti i requisiti e le procedure stabiliti dal fabbricante per l'installazione, la taratura, ed il funzionamento (inclusi i requisiti di manutenzione) del Bwms durante una prova. Questa valutazione dovrebbe aiutare l'organismo di prova ad identificare i potenziali problemi sulla salute e sulla sicurezza dell'ambiente, gli inusuali requisiti di funzionamento (lavoro o materiali) e qualsiasi aspetto relativo allo smaltimento di sottoprodotti di trattamento od i flussi di rifiuti.

Documentazione

1.6 La documentazione da sottomettere dovrebbe includere almeno:

.1 Manuale tecnico — La descrizione tecnica dovrebbe includere:

— le specifiche del prodotto;

— la descrizione del processo;

— le istruzioni di funzionamento;

— i dettagli (inclusi i Certificati dove appropriato) dei componenti principali e dei materiali usati — le limitazioni del sistema; e — le procedure di manutenzione di routine e le procedure di ricerca e riparazione del guasto. .2 Disegni del Bwms — Gli schemi del sistema di pompe e di tubature, gli schemi elettrici/elettronici, che dovrebbero includere gli schemi relativi a qualsiasi flusso di rifiuti ed i punti di presa di campioni;

.3 Legame con il Piano di Gestione dell'Acqua di Zavorra — Le informazioni relative alle caratteristiche ed alle sistemazioni del sistema nel quale esso deve essere installato così come le caratteristiche delle navi (dimensioni, tipo ed operatività) alle quali il sistema è destinato. Queste informazioni possono successivamente rappresentare il legame tra il sistema e il piano di gestione dell'acqua di zavorra; e .4 Impatti sull'ambiente e sulla salute pubblica — I potenziali rischi per l'ambiente dovrebbero essere identificati e documentati sulla base di studi ambientali condotti nella misura necessaria ad assicurare che non vi sia nessun effetto dannoso. Nel caso di sistemi di gestione dell'acqua di zavorra che fanno uso di Sostanze Attive o Preparazioni contenenti una o più Sostanze Attive, dovrebbe essere seguita la "Procedura per l'approvazione di sistemi di gestione che fanno uso di Sostanze Attive (G9)", come modificata. Il sistema dovrebbe quindi assicurare che il dosaggio delle Sostanze Attive e la massima concentrazione ammissibile di discarica siano sempre mantenuti secondo i criteri approvati. La documentazione dovrebbe includere i risultati delle prove di tossicità dell'acqua trattata come descritto nel paragrafo 5.1.5 di queste Linee Guida nel caso di sistemi di gestione dell'acqua di zavorra che non facciano uso di Sostanze Attive o Preparazioni, ma per i quali è ragionevole pensare che avvengano dei cambiamenti nella composizione chimica dell'acqua trattata tali da determinare effetti negativi sulle acque ricevente, a seguito della discarica.

1.7 La documentazione può includere informazioni specifiche relative alla preparazione della prova da usare per la prova a terra secondo queste Linee Guida. Tali informazioni dovrebbero includere il campionamento necessario per assicurare un corretto funzionamento e ogni altra informazione rilevante necessaria per assicurare una corretta valutazione dell'efficienza e gli effetti del dispositivo. Le informazioni fornite dovrebbero anche trattare la conformità generale con gli applicabili standards ambientali, di salute e di sicurezza, durante l'effettuazione delle prove di Tipo Approvato.

PARTE 2— SPECIFICHE DELLE PROVE E DELLA FUNZIONALITà PER L'APPROVAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ACQUA DI ZAVORRA

L'Amministrazione decide la sequenza delle prove a terra e a bordo.

2.1 Procedure di Garanzia di Qualità e Controllo di Qualità

2.1.1 L'ente certificatore che conduce le prove dovrebbe aver introdotto appropriate misure di controllo della qualità in accordo con gli standard internazionali riconosciuti accettabili dall'Amministrazione.

2.1.2 La procedura delle prove di approvazione dovrebbe contenere un programma di garanzia/controllo qualità, che consiste in:

.1 Sia un Piano di Gestione della Qualità (QMP) che un Piano di Progetto di Assicurazione della Qualità (QAPP). Guide per la preparazione di questi piani, assieme con altre documenti guida ed altre informazioni generali sul controllo della qualità sono rese disponibili dalle appropriate organizzazioni internazionalì4'.

.2 I1 QMP tratta la struttura di gestione di controllo della qualità e le politiche dell'ente di prova (inclusi i subfornitori ed i laboratori esterni).

.3 11 QAPP è un documento tecnico specifico di progetto che riflette le specificità del Bwms da sottoporre a prova, l'impianto di prova e le altre condizioni che influenzano il progetto attuale e l'implementazione delle sperimentazioni richieste.

2.2 Prove a bordo

2.2.1 Un ciclo di prove a bordo include:

.1 l'imbarco dell'acqua di zavorra sulla nave;

.2 lo stoccaggio dell'acqua di zavorra sulla nave;

.3 il trattamento dell'acqua di zavorra con il Bwms in accordo con il paragrafo 2.2.2.3, eccetto l'acqua di zavorra nelle cisterne di controllo;

.4 la discarica dell'acqua di zavorra dalla nave.

Criteri di accettabilità per le prove a bordo

2.2.2 Nel valutare le prestazioni della/e installazione/i di Bwms su una nave o sulle navi, le seguenti informazioni e risultati dovrebbero essere forniti a soddisfazione dell'Amministrazione:

.1 11 piano delle prove, da fornire prima delle prove.

.2 La documentazione che la capacità del Bwms è entro il campo della capacità nominale di trattamento per la quale é progettato.

.3 La quantità di acqua di zavorra provata nel ciclo di prove a bordo dovrebbe essere consistente con le normali operazioni di zavorra della nave e il Bwms dovrebbe essere fatto funzionare alla capacità nominale di trattamento per il quale esso intende essere approvato.

.4 La documentazione dei risultati di tre consecutivi cicli validi di prova che dimostrano che la discarica dell'acqua di zavorra trattata è in conformità con la regola D-2. .5 Per considerare valide le prove è richiesto che l'acqua imbarcata, sia per la cisterna di controllo sia per l'acqua di zavorra che deve essere trattata, abbia una concentrazione di organismi vitali superiore a 10 volte i valori massimi ammissibili della regola D-2.1 e la concentrazione di organismi vitali nella cisterna di controllo sia superiore ai valori della regola D-2.1 sulla discarica.

___________________

4

come Iso/Iec 17025

.6 Il regime di campionamento:

.1 per la cisterna di controllo:

.1 tre campioni ripetitivi dell'acqua introdotta, raccolti durante il periodo di imbarco (e.g. inizio, metà, fine); e .2 tre campioni ripetitivi dell'acqua di controllo scaricata, raccolti durante il periodo di discarica (e.g. inizio, metà, fine).

.2 per l'acqua di zavorra trattata:

.1 tre terne di campioni ripetitivi di acqua trattata di discarica prelevate durante il periodo di discarica (e.g. 3x inizio, 3x metà, 3x fine).

.3 le dimensioni del campione sono:

.1 Per il conteggio degli organismi la cui dimensione minima è maggiore od uguale a 50 micrometri, dovrebbero essere prelevati campioni di almeno un metro cubo. Se i campioni sono concentrati ai fini del conteggio, i campioni dovrebbero essere concentrati usando un setaccio la cui dimensione diagonale della maglia non sia maggiore di 50 micrometri.

.2 Per il conteggio degli organismi la cui dimensione minima è maggiore od uguale a 10 micrometri ma inferiore a 50 micrometri, dovrebbero essere prelevati campioni di almeno un litro. Se i campioni sono concentrati ai fini del conteggio, i campioni dovrebbero essere concentrati usando un setaccio la cui dimensione diagonale della maglia non sia maggiore di 10 micrometri.

.3 Per la valutazione dei batteri dovrebbe essere raccolto un campione di almeno 500 millilitri dell'acqua introdotta e dall'acqua trattata. In assenza di un'attrezzatura di laboratorio a bordo, la prova tossicologica dovrebbe essere effettuato in un laboratorio appositamente approvato. Comunque, questo può limitare l'applicabilità della prova. .7 I cicli di prova, inclusi i cicli di prova non validi e falliti, devono coprire un periodo di prova non inferiore a sei mesi. .8 è richiesto che il richiedente effettui tre cicli di prova consecutivi che soddisfino la regola D-2 e che siano validi in accordo con il paragrafo 2.2.2.5. Ogni ciclo di prova non valido non influenza la sequenza consecutiva. .9 L'acqua utilizzata per i cicli di prova deve essere sottoposta a misurazioni della salinità, della temperatura, del carbonio organico particolato e dei solidi sospesi totali. .10 Dovrebbero inoltre essere fornite le seguenti informazioni di funzionamento del sistema per tutto il periodo di prova,:

.1 la documentazione di tutte le operazioni con l'acqua di zavorra inclusi i volumi [movimentati] e le posizioni [della nave durante] di imbarco e discarica, e se è stato incontrato cattivo tempo e dove;

.2 dovrebbero essere trovate e riportate all'Amministrazione le possibili ragioni del fallimento di cicli di prova, o di cicli di discarica che non rispettano lo standard D-2,

.3 la documentazione dell' manutenzione programmata effettuata sul sistema;

.4 la documentazione della manutenzione non programmata e le riparazioni effettuate sul sistema;

.5 la documentazione dei parametri ingegneristici controllati, come appropriato per il sistema in esame; e

.6 la specifica di funzionamento del dispositivo di comando e controllo.

2.3 Prove a terra

2.3.1 L'installazione utilizzata per le prove, incluso il dispositivo di trattamento dell'acqua di zavorra, dovrebbe essere fatta funzionare, come descritto nella documentazione fornita, durante almeno 5 cicli validi di prove ripetitive. Ogni ciclo di prova dovrebbe essere effettuato per un periodo di almeno 5 giorni.

2.3.2 Un ciclo di prova a terra dovrebbe includere:

.1 l'introduzione dell'acqua di zavorra per mezzo dell'impianto di pompaggio;

.2 lo stoccaggio dell'acqua di zavorra [sufficiente] per almeno 5 giorni;

.3 il trattamento dell'acqua di zavorra con il Bwms, tranne che quella delle cisterne di controllo; e .4 la discarica dell'acqua di zavorra per mezzo dell'impianto di pompaggio.

2.3.3 La prova dovrebbe essere effettuato usando acqua di diverse caratteristiche in modo sequenziale come previsto dai paragrafi 2.3.17 e 2.3.18.

2.3.4 Il Bwms dovrebbe essere provato, per ogni ciclo di prova, alla sua capacità nominale o come specificato nei paragrafi dal 2.3.13 al 2.3. Durante questa prova, il dispositivo dovrebbe operare secondo le sue specifiche di funzionamento.

2.3.5 L'analisi della discarica dell'acqua trattata di ciascun ciclo di prova dovrebbe essere usata per determinare che la media dei campioni di discarica non ecceda le concentrazioni della regola D-2 della Convenzione.

2.3.6 L'analisi della discarica dell'acqua trattata del(dei) relativo(i) ciclo(i) di prova dovrebbe essere anche usata per valutare la tossicità dell'acqua scaricata per gli Bwms che utilizzano Sostanze Attive e anche per quei Bwms che non fanno uso di Sostanze Attive o Preparazioni ma che potrebbero ragionevolmente determinare dei cambiamenti nella composizione chimica dell'acqua trattata tali da determinare impatti negativi sulle acque di ricezione a seguito della discarica. Le prova di tossicità della discarica dell'acqua trattata dovrebbero essere condotte in accordo con i paragrafi dal 5.2.3 fino a 5.2.7 delle Procedure per l'approvazione dei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra che fanno uso delle Sostanze Attive, come modificato (risoluzione Mepc.169(57)).

Obiettivi delle prove a terra, limitazioni e criteri per la valutazione

2.3.7 Le prove a terra servono per determinare l'efficacia biologica e l'accettabilità ambientale del Bwms considerato per l'Approvazione di Tipo. Le prove di approvazione hanno lo scopo di assicurare la ripetitività e la comparabilità con gli altri dispositivi di trattamento.

2.3.8 Ogni limitazione imposta dal sistema di gestione dell'acqua di zavorra sulla procedura di prova qui descritta dovrebbe essere debitamente annotata e valutata dall'Amministrazione.

Installazione a terra

2.3.9 L'installazione utilizzata per le prove di approvazione dovrebbe essere rappresentativa delle caratteristiche e delle sistemazioni dei tipi di nave sulle quali si intende installare il dispositivo. L'installazione dovrebbe pertanto includere almeno quanto segue:

.1 il Bwms completo da provare;

.2 la sistemazione di tubolature e pompe; e .3 la cisterna di stoccaggio che simula la cisterna di zavorra, costruita in modo che l'acqua nella cisterna sia completamente protetta dalla luce.

2.3.10 Ciascuna cisterna di controllo e quelle che simulano le cisterne di zavorra trattata, dovrebbero ottemperare a quanto segue:

.1 avere una capacità minima di 200 m3;

.2 avere strutture interne usuali, inclusi le aperture di illuminazione e drenaggio;

.3 soddisfare standard industriali per la progettazione e costruzione ed avere il trattamento di pitturazione superficiale delle navi; e .4 le minime modifiche richieste per l'integrità strutturale a terra.

2.3.11 L'installazione utilizzata per le prove dovrebbe essere lavata a pressione con acqua dolce, asciugata e spazzata per rimuovere i detriti sciolti, gli organismi ed altro, prima che inizino le procedure di prova e tra un ciclo di prova e l'altro.

2.3.12 L'installazione utilizzata per le prove includerà attrezzature che permettono il campionamento come descritto nei paragrafi 2.3.26 e 2.3.27 e mezzi per fornire gli affluenti al sistema, come specificato nel paragrafo 2.3.19 e/o 2.3.20. La sistemazione dell'installazione dovrebbe essere conforme in ogni caso a quanto specificato ed approvato nella procedura descritta nella sezione 7 della parte principale di queste Linee Guida.

Realizzazione in scala del dispositivo di trattamento dell'acqua di zavorra

2.3.13 Il dispositivo per il trattamento in linea può essere ridotto in scala, riducendone le dimensioni per le prove a terra, ma solo quando i seguenti criteri sono presi in considerazione:

.1 dispositivi con un Trc uguale od inferiore a 200 m3/h non dovrebbero essere ridotti in scala;

.2 dispositivi con un Trc superiore a 200 m3/h ma inferiore a 1000 m3/h possono essere ridotti in scala (massimo 1:5), ma non possono essere inferiori a 200 m3/h;e

.3 dispositivi con Trc uguale o superiore a 1000 m3/h possono essere ridotti fino ad una scala massima di 1:100, ma non possono essere inferiori a 200 m3/h.

2.3.14 I] fabbricante del dispositivo dovrebbe dimostrare, usando modelli matematici e/o calcoli, che ogni riduzione in scala non influenzerà il funzionamento del dispositivo in scala reale e l'efficacia a bordo del tipo e dimensione di nave per la quale il dispositivo sarà certificato.

2.3.15 II dispositivo di trattamento in cisterna dovrebbe essere provato ad una dimensione in scala che permette la verifica dell'efficacia in scala reale. L'adeguatezza dell'installazione di prova dovrebbe essere valutata dal fabbricante e approvata dall'Amministrazione.

2.3.16 Possono essere applicati fattori di scala più grandi e possono essere usate portate più piccole rispetto a quelli previsti nel paragrafo 2.3.13, se il fabbricante può fornire evidenza, attraverso le prove a bordo in scala reale e secondo il 2.3.14 che la riduzione in scala e le portate non compromettono la capacità dei risultati di dimostrare la conformità in scala reale con gli standard.

Progetto delle prove a terra— criteri di entrata e di uscita

2.3.17 Per ogni dato set di cicli di prova (un set è composto da 5 prove ripetitive) dovrebbe essere scelto un intervallo di salinità. Data la salinità, l'acqua di prova usata nello svolgimento della prova sopradescritta dovrebbe avere un contenuto disciolto e particolato in una delle seguenti combinazioni:

 

Salinità >32PSU 3-32 PSU 1 mg/1 >5 mg/1 >5 mg/1 Carbonio organico particolato >1 mg/1 >5 mg/1 >5 mg/1 Solidi sospesi totali >1 mg/1 >50 mg/1 >50 mg/1

2.3.18 Dovrebbero essere effettuati almeno due set di cicli di prova, ognuno con un diverso intervallo di salinità e con il relativo contenuto disciolto e particolato come prescritto nel paragrafo 2.3.17. Le prove effettuate con intervalli di salinità che nella tabella, sopra sono in colonne adiacenti, dovrebbero avere salinità separata da almeno 10 PSù5'

2.3.19 Gli organismi del prova possono essere presenti in natura nell'acqua usata per le prove, o possono essere specie coltivate che possono essere aggiunte all'acqua di prova. La concentrazione degli organismi dovrebbe soddisfare il paragrafo 2.3.20.

2.3.20 L'acqua in entrata dovrebbe contenere quanto segue:

____________________

'5'

Per esempio, se sono effettuati due set di cicli di prova, uno a >32PSU ed un secondo a 3-32 PSU, il ciclo di prova nell'intervallo 3-32 deve essere almeno 10 PSU in meno rispetto al più basso valore di salinità usato nel ciclo di prova nell'intervallo >32PSU.

.1 gli organismi di prova, la cui dimensione minima é uguale o superiore a 50 micrometri, dovrebbero essere presenti in una densità totale preferibilmente di 106 ma non inferiore a I0' individui per metro cubo, e dovrebbero essere composti di almeno 5 specie di almeno 3 differenti gruppi/divisioni;

.2 gli organismi di prova, la cui dimensione minima é uguale o superiore a I O micrometri ed inferiore a 50 micrometri, dovrebbero essere presenti in una densità totale preferibilmente di 104 ma non inferiore a 103 individui per millilitro, e dovrebbero essere composti di almeno 5 specie di almeno 3 differenti gruppi/divisioni;

.3 batteri eterotrofici dovrebbero essere presenti in una densità di almeno 104 batteri vivi per millilitro;e .4 la varietà di organismi nell'acqua di prova dovrebbe essere documentata secondo le classi di dimensioni citate sopra indipendentemente se siano usati gli assemblaggi di organismi naturali o gli organismi coltivati per soddisfare i requisiti di densità e di varietà degli organismi.

2.3.21 I seguenti batteri non necessitano di essere aggiunti all'acqua in ingresso, ma dovrebbero essere misurati all'ingresso e al momento della discarica:

.1 coliformi;

.2 gruppo enterococco;

.3 vibrio cholerae; e .4 batteri eterotrofaci.

2.3.22 Se per le prove sono utilizzati organismi coltivati, in tal caso dovrebbe essere assicurato che le regole locali applicabili della quarantena sono tenute in considerazione durante la cultura e la discarica.

Controllo e presa dei campioni a terra

2.3.23 La variazione del numero degli organismi di prova a causa del trattamento e durante lo stoccaggio nella cisterna che simula la cisterna di zavorra dovrebbe essere misurata usando i metodi descritti nella Part 4 dell'annesso, paragrafi da 4.5 a 4.7.

2.3.24 Dovrebbe essere verificato che durante il ciclo di prova il dispositivo di trattamento agisca entro i parametri specificati, quali il consumo di potenza e la portata.

2.3.25 I parametri ambientali quali il pH, la temperatura, la salinità, l'ossigeno disciolto, TSS, DOC, POC e torbidità (NTU)6 dovrebbero essere misurati nello stesso momento in cui i campioni descritti vengono prelevati.

2.3.26 I campioni durante le prove dovrebbero essere presi nei seguenti momenti e posizioni: immediatamente prima del dispositivo di trattamento, immediatamente dopo il dispositivo di trattamento ed allo scarico.

____________________

'6' NTU Unità nominale di torbidità

2.3.27 I cicli di controllo e trattamento possono essere effettuati simultaneamente o in sequenza. I campioni di controllo devono essere presi nello stesso modo in cui sono presi quelli di prova del dispositivo, come prescritto nel paragrafo 2.3.26 ed in corrispondenza dell'ingresso e dello scarico. Una serie di esempi sono riportati in figura 1.

2.3.28 L'impianto o le sistemazioni per il prelievo dei campioni dovrebbero essere tali da garantire che i campioni rappresentativi dell'acqua trattata e controllata possano essere presi arrecando agli organismi minimi effetti avversi.

2.3.29 I campionamenti descritti nei paragrafi 2.3.26 e 2.3.27 dovrebbero essere sempre raccolti in triplo.

2.3.30 Dovrebbero essere presi campioni separati per:

.1 gli organismi la cui dimensione minima è maggiore o uguale a 50 micrometri;

.2 gli organismi la cui dimensione minima è maggiore o uguale a 10 micrometri ed inferiore a 50 micrometri;

.3 i coliformi, gruppo enterococco, vibro cholerae e i batteri eterotrofici; e

.4 le prove di tossicità dell'acqua trattata, sulla discarica, per i Bwms che fanno uso di Sostanze Attive e anche per quei Bwms che non fanno uso di Sostanze Attive o Preparazioni ma per i quali é ragionevole pensare che si possano verificare dei cambiamenti nella composizione chimica dell'acqua trattata tali da determinare effetti negativi sulle acque riceventi a seguito della discarica.

2.3.31 Per confrontare gli organismi la cui dimensione minima é maggiore od uguale a 50 micrometri con quelli dello standard D-2, dovrebbero essere presi almeno 20 litri di acqua in ingresso e un metro cubo di acqua trattata, per tre volte. rispettivamente. Se i campioni sono concentrati ai fini del conteggio, i campioni dovrebbero essere concentrati usando un setaccio la cui dimensione diagonale della maglia non è maggiore di 50 micrometri.

2.3.32 Per la valutazione di organismi la cui dimensione minima é maggiore o uguale a 10 micrometri ma inferiore a 50 micrometri, dovrebbero essere presi almeno un litro di acqua in ingresso ed almeno 10 litri di acqua trattata. Se i campioni sono concentrati per il conteggio, i campioni dovrebbero essere concentrati usando un setaccio la cui dimensione diagonale della maglia non è maggiore di 10 micrometri.

2.3.33 Per la valutazione dei batteri dovrebbero essere raccolti, in bottiglie sterili, almeno 500 millilitri dell'acqua in ingresso e trattata.

2.3.34 I campioni dovrebbero essere analizzati non appena possibile dopo il campionamento, e analizzati vivi entro 6 ore o trattati in modo tale da garantire che può essere effettuata un'analisi corretta.

2.3.35 L'efficacia del sistema proposto dovrebbe essere provata con una metodologia scientifica standard nella forma di sperimentazione controllata, i.e. "esperimenti". In particolare, l'efficacia del Bwms sulla concentrazione degli organismi nell'acqua di zavorra dovrebbe essere provata confrontando l'acqua di zavorra trattata, i.e. "gruppi trattati", con i "gruppi di controllo" non trattati, in modo tale che:

.1 una sperimentazione dovrebbe consistere nel confronto tra l'acqua di controllo e l'acqua trattata. Dovrebbero essere prelevati campioni multipli, ma in un minimo di tre, di acqua di controllo e di quella trattata all'interno di un singolo ciclo di prova per ottenere una buona stima statistica delle condizioni all'interno dell'acqua durante la sperimentazione. Campioni multipli prelevati durante il ciclo singolo di prova non dovrebbero essere trattati come misure indipendenti nella valutazione statistica dell'effetto del trattamento, per evitare la "pseudoreplica".

2.3.36 Se in qualunque ciclo di prova il valore medio di concentrazione nella discarica di acqua controllata è inferiore od uguale a 10 volte i valori nella regola D-2.1, il ciclo di prova non è valido.

2.3.37 L'analisi statistica della funzionalità del Bwms dovrebbe comprendere dei t-test o test statistici simili, che confrontano l'acqua di controllo e quella trattata. Il confronto tra l'acqua di controllo e quella trattata fornirà una prova di mortalità inaspettata nell'acqua di controllo, indicando l'effetto di una sorgente incontrollata di mortalità nella sistemazione di prova.

2.4 Rapporto dei risultati delle prove

2.4.1 Dopo che le prove di approvazione sono stati completate, dovrebbe essere presentato all'Amministrazione un rapporto. Questo rapporto dovrebbe includere le informazioni riguardanti il progetto delle prove, i metodi dell'analisi e i risultati di queste analisi.

2.4.2 I risultati delle prove di efficacia biologica del Bwms dovrebbero essere accettati se durante le prove a terra e a bordo, come specificate nelle sezioni 2.2 e 2.3 di questo annesso, é dimostrato che il sistema ha soddisfatto lo standard nella regola D-2

in tutti i cicli di prova come previsto nel seguente paragrafo 4.7.

PARTE 3— SPECIFICA PER LE PROVE AMBIENTALE PER L'APPROVAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ACQUA DI ZAVORRA

Specifiche di prova

3.1 Le parti elettriche e elettroniche del Bwms dovrebbero essere soggette, nella configurazione standard di produzione, al programma di prove ambientali stabilite in questa specifica presso un laboratorio approvato per lo scopo dell'Amministrazione o da un'autorità competente della nazione del fabbricante.

3.2 L'evidenza della conformità con i test ambientali di seguito riportati dovrebbe essere inviata dal fabbricante all'Amministrazione unitamente alla richiesta per l'approvazione di tipo.

Dettagli delle specifiche di prova

3.3 L'apparecchiatura dovrebbe funzionare in modo soddisfacente al termine di ciascuna delle prove ambientali operative di seguito elencate.

Prova di vibrazione

3.4 Dovrebbe essere fatta una ricerca dei valori di risonanza nei seguenti intervalli di frequenza e ampiezza di oscillazione:

.1 2 a 13.3 Hz con un'ampiezza di vibrazione di l mm; e

.2 13.2 a 80 Hz con un'ampiezza di accelerazione di 0.7 g. Questa ricerca dovrebbe essere fatta in ognuno dei tre piani ortogonali ad una portata sufficientemente bassa per permettere il rilevamento di risonanza.

3.5 L'apparecchiatura dovrebbe essere sottoposta a vibrazione nei sopra citati piani per ogni frequenza risonante principale per un periodo di due ore.

3.6 In assenza di qualsiasi frequenza di risonanza, l'apparecchiatura dovrebbe essere sottoposta a vibrazione in ogni piano a 30 Hz con un'accelerazione di 0.7 g per un periodo di due ore.

3.7 Al termine delle prove specificate nei paragrafi 3.5 o 3.6 dovrebbe essere fatta un'ulteriore ricerca dei valori di risonanza e non dovrebbero esserci significativi cambiamenti nello schema di vibrazioni.

Prova di temperatura

3.8 L'apparecchiatura che può essere installata nelle aree esposte sul ponte scoperto, o in uno spazio chiuso non ambientalmente controllato dovrebbe essere sottoposta, per un periodo non inferiore a due ore, ad:

.1 una prova a bassa temperatura a -25°C; e .2 una prova ad alta temperatura a 55°C.

3.9 L'apparecchiatura che può essere installata in uno spazio chiuso che è ambientalmente controllato, compresi i locali macchine, dovrebbe essere sottoposto, per un periodo non inferiore a due ore, ad:

.1 un test a bassa temperatura a 0°C; e .2 un test ad alta temperatura a 55°C.

3.10 Al termine di ciascuna delle prove di cui ai sottoparagrafi soprariportati, il dispositivo dovrebbe essere messo in funzione e dovrebbe funzionare normalmente nelle condizioni di prova.

Prova di umidità

3.11 L'apparecchiatura dovrebbe esser lasciata spenta per un periodo di due ore alla temperatura di 55°C in un'atmosfera con un'umidità relativa di 90%. Alla fine di questo periodo, l'apparecchiatura dovrebbe essere messa in funzione e dovrebbe funzionare in modo soddisfacente per un'ora nelle condizioni di prova.

Prova per la protezione contro le ondate

3.12 L'apparecchiatura che può essere installata nelle aree esposte sul ponte scoperto dovrebbe essere soggetto ai test per la protezione contro le ondate in accordo con IP 56 della pubblicazione Iec 529 od un suo equivalente.

Variazioni della alimentazione di energia

3.13 L'apparecchiatura dovrebbe funzionare in modo soddisfacente con:

.1 una variazione di tensione di ± 10% insieme ad una contemporanea variazione di frequenza di ± 5%; e .2 una tensione transitoria di ± 20% insieme ad una contemporanea variazione di frequenza di 10%, con un tempo di recupero transitorio di tre secondi

Prova in posizione inclinata

3.14 11 Bwms dovrebbe essere progettato per operare quando la nave é trasversalmente diritta e quando è inclinata di qualsiasi angolo di inclinazione fino a 15° inclusi, su ciascun lato, in condizioni statiche e 22.5° in condizioni dinamiche (rollio), su ciascun lato, e simultaneamente inclinato dinamicamente (beccheggio) di 7.5° di prua o poppa. L'Amministrazione può permettere angoli di inclinazione diversi da quelli indicati, prendendo in considerazione il tipo, le dimensioni e le condizioni di servizio della nave ed il funzionamento operativo del dispositivo. Ogni variazione permessa deve essere documentata nel Certificato di Tipo Approvato.

Affidabilità dei dispositivi elettrici ed elettronici

3.15 I componenti elettrici ed elettronici dell'apparecchiatura dovrebbero essere di qualità garantita dal fabbricante ed adatti per lo scopo per il quale sono progettati.

PARTE 4— METODI DI ANALISI DEI CAMPIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTITUENTI BIOLOGICI NELL'ACQUA DI ZAVORRA

Processo di prelievo dei campioni ed analisi

4.1 I campioni prelevati durante le prove del Bwms probabilmente contengono una vasta diversità tassonomica di organismi, che variano enormemente per dimensioni e suscettibilità ai danni dovuti al campionamento ed all'analisi.

4.2 Quando è possibile, dovrebbero essere usati metodi standard ampiamente accettati per la raccolta, la gestione (inclusa la concentrazione), l'immagazzinamento, e l'analisi dei campioni. Questi metodi dovrebbero essere chiaramente citati e descritti nei piani e nei rapporti di prova. Sono inclusi metodi per individuare, conteggiare, ed identificare gli organismi e per determinare la probabilità di sopravvivenza (come definita in queste Linee Guida).

4.3 Quando i metodi standard non sono disponibili per organismi particolari o gruppi tassonomici, i metodi appositamente sviluppati dovrebbero essere descritti in dettaglio nei piani e rapporti di prova. La documentazione descrittiva dovrebbe includere ogni sperimentazione necessaria per validare l'uso dei metodi.

4.4 Data la complessità dei campioni di acqua naturale e trattata, la rarefazione degli organismi nei campioni trattati, richiesta dalla regola D-2, e le richieste di spese e di tempo degli attuali metodi standard, è probabile che verranno sviluppati nuovi approcci per le analisi della composizione, concentrazione, e della probabilità di sopravvivenza degli organismi nei campioni di acqua di zavorra. Le Amministrazioni/i Firmatari sono incoraggiati a condividere le informazioni relative ai metodi per l'analisi dei campioni di acqua di zavorra, sfruttando convegni scientifici esistenti, e documenti distribuiti attraverso l'Organizzazione.

Analisi dei campioni per determinare l'efficacia nel soddisfare gli standard dell'acqua scaricata

4.5 L'analisi dei campioni è utilizzata per determinare la composizione delle specie ed il numero di organismi vitali nel campione. Differenti campioni possono essere presi per determinare la capacità, di sopravvivenza e per la composizione delle specie.

4.6 La capacità di sopravvivenza di un organismo può essere determinata attraverso il giudizio vivo/morto dato da metodi adatti che includono, ma non si limitano a: cambiamenti morfologici, mobilità, macchie che usano tinture vive o tecniche molecolari.

4.7 Un ciclo di prova di trattamento dovrebbe essere considerato valido se:

.1 è valido secondo i paragrafi 2.2.2.5 o 2.3.36, a seconda dei casi;

.2 la densità media degli organismi, il cui diametro minimo è maggiore od uguale a 50 micrometri, nei campioni prelevati in triplo è inferiore a 10 organismi vitali per metro cubo;

.3 la densità media degli organismi, il cui diametro minimo è inferiore a 50 micrometri ma superiore o uguale a 10 micrometri, è inferiore a 10 organismi vitali per millilitro;

.4 la densità media di Vibrio cholerae (sierotipi 01 e 0139) è inferiore a l cfu per 100 millilitri, o inferiore a 1 cfu per 1 grammo (peso netto) di campioni dì zooplanction;

.5 la densità media di Scoli nei campioni prelevati in triplo è inferiore a 250 cfu per 100 millilitri; e .6 la densità media di Enterococci intestinale nei campioni prelevati in triplo è inferiore a 100 cfu per 100 millilitri.

4.8 Si raccomanda di considerare una lista non esaustiva dei metodi standard e delle tecniche innovative di ricercà7'.

Analisi dei campioni per determinare l'accettabilità eco-tossicologica della acqua scaricata

4.9 Le prove della tossicità della discarica dell'acqua trattata dovrebbero essere condotte in accordo con i paragrafi da 5.2.3 a 5.2.7 delle Procedure per l'approvazione dei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra che fanno uso delle Sostanze Attive, come modificate (risoluzione Mepc.169(57)).

7_______________________

Fonti suggerite possono includere ma non sono limitate a:

.1 The Handbook of Standard Methods For the Analysis of Water and Waste Water.

.2 Metodi standard di Iso.

.3 Metodi standard di Unesco.

.4 World Health Organization.

.5 Metodi standard della American Society of Testing and Materials (ASTM).

.6 Metodi standard dell' Agenzia Americana Epa.

.7 Documenti di ricerca revisionato e pubblicato nelle riviste scientifiche.

.8 documenti di Mepc.

Appendice

LOGO NOME DELL'AMMINISTRAZIONE

CERTIFICATO DI TIPO APPROVATO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELL'ACQUA DI ZAVORRA

Questo per certificare che il sistema di gestione dell'acqua di zavorra sotto indicato è stato esaminato e provato in accordo con i requisiti delle specifiche contenute nelle Linee Guida contenute nella risoluzione Imo Mepc...(..). Questo certificato è valido solo per il sistema di gestione dell'acqua di zavorra cui si fa riferimento nel seguito. Sistema di gestione dell'acqua di zavorra fornito da.... designazione del tipo e del modello....... e comprendente:

Sistema di gestione dell'acqua di zavorra costruito da.... in accordo con i disegni dell' apparecchiatura/montaggio No....... data..... Altre apparecchiature costruite da......

in accordo con i disegni dell'apparecchiatura/montaggio No...... data... Capacità nominale di trattamento...... m3/h Una copia di questo Certificato di Approvazione di Tipo, dovrebbe essere sempre tenuta a bordo della nave munita di questo sistema di gestione dell'acqua di zavorra. Un riferimento al protocollo di prova e una copia dei risultati delle prove dovrebbe essere disponibile per l'ispezione a bordo della nave. Se il certificato di tipo approvato è emesso sulla base di un'approvazione di un'altra Amministrazione, deve essere fatto riferimento a tale Certificato di Tipo Approvato.

Condizioni limitative imposte sono descritte nell'appendice di questo documento.

Timbro ufficiale Firmato Amministrazione di Datato questo ..... giorno di..... 20... Allegati. Copia dei risultati originali delle prove Figura 1

Disposizione schematica di possibili test a terra

Allegato 2

Risoluzione Mepc.169(57)
Adottata il 4 Aprile 2008
PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ACQUA DI ZAVORRA CHE UTILIZZANO SOSTANZE ATTIVE (G9)

Il Comitato per la protezione dell'ambiente marino

Richiamando l'Articolo 38(a) della Convenzione sulla Organizzazione Internazionale Marittima relativamente alle funzioni del Comitato per la Protezione dell'Ambiente Marino conferitegli al riguardo dalle convenzioni internazionali per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento marino,

Notando che la regola D-3.2 della Convenzione Internazionale per il Controllo e Gestione dell'Acqua di Zavorra e Sedimenti delle navi, 2004 richiede che sistemi di gestione dell'acqua di zavorra che utilizzano Sostanze Attive o Preparazioni che contengono una o più Sostanze Attive utilizzate per ottemperare a questa Convenzione siano approvati dall'Organizzazione sulla base di Procedure sviluppate dall'Organizzazione,

Notando anche la risoluzione Mepc.126(59) con la quale il Comitato ha adottato le Procedure per l'Approvazione dei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra che utilizzano Sostanze Attive (G9),

Notando inoltre che con la risoluzione Mepc.126(53) il Comitato ha convenuto di mantenere la Procedura (G9) in revisione alla luce dell'esperienza guadagnata,

Avendo considerato, alla sua cinquantasettesima sessione, le raccomandazioni fatte dal Gruppo di Revisione dell'Acqua di Zavorra,

1. Adotta la Procedura revisionata per l'approvazione dei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra che utilizzano Sostanze Attive (G9), come riportata nell'Annesso a questa risoluzione;

2. Invita gli Stati Membri a dare dovuta considerazione alla Procedura revisionata (G9) nella valutazione dei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra che utilizzano Sostanze Attive prima della sottomissione delle proposte all'approvazione del Comitato;

3. Concorda di tenere la Procedura revisionata (G9) in revisione alla luce dell'esperienza guadagnata;

4. Sollecita gli Stati Membri a portare la succitata procedura all'attenzione dei fabbricanti di sistemi di gestione dell'acqua di zavorra ed altre parti interessate allo scopo di incoraggiarne il suo impiego;

5. Revoca le procedure adottate dalla risoluzione Mepc.126(53).

Annesso

Procedura per l'approvazione dei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra che utilizzano sostanze attive (G9)

Contenuto

1 INTRODUZIONE

2 DEFINIZIONI

3 PRINCIPI

4 REQUISITI GENERALI

Identificazione

Dati per le Sostanze Attive e per le Preparazioni

Rapporto di valutazione

5 CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO

Selezione preliminare della persistenza, bioaccumulazione e tossicità

Prova di tossicità dell'acqua di zavorra trattata

Caratterizzazione ed analisi del rischio

6 CRITERI DI VALUTAZIONE

Sicurezza della nave e dell'equipaggio

Protezione dell'ambiente

7 REQUISITI PER L'UTILIZZO DI SOSTANZE ATTIVE E PREPARAZIONI

Maneggio delle Sostanze Attive e delle Preparazioni

Documentazione della pericolosità e etichettatura

Procedure ed impieghi

8 APPROVAZIONE

Approvazione di base

Approvazione finale

Notifica dell'approvazione

Modifiche

Ritiro dell'approvazione

Appendice

Schema per l'approvazione di Sostanze Attive o Preparazioni e dei Sistemi di Gestione dell'Acqua di Zavorra che utilizzano Sostanze Attive

PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ACQUA DI ZAVORRA CHE UTILIZZANO SOSTANZE ATTIVE (G9)

1 INTRODUZIONE

1.1 Questa procedura descrive l'approvazione ed il ritiro dell'approvazione dei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra che utilizzano Sostanze Attive al fine di ottemperare alla Convenzione e le loro modalità applicative come indicate nella regola D-3 della Convenzione Internazionale per il Controllo e Gestione dell'Acqua di Zavorra e Sedimenti delle navi. La Convenzione richiede che in caso di ritiro dell'approvazione, l'uso delle relative Sostanza o Sostanze Attive sia proibito entro un anno della data del detto ritiro.

1.2 Al fine di ottemperare alla Convenzione, i sistemi di gestione dell'acqua di zavorra che utilizzano Sostanze Attive o Preparazioni che contengono una o più Sostanze Attive devono essere approvati dall'Organizzazione, sulla base di una procedura sviluppata dall'Organizzazione.

1.3 L'obiettivo di questa procedura è determinare l'accettabilità delle Sostanze Attive e delle Preparazioni che contengono una o più Sostanze Attive e la loro applicazione nei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra per quanto riguarda la sicurezza della nave, della salute umana e dell'ambiente marino.Questa procedura é prevista come salvaguardia per l'uso sostenibile di Sostanze Attive e Preparazioni.

1.4 Questa procedura non è intesa per la valutazione dell'efficacia delle Sostanze Attive. L'efficacia dei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra che utilizzano Sostanze Attive dovrebbe essere valutata in accordo con le Linee Guida per l'approvazione dei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra (G8).

1.5 L'obiettivo della procedura è assicurare l'appropriata applicazione delle richieste contenute nella Convenzione e delle salvaguardie richieste da essa. Nuove versioni della procedura saranno circolate dall'Organizzazione dopo la loro approvazione.

2 DEFINIZIONI

2.1 Al fine dell'applicazione di questa procedura si applicano le definizioni della Convenzione e:

.1 "Sostanza Attiva" significa una sostanza od organismo, inclusi un virus o un fungo che hanno un'azione generale o specifica su o contro gli organismi acquatici nocivi e patogeni.

.2 "Discarica dell'acqua di zavorra" significa l'acqua di zavorra quale vorrebbe essere scaricata fuoribordo

.3 "Preparazione" significa ogni formulazione contenente una o più Sostanze Attive e che include qualsiasi additivo. Detto temine include anche ogni Sostanza Attiva generata a bordo al fine della gestione dell'acqua di zavorra ed ogni relativa sostanza chimica che si forma nel sistema di gestione dell'acqua di zavorra che utilizza Sostanze Attive al fine di ottemperare alla Convenzione.

4. "Sostanze chimiche relative" significano prodotti di trasformazione o reazione che vengono prodotti nell'acqua di zavorra o nell'ambiente che la riceve durante e dopo l'impiego del sistema di gestione dell'acqua di zavorra e che possono creare preoccupazione per la sicurezza della nave, dell'ambiente marino e/o della salute umana.

3 PRINCIPI

3.1 Sostanze Attive e Preparazioni possono essere aggiunte all'acqua di zavorra o possono essere generate a bordo delle navi dalle tecnologie impiegate nei sistemi di gestione delle acque di zavorra che utilizzano una Sostanza Attiva per ottemperare alla Convenzione.

3.2 Le Sostanze Attive e le Preparazioni soddisfano lo scopo per il quale esse sono intese attraverso l'azione sugli organismi acquatici nocivi e patogeni delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. Tuttavia, se l'acqua di zavorra è ancora tossica al momento della sua discarica nell'ambiente, gli organismi nell'acqua ricevente possono soffrire danni inaccettabili. Sia la Sostanza Attiva o la Preparazione che l'acqua di zavorra scaricata dovrebbero essere soggetti a prove di tossicità al fine di proteggere l'ambiente ricevente o la salute umana dagli effetti tossici dovuti alle discariche. La prova di tossicità è necessaria per determinare se una Sostanza Attiva o Preparazione può essere usata, ed a quali condizioni la possibilità di nuocere all'ambiente ricevente od alla salute umana è accettabilmente bassa.

3.3 Ogni sistema che utilizza o genera Sostanze Attive, Sostanze Chimiche Relative o radicali liberi durante il processo di trattamento per eliminare gli organismi al fine di ottemperare alla Convenzione dovrebbe essere soggetto a questa Procedura. 3.4 I sistemi di gestione dell'acqua di zavorra che utilizzano Sostanze Attive o Preparazioni devono essere sicuri per quanto riguarda la nave, il suo equipaggiamento ed il personale per ottemperare alla Convenzione.

3.5 L'approvazione di Sostanze Attive e Preparazioni che utilizzano virus o funghi nei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra non sono oggetto di questa procedura. L'approvazione di dette sostanze per la gestione dell'acqua di zavorra dovrebbe richiedere una considerazione addizionale da parte dell'Organizzazione in conformità alla regola D-3 della Convenzione, se viene proposto l'utilizzo di dette sostanze.

3.6 Le Amministrazioni dovrebbero controllare la qualità e la completezza di ogni sottomissione per Approvazione di Base o per l'Approvazione Finale in relazione alla versione più aggiornata della Metodologia per l'acquisizione di informazioni e la conduzione del lavoro del Gruppo Tecnico concordato dall'Organizzazione, prima della sua sottomissione al Mepc.

4 REQUISITI GENERALI

4.1 Identificazione

4.1.1 La proposta per l'approvazione di una Sostanza Attiva o di una Preparazione dovrebbe includere una identificazione chimica e descrizione dei componenti chimici anche se generati a bordo. Dovrebbe essere fornita una identificazione chimica per ogni Sostanza Chimica Relativa.

4.2 Dati per le Sostanze Attive e Preparazioni

4.2.1 Una proposta di approvazione deve contenere informazioni sulle proprietà od effetti della Preparazione, inclusi tutti i suoi componenti, come segue:

.1 Dati relativi agli effetti sulle piante acquatiche, invertebrati, pesci ed altri biota, inclusi gli organismi sensibili e rappresentativi:

  • tossicità acquatica acuta;
  • tossicità acquatica cronica;
  • rottura endocrina;
  • tossicità dei sedimenti;
  • biodisponibilità/bioingrandimento/bioconcentrazione; e
  • effetti sulla catena alimentare/popolazione

.2 Dati relativi alla tossicità sui mammiferi:

  • tossicità acuta;
  • effetti sulla pelle e sugli occhi;
  • tossicità cronica ed a lungo termine;
  • tossicità relativa allo sviluppo ed alla riproduzione;
  • carcinogenicità; e
  • mutagenicità.

.3 Dati relativi alla destinazione ed effetto nell'ambiente in condizioni aerobiche e anaerobiche:

  • modi di degradazione (Biotica;abiotica);
  • bioaccumulazione, coefficiente di partizione, coefficiente ottanolo/acqua;
  • persistenza ed identificazione dei principali metaboliti nel relativo fluido (acqua di zavorra, acqua di mare ed acqua dolce);
  • reazione con materie organiche;
  • effetti fisici potenziali sugli habitat selvatici e bentici;
  • residui potenziali nei frutti di mare; e
  • tutti gli effetti interattivi conosciuti.

.4 Proprietà fisiche e chimiche delle Sostanze Attive e Preparazioni e dell'acqua di zavorra trattata, se applicabili:

  • punto di fusione;
  • punto di ebollizione;
  • infiammabilità;
  • densità (densità relativa);
  • pressione di vapore, densità di vapore;
  • solubilità in acqua/costante di dissociazione (pKa);
  • potenziale ossidante/riducente;
  • corrosività dei materiali od equipaggiamenti normalmente impiegati nella costruzione navale;
  • temperatura di auto-ignizione; e
  • altri relativi pericoli fisici e chimici conosciuti.

.5 Metodi analitici alle relative concentrazioni ambientali.

4.2.2 Una proposta di approvazione dovrebbe contenere i dati sopraelencati sia per la Preparazione che per ciascun componente separatamente, e dovrebbe altresì allegare l'elenco dei nomi e le relative quantità (in percentuali volumetriche) dei componenti. Come indicato nella sezione 8.1, tutti i dati di proprietà del richiedente dovrebbero essere trattati in modo confidenziale.

4.2.3 Le prove delle Sostanze Attive e delle Preparazioni dovrebbero essere effettuate in accordo con Linee Guida riconosciute internazionalmente 1.

I Preferibilmente Organization for Economie Co-operation and Development (Oecd) Guidelines for Testing of Chemicals (1993) o altre prove equivalenti

4.2.4 La procedura di prova dovrebbe contenere un rigoroso programma di controllo qualità/assicurazione qualità che consiste in:

.1 Sia un Piano di Gestione della Qualità (QMP) che un Piano di Progetto di Assicurazione della Qualità (QAPP). Guide per la preparazione di questi piani assieme con altri documenti guida ed altre informazioni sul controllo della qualità sono disponibili per essere scaricati dall'International Organization for Standardization (Iso) (www.iso.org).

2. Il QMP tratta la struttura della gestione del controllo della qualità e le politiche di Organizzazione di Prova (inclusi i subfornitori ed i laboratori esterni).

.3 11 QAPP è un documento tecnico specifico di progetto che riflette le specificità del sistema da sottoporre a prova, l'impianto di prova ed altre condizioni che influenzano il progetto attuale e l'implementazione delle sperimentazioni richieste.

4.2.5 Raccolte di documenti già utilizzate per la registrazione di sostanze chimiche possono essere inviate dal richiedente per soddisfare i dati richiesti, necessari per la valutazione delle Sostanze Attive e delle Preparazioni in accordo a questa procedura. 4.2.6 La proposta dovrebbe descrivere le modalità di applicazione della Preparazione per la gestione dell'acqua di zavorra, inclusi il richiesto dosaggio ed il tempo di ritenzione. 4.2.7 Una proposta di approvazione dovrebbe includere le schede di Sicurezza dei Materiali (M)SDS)

4.3 Rapporto di valutazione

4.3.2 Una proposta di approvazione dovrebbe includere il rapporto di valutazione. 11 rapporto di valutazione dovrebbe tener conto della qualità dei rapporti di prova, la caratterizzazione del rischio ed una considerazione sull'incertezza associata alla valutazione.

5 CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO

5.1 Esame preliminare della persistenza, bioaccumulazione e tossicità

5.1.1 Una valutazione delle proprietà intrinseche delle Sostanze Attive e/o Preparazioni quali la persistenza, la bioaccumulazione e la tossicità dovrebbe essere effettuata (vedere Tavola 1 in sezione 6).

.1 Prove di persistenza:

La persistenza dovrebbe preferibilmente essere accertata con sistemi di prova di simulazione che determinino la mezza-vita nelle relative condizioni. Prove di esame preliminare della biodegradabilità possono essere impiegate per mostrare che le sostanze sono rapidamente biodegradabili. La determinazione della mezza-vita dovrebbe includere l'accertamento delle relative sostanze chimiche.

.2 Prove di bioaccumulazione:

L'accertamento del (potenziale per la) bioaccumulazione dovrebbe utilizzare fattori di bioconcentrazione misurati su organismi marini (o di acqua dolce). Qualora queste prove non siano applicabili o qualora logPow sia 60 giorni in acqua di mare > 40 giorni in acqua dolce* > 180 giorni nei sedimenti marini, o < 120 giorni in sedimenti di acqua dolce* Bioaccumulazione CF>2000 o LogP ottanolo/acqua_>3 Tossicità NOEC cronico > 0,01 mg/l

*Al fine dell'accertamento del rischio dell'ambiente marino i dati ottenuti in condizioni marine possono prevalere sui dati di mezza-vita in acqua dolce ed in sedimenti di acqua dolce.

6.4.2 L'Organizzazione dovrebbe determinare l'accettabilità complessiva del rischio che la Preparazione può porre nel suo impiego per la gestione dell'acqua di zavorra. Dovrebbe fare ciò confrontando le informazioni fornite e le valutazioni effettuate del PBT e delle discariche con la conoscenza scientifica delle Sostanze Attive, Preparazioni e Sostanze Chimiche Relative considerate. La valutazione del rischio dovrebbe tener conto qualitativamente degli effetti cumulativi che possono accadere tenuto conto della natura delle operazioni in navigazione ed in porto.

6.4.3 La valutazione del rischio dovrebbe considerare le incertezze associate alla richiesta di approvazione, e, come appropriato, fornire consigli su come queste incertezze possono essere trattate.

6.4.4 Dovrebbe essere fornito dal richiedente un Documento di Scenario delle Emissioni (ESD) quale parte della procedura di Valutazione del Rischio per i sistemi di gestione dell'acqua di zavorra. L'ESD dovrebbe essere basato sul peggior caso di scenario di discarica e dovrebbe essere considerato come il primo stadio di un approccio scalare per lo sviluppo di un completo ESD, quando saranno disponibili più dati sulle potenziali discariche e tecnologie.

7 REQUISITI PER L'IMPIEGO DI SOSTANZE ATTIVE E DI PREpaRAZIONI. 7.1 Maneggio di Sostanze Attive e Preparazioni

7.1.1 La proposta di approvazione di Sostanze Attive e di Preparazioni dovrebbe includere informazioni circa il loro impiego ed applicazione previsti. La quantità di Sostanze Attive e di Preparazioni da addizionare all'acqua di zavorra e la massima concentrazione ammissibile di Sostanze Attive in essa dovrebbe essere descritta nelle istruzioni fornite dal fabbricante. Il sistema dovrebbe assicurare che il massimo dosaggio e la massima concentrazione della discarica non siano mai superati.

7.1.2 Una valutazione dovrebbe essere effettuata per assicurare il sicuro maneggio e stoccaggio a bordo dei prodotti chimici impiegati per trattare l'acqua di zavorra, impiegando le Convenzioni. Codici e guide Imo esistenti.

7.2 Documentazione di pericolosità ed etichettatura

7.2.1 La proposta dovrebbe includere gli (M)SDS) come richiesto. Il (M)SDS dovrebbe descrivere le appropriate modalità di stoccaggio e di movimentazione, insieme con gli effetti di degradazione e reattività chimica durante lo stoccaggio, e dovrebbe essere incluso nelle istruzioni fornite dal fabbricante.

7.2.2 Documentazione di pericolosità o il (M)SDS dovrebbero essere conformi al UN Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) ed alle relative regole (e.g. il Codice IMDG) e linee-guida (e.g. il Gesamp Hazard Evaluation Procedure) dell'Imo. Quando questa procedura non è applicabile dovrebbero essere seguiti le relative procedure nazionali o regionali.

7.3 Procedure ed utilizzo

7.3.1 Dovrebbero essere sviluppate e fornite procedure ed informazioni dettagliate circa l'utilizzo sicuro di Sostanze Attive e Preparazioni a bordo, tenuto conto delle Convenzioni. Codici e guide Imo esistenti. Le procedure dovrebbero essere conformi alle condizioni di approvazione quali la eventuale massima concentrazione ammissibile e la eventuale massima concentrazione nella discarica.

8 APPROVAZIONE

8.1 Approvazione di base

8.1.1 Tutti i dati di proprietà del richiedente dovrebbero essere trattati in modo confidenziale dall'Organizzazione e dal suo Gruppo Tecnico, dalle Autorità Competenti coinvolte e dagli eventuali evaluating regulatoty scientist. Tuttavia tutte le informazioni relative alla sicurezza e protezione dell'ambiente, incluse le proprietà fisiche/chimiche, la destinazione ambientale e la tossicità, dovrebbero essere trattate in modo non confidenziale.

8.1.2 Procedura da seguire:

.1 11 fabbricante dovrebbe valutare le Sostanze Attive o le Preparazioni e la potenziale discarica in conformità con i criteri di approvazione specificati in questa procedura.

.2 Completato ciò il fabbricante dovrebbe preparare una Richiesta per le Sostanze Attive e le Preparazioni e sottometterla al Membro dell'Organizzazione interessato. Una richiesta dovrebbe essere fatta solamente quando il sistema di trattamento dell'acqua di zavorra, la Sostanza Attiva o la Preparazione sono stati sufficientemente progettati, sviluppati e provati per fornire i dati completi necessari per un'Approvazione di Base.

.3 L'Amministrazione che ha ricevuto una richiesta soddisfacente dovrebbe proporne al più presto 1' approvazione all'Organizzazione.

.4 I membri dell'Organizzazione possono proporre un'approvazione.

.5 L'Organizzazione dovrebbe comunicare e fissare il tempo previsto per la valutazione delle Sostanze Attive e Preparazioni.

.6 I Firmatari, i Membri dell'Organizzazione, le Nazioni Unite e le sue Agenzie specializzate, le organizzazioni intergovernative che hanno accordi con l'Organizzazione e le organizzazioni non governative che hanno rapporti di consulenza con l'Organizzazione possono sottomettere informazioni relative alla valutazione.

.7 L'Organizzazione dovrebbe stabilire un Gruppo Tecnico in conformità con le sue norme procedurali assicurando che i dati di proprietà del richiedente siano trattati confidenzialmente.

.8 11 Gruppo Tecnico dovrebbe esaminare la proposta complessiva assieme a tutti i dati addizionali forniti e rapportare all'Organizzazione se la proposta ha dimostrato la possibilità di rischi irragionevoli per l'ambiente, la salute umana, le proprietà e le risorse in accordo con i criteri specificati in questa procedura.

.9 II rapporto del Gruppo Tecnico dovrebbe essere in forma scritta e circolato ai Firmatari, ai Membri dell'Organizzazione, alle Nazioni Unite ed alle sue Agenzie specializzate, alle organizzazioni intergovernative che hanno accordi con l'Organizzazione ed alle organizzazioni non governative che hanno rapporti di consulenza con l'Organizzazione prima del suo esame da parte del Comitato competente.

.10 H Comitato dell'Organizzazione dovrebbe decidere, sulla base del rapporto del Gruppo Tecnico, se approvare la proposta, introducendo in essa qualunque modifica, se appropriata.

.11 11 Membro dell'Organizzazione che ha sottomesso la richiesta all'Organizzazione dovrebbe informare in forma scritta il richiedente circa le decisioni prese in merito alla relativa Sostanza Attiva o Preparazione ed il suo sistema applicativo.

.12 Le Sostanze Attive e Preparazioni che ricevono l'Approvazione di base dall'Organizzazione possono essere utilizzate per le prove di prototipo o di approvazione del tipo sulla base delle linee guida sviluppate dall'Organizzazione 4.

4 Guidelines for approvai and oversight of prototype ballasi water treatment technologies (G10) and Guidelines for approvai of Ballast Water Management Systems (G8).

.13 Un richiedente che vuole usufruire dell'Approvazione di Base di Sostanze Attive o Preparazioni dovrebbe fornire nella sua richiesta un consenso scritto del richiedente la cui Sostanza Attiva o Preparazione abbia ottenuto l'Approvazione di Base iniziale. 8.2 Approvazione finale

8.2.1 In accordo con la regola D-3.2, un sistema di gestione dell'acqua di zavorra che utilizza una Sostanza Attiva od una Preparazione (che ha ricevuto l'Approvazione di Base) per ottemperare alla Convenzione deve essere approvato dall'Organizzazione. A tal fine il Membro dell'organizzazione che ha sottomesso una richiesta dovrebbe effettuare le Prove di Tipo in conformità con le Linee Guida per i sistemi di gestione dell'acqua di zavorra (G8). I risultati dovrebbero essere inviati all'Organizzazione per ricevere la conferma che la tossicità residua della discarica è conforme alla valutazione fatta per l'Approvazione di Base. Ciò dovrebbe risultare nell'Approvazione Finale del sistema di gestione dell'acqua di zavorra in conformità alla regola D-3.2. Le Sostanze Attive e le Preparazione che hanno ricevuto l'Approvazione di Base dall'Organizzazione possono essere utilizzate per la valutazione dei sistemi per la gestione dell'acqua di zavorra che utilizzano Sostanze Attive o Preparazioni, ai fini dell'Approvazione Finale.

8.2.2 Deve essere notato che, sulla base delle prove a terra delle Linee Guida (G8), solamente i risultati delle prove di tossicità residua dovrebbero essere incluse nella proposta di Approvazione Finale in accordo con la Procedura (G9). Tutte le rimanenti prove delle Linee-Guida (G8) sono soggette alla valutazione ed attenzione dell'Amministrazione. Sebbene l'Approvazione di Base in accordo con la Procedura G(9) non dovrebbe essere un prerequisito delle prove di Approvazione di Tipo, poiché un'Amministrazione può regolamentare le discariche dalle sue navi nella sua giurisdizione, l'Approvazione di Base sarebbe ancora richiesta e la tecnologia specifica non potrebbe essere utilizzata su navi in un'altra giurisdizione senza l'Approvazione di Base.

8.2.3 Dovrebbe essere notato che quando un sistema ha ottenuto l'Approvazione Finale in accordo con questa Procedura, il relativo richiedente non dovrebbe sottomettere a posteriori nuovi dati in caso di cambio nella Metodologia approvata dall'Organizzazione. 8.3 Notifica dell'approvazione

8.3.1 L'Organizzazione registrerà le Approvazioni di Base e Finale di Sostanze Attive e di Preparazioni e dei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra che utilizzano Sostanze Attive e circoleranno una volta all'anno l'elenco contenente le seguenti informazioni:

  • Nome del sistema di gestione dell'acqua di zavorra che utilizza Sostanze Attive e Preparazioni;
  • Data di approvazione;
  • Nome del fabbricante; e
  • Ogni altra indicazione, se necessaria.

8.4 Modifiche

8.4.1 I fabbricanti dovrebbero comunicare al Membro dell'Organizzazione qualunque modifica dei nomi, inclusi il nome commerciale ed il nome tecnico, della composizione o dell'utilizzo di Sostanze Attive e Preparazioni nel sistema di gestione dell'acqua di zavorra che è stato approvato dall'Organizzazione.

Il Membro dell'Organizzazione dovrebbe di conseguenza informare l'Organizzazione. 8.4.2 I fabbricanti che intendono cambiare significativamente qualsiasi parte del sistema di gestione dell'acqua di zavorra che è stato approvato dall'Organizzazione o le Sostanze Attive e Preparazioni utilizzate in esso dovrebbero inviare una nuova richiesta. 8.5 Ritiro dell'approvazione

8.5.1 L'Organizzazione può ritirare qualsiasi approvazione nei seguenti casi:

.1 Se le Sostanze Attive e le Preparazioni od il sistema di gestione dell'acqua di zavorra non sono più conformi ai requisiti a causa di modifiche della Convenzione.

.2 Se qualsiasi dato o rapporto di prova differisce sensibilmente dai dati ai quali si è fatto riferimento al tempo dell'approvazione ed è ritenuto non conforme alle condizioni di approvazione.

.3 Se una richiesta di ritiro viene presentata dal Membro dell'Organizzazione a nome del Fabbricante.

.4 Se viene dimostrato da qualsiasi Membro dell'Organizzazione od osservatore che un irragionevole pericolo per l'ambiente, la salute umana, le proprietà o le risorse è stato causato da un sistema approvato di gestione dell'acqua di zavorra che utilizza Sostanze Attive o Preparazioni.

Note redazionali

1.

Si presenta la sola "traduzione cortesia" della risoluzione Mepc. 174(58) pubblicata sulla Gu dell'8 settembre 2010 (con esclusione della versione in inglese della stessa).

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