Acque

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Emilia Romagna 8 luglio 2010, n. 5484

Acque - Controversie che incidono direttamente sulle acque pubbliche - Competenza del Tsap - Sussiste

Spetta al Tribunale superiore delle acque pubbliche decidere i ricorsi avverso atti della P.a. che incidono direttamente sulla materia delle acque pubbliche.
Quando le controversie incidono solo in via di riflesso o indirettamente sulle "acque pubbliche", al contrario, la giurisdizione del Tribunale istituito dal Rd 1775/1933 è esclusa a favore del Giudice amministrativo.
Con queste motivazioni il Tar Emilia Romagna ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso sottoposto alla sua valutazione, sulle ulteriori condizioni imposte dal Magistrato del Po a un privato - già autorizzato dal Comune – per l’esecuzione di alcune modifiche edilizie a un fabbricato sito nelle vicinanze di un fiume, a meno di 5 metri dall'argine (sentenza 5484/2010).
Tale situazione implica la giurisdizione del Tsap, sottolinea il Giudice amministrativo, "basata sulla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali e di assicurare il libero deflusso delle acque".

Tar Emilia-Romagna

Sentenza 8 luglio 2010, n. 5484

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

Sul ricorso numero di registro generale 675 del 1997, proposto da:

(omissis);

contro

Ministero dei Lavori Pubblici — Magistrato Per il Po, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4; Regione Emilia Romagna;

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'autorizzazione 11.11.1996 prot. 719 ad oggetto nulla osta idraulico per lavori di manutenzione straordinaria ad un fabbricato in destra del fiume Panaro in loc. Casoni di sotto in Comune di Finale Enilia con la quale il Magistrato del Po ha posto condizioni per la ristrutturazione edilizia di un'autorimessa;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dei Lavori Pubblici — Magistrato Per il Po;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27/05/2010 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

Fatto e diritto

1. La ricorrente riferisce di essere proprietaria di un fabbricato ad uso autorimessa a meno di 5 ml. dall'argine del fiume Panaro.

Ottenuta la concessione edilizia da parte del Comune, a seguito di ispezione di un tecnico dell'ufficio del magistrato del Po, presentava altresì un'istanza di autorizzazione anche a detta Amministrazione.

Il Magistrato del Po rilasciava l'autorizzazione sottoponendola a varie condizioni.

2. Avverso detto provvedimento di nulla osta idraulico presentava ricorso al Tar deducendone l'illegittimità.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata , rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, che ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo rientrando la materia in quella della Tsap e contro deducendo nel merito alle avverse doglianze.

Le parti hanno sviluppato le rispettive difese anche nel corso della discussione orale e la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Va accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Avvocatura dello Stato.

In linea di diritto va osservato che la giurisdizione del Tsap, prevista dal Rd n 1775 del 1933, articolo 143 ha ad oggetto i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi che — pur se promananti da autorità diverse da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque — siano caratterizzati dall'incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, restandone invece escluse le controversie che solo in via di riflesso o indirettamente abbiano una tale incidenza (Cassazione civile , Sezioni Unite, 12 maggio 2009 , n. 10845; Cassazione civile , Sezioni Unite, 08 aprile 2009 , n. 8509).

4. Nella specie, non può essere revocato in dubbio che i provvedimenti impugnati siano stati motivati in base alla dislocazione degli immobili in questione a distanza inferiore a cinque metri lineari dall'argine del torrente e che tale profilo integri una situazione che va ad incidere in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche, cosa questa che comporta la diretta incidenza dei provvedimenti amministrativi de quibus sul richiamato regolare regime delle acque pubbliche e che implica pertanto la giurisdizione de Tsap, atteso il carattere inderogabile della tutela delle acque, basata sulla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali e di assicurare il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici.

4.1. Ne consegue che va affermata la giurisdizione del Tsap e che le parti vanno rimesse di fronte a tale Consesso.

5. Le spese possono essere compensate attesa la novità della questione interpretativa e la mancanza di precedenti giurisprudenziali specifici al momento della presentazione del ricorso.

6. Ben potranno, tuttavia, gli interessati riassumere il giudizio davanti al Tsap nei termini di sei mesi, salvi gli effetti sostanziali e processuali in virtù del principio della traslatio judici, secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2007, ai sensi dell'articolo 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna – Bologna, Sezione Seconda, dichiara INAMMISSIBILE il ricorso in epigrafe indicato per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del Tsap

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27/05/2010 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

Depositata in Segreteria il 8 giugno 2010

 

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