Rifiuti

Normativa Vigente

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Provvedimento abrogato. Testo vigente fino al 11/05/2011

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 9 luglio 2010

(Gu 13 luglio 2010 n. 161)

Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 recante: "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini" e, in particolare, l'articolo 14-bis;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante: "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009", pubblicato nella Gazzetta ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9, supplemento ordinario;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"", pubblicato nella Gazzetta ufficiale 27 febbraio 2010, n. 48, supplemento ordinario;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche e integrazioni al citato decreto 17 dicembre 2009, come modificato dal predetto decreto del 15 febbraio 2010;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 3134/2010 dell'8 luglio 2010, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2010;

Adotta

il seguente decreto:

Articolo 1

Operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti — Sistri

1. I termini di cui agli articoli 1, commi 1 e 4, e 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 relativi all'operatività del Sistri, sono prorogati al 1° ottobre 2010.

2. Il termine, previsto nell'allegato IA del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, punto 5. "Procedura di ritiro", per il completamento della distribuzione dei dispositivi Usb e l'installazione delle black box è prorogato al 12 settembre 2010.

3. Il termine di trenta giorni previsto all'allegato IB del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, punto 1. "Individuazione delle officine autorizzate all'installazione delle black box", per la presentazione delle domande di autorizzazione all'installazione delle black box da parte delle imprese in possesso dei requisiti previsti nel citato allegato IB del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, che espletano l'attività di autoriparazione nel settore elettrauto, è soppresso. I corsi di formazione avranno luogo nelle date indicate sul Portale Sistri, in numero di due per ciascun anno solare a decorrere dal 2011. Per l'anno 2010, fatta salva la validità del corso di formazione già tenuto alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha luogo un ulteriore corso di formazione. Le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione all'installazione delle black box e la procedura per il rilascio delle autorizzazioni predette sono regolate dalle norme contenute nel medesimo allegato IB del decreto ministeriale 17 dicembre 2009.

Articolo 2

Estensione della videosorveglianza agli impianti dedicati di coincenerimento dei rifiuti

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, si applicano anche agli impianti di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti e ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133.

Articolo 3

Modifiche all'articolo 3 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009

1. All'articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "al predetto Albo" sono aggiunte le seguenti: "e per i Comuni della Regione Campania che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani".

2. All'articolo 3, comma 11 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Al fine di consentire la consultazione del registro cronologico e delle singole schede di movimentazione, i dispositivi Usb sono tenuti presso l'unità o la sede dell'impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.".

Articolo 4

Modifiche all'articolo 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009

1. All'articolo 5, comma 9 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: ", o, per i rifiuti dell'"Elenco verde", l'allegato VII del medesimo Regolamento.".

2. All'articolo 5, comma 13 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, dopo le parole: "il trasporto dei rifiuti non accettati" sono aggiunte le parole: "e restituiti al produttore" e, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora i rifiuti non accettati dall'impianto di destinazione siano avviati a cura del produttore direttamente ad altro impianto, il produttore medesimo annota sul registro cronologico i dati relativi al carico del rifiuto non accettato e apre una nuova scheda Sistri — AREA MOVIMENTAZIONE indicando il nuovo destinatario.".

3. I termini per la comunicazione al Sistri dei dati per la movimentazione dei rifiuti di cui all'articolo 5, commi 6 e 7 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'articolo 7 del decreto ministeriale 15 febbraio 2010, non si applicano all'attività di microraccolta di cui all'articolo 193, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Le schede Sistri di cui all'allegato III del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dal Dm 15 febbraio 2010, con le modifiche disposte dal presente articolo, sono pubblicate sul Portale Sistri.

Articolo 5

Operatività del Sistri in aree non coperte dalla rete

1. All'articolo 6, comma 4, primo periodo del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, dopo le parole "o non funzionamento del sistema," sono aggiunte le parole "anche a causa di una mancanza di copertura della rete di trasmissione dati,".

Articolo 6

Contributi

1. All'allegato II del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 è aggiunta la seguente tabella:

Enti e imprese produttori rifiuti pericolosi
Addetti per unità locale Quantitativi annui Contributo
Da 1 a 5 Fino a 200 kg euro 50
Da 1 a 5 Oltre 200 e fino a 400 kg euro 60
Da 6 a 10 Fino a 400 kg euro 60
Imprenditori agricoli
Da 1 a 5 Fino a 200 kg euro 30
Da 1 a 5 Oltre 200 e fino a 400 kg euro 50
Da 6 a 10 Fino a 400 kg euro 50
Comuni con meno di 5000 abitanti euro 60

2. I Comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, non iscrivono le unità locali con meno di 10 addetti, ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tale ipotesi la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal Comune o dall'unità locale designata dal medesimo, che, ai fini della determinazione del contributo, somma il numero dei dipendenti della o delle unità locali per le quali effettua gli adempimenti al numero dei propri dipendenti. Nel caso in cui non ci sia nessuna unità locale con più di 10 dipendenti, si iscrive comunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unità locali.

3. I soggetti interessati dalle modifiche di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno già provveduto al pagamento dei contributi, ed i soggetti che per errore hanno versato somme maggiori rispetto al dovuto hanno diritto al conguaglio di quanto versato a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. A tal fine i predetti soggetti inoltrano apposita domanda al Sistri, mediante posta elettronica o via fax, utilizzando il modello che sarà reso disponibile sul sito internet www.sistri.it

4. All'allegato II del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dal decreto ministeriale 15 febbraio 2010, al paragrafo "Modalità di pagamento dei contributi", dopo le parole: "Il pagamento potrà avvenire nei seguenti modi:", le parole da: "presso qualsiasi ufficio postale" a: "presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia):" sono sostituite dalle seguenti:

"presso qualsiasi ufficio postale:

mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succursale Min. Ambiente Sistri decreto ministeriale 17 dicembre 2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 — 00147 Roma

In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:

contributo Sistri/anno 2010;

il Codice fiscale dell'Operatore;

il numero di pratica comunicato dal Sistri, a conferma dell'avvenuta iscrizione;

presso gli sportelli del proprio istituto di credito:

mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427

Beneficiario:

TESOR. DI ROMA SUCC.LE

MIN.AMBIENTE Sistri Dm 17.12.2009

MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44

00147 — ROMA

CODICE FISCALE 97222270585

In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:

contributo Sistri/anno 2010;

il Codice fiscale dell'Operatore;

il numero di pratica comunicato dal Sistri, a conferma dell'avvenuta iscrizione; presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia):".

Articolo 7

Modifiche all'articolo 7 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009

1. All'articolo 7, comma 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i soggetti la cui produzione annua non eccede le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, ivi compresi gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, i soggetti la cui produzione annua non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi, nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto tramite le organizzazioni di categoria rappresentative sul piano nazionale interessate e loro articolazioni territoriali, o società di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni.".

2. All'articolo 7 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 è aggiunto, dopo il comma 1, il seguente comma: "1-bis. Le Associazioni imprenditoriali delegate, o loro società di servizi, provvedono alla compilazione del registro cronologico con cadenza mensile, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti. Per i produttori di rifiuti pericolosi fino a 200 kg all'anno, la compilazione avviene con cadenza trimestrale, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti. Il registro cronologico e le singole schede Sistri sono conservate per almeno tre anni presso la sede del delegante e tenuti a disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea, dell'autorità di controllo che ne faccia richiesta.".

Articolo 8

Moduli di iscrizione

1. Ai punti 2.3 dei moduli di iscrizione 1 e 2 allegati al decreto ministeriale 15 febbraio 2010, l'intero periodo è sostituito dal seguente: "Il numero di dipendenti di ciascuna unità locale è calcolato con riferimento al numero di addetti, ossia delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si deve arrotondare all'intero superiore o inferiore piu' vicino. Qualora, al momento del pagamento del contributo annuale, sia certo che il numero di dipendenti occupato si è modificato rispetto all'anno precedente in modo da incidere sull'importo del contributo dovuto, è possibile indicare il numero relativo all'anno in corso, previa dichiarazione al Sistri.".

Articolo 9

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della normativa di cui al presente decreto e ai precedenti decreti 17 dicembre 2009 e 15 febbraio 2010 si intende per:

a) dipendenti: il numero di addetti, ossia delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite;

b) circuito organizzato di raccolta: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti, organizzato, secondo le esigenze territoriali e comunque nel rispetto dei principi della libera concorrenza e della prossimità, dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

c) associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale: le associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell'economia e del Lavoro (Cnel) ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

Articolo 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2010

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