Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Commissione europea

Regolamento 21 maggio 2010, n. 440/2010/Ue

(Guue 22 maggio 2010 n. L 126)

Regolamento relativo alle tariffe da pagare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche in applicazione del regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/Cee e 1999/45/Ce e che reca modifica al regolamento (Ce) n. 1907/2006, in particolare l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 37, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle di una sostanza contenuta in una miscela può presentare all'Agenzia europea delle sostanze chimiche, d'ora in poi denominata "l'Agenzia", una domanda di utilizzazione di una denominazione chimica alternativa.

(2) Qualunque domanda presentata in base all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 1272/2008 è accompagnata dal versamento di una tariffa.

(3) I fabbricanti, importatori o utilizzatori a valle possono presentare all'Agenzia una proposta di armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura di una sostanza, purché non vi sia una voce corrispondente nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (Ce) n. 1272/2008 per tale classe di pericolo o differenziazione.

(4) Tale proposta deve essere accompagnata da una tariffa nei casi di cui all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n. 1272/2008.

(5) Devono essere determinati l'importo delle tariffe percepite dall'Agenzia e le condizioni di pagamento.

(6) L'importo delle tariffe tiene conto del lavoro richiesto in virtù del regolamento (Ce) n. 1272/2008 che deve essere effettuato dall'Agenzia ed è fissato ad un livello tale da garantire che le entrate che ne derivano in combinazione con altre fonti di reddito dell'Agenzia conformemente all'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio siano sufficienti a coprire il costo dei servizi forniti.

(7) Nello "Small Business Act" per l'Europa (NOTA: Com(2008) 394 definitivo.) l'Unione europea ha collocato decisamente le esigenze delle piccole e medie imprese ("Pmi") al cuore della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione. In particolare, la capacità dell'Unione di sfruttare il potenziale di crescita e d'innovazione delle Pmi sarà determinante per la sua prosperità futura. Tuttavia, gli oneri regolamentari e amministrativi che gravano sulle Pmi sono sproporzionati rispetto alle grandi imprese. È quindi opportuno ridurre l'importo delle tariffe per le Pmi.

(8) Per identificare le Pmi, è opportuno riferirsi alle definizioni stabilite dalla raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro imprese, piccole e medie imprese .

(9) Le tariffe per le proposte di classificazione e di etichettatura armonizzate devono essere riesaminate entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento al fine di essere rivedute o rimosse se ritenuto necessario.

(10) Il presente regolamento deve entrare in vigore quanto prima, dal momento che è possibile presentare all'Agenzia domande di utilizzazione di denominazioni chimiche alternative e proposte di armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze dal 20 gennaio 2009, data di entrata in vigore del regolamento (Ce) n. 1272/2008.

(11) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (Ce) n. 1907/2006,

Ha adottato il presente regolamento:

Capo I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce gli importi e le modalità di pagamento delle tariffe percepite dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche, d'ora in poi denominata "l'Agenzia", così come stabilito nel regolamento (Ce) n. 1272/2008.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1) si intende per "Pmi" una micro impresa, una piccola o media impresa nel senso della raccomandazione 2003/361/Ce;

2) per "media impresa" si intende una media impresa nel senso della raccomandazione 2003/361/Ce;

3) per "piccola impresa" si intende una piccola impresa nel senso della raccomandazione 2003/361/Ce;

4) per "micro impresa" si intende una micro impresa nel senso della raccomandazione 2003/361/Ce.

Capo II

Tariffe

Articolo 3

Tariffe per una domanda di utilizzazione di una denominazione chimica alternativa

1. L'Agenzia riscuote una tariffa secondo quanto previsto all'allegato I per la richiesta di utilizzazione di una denominazione chimica alternativa per una sostanza in un massimo di 5 miscele, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (Ce ) n. 1272/2008.

2. Quando la domanda è presentata da una Pmi, l'Agenzia percepisce una tariffa ridotta, conformemente alle disposizioni dell'allegato I.

3. Per l'utilizzazione di una denominazione chimica alternativa della sostanza conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 1272/2008 in altre miscele, una tariffa supplementare è percepita per un massimo di 10 miscele supplementari e la stessa tariffa supplementare è percepita per qualunque altra serie di 10 miscele supplementari, come previsto nella sezione 3 dell'allegato I.

4. Per data di ricevimento della domanda si intende la data alla quale la tariffa percepita per tale domanda è ricevuta dall'Agenzia.

Articolo 4

Tariffa per le proposte di classificazione e di etichettatura armonizzate di una sostanza

1. L'Agenzia percepisce una tariffa secondo quanto previsto all'allegato II per la presentazione di proposte di classificazione e di etichettatura armonizzate conformemente all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n. 1272/2008.

2. Quando la proposta è presentata da una Pmi, l'Agenzia riscuote una tariffa ridotta conformemente a quanto previsto nell'allegato II.

3. La data in cui la tariffa è riscossa per una proposta ricevuta dall'Agenzia viene considerata data di ricevimento della proposta.

Articolo 5

Riduzioni

1. La persona fisica o giuridica che ritenga di poter beneficiare della tariffa ridotta di cui agli articoli 3 e 4 deve informarne l'Agenzia al momento della presentazione della domanda.

2. L'Agenzia può richiedere in qualunque momento le prove dell'applicabilità delle condizioni di riduzione delle tariffe.

3. Qualora una persona fisica o giuridica dichiari di avere diritto ad una riduzione ma non possa dimostrarlo, l'Agenzia riscuote per intero la tariffa.

Qualora la persona fisica o giuridica che dichiara di poter godere di una riduzione abbia già versato una tariffa ridotta, ma non possa dimostrare di aver diritto a tale riduzione, l'Agenzia riscuote il saldo della tariffa intera.

Capo III

Pagamenti

Articolo 6

Modalità di pagamento

1. Le tariffe sono pagate in euro.

2. I pagamenti vanno effettuati solo dopo che l'Agenzia ha emesso la relativa fattura.

3. I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario sul conto bancario dell'Agenzia.

Articolo 7

Identificazione del pagamento

1. Ogni pagamento deve indicare come riferimento il numero della fattura.

2. Se non è possibile stabilire il fine del pagamento, l'Agenzia stabilisce un termine entro il quale il pagatore deve comunicare per iscritto all'Agenzia l'oggetto del pagamento. Se l'Agenzia non riceve una comunicazione dell'oggetto del pagamento entro il termine indicato, il pagamento è considerato non valido e l'importo è rimborsato al pagatore.

Articolo 8

Data del pagamento

La data in cui l'importo del pagamento è accreditato per intero su un conto bancario dell'Agenzia è considerata la data in cui è stato effettuato il pagamento.

Articolo 9

Rimborso degli importi pagati in eccesso

1. Le disposizioni per il rimborso al pagatore degli importi in eccesso di una tariffa sono fissate dal direttore esecutivo dell'Agenzia e pubblicate sul sito web dell'Agenzia.

Tuttavia, se l'importo pagato in eccesso è inferiore a 100 Eur e la parte in questione non ha espressamente richiesto un rimborso, l'importo in eccesso non viene rimborsato.

2. Non è possibile conteggiare gli importi pagati in eccesso come anticipi di futuri pagamenti all'Agenzia.

Capo IV

Disposizioni finali

Articolo 10

Stato di previsione

Per stabilire lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario seguente conformemente all'articolo 96, paragrafo 5, del regolamento (Ce) n. 1907/2006, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia include una previsione specifica delle entrate provenienti da tariffe distinte da qualsiasi sovvenzione comunitaria.

Articolo 11

Revisione

1. Le tariffe di cui al presente regolamento sono riviste annualmente tenendo conto del tasso d'inflazione rilevato mediante l'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat in conformità del regolamento (Ce) n. 2494/95 del Consiglio . La prima revisione va effettuata entro il 1° giugno 2011.

2. La riduzione della tariffa per la classificazione e l'etichettatura armonizzate concessa alle Pmi viene riesaminata entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La Commissione rivede inoltre in modo continuo il presente regolamento qualora diventino disponibili informazioni significative relative alle ipotesi di base riguardanti le entrate e le spese previste dell'Agenzia.

4. Entro il 1° gennaio 2013, la Commissione rivede il presente regolamento al fine di modificarlo, ove opportuno, tenendo conto in particolare dei costi dell'Agenzia.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2010.

Allegato I

Tariffe riscosse per una richiesta a titolo dell'artico 24, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 1272/2008

Sezione 1

Tariffa ordinaria per una sostanza in un massimo di 5 miscele

4.000 Eur

Sezione 2

Tariffe ridotte per le Pmi per una sostanza in un massimo di 5 miscele

2.1. Tariffa ridotta per le medie imprese

2.800 Eur

2.2. Tariffa ridotta per le piccole imprese

1.600 Eur

2.3. Tariffa ridotta per le micro imprese

400 Eur

Sezione 3

Tariffa per l'utilizzazione di una denominazione chimica alternativa per 10 miscele supplementari

3.1. Tariffa ordinaria

500 Eur

3.2. Tariffa ridotta per le medie imprese

350 Eur

3.3. Tariffa ridotta per le piccole imprese

200 Eur

3.4. Tariffa ridotta per le micro imprese

100 Eur

Allegato II

Tariffe riscosse per le proposte presentate a titolo dell'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n. 1272/2008

Sezione 1

Tariffa ordinaria

12.000 Eur

Sezione 2

Tariffe ridotte per le Pmi

2.1. Tariffe ridotte per le medie imprese

8.400 Eur

2.2. Tariffa ridotta per le piccole imprese

4.800 Eur

2.3. Tariffa ridotta per le micro imprese

1.200 Eur

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