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Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Friuli Venezia Giulia 11 marzo 2010, n. 170

Autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Realizzazione di discarica in una cava - Rapporto tra disciplina Aia e disciplina delle cave - Divaricazione del procedimento - Silenzio inadempimento - Non sussiste

L’autorizzazione integrata ambientale (Aia) è un’autorizzazione a largo spettro, non però così ampia da assorbire – quando la materia dei rifiuti è intimamente connessa a quella estrattiva - anche le incombenze in materia di cave.
È quanto statuito dal Tar Friuli Venezia Giulia (sentenza 11 marzo 2010, n. 170), in un caso di presunto silenzio inadempimento della Regione avverso una richiesta di Aia per la realizzazione di una discarica di rifiuti non pericolosi, su un’area già adibita a coltivazione di cava inerti.
Il Tar ha invece ritenuto legittimo il comportamento della Regione, che ha sospeso la procedura relativa all’Aia in attesa della soluzione delle questioni relative al recupero della preesistente cava, in quanto essendo tali problematiche estranee al procedimento di Aia, “seguono un proprio autonomo iter, che comunque condiziona il rilascio dell’Aia”.
Secondo il Tar, in tali casi si verifica la “divaricazione del procedimento (inizialmente unitario) in 2 tronconi autonomi ma consequenziali”.

Tar Friuli Venezia Giulia

Sentenza 11 marzo 2010, n. 170

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

Sul ricorso numero di registro generale 25 del 2010, proposto da:

(omissis) Srl, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis);

contro

Regione Friuli — Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis);

per l'annullamento

del silenzio-inadempimento, serbato dall'Amministrazione regionale del Fvg sull'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione integrata ambientale (Aia), per un impianto di gestione rifiuti.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Friuli — Venezia Giulia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

Fatto e diritto

1. — Col presente ricorso la Società istante chiede l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione regionale sulla sua istanza volta ad ottenere l'autorizzazione integrata ambientale (Aia) per realizzare una discarica di rifiuti non pericolosi su di un'area già adibita a coltivazione di cava di inerti.

1.1. — Espone, in fatto, di aver presentato la domanda — corredata da tutta la prescritta documentazione — in data 6.6.07. Il procedimento veniva formalmente attivato il 20.6.07. Effettuate le prescritte comunicazioni a mezzo stampa, in data 27.7.07 veniva convocata apposita Conferenza di servizi, che decideva la sospensione del procedimento, in attesa della determinazione, da parte degli organi competenti, sulla compatibilità ambientale del progetto; ottenuta la quale (con atto della Giunta regionale n. 1930/08) si addiveniva peraltro ad una seconda sospensione del procedimento, per il sopravvenire del Dm 24.4.08 che imponeva alcuni adempimenti di ordine finanziario.

Il 22.1.09 si riuniva una seconda Conferenza di servizi che ancora una volta sospendeva i propri lavori, per approfondire alcuni aspetti della vicenda, non ancora adeguatamente chiariti.

Il procedimento, da tale momento, ha subito — a dire della ricorrente — un ingiustificato arresto e non è mai giunto a compimento.

1.1. — Avverso il preteso silenzio-inadempimento agisce l'istante lamentandone l'illegittimità per violazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 241/90.

Osserva la Ditta ricorrente che — a tenore dell'articolo 5, comma 12, del Dlgs 59/05 — il termine per la conclusione del procedimento de quo è di 150 giorni, termine che — essendo il procedimento stesso iniziato il 27.7.07 — è ampiamente scaduto, anche tenendo conto delle legittime sospensioni poste in essere dalla Regione.

Chiede quindi che, riconosciuta l'illegittimità del silenzio, venga ordinato alla Regione di concludere il procedimento con un atto espresso, entro un termine da determinarsi; con nomina, sin da ora, di un Commissario ad Acta, in caso di perdurante inottemperanza.

2. — La Regione, costituita con ampia memoria, conclude per il rigetto del ricorso, non essendovi, nella specie, alcun silenzio inadempimento da rimuovere.

2.1. — L'Ente — richiamata la normativa da applicare al caso di specie, e ripercorse le tappe del complesso procedimento — precisa, in particolare, che la ricorrente ha omesso di evidenziare che il Comune di Udine ha espresso, in data 26.7.07, parere negativo al rilascio dell'Aia, per una serie di ragioni (dettagliatamente esposte) che non risultano, allo stato, superate o rimosse; che il pur favorevole pronunciamento in materia di Via n. 1930 del 25.9.08 (non opposto) ha dichiarato il progetto compatibile, sotto il profilo ambientare, ma con diverse prescrizioni, tra cui l'obbligo di modificare le previsioni contenute nel piano di recupero ambientale della cava, di cui al decreto n. 42 del 30.1.85.

In ottemperanza a questa prescrizione, la Società, il 14.11.08, ha presentato la richiesta istanza di modifica. La Regione sottolinea peraltro che, in questo momento, il procedimento si è divaricato in due distinti tronconi tra loro connessi, ma indipendenti: il primo (logicamente antecedente) volto ad ottenere la modifica delle prescrizioni in tema di recupero della cava, e il secondo mirante ad ottenere l'Aia.

2.1.1 — Quanto al primo procedimento, la competente Direzione ha avviato il relativo iter (che deve essere concluso entro 225 giorni) in data 12.12.08; tuttavia immediatamente sospendendolo in attesa della conclusione del procedimento sanzionatorio — avviato con verbale di accertamento n. 42 del 12.12.09 nei confronti della ricorrente — per violazione delle norme in materia estrattiva. La Ditta ha provveduto al pagamento delle relative sanzioni in data 22.1.09, cosicchè è da tale ultimo termine che sono iniziati a decorrere i 225 giorni.

A questo proposito, la Regione fa notare che — il 3.5.09 — l'istante aveva chiesto la sospensione di tale procedimento, ma la competente Direzione ha opposto diniego, con atto n. 15512 del 5.6.09. L'iter è così proseguito con la richiesta (in data 13.7.09) al Comune di Udine del parere di competenza (da rendersi entro 180 giorni) sul progetto di recupero della cava. Di conseguenza, si è proceduto ad una ulteriore sospensione, in attesa dell'emissione di tale parere. Essendo la relativa documentazione pervenuta al Comune di Udine il 4.9.09, il termine di 180 giorni va computato da tale ultima data. Il 12.2.10, tale Ente territoriale ha reso parere negativo (che è vincolante, oltre che obbligatorio) in quanto il progetto contrasterebbe con gli strumenti urbanistici generali in vigore.

2.1.2. — Nell'ambito del secondo procedimento, la Conferenza di servizi del 27.1.09, aveva chiesto alla Ditta di presentare una relazione sullo stato di attuazione delle prescrizioni di cui alla Dgr 1930/08 e la Provincia di Udine — competente al rilascio delle autorizzazioni in tema di gestione di impianti di smaltimento rifiuti — aveva, a sua volta, chiesto integrazioni e chiarimenti al progetto. Lo stesso aveva fatto il Comune di Udine, con riferimento ad una serie di criticità individuate espressamente. L'Arpa, per parte sua, aveva ribadito che prima di pronunciarsi sull'Aia devono essere soddisfatte tutte le prescrizioni imposte ai fini della Via.

2.1.3. — Va ancora segnalato che la Società ricorrente ha contestato, in sede procedimentale, il parere negativo del Comune di Udine, in quanto asseritamente tardivo, perché pervenuto oltre il termine perentorio di cui alla Lr 35/86.

3. — Tutto ciò premesso in fatto, si può passare alla verifica della sussistenza o meno, nella fattispecie all'esame, di un silenzio-inadempimento.

Ad avviso del Collegio, non vi è alcun silenzio da rimuovere, alla stregua delle seguenti considerazioni.

3.1. — Innanzi tutto si osserva, sotto il profilo fattuale, che la ricorrente non ha contestato né la divaricazione del procedimento (inizialmente unitario) in due tronconi autonomi ma consequenziali (cosicchè non può aversi silenzio-inadempimento nel — susseguente — procedimento di Aia, laddove non sia ancora definitivamente concluso quello — logicamente antecedente — relativo al recupero della preesistente cava), né i diversi atti del primo procedimento che ne hanno interrotto il regolare andamento (taluno dei quali poteva forse configurare un'ipotesi di arresto procedimentale) ed ha prestato acquiescenza a tutte le sospensioni via via disposte.

3.2. — Va poi rilevato che, correttamente, la Regione fa presente due circostanze dirimenti; che l'Aia di cui al Dlgs 59/05 (finalizzata a prevenire fenomeni di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo e a conseguire un elevato livello di protezione) per la sua finalità di protezione, per così dire, a 360 gradi, e per la funzione di valutazione integrata delle problematiche ambientali, è bensì un'autorizzazione a largo spettro e prevista in sostituzione di un molteplice numero di autorizzazioni ex ante richieste, ma tuttavia non è onnicomprensiva né così ampia da assorbire, nel caso di specie (ove la materia dei rifiuti è intimamente connessa a quella estrattiva) anche le incombenze in materia di cave.

Precisa infatti, condivisibilmente, la resistente che l'Aia copre l'ambito delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, allo scarico, alla realizzazione e modifica degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e all'esercizio delle relative operazioni (come espressamente indicato dall'articolo 5, comma 14, del Dlgs 59/05, a tenore del quale l'Aia “rilasciata ai sensi del presente decreto, sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al Dlgs n. 334/99, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/Ce. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II”; allegato che comunque non concerne l'attività di cava), ma non quelle relative all'esercizio di attività economiche o industriali, quale è l'attività estrattiva, la cui disciplina (ivi comprese le operazioni di recupero) è contenuta — in ambito regionale — nella Lr 35/86.

A ciò consegue che le problematiche inerenti il recupero della cava sono estranee al procedimento di Aia, seguono un proprio autonomo iter, che comunque condiziona il rilascio dell'Aia.

E poiché nella specie, con la Dgr n. 1930/08 (non opposta), si era espressamente previsto che andavano prioritariamente modificate le prescrizioni per il recupero della cava, solo all'esito di tale procedimento quello relativo all'Aia potrà riprendere il suo corso.

3.3. — A quanto sopra esposto va da ultimo aggiunto che non pare configurabile, nella specie, alcun silenzio-inadempimento anche perché il legislatore ha previsto (all'articolo 5, comma 17, del Dlgs 59/05) un diverso e specifico strumento per ovviare all'eventuale inerzia dell'Amministrazione preposta al rilascio dell'Aia, cioè il ricorso ai poteri sostitutivi di cui all'articolo 5 del Dlgs 112/98.

Poiché pertanto, nel caso di specie, non è ravvisabile alcun silenzio inadempimento, il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. — Sussistono tuttavia giuste ragioni per disporre la totale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di causa.

 

PQM

 

il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli — Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati: (omissis)

Deposita in Segreteria il 11 marzo 2010

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