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Dm Difesa 19 marzo 2008

Misure necessarie per il conferimento da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi impianti portuali - Dlgs 182/2003

Ultima versione disponibile al 28/07/2024

Ministero della difesa

Decreto 19 marzo 2008

(Gu 3 aprile 2008 n. 79)

Misure necessarie per il conferimento da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi impianti portuali, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182

Il Ministro della difesa

di concerto con

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Il Ministro dell'economia e delle finanze

e

Il Ministro della salute

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, concernente ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto interministeriale 18 agosto 1978, recante iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato, di unità dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza e del Corpo delle Capitanerie di porto;

Vista la legge 15 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa e il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 e successive modificazioni, relativo alla riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) e h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la direttiva n. 2000/59/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, e in particolare l'articolo 3, il quale, nell'escludere dall'ambito di applicazione le navi militari da guerra o ausiliarie, prevede che gli Stati membri adottino misure per assicurare che tali navi, conferiscano i propri rifiuti e i residui del carico, secondo modalità coerenti con la direttiva stessa, nella misura del ragionevole e del praticabile;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2001, e in particolare l'articolo 32, il quale delega il Governo ad emanare decreti legislativi per dare organica attuazione alla richiamata direttiva n. 2000/59/Ce;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione della delega recata dalla citata legge n. 39 del 2002;

Visto il regolamento Ce n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, che contiene disposizioni riguardanti in generale raccolta, trasporto, manipolazione, trasformazione, uso, recupero o eliminazione, registrazione, documenti di accompagnamento, rintracciabilità dei sottoprodotti di origine animale introdotti nell'ambito dei Paesi della comunità o provenienti dalla stessa, compresi i rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;

Visto l'accordo 1° luglio 2004 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante le "Linee guida per l'applicazione del regolamento Ce n. 1774/2002";

Visto in particolare, l'articolo 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 182 del 2003, il quale, nell'escludere dall'ambito di applicazione le navi militari da guerra e ausiliarie, prevede che il Ministro della difesa, con decreto adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e finanze e della salute, stabilisce le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra e ausiliarie conferiscano i rifiuti e i residui del carico, in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per tali navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità;

Sentito il Ministro dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

Considerata la necessità di dare applicazione al disposto dell'articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 182 del 2003;

Decreta:

Articolo 1

Finalità

1. Il presente decreto è volto a stabilire le misure necessarie per il conferimento, da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie, dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi impianti portuali.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il decreto si applica alle navi militari da guerra e alle navi militari ausiliarie iscritte nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato tenuti dal Ministero della difesa, Direzione generale delle armamenti navali (Navarm), in conformità alla normativa vigente in materia, appartenenti alle tipologie e classi di cui alle tabelle A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Articolo 3

Gestione dei rifiuti delle navi nelle basi militari navali

1. I comandi militari territoriali della Marina militare, per assicurare, in autonomia funzionale, il servizio di raccolta dei rifiuti e dei residui del carico delle navi militari in sosta presso le basi militari navali, adottano specifiche istruzioni tecniche, nel rispetto della normativa vigente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del regolamento Ce n. 1774/2002.

2. Istruzione tecniche, sono altresì adottate, per il naviglio di appartenenza, dai Comandi generali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto.

3. La gestione dei rifiuti alimentari delle navi militari e relativi controlli, limitatamente alla fase di raccolta e deposito a bordo delle stesse, sono delegati all'Autorità militare, che garantisce la messa in biosicurezza degli stessi e il conferimento dei rifiuti al momento dello sbarco secondo disposizioni interne coerenti con la normativa vigente per le navi che effettuano trasporti internazionali.

Articolo 4

Attività operative delle navi militari

1. I comandanti delle navi militari, tenuto conto delle limitazioni derivanti dalle specifiche prescrizioni tecniche previste per le navi, delle caratteristiche di ogni classe di unità e della tipologia di attività operativa per l'assolvimento dei compiti d'istituto, osservano, nei porti non militari, le prescrizioni di cui al successivo articolo 5, fatta salva la necessità di non compromettere lo svolgimento di operazioni che sono o possono essere affidate alla nave.

Articolo 5

Misure necessarie per il conferimento dei rifiuti e dei residuati del carico per i porti non militari

1. I comandanti delle navi militari, di cui alle tipologie e classi di unità indicate nella tabella A:

a) predispongono le informazioni riportate nel modulo di cui alla tabella C, che costituisce parte integrante del presente decreto;

b) notificano, con congruo anticipo, le informazioni, di cui alla lettera a), all'Autorità marittima, nell'imminenza dell'arrivo nel porto di scalo, ove sussista la necessità di conferire i rifiuti prodotti dalla nave;

c) conferiscono i rifiuti e i residui del carico prodotti dalla nave all'impianto portuale di raccolta, prima di lasciare il porto.

2. I comandanti delle navi militari appartenenti alle classi di unità indicate nella tabella B sono esonerati dalle procedure di notifica di cui al comma 1, lettere a) e b).

3. I comandanti delle navi militari non ottemperano al disposto di cui al comma 1, lettera c), nel caso in cui si configurino le situazioni di necessità operativa di cui all'articolo 4, comma 1.

Articolo 6

Ispezioni

1. Le ispezioni per la verifica dell'osservanza delle prescrizioni stabilite dal presente decreto, sono disposte dai Comandi gerarchicamente sopraordinati sulle navi militari di appartenenza, in sosta in porti non militari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2008

Tabella A

Tipologie e classi di navi militari soggette agli adempimenti della notifica e del successivo conferimento di rifiuti nel porto di scalo della nave

1. Unità della Marina militare:

incrociatori portaeromobili;

incrociatori;

cacciatorpediniere;

fregate;

pattugliatori di squadra;

corvette;

pattugliatori d'altura;

pattugliatori costieri;

navi comando e supporto forze CMM;

unità di trasporto e sbarco;

rifornitrici di squadra;

navi salvataggio/soccorso;

navi idrografiche;

navi scuola a vela maggiori;

navi esperienze maggiori;

unità di supporto e ricerca.

2. Naviglio del Corpo della Guardia di finanza:

nave scuola classe "Cini";

pattugliatori classe "Zara".

3. Naviglio del Corpo delle Capitanerie di porto:

naviglio di altura classe 900.

Tabella B

Tipologie e classi di navi militari non soggette agli adempimenti della notifica nel porto di scalo della nave

1. Naviglio della Marina militare:

cacciamine;

sommergibili;

unità idro-oceanografiche costiere;

navi scuola a vela minori;

navi addestrative;

navi esperienze minori;

unità di supporto minori per attività Comsubin;

moto officine costiere (Moc);

moto trasporto costieri (Mtc);

navi trasporto acqua;

moto cisterne costiere (Mcc);

moto trasporto fari (Mtf);

rimorchiatori d'altura;

rimorchiatori costieri;

rimorchiatori portuali (Rp);

imbarcazioni dello sport velico.

2. Naviglio dell'Arma dei carabinieri:

motovedette di altura — classi 500 — 600 — 700 — 800;

motovedette costiere — classi 100 — 200 — 300.

3. Naviglio del Corpo della Guardia di finanza:

Pattugliatori veloci.... classe "Mazzei"

classe "Di Bartolo"

Guardacoste.... classe "Bigliani"

classe "Corrubia"

classe "Genna"

classe Artema

classe Gabriele

classe Meattini

Guardacoste litoranei.... classe 300

classe 400

Vedette velocissime.... classe 6000 — 6100

classe 6000 (levriero)

Vedette veloci.... classe 700

classe 1600

classe 3000

classe 3100

classe 4000 (drago)

classe 5000 — 5100

Vedette costiere.... classe 600

classe 600 (falco)

classe 2000

classe 5300

classe 5500

classe 5800

classe 5900

classe V.A.I. 200

classe V.A.I. 300

classe M.S.F.

classe B.S.O.

Unità logistiche.... classe V.A.I. 400

classi V.A.I. 500

classe M.S.E.

classe M.T.

classe B.S.

Imbarcazioni a vela.... Grifoni — j245 — Vela — Laser

Optimist — FD — Soling — Finn

Caravelle — 49 ER — Tornado

Star

4. Naviglio del Corpo delle Capitanerie di porto-guardia costiera:

Naviglio di altura.... classe 400

classe 300

classe 200

Naviglio costiero.... classe 450

classe 500

classe 700

classe 800

classe 2000

classe 600

Naviglio litoraneo.... classe 100

classe 150

classe 5000

battelli GC

Tabella C

 

1. Nome della nave e indicativo radio:

2. Tipo e quantitativo di rifiuti da conferire:

Tipo di rifiuti

 

--

Rifiuti da conferire m cubi

 

--

Oli usati
Fanghi
Acqua di sentina
Rifiuti sanitari
Plastica
Rifiuti alimentari da tragitti internazionali
Altro (specificare)

 

Data....

Ora....

Firma....

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