Sostanze pericolose

Normativa Vigente

print

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Commissione europea

Regolamento 9 marzo 2010, n. 196/2010/Ue

(Guue 10 marzo 2010 n. L 60)

Regolamento recante modifica dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

 

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, in particolare l'articolo 22, paragrafo 4, considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ce) n. 689/2008 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato (procedura Pic) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, di seguito "convenzione di Rotterdam", firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/Ce del Consiglio.

(2) L'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008 deve essere modificato per tenere conto di atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma della direttiva 91/414/Cee del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, della direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi e del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce.

(3) L'iscrizione delle sostanze butralin, diniconazolo-M, flurprimidol, nicotina e propacloro come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008.

(4) L'iscrizione dell'antrachinone e del dicofol come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee è stata oggetto di una decisione negativa e l'iscrizione dell'antrachinone e del dicofol come sostanze attive nell'allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/Ce è stata parimenti oggetto di una decisione negativa. Pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche riportati nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008.

(5) L'iscrizione dell'acido 2-naftilossiacetico, del propanile e del triciclazolo come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008. Visto che sono state presentate nuove richieste per le quali sarà necessario adottare nuove decisioni in merito all'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee, l'iscrizione nell'elenco delle sostanze chimiche della parte 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008 non deve essere effettuata fino a quando non saranno prese le nuove decisioni sullo statuto di queste sostanze chimiche.

(6) Alla quarta riunione dell'ottobre 2008, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere i composti del tributilstagno nell'allegato III della suddetta convenzione e pertanto tali composti sono ora oggetto della procedura Pic prevista dalla convenzione e devono essere elencati separatamente nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 1 e iscritti nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 3 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008.

(7) Al fine di elencare separatamente i composti di tributilstagno nelle parti 1 e 3 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008 occorre modificare le voci attualmente esistenti dei composti triorganostannici di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008, per dimostrare che i composti di tributilstagno non rientrano più in tali voci.

(8) Con decisione 2004/248/Ce della Commissione è stato deciso di non iscrivere l'atrazina nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee, e pertanto l'atrazina non può essere utilizzata come pesticida, e di ritirare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti questa sostanza attiva entro il 30 giugno 2007. Poiché la suddetta scadenza è superata occorre modificare le voci esistenti negli elenchi di sostanze chimiche contenuti nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008 al fine di rispecchiare il divieto di impiego dell'atrazina.

(9) Con decisione 2004/141/Ce della Commissione e decisione 2004/247/Ce della Commissione è stato deciso di non iscrivere l'amitraz e la simazina nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee, e pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi, e di ritirare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive entro il 30 giugno 2007. Poiché la suddetta scadenza è superata ed è stato deciso di non iscrivere l'amitraz e la simazina come sostanze attive nell'allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/Ce, dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e pertanto occorre modificare le voci esistenti negli elenchi di sostanze chimiche contenuti nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008 al fine di rispecchiare il divieto di impiego delle sostanze in questione.

(10) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008.

(11) Per dare agli Stati membri e all'industria tempo sufficiente per adottare le misure necessarie, è opportuno posticipare l'applicazione del presente regolamento.

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (Ce) n. 1907/2006,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2010.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2010.

Allegato

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 419 KB


Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598