Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Commissione delle Comunità europee

Regolamento 7 gennaio 2010, n. 15/2010/Ce

(Guue 9 gennaio 2010 n. L 6)

Regolamento recante modifica dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

[Testo rilevante ai fini del See]

La Commissione europea, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (Ce) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, in particolare l'articolo 22, paragrafo 4, considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ce) n. 689/2008 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (procedura Pic), firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome della Commissione, con decisione 2003/106/Ce del Consiglio, del 19 dicembre 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.

(2) L'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008 deve essere modificato per tenere conto di atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce, la direttiva 91/414/Cee del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, della direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.

(3) L'iscrizione delle sostanze 1,3-dicloropropene, benfuracarb e trifluralin come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee è stata oggetto di una decisione negativa. Pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008. Visto che sono state presentate nuove richieste per le quali sarà necessario adottare nuove decisioni in merito all'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/Ce, l'aggiunta all'elenco delle sostanze chimiche nella parte 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008 non deve essere effettuata fino a quando non saranno prese decisioni sullo statuto di queste sostanze chimiche.

(4) L'iscrizione del metomil come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee è stata oggetto di una decisione negativa e l'iscrizione del metomil come sostanza attiva nell'allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/Ce è stata parimenti oggetto di una decisione negativa. Pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008. Visto che è stata presentata una nuova richiesta per la quale sarà necessario adottare una nuova decisione in merito all'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee, l'aggiunta all'elenco delle sostanze chimiche nella parte 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008 non deve essere effettuata fino a quando non saranno prese decisioni sullo statuto di questa sostanza chimica.

(5) L'iscrizione del diazinon, del diclorvos, del fenitrotion come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee è stata oggetto di una decisione negativa. Pertanto l'uso di tali sostanze attive è vietato nella sottocategoria pesticidi e le sostanze in questione devono essere iscritte nella parte 2 dell'allegato I del regolamento

(Ce) n. 689/2008 perché tutti i tipi di utilizzo sono teoricamente proibiti, nonostante siano state identificate e notificate ai fini della valutazione a norma della direttiva 98/8/Ce e possano quindi essere ancora autorizzate dagli Stati membri fino all'adozione di una decisione in base a tale direttiva.

(6) La direttiva 91/414/Cee prevede all'articolo 8, paragrafo 2, un periodo di dodici anni durante il quale gli Stati membri possono autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti talune sostanze attive. Questo periodo è stato prorogato dal regolamento (Ce) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/Cee del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze. Tuttavia, poiché non è stato approvata l'iscrizione delle sostanze attive azinfos-metile e vinclozolin nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee prima della scadenza del termine stabilito per tali sostanze, gli Stati membri sono stati obbligati a ritirare le autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze a decorrere dal 1 o gennaio 2007. Di conseguenza è vietato l'uso come pesticidi delle sostanze attive azinfos— metile e vinclozolin, che devono pertanto essere iscritte nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008.

(7) È stato deciso di sottoporre a rigorose restrizioni l'uso delle sostanze fenarimol, metamidofos e procimidone mediante una serie di misure, tra cui l'inserimento di queste sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee solo per un brevissimo periodo. Al termine di questo periodo queste sostanze attive non possono più essere utilizzate e pertanto sono eliminate dalla categoria "Pesticidi" e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche riportati nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008.

(8) È stato deciso di iscrivere la sostanza paraquat come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee modificata dalla direttiva 2003/112/Ce della Commissione, del 1° dicembre 2003, che modifica la direttiva 91/414/Cee del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva paraquat. Tuttavia, la direttiva 2003/112/Ce della Commissione è stata annullata dalla sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee dell'11 luglio 2007 nella causa T-229/04 col risultato che questa sostanza attiva è stata vietata come pesticida e deve pertanto essere inclusa nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008.

(9) Con decisione 2007/322/Ce della Commissione, del 4 maggio 2007, che stabilisce misure di protezione relative agli utilizzi dei prodotti fitosanitari contenenti tolilfluanide che provocano una contaminazione dell'acqua potabile è stato deciso di limitare l'uso di prodotti fitosanitari contenenti il tolilfluanide in determinate condizioni. Inoltre è stato deciso di ritirare dal mercato i prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva tolilfluanide al fine di proteggere la salute umana; di conseguenza l'impiego di tale sostanza è vietato nella sottocategoria dei pesticidi del gruppo dei prodotti fitosanitari. Il divieto in questa sottocategoria è considerato una limitazione rigorosa nella categoria dei pesticidi; di conseguenza è opportuno aggiungere la sostanza attiva all'elenco di prodotti chimici di cui all'allegato I, parti 1 e 2 del regolamento (Ce) n. 689/2008.

(10) È stato deciso di iscrivere la sostanza diuron come sostanza attiva all'allegato I della direttiva 91/414/Cee; di conseguenza tale sostanza attiva non è più vietata per l'impiego nella sottocategoria "Pesticidi" nel gruppo di prodotti fitosanitari. La sostanza attiva deve pertanto essere cancellata dalla parte 1 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008.

(11) È pervenuta una nuova domanda per le sostanze attive cadusafos, carbofuran, carbosulfan e alossifop-R che richiederà una nuova decisione circa la loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee e pertanto le sostanze chimiche dovrebbero essere cancellate dall'elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008. È opportuno che la decisione relativa all'eventuale iscrizione di detti prodotti chimici nell'elenco di sostanze nella parte 2 dell'allegato I non sia presa prima dell'adozione della nuova decisione sullo statuto di queste sostanze ai sensi della direttiva 91/414/Ce.

(12) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008.

(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (Ce) n. 1907/2006, Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2010.

Allegato

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 619 KB


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