Sostanze pericolose

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Commissione delle Comunità europee

Decisione 30 novembre 2009, n. 2009/875/Ce

(Guue 2 dicembre 2009 n. L315)

Decisione recante adozione di decisioni comunitarie sull’importazione di alcune sostanze chimiche a norma del regolamento (Ce) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (Ce) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose,1 in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma,

sentito il parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce,2

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (Ce) n. 689/2008, la Commissione decide, a nome della Comunità, se autorizzare o vietare l'importazione nella Comunità di ciascuna sostanza chimica cui si applica la procedura di previo assenso informato (Pic).

(2) Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (Unep) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) sono stati designati alla funzione di segretariato per l'applicazione della procedura Pic, istituita dalla convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (di seguito "convenzione di Rotterdam") approvata dalla Comunità con la decisione 2006/730/Ce del Consiglio.3

(3) In qualità di autorità comune designata, la Commissione è tenuta a trasmettere al segretariato della convenzione di Rotterdam, per conto della Comunità e degli Stati membri, le decisioni sull'importazione concernenti le sostanze chimiche oggetto della procedura Pic.

(4) Il gruppo di sostanze chimiche "composti di tributilstagno" è stato aggiunto alla procedura Pic, come pesticidi, dalla decisione RC.4/5 adottata dalla quarta riunione della conferenza delle parti, in merito alla quale la Commissione è stata informata dal segretariato della convenzione di Rotterdam con un documento di orientamento alla decisione. I composti di tributilstagno rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (Ce) n. 1907/2006 e fanno parte dei composti organostannici il cui uso è soggetto a rigorose restrizioni come sostanze e costituenti di preparati che hanno le funzioni di biocidi.

(5) Inoltre, il principio attivo ossido di bis(tributilstagno) rientra nell'ambito della direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.4 L'ossido di bis(tributilstagno) appartiene al gruppo dei composti di tributilstagno ed era utilizzato come preservante del legno finché il regolamento (Ce) n. 1048/2005 della Commissione, del 13 giugno 2005, che modifica il regolamento (Ce) n. 2032/2003 relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi5 non ne ha vietato definitivamente l'uso.

(6) Occorre pertanto adottare una decisione definitiva sull'importazione dei composti di tributilstagno,

Decide:

Articolo unico

È adottata la decisione definitiva sull'importazione dei composti di tributilstagno di cui al formulario di risposta sulle importazioni in allegato.

 

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

 

Allegato

Formulario di risposta sulle importazioni

Paese:

Comunità europea

(Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gracia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria

 

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Note ufficiali

1.

Gu L 204 del 31.7.2008, pag. 1.

2.

Gu L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

3.

Gu L 299 del 28.10.2006, pag. 23.

4.

Gu L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

5.

Gu L 178 del 9.7.2005, pag. 1.

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