Rumore

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Lombardia 2 novembre 2009, n. 1814

Rumore - Provvedimento d'urgenza - Legittimati attivi - Numero - Indifferenza

La richiesta di un provvedimento d'urgenza in tema di inquinamento acustico può essere legittimamente richiesto anche  da un numero esiguo di persone, poiché l'interesse pubblico della tutela della salute deve comunque essere perseguito.

Il fatto che si tratti dell'interesse di un ristretto numero di soggetti e non dell'intera collettività non inficia la legittimità dell'intervento sindacale: è quanto sostiene il Tar Lombardia in relazione ad un caso di elevato rumore proveniente da un bar al di sopra del quale vi sono civili abitazioni.

Tale conclusione è in linea con la giurisprudenza maggioritaria dei Tar, cui la presente sentenza si richiama, secondo la quale “il potere di ordinanza comunale in materia costituisce espressione della potestà regolatoria volta a conformare l'attività privata al rispetto dei limiti di emissione acustica nell'ambito del territorio comunale”.

Tar Lombardia

Sentenza 2 novembre 2009, n. 1814

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

Sul ricorso numero di registro generale 1136 del 1997, proposto da:

(omissis)

contro

Comune di Solza, (omissis);

 

Sul ricorso numero di registro generale 48 del 1998, proposto da:

(omissis)

contro

Comune di Solza, (omissis);

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso n. 1136 del 1997:

dell’ordinanza del Sindaco di Solza del 5 giugno 1997, nr. 115/97, con la quale è stata disposta l’anticipazione dell’orario di chiusura del bar “Macedonia” nell’attesa dell’adozione di particolari misure atte a ridurre la rumorosità proveniente dal predetto esercizio;

quanto al ricorso n. 48 del 1998:

dell’ordinanza del Sindaco di Solza del 31 ottobre 1997, nr. 240/97, con la quale è stata disposta l’anticipazione dell’orario di chiusura del bar (omissis) nell’attesa dell’adozione di particolari misure atte a ridurre la rumorosità proveniente dal predetto esercizio.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Solza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/10/2009 la dott.ssa (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

Fatto

Il sig. (omissis) era, nel 1997, titolare dell’esercizio denominato “Bar (omissis)”, autorizzato dal Sindaco, a seguito di provvedimento di riduzione dell’orario di apertura conseguente a denunce di inquinamento acustico ricorrenti sin dal 1988 e per l’effetto di un atto di conciliazione sottoscritto dal medesimo nel 1991, all’apertura fino alle ore 0,30.

A seguito di ulteriori segnalazioni il Comune di Solza chiedeva un’indagine fonometrica alla competente USL n. 11 di Bonate Sotto, la quale, all’esito delle operazioni redigeva una relazione nella quale addiveniva alle conclusioni per cui “dai risultati ottenuti si riscontra l’applicabilità del criterio differenziale in quanto il livello di rumore presente nell’abitazione Mauri con l’esercizio aperto risulta sempre superiore a 30 dB(A) ed inoltre la differenza tra rumore ambientale e rumore residuo supera i 30 dB(A) definiti quale differenza massima accettabile in una abitazione”. Sulla scorta di ciò – e dell’esplicito invito in tal senso che concludeva la suddetta relazione — il Comune, con provvedimento contingibile ed urgente, fissava alle ore 24,00 l’orario di chiusura del Bar e concedeva al suo titolare 30 giorni per redigere una relazione di bonifica acustica del locale e/o delle sorgenti oggetto dell’indagine, contenente “i tempi di realizzazione acustica e analisi strumentale del fonoisolamento della struttura muraria dell’esercizio pubblico, comprovante il rispetto degli indici previsti dal regolamento locale d’igiene”.

Avverso tale provvedimento il sig. (omissis) depositava il ricorso sub R.G. 1136/1997 deducendo l’illegittimità del medesimo per carenza dei requisiti richiesti dal legislatore per l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente. A tal fine esso evidenziava:

— che l’attività è esercitata sin dal 1985 e quindi manca la situazione eccezionale ed imprevista o quantomeno imprevedibile che consente l’utilizzo del potere extra ordinem;

— che la situazione di pericolo individuata riguarda solo una famiglia e non anche la collettività e quindi non sarebbe ravvisabile l’interesse pubblico da tutelare;

— che il provvedimento non sarebbe assistito da una motivazione idonea ad evidenziare la situazione grave ed urgente che ha reso necessario l’esercizio del potere ed in ogni caso si fonderebbe su di un’indagine fonometrica non correttamente condotta, in quanto il rumore residuo è stato misurato all’1.30 e quindi in assenza di tutti quei rumori (vociare, calpestio dei condomini, traffico) che, invece, possono presumersi essere stati presenti dalle ore 23.30 alle ore 0.30, periodo in cui è avvenuta la rilevazione del rumore ambientale.

Nelle more del giudizio, il 9 luglio 1997, perveniva all’Amministrazione un piano di bonifica per l’abbattimento dei rumori molesti sulla bontà del quale veniva condotta un’istruttoria (nel periodo dedicato alla quale interveniva, medio tempore, anche il rigetto dell’istanza cautelare) che si concludeva con l’ordinanza del Sindaco di Solza del 31 ottobre 1997, nr. 240/97. Con tale provvedimento il Comune, richiamato il verbale dell’USSL n. 11 di Bonate Sotto del 9 maggio 1997 e visto il parere negativo del medesimo organo sulla relazione redatta dai consulenti del sig. (omissis) (che avrebbe dovuto valere quale piano di bonifica), invitava nuovamente il medesimo a presentare una relazione che contenesse “i tempi di realizzazione acustica e analisi strumentale del fonoisolamento della struttura muraria dell’esercizio pubblico, comprovante il rispetto degli indici previsti dal regolamento locale d’igiene” e ribadiva il limite orario per la chiusura delle ore 24.00.

Anche tale ulteriore provvedimento veniva impugnato, facendo riserva di agire per il risarcimento del danno, con ricorso sub R.G. 48-98, nel quale venivano riproposte le medesime censure già introdotte con il primo ricorso.

In vista della pubblica udienza fissata per la trattazione del ricorso sub R.G. 48/98, entrambe le parti rinunciavano ai termini a difesa affinché lo stesso potesse essere trattato congiuntamente con il ricorso che lo precedeva, individuato con il numero di R.G. 1136/97.

Parte resistente produceva, quindi, della documentazione che, attesa la tardività del deposito, veniva esclusa dall’esame ai fini della pronuncia.

Nelle note conclusive per l’udienza, oltre a chiedere la riunione dei due ricorsi il ricorrente, ribadiva quanto già precedentemente sostenuto in ordine alla carenza dei requisiti di contingibilità ed urgenza rilevabile nei confronti del provvedimento censurato.

Alla pubblica udienza del 15 ottobre 2009 la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, veniva trattenuta in decisione.

Diritto

Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi in epigrafe indicati, attesa l’evidente connessione oggettiva e soggettiva tra gli stessi, aventi ad oggetto provvedimenti dal medesimo contenuto susseguitisi nel tempo nei confronti del medesimo destinatario, il sig. (omissis).

Ciò premesso, il ricorso sub R.G. 1136/97 deve essere dichiarato improcedibile.

Esso tendeva, infatti, all’annullamento di un provvedimento — l’ordinanza 115/97 che, in attesa della adozione di misure idonee a contenere l’inquinamento acustico proveniente dal “Bar (omissis)” disponeva la chiusura del locale alle ore 24.00 – che è stato implicitamente annullato e sostituito, a distanza di cinque mesi, dalla successiva ordinanza 240/97 che ne ha reiterato il contenuto.

A prescindere, quindi, dal fatto che il ricorrente avesse dato, a suo modo di vedere, ottemperanza alla prima di tali ordinanze, il fatto inequivocabile e processualmente rilevante è che l’impugnata ordinanza n. 115/97 ha cessato di produrre i propri effetti sin dal 31 ottobre 1997, con la conseguenza che non può più ritenersi sussistere un interesse concreto ed attuale del ricorrente alla pronuncia sulla legittimità di tale provvedimento; tale interesse risulta, invece, essersi concentrato sulla successiva ordinanza n. 240/97 che ha reiterato il contenuto della precedente, sulla scorta di una valutazione di inadeguatezza della relazione prodotta dal sig. (omissis) ai fini di individuare le richieste misure di contenimento dell’inquinamento acustico proveniente dal locale dallo stesso gestito.

Il ricorso sub R.G. 48/98, avente ad oggetto l’ordinanza n. 240/97, non merita, però, accoglimento.

A nulla rileva, infatti, la circostanza che il locale fosse attivo sin dal 1985.

Invero la documentazione depositata dimostra come le difficoltà di convivenza tra esercizio dell’attività imprenditoriale ed abitanti della zona si fossero manifestate sin dal 1988, tanto da portare, nel 1991, alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione con cui lo stesso sig. (omissis) si obbligava a fissare l’orario di chiusura alle 0.30 e ad adottare misure (pannelli fonoassorbenti ed altro) idonee a contenere la rumorosità del locale.

La successiva corrispondenza intercorsa tra le parti evidenzia come tali impegni non siano stati rispettati e le contestazioni siano continuate.

Il protrarsi e reiterarsi nel tempo delle condizioni di disturbo, nonché l’accertata violazione dell’orario di chiusura ben possono rappresentare quella condizione eccezionale che legittima, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 447/1995 il censurato intervento del Sindaco a tutela dell’interesse pubblico.

Interesse pubblico che ben può ritenersi perseguito anche quando la salute minacciata sia quella di un ristretto gruppo di persone e non anche l’intera collettività. A tali conclusioni si è uniformata la giurisprudenza ormai costante, secondo cui l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico — pur se non coinvolgente l'intera collettività – deve ritenersi sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica, con la conseguenza che l’ordinanza sindacale ben può essere adottata anche a seguito dell’esposto di una sola famiglia, non constando nella norma alcun parametro numerico o dimensionale (da ultimo, in tal senso Tar Piemonte, I, 2 marzo 2009, n. 199).

Peraltro sono numerose le pronunce in cui si mette in luce come l'art.colo 9 della legge 447/1995 rappresenti per così dire l'ordinario rimedio in materia di inquinamento acustico, non prevedendo la citata legge altri strumenti a disposizione delle Amministrazioni comunali (Tar Puglia, Lecce, sez. I, 8.6.2006, n. 3340 e sez. I, 24.1.2006, n. 488, Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 27.12.2007, n. 6819).

Il Collegio ritiene, quindi, di poter condividere la posizione efficacemente espressa dalla giurisprudenza nella sentenza Tar Lombardia, Milano, IV, 2 aprile 2008, n. 715, nella quale si legge che: “il potere di ordinanza comunale in materia costituisce espressione della potestà regolatoria volta a conformare l'attività privata al rispetto dei limiti di emissione acustica nell'ambito del territorio comunale; tale potere conformativo può manifestarsi,….., anche attraverso l'obbligo per il responsabile delle immissioni rumorose di ridurre o rimodulare l'orario della propria attività fonte delle suddette immissioni”.

Anche il provvedimento adottato dal Sindaco nella presente fattispecie — con il quale è stata imposta l'adozione di adeguata misure di insonorizzazione, fermo restando, nelle more della loro realizzazione, la variazione dell'orario di apertura – appare, quindi rientrare a pieno nel novero dei provvedimenti ammissibili ai fini di garantire la tutela della salute pubblica in ipotesi di inquinamento acustico.

Neppure potrebbe sostenersi, come vorrebbe il ricorrente, che il Comune avrebbe dovuto adeguatamente motivare il provvedimento, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione.

L’ordinanza censurata appare adeguatamente supportata dal richiamo al verbale dei rilievi fonometrici operati dall’USSL n. 11, la relazione allegata al quale si conclude proprio invitando il Comune ad adottare provvedimenti idonei ad eliminare la situazione di superamento dei limiti di inquinamento acustico fissati dalla norma; del resto lo stesso superamento dei limiti di legge implica automaticamente la sussistenza di una situazione di rischio per la salute pubblica che i soggetti preposti al controllo sono tenuti a rimuovere attraverso l’unico mezzo a disposizione rappresentato, per l’appunto, dall’ordinanza ai sensi dell’articolo 9 della legge 447/95.

La motivazione espressa per relationem appare, quindi, del tutto sufficiente ad integrare il rispetto dell’obbligo di legge, tanto più se si considera che, nel caso di specie, la riduzione dell’orario è tale da aver comportato, di fatto, l’anticipazione della chiusura solo di mezz’ora e non poteva che determinare, quindi, una limitata incidenza sull’attività del ricorrente.

Per quanto attiene, invece, alle modalità con cui le rilevazioni sono state effettuate, il Collegio ritiene che non sia ravvisabile alcuna violazione della disciplina a tal fine prevista e che, su di un piano pragmatico, non vi possa essere una sostanziale differenza tra il rumore residuo presente alle ore 0.30 e quello presente alle 1.30 di un normale venerdì sera.

Il ricorso non merita, quindi, accoglimento.

Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio, atteso che al momento della proposizione del ricorso la giurisprudenza non aveva ancora assunto, nell’immediatezza dell’entrata in vigore della norma, i consolidati orientamenti ora raggiunti.

Pqm

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione seconda di Brescia, definitivamente pronunciando:

— dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati;

— dichiara improcedibile il ricorso sub R.G. 1136/97;

— respinge il ricorso sub R.G. 48/98;

— dispone la compensazione delle spese dei giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

Depositata in segreteria il 2 novembre 2009

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