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Dm Industria 1° settembre 1999

Determinazione dei criteri per la presentazione per l'anno 1999 delle domande di agevolazione per pozzi geotermici, ex articolo 20 della L. 9 dicembre 1986, n. 896

Ultima versione disponibile al 27/04/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 1° settembre 1999

(Gu 11 settembre 1999 n. 214)

Determinazione dei criteri per la presentazione per l'anno 1999 delle domande di agevolazione per pozzi geotermici, ex articolo 20 della L. 9 dicembre 1986, n. 896

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato

Vista la legge 9 dicembre 1986, n. 896, che all'articolo 20 prevede la concessione di contributi in conto capitale, al fine di promuovere l'utilizzazione di risorse geotermiche per usi non elettrici, ai titolari degli specifici permessi di ricerca e che detti contributi sono commisurati ai costi sostenuti e documentati, relativamente ai pozzi esplorativi eseguiti nell'ambito di zone risultate indiziate a seguito di attività di esplorazione, nonché indicati nel programma dei lavori allegato all'istanza del permesso ricerca;

Viste in particolare le modalità di concessione e di erogazione, regolate dallo stesso articolo 20 della legge 896/1986, che stabilisce che il contributo è erogato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica di conformità delle opere svolte all'obiettivo minerario indicato nel programma dei lavori, per un importo pari al 75% del costo per pozzi che abbiano avuto esito negativo, ed al 25% del costo per pozzi che abbiano avuto esito positivo, e che tali percentuali sono elevate rispettivamente all'80% ed al 30% del costo complessivo ove risultino documentate e sostenute spese particolarmente gravose a salvaguardia dell'integrità ambientale, in base agli impegni assunti in accettazione delle misure stabilite ai sensi degli articoli 4 ed 11 della citata legge 896 per la conservazione degli equilibri ecologici preesistenti e per le spese documentate concernenti lo studio di valutazione preventiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395, recante approvazione del regolamento di attuazione della citata legge 896/1986, che, all'articolo 72, prevede l'emanazione di un bando che determini i criteri per la presentazione delle istanze di agevolazione;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Considerato che occorre procedere alle istruttorie, sulla base delle istanze di contributo relative all'anno 1999 e precedenti, a valere sulle residue disponibilità di bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

Decreta:

Articolo 1

I contributi previsti dall'articolo 20 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono concessi, per l'anno 1999, per pozzi perforati in titoli minerari vigenti, o in corso di rinnovo, all'atto della presentazione dell'istanza di concessione dell'agevolazione e la cui perforazione sia ultimata non oltre il 31 agosto 1999.

Articolo 2

Le istanze di ammissione all'agevolazione di cui all'articolo 1 del presente decreto, redatte su carta da bollo o su carta resa legale e corredate della documentazione di cui al successivo articolo 3, devono essere fatte pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese — Divisione VI, via del Giorgione, 2/b — 00147 Roma — entro il giorno 31 ottobre 1999.

Articolo 3

A corredo delle istanze di contributo, i titolari dei permessi di ricerca per risorse geotermiche devono presentare:

a) il programma dei lavori di ricerca formulato all'atto del conferimento del titolo o dell'ultima proroga;

b) una relazione dettagliata sul pozzo per cui si chiede il contributo, comprendente: quadro geologico, modalità di esecuzione, risultati della ricerca e rendiconto totale delle spese sostenute;

c) una dichiarazione attestante il rispetto della normativa vigente in materia ambientale, a firma del legale rappresentante ed autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero a norma dell'articolo 3, undicesimo comma, della legge 15 maggio 1998, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

d) la documentazione comprovante eventuali lavori e spese sostenute a salvaguardia dell'integrità ambientale;

e) una dichiarazione circa la fruizione o meno di altri contributi per il pozzo in questione, a firma del legale rappresentante ed autenticata nelle medesime forme di cui al precedente punto c);

f) per i soggetti costituiti in forma di impresa, certificato di iscrizione dell'impresa alla camera di commercio competente, attestante il settore di appartenenza, integrato con le notizie relative alla vigenza (in luogo di tale integrazione, le ditte individuali dovranno produrre, oltre al certificato camerale, il certificato fallimentare rilasciato dalla cancelleria del competente tribunale): ove l'importo del contributo richiesto superi L. 300 milioni, detto certificato dovrà includere la “dicitura antimafia” ex decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, prevista dal decreto 16 dicembre 1997, n. 486 del Ministero dell'interno;

g) sempre ove l'importo del contributo richiesto superi lire 300 milioni, il richiedente l'agevolazione dovrà espressamente richiedere alla prefettura competente per ubicazione di sede legale dell'impresa la diretta trasmissione all'Amministrazione, allo stesso indirizzo di cui al precedente articolo 2, delle "informazioni" prescritte ai termini dell'articolo 4 del decreto legislativo 490/1994.

I titolari dei permessi di ricerca rilasciati dalle Regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e Bolzano in base alla normativa regionale o provinciale, devono presentare — oltre alla documentazione suddetta — l'atto amministrativo di rilascio del permesso di ricerca, gli eventuali provvedimenti di proroga ed ogni altro atto autorizzativo allo svolgimento dell'attività.

Le istanze prive, del tutto o in parte, di detta documentazione sono dichiarate irricevibili.

Articolo 4

La Divisione VI della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'istruttoria tecnico-amministrativa per l'ammissibilità dei programmi presentati; a tal fine è acquisito anche il parere dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e per la geotermia, ovvero del corrispondente ufficio per le Regioni e Province autonome.

Completata la fase istruttoria ed accertata l'ammissibilità delle istanze, l'Amministrazione procede, compatibilmente con le effettive disponibilità di bilancio, all'emanazione dei relativi provvedimenti di concessione dei contributi.

Articolo 5

L'erogazione dei contributi concessi è subordinata alle risultanze degli accertamenti di spesa previsti dall'articolo 58, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

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