Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Toscana 25 maggio 2009, n. 888

Energia - Impianti eolici - Regione Toscana - Lr 79/1998 - Procedura di screening - Esclusione della Via subordinata all’osservanza di prescrizioni - Soddisfacimento del principio di precauzione - Economicità dell’azione amministrativa

L’articolo 11 della legge regionale toscana 79/1998 sottopone alla procedura di "screening", fra gli altri, i progetti relativi ad impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento, di cui all’allegato B1 comma 1 lettera f), sostanzialmente riproducendo il combinato disposto dell’articolo 4 par. 2 e dell’allegato II par. 3 lettera i) della direttiva 85/337/Ce, che rimette agli Stati membri di stabilire se il progetto di impianti eolici debba essere assoggettato a valutazione di impatto ambientale sulla base di una valutazione da effettuarsi caso per caso, ovvero sulla base di soglie e criteri predeterminati. Il comma ottavo del citato articolo 11 stabilisce quindi che l’esclusione dalla Via può essere subordinata a specifiche prescrizioni finalizzate all'eliminazione e/o alla mitigazione degli impatti sfavorevoli sull'ambiente, alle quali il proponente è tenuto ad adeguarsi nelle fasi della progettazione successive a quella preliminare; la realizzazione del progetto può essere inoltre sottoposta a specifica azione di monitoraggio, da effettuarsi nel tempo e con le modalità stabilite. Di talché lo strumento delle singole prescrizioni in luogo del ricorso alla Via - la quale si caratterizza per l’ampiezza dell’indagine in una prospettiva, nella specie ultronea, di tutela ambientale integrata - nel mentre soddisfa il superiore principio di precauzione (giacché il mancato rispetto delle prescrizioni condiziona negativamente la realizzazione dell’opera, ed in dipendenza dei risultati del monitoraggio è imposta l’adozione di misure di mitigazione, fino all’arresto dell’impianto - si veda ad esempio la prescrizione n. 9 sulla tutela dell’avifauna, ma lo stesso varrebbe, evidentemente, nell’ipotesi di superamento delle soglie massime di emissione acustica), è anche rispettoso del parimenti fondamentale principio dell’economicità dell’azione amministrativa, dal quale discende per la Pa il divieto di inutile aggravio del procedimento.

Tar Toscana

Sentenza 25 maggio 2009, n. 888

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

(omissis)

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso n. 1126 del 2007:

— del decreto n. 1299 del 23 marzo 2007 emesso dal Dirigente responsabile dell'area coordinamento, programmazione e controllo settore valutazione impatto ambientale della direzione generale di Presidenza della Regione Toscana, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana numero 18 del 2 maggio 2007, con il quale il predetto dirigente esclude dalla procedura di Via i progetti di impianto eolico detto "la Miniera" in Comune di Montecatini Val di Cecina ed indica prescrizioni e raccomandazioni a seguito della procedura di verifica ambientale, e di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso e conseguente;

quanto al ricorso n. 1416 del 2008:

— del decreto del 23 giugno 2008 emesso dal dirigente responsabile della Direzione generale politiche territoriali e ambientali della Regione Toscana, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana numero 28 del 9 luglio 2008, avente oggetto l'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto eolico della potenza di 9 Mw denominato "la Miniera" in comune di Montecatini Val di Cecina, che rilascia autorizzazione unica al (...) Srl. a costruire ed esercire l'impianto eolico medesimo, e di ogni altro atto, anche non conosciuto dai ricorrenti, presupposto, connesso e conseguente, in particolare, per quanto riguardasse la tenuta di (...), proprietà della omonima Azienda, il piano particellare di esproprio, elaborato del progetto approvato indicato al numero 8 dell'elenco degli elaborati medesimi, non conosciuto dai ricorrenti.

 

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montecatini Val di Cecina;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del (...);

Visto l'atto di intervento della Onlus (...);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2009 il dott. (...) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

Fatto

Con ricorso notificato il 27 – 28 giugno 2007 e depositato il 9 luglio successivo, iscritto al n. 1126 r.g., (...) proponevano impugnazione avverso il decreto con cui, in data 23 marzo 2007, il dirigente responsabile della Regione Toscana aveva escluso dall'obbligo della valutazione di impatto ambientale il progetto dell'impianto eolico denominato "La Miniera", presentato dalla (...) S.c. a r.l. (di seguito, (...)) e da realizzarsi nel territorio del Comune di Montecatini Val di Cecina. I ricorrenti – premesso di risiedere ed, alcuni di loro, di essere anche titolari di attività di agriturismo in prossimità dell'area interessata dal progetto – denunciavano la eccessiva vicinanza dell'impianto in questione alle loro abitazioni, sottoposte a grave rischio di inquinamento elettromagnetico e di immissioni acustiche, e, sulla scorta di undici motivi in diritto, concludevano per l'annullamento dell'atto impugnato.

Nelle more della decisione, con nuova ed autonoma impugnativa notificata il 7 e depositata il 19 agosto 2008, iscritta al n. 1416 r.g., i medesimi ricorrenti, cui si univano (...) e (...) Spa, si gravavano nei confronti del decreto n. 2772 del 23 giugno 2008, contenente l'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio del parco eolico "La Miniera" nonché, quanto alla predetta Azienda (...), nei confronti del decreto particellare di esproprio previsto dal progetto autorizzato. Rivendicato ancora una volta il proprio interesse ad agire, i ricorrenti articolavano diciassette motivi di gravame e, contestualmente alla domanda di annullamento, chiedevano disporsi la sospensione incidentale dell'efficacia del provvedimento impugnato. Costituitisi la Regione Toscana, il Comune di Montecatini Val di Cecina e la controinteressata (...), con ordinanza del 4–5 settembre 2008 l'istanza cautelare veniva peraltro respinta dal tribunale e, sull'appello dei ricorrenti, il rigetto veniva altresì confermato dal Consiglio di Stato con ordinanza del 28 ottobre 2008.

Con atto notificato il 27 febbraio e depositato il 5 marzo 2009, nel ricorso n. 1416/2008 r.g. spiegava intervento "ad adiuvandum" l'associazione (...), che concludeva per l'accoglimento della domanda.

Nel merito, le due cause venivano chiamate per la trattazione congiunta alla pubblica udienza del 19 marzo 2009, preceduta dal deposito di documenti e memorie difensive.

 

Diritto

1. Come riferito in narrativa, il ricorso iscritto al n. 1126/07 r.g. è rivolto contro il decreto regionale del 23 marzo 2007, mediante il quale è stata disposta – con prescrizioni – l'esclusione dalla procedura di Via del progetto relativo al parco eolico "La Miniera", da realizzarsi nel territorio del Comune di Montecatini Val di Cecina ad opera della odierna controinteressata (...), società a partecipazione pubblica. Il successivo ricorso n. 1416/2008 r.g., che vede l'intervento "ad adiuvandum" del (...), è invece diretto nei confronti dell'autorizzazione unica, in data 23 giugno 2008, alla costruzione ed esercizio dell'impianto predetto, nonché del piano particellare di esproprio contemplato dal progetto autorizzato. Per completezza di esposizione, dagli atti di causa emerge che, nelle more dei giudizi, i sei aerogeneratori di cui l'impianto si compone sono stati montati, così come sono state terminate le opere civili e quelle elettromeccaniche, rimanendo da ultimare alcune opere di finitura.

Evidenti ragioni di connessione oggettiva, trattandosi di provvedimenti afferenti all'"iter" autorizzativo del medesimo impianto, e parzialmente soggettiva rendono opportuna la riunione delle controversie.

2. In via pregiudiziale, è contestata la legittimazione ad agire dei ricorrenti, cui si nega la titolarità di un interesse differenziato da quello configurabile in capo a qualsiasi altro cittadino, ancorché residente nel territorio del Comune interessato dalla realizzazione dell'impianto.

L'eccezione è infondata.

Sulla scorta dei principi costantemente affermati in giurisprudenza e di recente ribaditi dalla sezione, non può infatti essere disconosciuto l'interesse individuale all'impugnazione di chi, come gli odierni ricorrenti, risiede in prossimità del sito individuato per la realizzazione di impianti potenzialmente forieri di impatti significativi sull'ambiente, rivestendo perciò una posizione differenziata e qualificata in virtù dello stabile collegamento con l'area interessata e dei rischi per l'uomo – quale primo dei fattori che concorrono a comporre la nozione comunitaria, ed ora nazionale, di "ambiente" – di volta in volta legati alle caratteristiche tecnico-funzionali dell'opera. Alla stregua del criterio della vicinanza alla fonte della lesione paventata, ed a prescindere dalla prova di uno specifico pregiudizio, le temute ripercussioni sul territorio circostante legittimano dunque la proposizione dell'azione nella misura in cui le censure svolte tendono a far valere, in definitiva, l'insufficienza dell'attività istruttoria espletata dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzatorio di cui si discute, in relazione alle esigenze di adeguata raccolta e ponderazione degli interessi ambientali, ecologici e paesaggistici implicati (fra le altre, cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 15 ottobre 2001, n. 5411; Tar Toscana, Sezione II, 30 luglio 2008, n. 1869).

3. Con il primo motivo di cui al ricorso più risalente, è dedotta la violazione degli articoli 1, 9, 48, 51 e 53 della legge regionale toscana 1/2005, degli articoli 135 e 145 del Dlgs 42/2004 e della direttiva 2001/42/Ce. L'approvazione del progetto relativo al parco eolico, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe dovuto essere preventivamente contemplata dagli strumenti della pianificazione territoriale, vale a dire dal piano territoriale di coordinamento provinciale e dal piano regionale di indirizzo territoriale da un lato, e dal piano paesaggistico – in corso di approvazione – dall'altro; in mancanza di una previsione siffatta, la verifica di compatibilità ambientale del progetto in questione avrebbe dovuto produrre "tout court" esito negativo, o quantomeno richiedere il previo espletamento della Via. Con il motivo seguente, i ricorrenti aggiungono poi che, ai sensi dell'articolo 68.2.3. delle norme tecniche di attuazione del Ptcp, la realizzazione di impianti eolici non solo non sarebbe autorizzata, ma sarebbe addirittura esclusa nelle aree protette, in quelle interessate dalle rotte migratorie e dagli "habitat" di specie minacciate di estinzione, e nelle aree collocate a distanza non di sicurezza dagli insediamenti abitativi umani.

Le censure sono riprese ed arricchite con i primi due motivi di cui al ricorso avverso l'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto. Sostengono i ricorrenti, in aggiunta a quanto già dedotto, che pur potendo l'autorizzazione unica "ex" articolo 12 del Dlgs 387/2003 costituire variante ai vigenti strumenti urbanistici, nella specie l'amministrazione procedente avrebbe trascurato di affrontare il problema della compatibilità del progetto con la pianificazione urbanistica territoriale e con la tutela degli interessi in materia di sicurezza, salute, ambiente, governo del territorio e paesaggio; né avrebbe tenuto nella dovuta considerazione l'eccezionale valore paesaggistico riconosciuto al territorio dell'area volterrana (al cui interno ricade il Comune di Montecatini Val di Cecina) dal piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana, secondo cui il paesaggio collinare toscano rappresenterebbe oltretutto una "invariante strutturale" non compatibile con la presenza di impianti industriali, stante anche la sua incontestata fragilità. Ribadita quindi la violazione dell'articolo 68.2.3. delle norme di attuazione del Ptcp, i ricorrenti invocano altresì la previsione contenuta nell'articolo 23 del medesimo piano, che vieterebbe – anche in applicazione del noto principio di prevenzione – la costruzione sui crinali di impianti per il trasporto dell'energia interferenti con corridoi individuati come rotte migratorie.

I motivi, che saranno esaminati congiuntamente, sono infondati.

3.1. In primo luogo, deve escludersi che dall'assenza di una preventiva pianificazione territoriale ed urbanistica possa farsi discendere un divieto generale di dare corso all'approvazione e realizzazione di progetti, come quello dell'impianto eolico per cui è causa, relativi ad opere suscettibili di potenziale impatto sull'ambiente, ovvero un altrettanto generale obbligo di sottoporre a procedura di Via i progetti stessi: nessuna indicazione in tal senso si trae, infatti, dalla normativa statale e regionale di rango primario e, segnatamente, dagli artt. 23 Dlgs 152/2006 e 11 Lr 79/1998, che, nel disciplinare la verifica di assoggettabilità a Via, implicano una valutazione di conformità dei progetti alla pianificazione territoriale esistente, ma non per questo presuppongono in via di principio alcuna incompatibilità ambientale in assenza di pianificazione. Se, in altre parole, il giudizio circa l'impatto ambientale del progetto, ai fini del c.d. "screening", deve prendere in considerazione eventuali profili di incompatibilità fra il progetto e la pianificazione territoriale ed urbanistica vigente (si veda in particolare il comma 2, lettera b), del citato articolo 11 Lr 79/1998, e l'allegato D della medesima legge), non per questo si può legittimamente sostenere che l'assenza di pianificazione territoriale ed urbanistica abbia come conseguenza necessitata l'esito negativo della verifica, laddove il progetto superi il vaglio condotto alla luce di tutti gli altri elementi indicati dal legislatore per determinare la sensibilità ambientale delle aree geografiche interessate (si vedano l'allegato al Dlgs 152/2006 e, ancora una volta, l'allegato D alla Lr 79/1998, dai quali non è in alcun modo desumibile che la mancanza di pianificazione possa essere di ostacolo all'eventuale esclusione di un progetto dalla Via).

3.2.1. Con riguardo poi ai pretesi contrasti fra il progetto approvato e la pianificazione esistente, deve intanto osservarsi come l'articolo 3 comma 2 del Piano regionale di indirizzo territoriale (Pit) 2005–2010 assegni la qualifica di "invariante strutturale", invocata dai ricorrenti, non solo al "patrimonio collinare", ma anche alle "infrastrutture di interesse unitario regionale", che comprendono gli impianti di produzione e distribuzione di energia; ciò in coerenza con le enunciazioni di principio contenute nel Documento di piano, che mentre al paragrafo 6.3.3. (terzo "metaobiettivo") pone la conservazione del patrimonio territoriale e, per quanto qui interessa, di quello collinare (inteso come metafora che accomuna realtà propriamente di collina a realtà rurali e paesaggistiche di pianura, di valle e di montagna), al paragrafo 6.4. indica come opzioni di interesse regionale da inserire nell'"agenda" del Pit porti, aeroporti, impianti destinati alla erogazione e circolazione delle informazioni mediante reti telecomunicative, grandi impianti tecnologici finalizzati al trattamento di rifiuti e alla produzione o distribuzione di energia, con massima attenzione allo sviluppo delle fonti rinnovabili, salva l'esigenza di rinvenirne la localizzazione più efficiente e paesaggisticamente compatibile. L'impostazione del Piano costituisce, del resto, attuazione delle previsioni dettate dalla legge regionale 1/2005 ("Norme per il governo del territorio") che all'articolo 3, tra i fattori che compongono l'insieme delle risorse essenziali del territorio da promuovere e tutelare in quanto beni comuni che formano il patrimonio della collettività, individua sia l'aria, l'acqua, il suolo e gli ecosistemi della fauna e della flora, sia i sistemi infrastrutturali e tecnologici, per poi affermare che nessuna delle risorse essenziali del territorio può essere ridotta in modo significativo e irreversibile in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente, e che le azioni di trasformazione del territorio, soggette alla preventiva valutazione degli effetti ambientali prevista dalla legge, debbono essere valutate e analizzate in base a un bilancio complessivo degli effetti su tutte le risorse essenziali del territorio.

Alla citata legge 1/2005 si deve peraltro la nozione, cui si è fatto cenno, di "invariante strutturale", con la quale si fa riferimento al complesso di risorse, beni, regole d'uso, livelli di qualità e prestazioni minime individuati dal Pit, elementi cardine dell'identità dei luoghi sottoposti a tutela al fine di garantire lo sviluppo sostenibile: e, come detto, a tale nozione il Pit ascrive tanto il patrimonio territoriale, quanto gli impianti per la produzione dell'energia appartenenti al sistema delle infrastrutture di interesse unitario, realizzando quella tendenziale equiordinazione tra fattori ambientali ed infrastrutturali il cui bilanciamento non viene operato secondo una prospettiva di aprioristica prevalenza dei beni ambientali, ma è rimesso, in ultima analisi, alla concreta valutazione degli enti – la Regione, in primo luogo – titolari di attribuzioni interferenti con la tutela del territorio: si vedano, al riguardo, l'articolo 21 commi 5 e 6 dello Statuto del territorio che forma parte integrante del Pit, secondo il quale è compito della Regione promuovere l'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio alle direttive volte alla "conservazione attiva" del patrimonio collinare toscano, sovrintendere alla congruità delle conseguenti determinazioni nell'esercizio delle competenze proprie e di quelle degli enti interessati, e promuovere le intese e gli accordi necessari affinché – qualora eventuali interventi di nuova edificazione in zona collinare siano ritenuti ammissibili ai sensi del Pit – gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio prevedano misure perequative per dislocare la loro realizzazione in aree diverse da quelle di maggior pregio o di maggiore fragilità paesistica e ambientale. Coerente con tale impostazione di fondo è l'articolo 30 comma 3 dello Statuto, che, promuovendo la massima diffusione delle fonti rinnovabili di energia quali invarianti strutturali ai sensi del precedente articolo 29, stabilisce che la localizzazione e realizzazione degli impianti abbiano luogo sulla base delle determinazioni del Piano di indirizzo energetico regionale; e, nella specie, il riferimento può intendersi validamente costituito dal Piano energetico regionale del 2000, ancora vigente all'epoca dell'adozione degli atti impugnati, che già prevedeva un grande impulso alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, e dell'energia eolica in particolare: impulso rimasto peraltro largamente inattuato, come si ricava dall'analisi contenuta nel nuovo Pier approvato con delibera dell'8 luglio 2008, ma adottato al momento del rilascio dell'autorizzazione unica qui impugnata.

Le determinazioni del piano energetico costituiscono materia di valutazione integrata con il Piano paesaggistico regionale, vale a dire quella parte dello stesso Pit dedicata alla specifica disciplina dei paesaggi, sulla quale occorre sia conclusa l'intesa con le competenti autorità statali. Ed ancora una volta, alla luce dei principi generali, l'attuale mancanza del Piano paesaggistico (allo stato in corso di approvazione), come non impedisce l'effettuazione delle valutazioni di compatibilità ambientale, neppure impedisce l'assentibilità di interventi edificatori, nella misura in cui la pianificazione generale dettata dal Pit – unitamente ai vincoli derivanti dalla legislazione statale e regionale – già indica in maniera esaustiva alle amministrazioni interessate gli obiettivi da perseguire e gli elementi di valutazione da porre, per il profilo paesistico ed ambientale, a base della disamina e dell'approvazione dei progetti.

Rilievi simili possono farsi quanto alla mancanza del piano strutturale del Comune di Montecatini Val di Cecina, con la precisazione che, ricadendo in zona classificata agricola dal vigente Prg, l'intervento in questione deve anzi ritenersi espressamente consentito ai sensi del settimo comma dell'articolo 12 del Dlgs 387/2003, recante la disciplina dell'autorizzazione unica in materia di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili ed opere connesse.

3.2.2. Nessun divieto generale di localizzazione e realizzazione di impianti di produzione di energia eolica è poi desumibile dalle norme di attuazione del Ptcp, il cui articolo 68.2.3 non solo consente l'ubicazione di detti impianti anche in zone classificate agricole, salva la necessaria compatibilità con le linee-guida regionali, ma nega che possano rivestire efficacia "a priori" escludente della realizzabilità di un impianto eolico le prescrizioni relative alle c.d. "emergenze percettive", ove la localizzazione avvenga a seguito di opportune valutazioni di inserimento paesaggistico e naturalistico: disposizione significativa se si considera che, per "emergenze percettive", l'articolo 25 delle Nta del Ptcp intende proprio il sistema dei crinali, i beni puntuali d'interesse architettonico, storico o documentario situati in contesti emergenti o con riferimento ad elementi organizzatori del paesaggio rurale, gli elementi organizzatori del paesaggio rurale e le visuali da salvaguardare, cioè tutti quei fattori qualificanti e caratterizzanti la tutela del paesaggio, rispetto ai quali nondimeno la presenza di un impianto eolico, al contrario di quanto affermato dai ricorrenti, deve essere valutata in termini di incompatibilità concreta, e non in astratto.

Né, evidentemente, hanno efficacia escludente automatica le prescrizioni contenute al punto 68.2.3.5, che implica pur sempre una valutazione di concreta compatibilità ambientale e paesistica rimessa all'amministrazione procedente. L'unico divieto alla realizzazione di impianti eolici è posto dal Ptcp (punto 68.2.3.2) relativamente alle aree protette, ai Sir, alle aree attraversate da rotte migratorie ed agli habitat di specie minacciate di estinzione: se, nel caso in esame, esso sia stato violato, è questione che verrà affrontata nel prosieguo.

4. Pressoché sovrapponibili sono le censure articolate nei rispettivi motivi terzo e quarto dei due ricorsi, con i quali si deduce l'illegittimità degli atti impugnati per violazione della normativa comunitaria e regionale, oltre che per eccesso di potere, nella parte in cui i fatti e le circostanze che avrebbero dovuto formare oggetto della valutazione di impatto ambientale, in via di tutela preventiva, sarebbero stati strumentalmente trasformati in mere prescrizioni apposte al decreto di esclusione dalla Via, e questo nonostante la obiettiva difficoltà di valutare favorevolmente la coerenza del progetto con una pianificazione territoriale lacunosa, quando non addirittura – nel caso del Ptcp – ostativa alla realizzazione dell'impianto eolico; né alcuna verifica dell'impatto ambientale del progetto sarebbe stata svolta in sede di rilascio dell'autorizzazione unica.

Per altro verso i ricorrenti sottolineano come, sebbene il numero 2 dell'allegato D alla legge regionale 79/1998 imponga di prendere in considerazione le caratteristiche del progetto in relazione al rischio di incidenti, il decreto di esclusione dalla Via si limiti sul punto a dettare alcune prescrizioni del tutto inadeguate ad eliminare o anche solo a mitigare i rischi per l'uomo evidenziati dal Dipartimento di prevenzione della Asl n. 5 pisana con il parere del 6 ottobre 2006 e connessi, da un lato, all'impatto acustico dell'impianto, e, dall'altro, alla possibilità che il ghiaccio destinato a formarsi sulle pale degli aerogeneratori nei periodi di inattività dell'impianto cada sulla strada sottostante arrecando danno ai passanti. Ancora, gli atti impugnati contrasterebbero con il numero 3 del medesimo allegato D, non avendo l'amministrazione procedente effettuato alcuna valutazione circa gli effetti della presenza dell'impianto eolico sulle limitrofe aree naturali protette.

Neppure tali doglianze sono meritevoli di accoglimento.

4.1. L'articolo 11 della legge regionale toscana 79/1998 sottopone alla procedura di "screening", fra gli altri, i progetti relativi ad impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento, di cui all'allegato B1 comma 1 lettera f), sostanzialmente riproducendo il combinato disposto dell'articolo 4 par. 2 e dell'allegato II par. 3 lettera i) della direttiva 85/337/Ce, che rimette agli Stati membri di stabilire se il progetto di impianti eolici debba essere assoggettato a valutazione di impatto ambientale sulla base di una valutazione da effettuarsi caso per caso, ovvero sulla base di soglie e criteri predeterminati. Il comma ottavo del citato articolo 11 stabilisce quindi che l'esclusione dalla Via può essere subordinata a specifiche prescrizioni finalizzate all'eliminazione e/o alla mitigazione degli impatti sfavorevoli sull'ambiente, alle quali il proponente è tenuto ad adeguarsi nelle fasi della progettazione successive a quella preliminare; la realizzazione del progetto può essere inoltre sottoposta a specifica azione di monitoraggio, da effettuarsi nel tempo e con le modalità stabilite.

Ribadito che l'assenza di pianificazione non costituisce di per sé motivo di necessaria sottoposizione di un progetto alla valutazione di impatto ambientale, e che il progetto presentato da (...) non contrasta con la pianificazione territoriale ed energetica vigente, è proprio della norma da ultimo richiamata che la Regione Toscana ha fatto applicazione con il decreto 1299 del 2007, disponendo che l'esclusione dalla Via del progetto presentato da (...) fosse condizionata al rispetto di una serie di prescrizioni e monitoraggi finalizzati ad individuare e mitigare il concreto impatto dell'impianto eolico.

Le prescrizioni attengono, in particolare, ad alcune integrazioni cartografiche e documentali ed a precisazioni di dettaglio in ordine alle specie vegetali ed alle modalità da utilizzare per il previsto rimboschimento compensativo (n. 1); alla presentazione, in sede di progettazione definitiva, di un piano di ripristino dell'area dopo la dismissione dell'impianto, con indicazione dei relativi costi (cui parametrare la garanzia da prestare al Comune prima dell'inizio dei lavori), alla gestione e ripristino dell'area di cantiere, all'adozione di misure per contenere la propagazione di polveri durante la costruzione, alla movimentazione dei materiali in ingresso e uscita dal cantiere ed alle autorizzazioni alla circolazione dei mezzi pesanti (numeri 2, 4, 5, 10, 11, 12 e 16); alla localizzazione della rete elettrica alla maggior distanza possibile dalle abitazioni circostanti ed al monitoraggio della radiazioni non ionizzanti prodotte dall'impianto (n. 3); all'esecuzione di indagini geologico-tecniche volte a scongiurare l'innesco di fenomeni franosi in fase esecutiva, e di indagini geognostiche dirette a individuare i migliori siti per le fondazioni (n. 6); alle misure da adottare per mitigare l'impatto acustico dell'impianto, fermo restando il rispetto dei valori limite di cui al Dpcm 14 novembre 1997 (n. 7); alla valutazione del rischio di caduta di gravi (ghiaccio) dall'impianto e delle compatibilità del progetto con la sicurezza della navigazione aerea (n. 8); al monitoraggio dell'impatto dell'impianto sull'avifauna e all'adozione delle conseguenti misure di mitigazione (n. 9); alle spese delle attività di monitoraggio (n. 13); alla eventuale bonifica di terreni ed acque inquinati, ed alla tutela dei beni archeologici rinvenuti durante i lavori (numeri 14 e 15).

Come si vede, si tratta in buona misura di prescrizioni di carattere meramente tecnico-esecutivo, le quali solo latamente possono venire messe in relazione ad esigenze di tutela dell'ambiente; e quelle che, innegabilmente, attengono a profili ambientali in senso stretto, hanno tuttavia riguardo non all'impatto dell'impianto in questione sull'ambiente come sistema relazionale tra fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (il riferimento positivo è all'articolo 5 del Dlgs 152/2006), bensì a singoli elementi presi isolatamente, e non quali parti della più ampia componente ambientale cui pertengono: la ritenuta necessità di procedere ad alcuni monitoraggi (delle radiazioni non ionizzanti, delle emissioni acustiche, dell'impatto sull'avifauna) non è incompatibile, in altre parole, con l'esclusione dell'opera dalla Via, nel momento in cui le verifiche prescritte hanno riguardo all'insorgenza di specifici quanto ben delimitati profili di rischio, in sé considerati, e non più ad una valutazione unitaria dell'impatto dell'opera sull'ambiente inteso come entità generale sovraordinata; di talché lo strumento delle singole prescrizioni in luogo del ricorso alla Via – la quale si caratterizza per l'ampiezza dell'indagine in una prospettiva, nella specie ultronea, di tutela ambientale integrata – nel mentre soddisfa il superiore principio di precauzione (giacché il mancato rispetto delle prescrizioni condiziona negativamente la realizzazione dell'opera, ed in dipendenza dei risultati del monitoraggio è imposta l'adozione di misure di mitigazione, fino all'arresto dell'impianto – si veda ad esempio la prescrizione n. 9 sulla tutela dell'avifauna, ma lo stesso varrebbe, evidentemente, nell'ipotesi di superamento delle soglie massime di emissione acustica), è anche rispettoso del parimenti fondamentale principio dell'economicità dell'azione amministrativa, dal quale discende per la Pa il divieto di inutile aggravio del procedimento.

Le considerazioni che precedono valgono per tutte le prescrizioni apposte al decreto 1299/2007, ivi compresa quella relativa all'adozione delle misure di mitigazione del rischio di caduta di ghiaccio dalle pale degli aerogeneratori, anche in questo caso trattandosi di una prescrizione condizionante l'approvazione del progetto definitivo, e dunque la realizzazione stessa dell'opera, ma pur sempre avuto riguardo ad una limitatissima e ben individuata manifestazione di pericolo temuto per l'uomo, come tale non necessitante di più approfondite indagini e rispetto alla quale, pertanto, la sottoposizione del progetto a Via sarebbe apparsa del tutto sproporzionata.

4.2.1. Del risultato dei monitoraggi e dell'adempimento alle prescrizioni disposti con il decreto di esclusione dalla Via ha tenuto conto la conferenza di servizi convocata il 28 maggio 2008, che ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto "La Miniera" con il consenso di tutte le amministrazioni intervenute, ivi compresa la Asl n. 5, la quale aveva inizialmente manifestato perplessità relativamente alla mitigazione del "rischio ghiaccio" (parere del 6 ottobre 2006). La conferenza di servizi ha attestato l'ottemperanza, da parte di (...), alla prescrizione di effettuare nel progetto definitivo una valutazione del pericolo di caduta di gravi ed ha concluso che la presenza del parco eolico non modifica il rischio per la salute pubblica nell'area, prescrivendo l'installazione su ciascun aerogeneratore di un sensore o altro strumento idoneo a segnalare la formazione di ghiaccio sulle pale rotanti, ed a contemporaneamente diminuire la potenza erogata dagli aerogeneratori stessi, fino al loro arresto: soluzione che non risulta affetta da alcuna illogicità, giacché – ove attuata correttamente dal punto di vista tecnico – neutralizza addirittura il pericolo paventato, impedendo che le pale (ri)prendano a girare fino a quando i sensori rilevino su di esse la presenza di ghiaccio (ad evitare il rischio di incidenti concorre inoltre la segnaletica stradale che, evidentemente in costanza della fase di accelerazione/decelerazione delle pale determinata dall'intervento dei sensori, è deputata a regolare la circolazione dei veicoli in transito sotto i generatori). La pretesa irragionevolezza di un precetto astrattamente efficace non può, del resto, farsi derivare dall'affermazione dei ricorrenti, secondo cui la prescrizione relativa all'arresto delle pale resterà verosimilmente inosservata, e che i sensori installati non saranno idonei a svolgere adeguatamente la propria funzione, non essendovi alcuna ragione di presumere – in via del tutto pregiudiziale e apodittica – che nella fase di attività dell'impianto le amministrazioni competenti non eserciteranno, d'iniziativa o su sollecitazione dei terzi interessati, i propri poteri di controllo sull'adempimento delle prescrizioni.

4.2.2. Analogamente, con riferimento alle emissioni rumorose prodotte dall'impianto eolico, il parere favorevole della conferenza di servizi, come già faceva il decreto di esclusione dalla VIA, poggia sulla (ovvia) prescrizione del rispetto dei limiti di rumorosità previsti dal Dpcm 14 novembre 1997, nonché sull'obbligo di presentazione, a carico del proponente (...) e prima dell'inizio della costruzione dell'impianto, di un piano che preveda l'effettuazione di un monitoraggio acustico non solo nella fase di avvio, ma anche in quella di esercizio a regime, onde tenere sotto controllo l'insorgenza di variazioni o imprevisti; di modo che, anche per questo aspetto, la salute pubblica viene ad essere adeguatamente tutelata.

La questione relativa alla mancata considerazione dell'impatto del parco eolico sulla limitrofa area protetta verrà esaminata più avanti, congiuntamente ad altre censure connesse.

5. Con il quinto ed il sesto motivo di entrambi i ricorsi è dedotta la violazione degli articoli 34 comma 5 del Dlgs 267/2000 e 44 dello Statuto del Comune di Montecatini Val di Cecina, nonché dell'articolo 11 e dell'allegato D della legge regionale toscana 79/1998. In particolare sostengono i ricorrenti che, dopo aver sottoscritto l'accordo di programma del 25 maggio 2006, il Sindaco di Montecatini Val di Cecina non avrebbe poi richiesto la ratifica del Consiglio comunale, pur trattandosi di atto implicante variazioni degli strumenti urbanistici vigenti; per effetto della mancata ratifica, l'adesione all'accordo prestata del Comune di Montecatini dovrebbe perciò considerarsi "tamquam non esset", con l'ulteriore conseguenza che il progetto del parco eolico verrebbe anche per tale aspetto a perdere ogni copertura a livello di pianificazione territoriale.

Sul punto, debbono condividersi le contrarie osservazioni delle difese resistenti. L'accordo di programma intervenuto il 25 maggio 2006 tra la Regione Toscana, la Provincia di Pisa, le Comunità montane delle zone F, R e U, alcuni Comuni ed il (...), e avente ad oggetto l'istituzione del "Distretto delle energie rinnovabili alternative", ha una connotazione squisitamente socio-economica e finanziaria, finalizzato com'è a garantire iniziative di sviluppo dell'area geografica interessata fondato sulla valorizzazione delle risorse endogene e sul contestuale rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale. Esso non prevede, né comporta, alcuna variazione degli strumenti urbanistici, variazione peraltro non necessaria ai fini della realizzazione dell'impianto eolico di cui è causa, che, come detto, ricade in zona classificata agricola dal Prg di Montecatini Val di Cecina e pertanto, ai sensi dell'articolo 12 comma 7 del Dlgs 387/2003, non solo è assentibile, ma risulta anche coerente con la pianificazione territoriale del Comune (oltre che, per le ragioni esposte in precedenza, con quella regionale e provinciale).

6. Il settimo motivo di entrambi i ricorsi è volto a far valere l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione procedente, la quale non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione la circostanza che la zona della Miniera di Montecatini Val di Cecina sarebbe sottoposta a vincolo paesaggistico dal 1955 e tutelata come "quadro naturale", come del resto segnalato nella nota del 4 ottobre 2006, inviata all'Ufficio Via dal Settore beni paesaggistici della stessa Regione Toscana, nella quale si chiede tenersi conto della visibilità paesaggistica delle segnalazioni luminose presenti sulle pale degli aerogeneratori, rilevandosi inoltre l'assenza di una descrizione della situazione relativa al patrimonio storico-culturale interessato, nonché la mancata valutazione delle interferenze dell'impianto sulla visuale della città di Volterra, di eccezionale valore paesistico.

Anche tali censure sono infondate.

Dagli atti di causa risulta che, a seguito della predetta nota del 4 ottobre 2006, l'Ufficio Via ha preteso da (...) un'integrazione documentale esplicitamente riferita, fra l'altro, all'esigenza di analizzare e documentare il rapporto tra le opere e l'area soggetta al vincolo paesaggistico del 1955, mediante cartografia ed apposite elaborazioni e simulazioni grafiche. Investita della richiesta di un nuovo parere sulla documentazione integrativa, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Pisa, la quale aveva peraltro già rilasciato parere favorevole sin dal 27 settembre 2006, non ha ritenuto di formulare osservazioni contrarie alla realizzazione dell'opera ed alla sua esclusione dalla Via. Quanto all'autorizzazione unica, nella conferenza di servizi del 28 maggio 2008 il parere favorevole della Soprintendenza è stato rilasciato solo dopo l'esame della ulteriore documentazione integrativa richiesta all'odierna controinteressata con specifico riferimento alla documentazione dell'impatto visivo dell'impianto eolico dalla Rocca di Pietracassa, né da parte dei ricorrenti sono state svolte censure specifiche avverso le determinazioni assunte dalla Soprintendenza all'esito dei diversi approfondimenti istruttori, determinazioni che legittimano pertanto l'adozione dei provvedimenti impugnati anche sotto il profilo strettamente paesaggistico.

7. Con l'ottavo motivo, i due ricorsi deducono la violazione degli articoli 55, 7 e 8 del Dpr 357/1997, della direttiva 92/43/Cee "Habitat", della direttiva 79/409/Cee "Uccelli" e degli articoli 5 e 15 della legge regionale 56/2000. In sintesi, ad avviso dei ricorrenti l'impianto verrebbe a trovarsi proprio lungo la rotta migratoria di molte specie di uccelli, il che avrebbe richiesto quantomeno lo svolgimento in sede di programmazione dell'intervento della valutazione di incidenza di cui al Dpr 357/1997, non sostituibile con prescrizioni in fase attuativa; peraltro, trattandosi pacificamente di uno dei siti più importanti per la presenza di rapaci in Toscana, non avrebbe avuto alcun senso disporre monitoraggi "ante operam", così come sarebbe contraria alla disciplina interna e comunitaria la predisposizione di qualsiasi mezzo di dissuasione che abbia l'effetto di allontanare i volatili dal luogo prescelto per la nidificazione, a maggior ragione nel caso delle specie protette.

I motivi sono infondati.

7.1. L'ambito oggettivo di applicazione della valutazione di incidenza di piani o progetti, disciplinata dal Dpr 357/1997 (come modificato dal Dpr 120/2003), recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, è costituito dai c.d. siti di importanza comunitaria (Sic), vale a dire quei siti che, secondo la definizione datane dallo stesso Dpr, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartengono contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di "habitat" naturale o di una specie in uno stato di conservazione soddisfacente e che possono, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica europea denominata "Natura 2000"; nonché dai c.d. "proposti Sic" (pSic), siti individuati dalle regioni e province autonome, trasmessi dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inseriti negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea, e dalle zone speciali di conservazione (Zsc), siti di importanza comunitaria designati in base all'articolo 3 comma 2 del regolamento sopra citato, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

Del pari, la valutazione di incidenza prevista dall'articolo 15 della legge regionale 56/2000 riguarda i progetti suscettibili di produrre effetti sui c.d. siti di importanza regionale (Sir), la cui definizione è sostanzialmente ricalcata dal legislatore regionale su quella dei siti di importanza comunitaria (ai fini della legge regionale, peraltro, si considerano siti di importanza regionale tanto i Sic, che le Zsc).

Tanto premesso, le disposizioni appena richiamate non possono trovare applicazione nel caso in esame, mancandone il necessario presupposto, e cioè il formale inserimento del sito interessato dal progetto negli elenchi dei Sic, pSic, Zsc o Sir. Ne consegue che nessuna illegittimità può farsi discendere dall'omissione della valutazione di incidenza, allo stesso tempo dovendosi escludere, in termini più generali, che il sito in questione rivesta giuridica rilevanza come "habitat" meritevole della speciale tutela accordata dalla disciplina comunitaria, nazionale e regionale.

7.2. La circostanza che, nondimeno, le criticità dell'intervento riguardino proprio la tutela dell'avifauna è adeguatamente emersa dall'attività istruttoria condotta dalle amministrazioni procedenti, ed è stata oggetto in particolare dei contributi dell'Arpat, che hanno condotto alle prescrizioni apposte innanzitutto al provvedimento di esclusione del progetto dalla Via. Prescrizioni che, al contrario di quanto reputato dai ricorrenti, risultano adeguate alle esigenze di tutela della popolazione di uccelli nidificanti e migratori presenti in zona, giacché volte, da un lato, alla migliore comprensione di tale presenza mediante il monitoraggio da condurre sull'avifauna e sulla chirotterofauna anteriormente all'avvio della costruzione, ma da proseguire anche durante l'esercizio dell'impianto a scadenza semestrale, onde pervenire ad una verifica in concreto e sempre aggiornata dei possibili impatti sulla fauna, e non sancire la contrarietà all'intervento in via pregiudiziale ed in assenza di dati obiettivi di riscontro circa l'entità dei reali effetti negativi dell'impianto (atteggiamento, quest'ultimo, che sarebbe stato irragionevole); e, dall'altro, penetranti al punto di prevedere l'arresto dei generatori nel caso di superamento di determinate soglie di collisione, oltre ad ulteriori misure di mitigazione volte comunque a contenere il rischio di incidenti.

Confermata dal monitoraggio la presenza di specie di notevole interesse, coerentemente l'autorizzazione unica ribadisce le prescrizioni relative alla dotazione dell'impianto di dissuasori acustici e visivi ma, soprattutto, prevede l'installazione di sensori per il rilievo degli stormi migratori ed il conseguente arresto delle pale e richiede l'aggiornamento semestrale del monitoraggio, all'espresso fine dell'adozione di eventuali nuove disposizioni, facoltizzando altresì gli organi competenti a disporre l'impiego di tecniche di dissuasione mediante sorveglianza umana in caso di fenomeni migratori di notevole importanza e la mitigazione dell'impatto sonoro notturno a tutela della chirotterofauna. Le misure imposte dall'autorizzazione, con particolare riguardo ai sistemi di arresto automatico delle pale ed al costante monitoraggio degli impatti (con la possibilità del ricorso a misure più restrittive), appaiono del tutto idonee a conciliare i contrapposti interessi, in un'ottica di bilanciamento giustificata dalla considerazione che la pur qualificata presenza degli uccelli non può considerarsi di per sé ostativa alla realizzazione dell'impianto, a maggior ragione laddove non ci si trovi all'interno di un sito protetto (posto che, in via di principio, neppure all'interno dei Sic le conclusioni negative della valutazione di incidenza di un progetto ne impediscono in maniera assoluta la realizzazione, salva l'adozione di misure compensative: articolo 5 comma 9 Dpr 357/1997).

Nella medesima ottica di bilanciamento, il rilascio dell'autorizzazione non può poi ritenersi precluso dal paventato pericolo del definitivo allontanamento degli uccelli dall'area a causa di quello che i ricorrenti, con espressione pittoresca, definiscono "luna-park eolico", tenuto conto del numero contenuto di aerogeneratori (sei), e non essendo peraltro stata allegata alcuna evidenza scientifica del fatto che l'impiego dei dissuasori possa avere effetti eccedenti il semplice scopo di evitare che i volatili vengano in contatto con le pale rotanti.

Quanto, infine, alla vicinanza dell'impianto eolico al Sir 67 Fiume Cecina, di essa si è in effetti tenuto conto nel corso dell'istruttoria in relazione al valore avifaunistico della zona (si veda la nota del 9 ottobre 2006, prot. AOOGRT/272807/124.12.04, a firma del dirigente responsabile del Settore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali della Regione Toscana, nella quale inizialmente si afferma la necessità della valutazione di incidenza, salvo il successivo superamento di tale posizione all'esito dell'istruttoria), di talché le prescrizioni impartite con il decreto di esclusione dalla Via prima, e con l'autorizzazione unica poi, debbono intendersi satisfattive anche di tale profilo. Si aggiunga che i ricorrenti non hanno allegato alcun elemento specifico, tale da inficiare il giudizio finale di compatibilità fra l'impianto ed il vicino Sir, giudizio implicito nei pareri finali favorevoli rilasciati da tutte le autorità preposte alla tutela di beni ambientali (non è noto, invero, neppure quale sia la distanza effettiva tra l'impianto ed il Sir67).

8. Con il nono motivo, ancora una volta comune ai due ricorsi, è dedotta l'illegittimità del decreto di esclusione dalla Via sotto il profilo della non conformità del progetto alla classificazione acustica dell'area interessata.

Al riguardo, deve tuttavia osservarsi come la prescrizione n. 7 di cui al decreto di esclusione dalla Via, laddove prevede che il Comune di Montecatini Val di Cecina debba adottare una variante alla classificazione acustica dell'area, rappresenta non un precetto rivolto al Comune – il quale, peraltro, non risulta aver formulato obiezioni sul punto nel corso dell'istruttoria – bensì l'enunciazione di una condizione imposta nei confronti del proponenti il progetto rispetto alla realizzabilità stessa dell'impianto, vale a dire una condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione (in questo senso va letta la doverosità della variante al piano acustico affermata dalla Regione). Così intesa, la prescrizione ha lo scopo di adeguare la classificazione dell'area alla sua nuova destinazione futura: operazione che deve ritenersi del tutto legittima (la modificabilità della pianificazione acustica è espressamente prevista dalla legge, nella specie si veda l'articolo 5 della legge regionale 89/1998), purché, appunto, la variante al piano acustico preceda, e non segua, l'intervento, in modo da prevenire efficacemente l'edificazione di insediamenti incompatibili con la futura presenza dell'impianto (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 23 luglio 2008, n. 3650). Con la prescrizione in esame, il decreto 1299/2007 ha peraltro richiesto che la nuova classificazione prevedesse opportune fasce "cuscinetto" tra l'area occupata dall'impianto eolico e quelle circostanti.

Infine, a differenza di quanto affermato dai ricorrenti, l'area occupata dall'impianto è ora inserita nella classe IV della zonizzazione acustica comunale, corrispondente alle aree di intensa attività umana, e non nella V prevista per le zone industriali. Resta inoltre fermo il rispetto, nella fase di esercizio dell'impianto, dei valori limite di cui al Dpcm 14 novembre 1997, con l'obbligo a carico di (...) di concordare con l'Arpat tempi e modi di effettuazione di una campagna fonometrica preventiva.

9. Con il decimo motivo, i ricorrenti lamentano come i provvedimento impugnati non abbiano adeguatamente affrontato e risolto il problema dell'inquinamento elettromagnetico prodotto dalla presenza di linee elettriche, generatori e trasformatori in prossimità delle loro abitazioni.

Richiamate le considerazioni "sub" 4.1. in ordine alla legittimità dell'esclusione del progetto dalla Via e del ricorso alle prescrizioni, nel merito è sufficiente rilevare che, mentre la prescrizione n. 3 di cui al decreto 1299/2007 impone le cautele dell'ubicazione della rete elettrica alla maggiore distanza possibile dalle abitazioni circostanti e di un'adeguata schermatura, volte a garantire il rispetto dei limiti dettati dalla normativa nazionale e regionale, la conferenza di servizi del 28 maggio 2008 ha accertato la conformità della progettazione definitiva alla normativa predetta, e la correttezza dell'accertamento non è stata in alcun modo smentita dai ricorrenti. La tutela dall'inquinamento elettromagnetico risulta inoltre garantita dall'onere, imposto a (...) relativamente alla fase di esercizio dell'impianto, di presentare un piano di monitoraggio delle radiazioni non ionizzanti e di attenersi alle eventuali misure di mitigazione imposte dall'Arpat.

10. Con l'undicesimo motivo, anch'esso comune ai due ricorsi, si sostiene che tanto l'esclusione dalla Via, quanto l'autorizzazione unica, sarebbero inficiate dai limiti derivanti dall'articolo 39 della legge regionale 5/1995 alla potestà pianificatoria del Comune di Montecatini Val di Cecina, che, non avendo tempestivamente adottato il piano strutturale, neppure avrebbe potuto autorizzare alcuna variante agli strumenti vigenti. In contrario, basti nuovamente richiamare i rilievi già svolti circa alla non necessarietà di alcuna variante ai fini della realizzazione dell'impianto (...), ricadente in zona agricola e come tale assentibile ai sensi dell'articolo 12 comma 7 Dlgs 387/2003.

11. Esaurito così l'esame dei motivi comuni, la trattazione che segue sarà dedicata alle doglianze contenute nei rimanenti motivi di cui al più recente ricorso 1416/2008 r.g., proposto contro l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

11.1. Con il dodicesimo motivo, i ricorrenti affermano che l'istruttoria condotta dalle amministrazioni procedenti avrebbe omesso di valutare l'impatto visivo delle pale eoliche sulla Rocca di Pietracassa, anche detta "di Miemo", complesso di epoca medievale sottoposto a vincolo monumentale fin dal 1911.

La tesi del difetto di istruttoria è smentita, in fatto, dal verbale della conferenza di servizi del 28 maggio 2008, dal quale risulta – lo si è già evidenziato precedentemente – come la competente Soprintendenza abbia rilasciato il proprio nulla osta alla realizzazione del progetto solo dopo aver preso visione dello specifico approfondimento istruttorio richiesto a (...) proprio con riguardo al problema, qui sollevato, dell'impatto visivo del parco eolico sulla Rocca di Pietracassa. Quanto poi alla legittimità della scelta comparativa posta a fondamento dell'autorizzazione impugnata, le censure consistono in una confutazione generica, non argomentata, e perciò inammissibile, della valutazione compiuta dalla Soprintendenza (i ricorrenti si limitano a dedurre che la distanza della Rocca dai generatori sarebbe tale da doversene necessariamente affermare l'effetto pregiudizievole sotto il profilo paesaggistico, ma nella specie la sola distanza non è elemento dal quale possa attendibilmente inferirsi siffatta presunzione, stante l'elevato numero di ulteriori variabili che vengono in gioco nel giudizio di compatibilità paesistica, e delle quali i ricorrenti non fanno menzione).

11.2. Con il tredicesimo motivo, è dedotta l'irragionevolezza e contraddittorietà dell'esclusione del progetto dalla valutazione di impatto ambientale, quando nel caso di altri impianti eolici ricadenti nella medesima area vasta (Collesalvetti, Monterotondo Marittimo, Monteverdi Marittimo, Firenzuola) la Regione Toscana avrebbe sempre ritenuto necessario procedere alla Via.

La circostanza che, in altre ipotesi, la Regione Toscana abbia ritenuto di procedere a Via di per sé non è indicativa della sussistenza dei vizi denunciati, e i ricorrenti, dal canto loro, non hanno specificato quali sarebbero – al di là del trattarsi di impianti eolici ricadenti in aree di rilievo ambientale, o in prossimità di Sir, elemento che, come si è visto, non osta alla esclusione del progetto dalla Via – gli aspetti comuni alle fattispecie citate, e qualificanti sotto il profilo dell'impatto ambientale al punto non soltanto da imporne in concreto l'analogo trattamento, ma anche da rendere inadeguato, per l'impianto di Montecatini Val di Cecina, il ricorso alle prescrizioni pur consentito dall'articolo 11 comma 8 della legge regionale toscana 79/1998; né al giudice è consentito ricavare autonomamente dalla documentazione allegata – segnatamente, i decreti di sottoposizione a Via dei progetti relativi agli impianti sopra citati – le circostanze da cui possa desumersi in concreto la portata delle censure svolte, tale onere incombendo sulla parte ricorrente in ossequio alla regola processuale della necessaria specificità dei motivi di impugnazione, nonché al principio del contraddittorio (il collegio si limita ad osservare che, dei quattro impianti cui i ricorrenti si riferiscono, almeno tre sono di dimensioni maggiori, per numero di generatori, di quello per cui è causa, il che già rappresenta un dato differenziale di notevole importanza e di immediata percepibilità).

11.3. Con il quattordicesimo motivo, è dedotta la violazione dell'articolo 12 comma 7 del Dlgs 387/2003, assumendosi che l'autorizzazione unica, in presenza di un impianto ubicato in zona agricola, non avrebbe tenuto conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. In realtà, la valutazione del possibile impatto sulle attività agricole, richiesta dalla legge, è stata operata in sede di conferenza di servizi, ove si è prescritto che la costruzione e l'esercizio dell'impianto non impedisca la prosecuzione dell'attività agricola nei fondi confinanti e non determini interruzioni nella viabilità esistente, che deve presumersi posta a servizio (anche) di tali fondi; relativamente ai profili di compatibilità con il patrimonio culturale e paesistico, si rinvia a tutto quanto detto in precedenza, posto che i ricorrenti neppure in tale evenienza hanno indicato quali specifici elementi riconducibili al settore agricolo, nell'ampia accezione che ne fa la disposizione invocata, sarebbero pregiudicati dalla presenza dell'impianto.

11.4. Con il quindicesimo motivo, i ricorrenti lamentano che l'amministrazione procedente non avrebbe dato corso agli adempimenti imposti dal Dlgs 334/1999, attuativo della direttiva 96/82/Ce sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. La manifesta infondatezza del motivo discende dalla totale mancanza di elementi di prova della presenza, all'interno dell'impianto in questione, di sostanze pericolose nelle quantità previste ai fini dell'applicazione del Dlgs 334/1999 cit..

11.5. Con il sedicesimo motivo, si sostiene che l'autorizzazione unica sarebbe illegittima perché si riferirebbe ad un impianto a sei rotori, dei quali tuttavia solo quattro potrebbero essere realizzati: per due dei generatori mancherebbe, infatti, la disponibilità del suolo.

A prescindere dalla difficoltà di configurare l'interesse sotteso alla censura, dal momento che il minor numero di torri realizzabili diminuirebbe con ogni evidenza l'impatto ambientale dell'opera, è pacifico che il Comune di Montecatini Val di Cecina ha dato avvio alla procedura di esproprio dei fondi destinati ad accogliere i generatori numeri 5 e 6, e ne ha disposto l'occupazione d'urgenza, di talché allo stato non può dubitarsi della disponibilità delle aree occorrenti per l'allocazione di tutti i generatori previsti (i quali risultano in effetti essere stati montati, si veda la relazione del direttore dei lavori in data 18 febbraio 2009).

Gli atti della procedura espropriativa sono stati peraltro impugnati con separato ricorso dalla (...) Spa, la cui impugnativa del "piano particellare di esproprio" allegato n. 8 all'autorizzazione unica, proposta nella presente causa, deve essere dichiarata inammissibile in quanto l'atto impugnato è sprovvisto di valenza lesiva autonoma.

11.6. Con il diciassettesimo motivo, i ricorrenti deducono la carenza di istruttoria e il difetto di motivazione dell'autorizzazione unica relativamente allo studio delle caratteristiche anemometriche del sito prescelto, facendo leva sulla nota del 24 ottobre 2006, con cui il Servizio difesa ambiente e sviluppo del territorio della Provincia di Pisa evidenziava l'insufficienza della documentazione presentata dal proponente il progetto. Le osservazioni contenute nella nota debbono però ritenersi superate in virtù delle integrazioni istruttorie effettuate da (...), come si ricava per l'ennesima volta dal verbale della conferenza di servizi del 28 maggio 2008: le rilevazioni anemometriche eseguite sono state esplicitamente ritenute sufficienti a garantire la economicità del progetto, e la Provincia di Pisa ha prestato il proprio assenso alla realizzazione dell'opera, ciò che determina il venire meno del presupposto sul quale la censura poggia (i ricorrenti non svolgono deduzioni autonome, ma fanno propria la perplessità inizialmente manifestata da una delle amministrazioni coinvolte nella conferenza: venuta meno tale perplessità, cadono anche le ragioni che sostengono la posizione dei ricorrenti).

12. Alla luce di tutto quanto precede, i ricorsi riuniti non possono trovare accoglimento. Il rigetto delle impugnazioni principali travolge, inevitabilmente, l'intervento "ad adiuvandum" spiegato all'interno del ricorso 1416/2008 r.g. dall'associazione (...).

Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra tutti contendenti.

 

PQM

il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sezione II, definitivamente pronunciando, riuniti i ricorsi, li respinge nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del giorno 19 marzo 2009 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

Depositata in Segreteria il 25 maggio 2009.

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