Rumore

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Tar Puglia

Sentenza 9 luglio 2009, n. 1807

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce — Sezione Prima

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

Sul ricorso numero di registro generale 803 del 2006, proposto da:

(omissis);

contro

Comune di Alliste, (omissis);

per l'annullamento

del provvedimento del Commissario Straordinario del Comune di Alliste, notificato all’avv. (omissis) il 25 marzo 2006 a mezzo di raccomandata A.R. del 21 marzo 2006 (prot.2524), con cui il predetto Commissario comunicava all’avv. (omissis) di aver provveduto a regolare la segnalazione acustica dell’orologio della torre civica di Largo Piazza in Felline di Alliste, interrompendo il segnale dalle ore 24:00 alle ore 07:00

nonché per la condanna

dello stesso Comune di Alliste a risarcire alla ricorrente i danni — come meglio descritti al punto 3 dei motivi di diritto del presente ricorso — da disturbo — per la violazione del diritto alla salute, sub specie di diritto a non essere disturbata nelle attività umane, diritto al riposo diurno e notturno, diritto alla salute fisica e psichica — e da ritardo — per l’inerzia dell’amministrazione municipale nel provvedere alla tutela dei suddetti diritti;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Alliste;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19/03/2008 il dott. (omissis) e uditi per le parti gli avvocati (omissis);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

Fatto

La ricorrente, che abita da oltre cinquant’anni in prossimità della torre civica di Felline di Alliste, lamenta la propagazione di un suono martellante e disturbante per la qualità della vita che si diffonde dall’orologio collegato alla torre medesima, che scandisce il tempo ogni quindici minuti.

Assume di avere più volte richiesto alla amministrazione comunale, anche tramite il legale di fiducia, una diversa regolamentazione dei rintocchi dell’orologio civico.

Rappresenta di avere inoltrato, da ultimo con raccomandata dell’11 marzo 2006 una richiesta al Commissario Prefettizio del comune di Alliste finalizzata ad interessare l’Arpa allo scopo di eseguire indagini fonometriche per accertare l’eventuale superamento dei limiti di tollerabilità acustica.

Con il provvedimento impugnato, il Commissario Prefettizio di Alliste ha comunicato all’interessata che “già da qualche settimana si è provveduto a regolare la segnalazione acustica dell’orologio, installando apposito timer, interrompendo il segnale dalle ore 24,00 alle ore 07,00.”

Il provvedimento in questione è ritenuto affetto dai seguenti profili di illegittimità:

violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 10 bis della legge 241 del 1990. Violazione dell’articolo 97 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.;

violazione dell’articolo 8 della convenzione europea dei diritti dell’uomo. Violazione dell’articolo 32 della Cost. Violazione degli articoli 2, comma 1, lett. c e 6, comma 2 legge 447 del 1995. Violazione dell’art 659 c.p.. Violazione dell’articolo 844 c.c. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia.

La ricorrente ha altresì chiesto il risarcimento dei danni da disturbo e di quelli da ritardo imputabili a colpa della amministrazione resistente quantificandoli in misura pari a € 25.000,00

Si è costituito in giudizio il Comune di Alliste che ha chiesto il rigetto del ricorso

Il Collegio, dopo avere disposto — con ordinanza 627/06 — in via istruttoria la effettuazione di apposite indagini fonometriche negli ambienti di vita della ricorrente, ha concesso la tutela cautelare invocata dalla ricorrente alla camera di consiglio del 27 settembre 2006.

Alla udienza pubblica del 19 marzo 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

Diritto

Il ricorso è fondato in parte.

Il Collegio si riporta alla motivazione con la quale, in data 27 settembre 2006, è stata concessa la tutela cautelare invocata dalla ricorrente.

In quella sede si è evidenziato che le indagini fonometriche demandate alla Asl e alla Arpa competenti per territorio hanno permesso di accertare la presenza di una situazione di inquinamento acustico nell’ambiente di vita della ricorrente rilevante ai sensi della disciplina di settore, sia di carattere primario che di natura regolamentare .

Si è altresì posto in risalto il pericolo di un pregiudizio per la salute della ricorrente, apprezzabile sotto il profilo della cd annoyance, ossia della presenza di fattori disturbanti per la qualità della vita della (omissis), specie per quel che concerne il riposo notturno.

Il Tar ha infine ritenuto preponderante la tutela della salute della ricorrente rispetto alla salvaguardia delle tradizioni storiche, certamente non compromesse in termini irreparabili attraverso una diversa e più opportuna regolamentazione dell’orologio della torre civica che prevedesse la totale sospensione dei rintocchi nelle ore notturne.

Il Collegio ritiene di dover ulteriormente puntualizzare che la controversia in esame involge il corretto uso di beni in dotazione alla p.a. locale, e cioè, in definitiva, l’esercizio di una pubblica funzione, in relazione alla quale la stessa amministrazione civica deve conformarsi al principio di buona amministrazione di cui all’articolo 97 cost.

In questo contesto la pretesa della ricorrente ad una confacente regolamentazione dell’orologio della torre civica assume valenza di interesse legittimo per la tutela del quale si è correttamente adito il Giudice amministrativo.

Infatti, la regolamentazione dei rintocchi dell’orologio non può essere considerata quale mero comportamento materiale della pubblica amministrazione, avulso da un precedente atto autoritativo di esercizio di poteri e funzioni pubbliche.

Da tanto consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della nota commissariale impugnata.

Per quel che concerne, invece, la richiesta risarcitoria avanzata dalla ricorrente, si osserva che mancano, nella specie, gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità aquiliana della p.a., e, in particolare, difetta il presupposto della cd colpa di apparato, ossia un comportamento complessivamente negligente da ascrivere all’ufficio nel suo insieme.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla la nota commissariale impugnata.

Rigetta la richiesta risarcitoria formulata dalla ricorrente.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19/03/2008 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 09/07/2009

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