Rifiuti

Normativa Vigente

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Commissione delle Comunità europee

Decisione 29 aprile 2009, n. 360/2009/Ce

(Guue 1 maggio 2009 n. L 110)

Decisione che integra i requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti di cui alla direttiva 2006/21/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/21/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/Ce1 , in particolare l’articolo 22, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2006/21/Ce prevede la caratterizzazione dei rifiuti nell’ambito del piano di gestione dei rifiuti, che deve essere elaborato dall’operatore delle industrie estrattive e approvato dall’autorità competente. L’allegato II della direttiva elenca una serie di elementi che devono essere inclusi nella caratterizzazione dei rifiuti.

(2) L’obiettivo della caratterizzazione dei rifiuti di estrazione è di ottenere le informazioni utili sui rifiuti da gestire al fine di poterne valutare e monitorare le proprietà, il comportamento e le caratteristiche e di poter pertanto garantirne la gestione a lungo termine in condizioni di sicurezza ambientale. Inoltre, la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione dovrebbe agevolare l’individuazione delle opzioni di gestione di tali rifiuti e delle relative misure di mitigazione volte a tutelare la salute umana e l’ambiente.

(3) Le informazioni e i dati necessari per la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione dovrebbero essere raccolti sulla base di informazioni esistenti pertinenti e adeguate o, qualora necessario, mediante campionamento e prove. È necessario garantire che le informazioni e i dati per la caratterizzazione dei rifiuti siano pertinenti, di qualità adeguata e rappresentativi dei rifiuti. Le informazioni dovrebbero essere opportunamente giustificate nel piano di gestione dei rifiuti in modo da soddisfare pienamente le autorità competenti.

(4) Il livello di dettaglio delle informazioni da raccogliere e i relativi campionamenti o prove necessari dovrebbero essere adattati al tipo di rifiuto, ai potenziali rischi ambientali e alla struttura di deposito dei rifiuti prevista. Dal punto di vista tecnico, occorre prevedere la possibilità di adottare un approccio iterativo volto a garantire una caratterizzazione dei rifiuti adeguata.

(5) Dal punto di vista tecnico, è opportuno prevedere una deroga per i rifiuti definiti inerti ai sensi dei criteri istituiti dalla decisione 2009/359/Ce della Commissione che possono non essere sottoposti a una parte delle prove geochimiche.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio,2

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Caratterizzazione dei rifiuti

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori delle industrie estrattive effettuino la caratterizzazione dei rifiuti conformemente alla presente decisione.

2. La caratterizzazione comprende le seguenti categorie di informazioni di cui all’allegato:

a) informazioni generali;

b) informazioni geologiche generali sul deposito da sfruttare;

c) natura dei rifiuti e trattamento previsto;

d) comportamento geotecnico dei rifiuti;

e) caratteristiche e comportamento geochimici dei rifiuti.

3. Ai fini della valutazione del comportamento geochimico dei rifiuti si tiene conto dei criteri istituiti per la definizione di rifiuto inerte di cui alla decisione 2009/359/Ce. Qualora, sulla base di tali criteri, i rifiuti siano considerati "inerti", sono soggetti solamente alla parte pertinente delle prove geochimiche di cui al punto 5 dell’allegato.

Articolo 2

Raccolta e valutazione delle informazioni

1. Le informazioni e i dati necessari per la caratterizzazione dei rifiuti sono raccolti nell’ordine indicato ai paragrafi da 2 a 5.

2. Si utilizzano le indagini e gli studi esistenti, in particolare le autorizzazioni vigenti, le indagini geologiche, i siti simili, gli elenchi di rifiuti inerti, i sistemi di certificazione adeguati e le norme nazionali o europee applicabili a materiali analoghi, che soddisfano i requisiti tecnici di cui all’allegato.

3. La qualità e la rappresentatività di tutte le informazioni sono valutate, individuando le eventuali informazioni mancanti.

4. Qualora le informazioni necessarie per la caratterizzazione dei rifiuti non siano disponibili, viene predisposto un piano di campionamento secondo la norma EN 14899 sulla base del quale vengono prelevati campioni. I piani di campionamento sono basati sulle informazioni ritenute necessarie, tra cui:

a) la finalità della raccolta dei dati;

b) il programma delle prove e i requisiti di campionamento;

c) le situazioni di campionamento, compreso il campionamento da carote, dal fronte dello scavo, da nastro trasportatore, da cumulo, dal bacino di decantazione o altre situazioni rilevanti;

d) le procedure e le raccomandazioni riguardanti la quantità, la dimensione, la massa, la descrizione e il trattamento dei campioni.

L’attendibilità e la qualità dei risultati del campionamento sono valutate.

5. I risultati del processo di caratterizzazione devono essere valutati. Se necessario, sono raccolte informazioni supplementari applicando la stessa metodologia. Il risultato finale è preso in considerazione nel piano di gestione dei rifiuti.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2009.

Allegato

Allegato

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Note ufficiali

1.

Gu L 102 dell’11.4.2006, pag. 15.

2.

Gu L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

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