Rifiuti

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Commissione europea

Decisione di esecuzione 21 febbraio 2020, n. 2020/248/Ue

(Guue 25 febbraio 2020 n. L51)

Decisione che stabilisce linee guida tecniche in materia di ispezioni a norma dell'articolo 17 della direttiva 2006/21/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio

 

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/21/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/Ce 1 , in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 17 della direttiva 2006/21/Ce stabilisce che devono essere effettuate ispezioni delle strutture di deposito dei rifiuti di cui all'articolo 7 della medesima direttiva per garantire che queste siano conformi alle condizioni previste dall'autorizzazione. Ai fini dell'efficienza e dell'efficacia di tali ispezioni, è opportuno che le autorità competenti dispongano delle risorse adeguate, siano indipendenti dagli operatori delle strutture di deposito dei rifiuti oggetto dell'ispezione, siano investite delle funzioni e dei poteri necessari e che possano beneficiare dell'assistenza degli operatori. È inoltre opportuno che le attività d'ispezione contemplino la collaborazione e il coordinamento tra le autorità nazionali incaricate di garantire che le strutture di deposito dei rifiuti situate nella loro giurisdizione siano conformi alle disposizioni della direttiva 2006/21/Ce.

(2) Per condurre le ispezioni in modo efficiente e proattivo è opportuno pianificarle in anticipo, elaborando piani d'ispezione che riflettano i rischi presentati dalle strutture di deposito dei rifiuti interessate.

(3) Poiché le strutture di deposito dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2006/21/Ce includono strutture che dovrebbero disporre di un'autorizzazione e poiché, a norma del medesimo articolo, nessuna struttura di deposito dei rifiuti può operare senza un'autorizzazione, i piani d'ispezione devono contemplare le strutture di deposito dei rifiuti che non sono in possesso dell'autorizzazione richiesta.

(4) In considerazione delle diverse caratteristiche delle strutture di deposito dei rifiuti è opportuno che gli Stati membri mantengano un margine di discrezionalità nell'applicare le linee guida in materia di ispezioni, in modo da garantire che queste siano proporzionate ai rischi ambientali e di sicurezza pertinenti presentati da ciascuna struttura.

(5) Al fine di affrontare diversi scenari di possibile non conformità rispetto alle autorizzazioni, è opportuno prevedere lo svolgimento di ispezioni, ordinarie e straordinarie, in esito a denunce gravi, incidenti rilevanti o di altro tipo e inadempienze. È opportuno che durante le ispezioni gli ispettori tengano in considerazione anche le risultanze di ispezioni condotte in forza di altri atti normativi applicabili dell'Ue, nella misura in cui tali risultanze possono evidenziare anche eventuali problemi connessi alle disposizioni in materia di autorizzazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2006/21/Ce.

(6) Per garantire l'efficacia delle ispezioni è necessario che una parte delle attività d'ispezione, in particolare le visite in loco, sia effettuata senza preavviso.

(7) Per poter trarre conclusioni dalle attività d'ispezione, in particolare le visite in loco, e fornire una base empirica per le ispezioni future e altre misure connesse, è importante che tutte le attività d'ispezione siano adeguatamente documentate, anche mediante relazioni periodiche sulle visite in loco.

(8) Al fine di garantire efficacemente il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione, è importante che le ispezioni agevolino e consentano l'adozione di ulteriori misure intese a porre rimedio alla non conformità rilevata.

(9) Dato che i rischi variano a seconda della fase di operatività della struttura di deposito dei rifiuti interessata, le linee guida tecniche devono contenere disposizioni dettagliate circa le diverse fasi del ciclo di vita delle strutture di deposito dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2006/21/Ce.

(10) Poiché le strutture di deposito dei rifiuti di categoria A comportano rischi potenzialmente maggiori, le linee guida tecniche devono contenere disposizioni specifiche al riguardo.

(11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2006/21/Ce,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Sono adottate le linee guida tecniche in materia di ispezioni delle strutture di deposito dei rifiuti a norma dell'articolo 17 della direttiva 2006/21/Ce che figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2020

Allegato

Linee guida tecniche in materia di ispezioni delle strutture di deposito dei rifiuti

Sezione A

Obiettivi

Le presenti linee guida definiscono gli elementi da prendere in considerazione ai fini delle ispezioni delle strutture di deposito dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2006/21/Ce che devono essere condotte dalle autorità competenti conformemente all'articolo 17 della medesima direttiva. Tali ispezioni sono volte a garantire che tutte le strutture di deposito dei rifiuti dispongano dell'autorizzazione richiesta e siano conformi alle relative condizioni. Le ispezioni riguardano le diverse fasi del ciclo di vita delle strutture di deposito dei rifiuti.

Le presenti linee guida forniscono un quadro generale per lo svolgimento delle ispezioni (sezione C), ne definiscono gli aspetti chiave in ogni fase del ciclo di vita delle strutture di deposito dei rifiuti (sezione D) e individuano elementi specifici per l'ispezione delle strutture di categoria A (sezione E).

 

Sezione B

Definizione

Ai fini delle presenti linee guida, per "ispezione" si intendono tutte le attività intraprese da o per conto di un'autorità competente e intese a garantire la conformità delle strutture di deposito dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2006/21/Ce alle condizioni previste dall'autorizzazione che tali strutture devono ottenere. Le attività in questione possono includere segnatamente:

— valutazione dei pertinenti aspetti ambientali e di sicurezza e dei rischi presentati dalle strutture di deposito dei rifiuti;

— visite in loco finalizzate a verificare i locali, le condizioni del sito, le apparecchiature e la loro manutenzione, i documenti e i dati elettronici pertinenti, nonché le misure e i sistemi interni e i processi operativi;

— colloqui con il personale della struttura di deposito dei rifiuti;

— rafforzamento delle conoscenze degli operatori circa gli obblighi di legge applicabili e le ripercussioni delle loro attività sull'ambiente;

— prelievo di campioni;

— uso di tecniche di osservazione della Terra e altre forme di telesorveglianza, incluse, se del caso, quelle che si avvalgono di sensori in situ;

— verifica del monitoraggio interno degli operatori;

— verifica di documenti e dati elettronici, comprese le relazioni degli operatori, mediante mezzi diversi dalle visite in loco;

— verifica dei processi operativi, delle misure e dei sistemi interni degli operatori mediante mezzi diversi dalle visite in loco;

— verifica delle garanzie finanziarie o degli strumenti equivalenti;

— registrazione di informazioni fattuali circa la non conformità;

— determinazione dei motivi della non conformità rilevata e dei possibili tipi di ripercussioni sull'ambiente e sulla salute umana;

— descrizione della non conformità rilevata, in particolare le circostanze (e le persone) che l'hanno determinata, allo scopo di individuare, nei limiti del possibile, le misure necessarie per garantire la conformità e di consentirne l'adozione, anche cooperando e condividendo le risultanze delle ispezioni con altre autorità competenti.

Le ispezioni – comprese le visite in loco – possono essere ordinarie, vale a dire parte di una serie di attività periodiche, o straordinarie, vale a dire condotte in esito a denunce gravi o nel quadro di indagini su incidenti rilevanti o di altro tipo e altre infrazioni.

 

Sezione C

Esecuzione di controlli dettagliati, indagini e raccolta di informazioni

1. Autorità competenti

Sono presi in considerazione i seguenti aspetti:

(a) disponibilità, su tutto il territorio dello Stato membro e per l'intera gamma di strutture di deposito dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2006/21/Ce, di autorità competenti preposte alle ispezioni;

(b) indipendenza delle autorità competenti e loro capacità di assolvere tutti i compiti necessari per condurre le ispezioni;

(c) poteri delle autorità competenti per condurre le ispezioni, compreso il diritto di accedere alle strutture e di esaminare i beni materiali, i documenti e i dati elettronici pertinenti;

(d) disponibilità di risorse, personale e apparecchiature sufficienti perché le autorità competenti possano condurre le ispezioni;

(e) meccanismi predisposti dalle autorità competenti ai fini della cooperazione e del coordinamento delle proprie attività con quelle di altre autorità pertinenti, in particolar modo le autorità incaricate di verificare la conformità alle autorizzazioni previste dalla legislazione ambientale – nazionale o dell'Unione – applicabile o pertinente per le strutture di cui all'articolo 7 della direttiva 2006/21/Ce;

(f) livello di conoscenza, esperienza e competenza necessario agli ispettori affinché possano condurre le ispezioni, segnatamente in materia di progettazione, costruzione, funzionamento e chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti;

(g) organizzazione di formazioni per aggiornare le conoscenze degli ispettori;

(h) assistenza che gli operatori devono fornire alle autorità competenti per consentire loro di condurre le ispezioni, incluse le visite in loco, il prelievo di campioni e la raccolta delle informazioni necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni conformemente all'articolo 17 direttiva 2006/21/Ce.

Nel condurre le ispezioni le autorità competenti possono essere assistite da esperti indipendenti o delegare loro compiti d'ispezione conformemente alla normativa nazionale, a condizione che questi operino sotto la supervisione dell'autorità competente. L'autorità competente stabilisce le qualifiche minime degli esperti e valuta se tali requisiti sono rispettati. Verifica inoltre che gli esperti non abbiano interessi personali in relazione all'esito dell'ispezione.

 

2. Organizzazione delle ispezioni

 

2.1. Piani d'ispezione

Sono presi in considerazione i seguenti aspetti:

(a) pianificazione anticipata delle ispezioni mediante uno o più piani definiti al livello amministrativo appropriato sulla base di una valutazione generale degli aspetti ambientali e di sicurezza pertinenti e dei rischi presentati dalle strutture di deposito dei rifiuti, nonché, qualora siano già disponibili informazioni al riguardo, di una valutazione globale dello stato di conformità delle strutture di deposito dei rifiuti operanti nella zona coperta dal piano. Ove ritenuto opportuno, tali piani possono essere integrati o combinati con altri piani d'ispezione;

(b) revisione periodica e, se del caso, aggiornamento del piano o dei piani d'ispezione;

(c) inclusione nel piano o nei piani d'ispezione di tutte le strutture di deposito dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2006/21/Ce;

(d) presenza dei seguenti elementi in ciascun piano d'ispezione:

(i) valutazione generale degli aspetti ambientali e di sicurezza e dei rischi pertinenti;

(ii) zona geografica interessata dal piano d'ispezione;

(iii) elenco delle strutture di deposito dei rifiuti interessate dal piano d'ispezione provviste di un'autorizzazione;

(iv) strumenti atti a garantire l'identificazione delle strutture di deposito dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2006/21/Ce che operano senza autorizzazione;

(v) procedure per lo svolgimento delle ispezioni ordinarie;

(vi) procedure per lo svolgimento delle ispezioni straordinarie;

(vii) procedure per lo svolgimento di visite in loco con e senza preavviso;

(viii) se del caso, meccanismi di cooperazione e coordinamento fra le diverse autorità preposte alle ispezioni e fra queste e altre autorità incaricate di verificare la conformità alle autorizzazioni previste dalla legislazione ambientale – nazionale o dell'Unione – applicabile o pertinente per le strutture di deposito dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2006/21/Ce;

(ix) informazioni sulle risorse umane, finanziarie e di altro genere necessarie all'autorità competente per l'attuazione del piano d'ispezione.

 

2.2. Ispezioni ordinarie

Sono presi in considerazione i seguenti aspetti:

(a) svolgimento di ispezioni ordinarie a intervalli regolari, sulla base di un'adeguata valutazione dei rischi presentati dalla struttura di deposito dei rifiuti interessata;

(b) adeguata frequenza delle visite in loco, sulla base di un'idonea valutazione dei rischi presentati dalla struttura di deposito dei rifiuti interessata, tenendo conto anche dei rischi potenzialmente più elevati presentati dalle strutture di categoria A;

(c) applicazione dei seguenti criteri nella valutazione dei rischi presentati dalle strutture di deposito dei rifiuti:

(i) ripercussioni potenziali e reali delle strutture interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti, come ulteriormente specificato nella migliore tecnica disponibile (Bat 5) del documento di riferimento per la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (Mwei Bref) 2 ;

(ii) informazioni sui precedenti di conformità;

(iii) partecipazione dell'operatore della struttura di deposito dei rifiuti al sistema di gestione ambientale (Ems), come ulteriormente specificato nella Bat 1 del Mwei Bref;

(d) se del caso, presa in considerazione da parte dell'ispettore delle risultanze pertinenti emerse da ispezioni condotte in forza di altri atti normativi applicabili dell'Unione;

(e) in caso di visite in loco preannunciate, comunicazione all'operatore del programma della visita, nonché dei dettagli relativi alle informazioni e all'eventuale assistenza supplementare che sarà chiamato a fornire;

(f) qualora venga rilevata una non conformità o un rischio di non conformità, svolgimento di un'indagine e, se del caso, condivisione dei risultati con altre autorità, in particolare allo scopo di:

(i) fornire una descrizione dei casi di non conformità o di rischio di non conformità, chiarendone le cause e le ripercussioni sull'ambiente e sulla salute umana e descrivendo in particolare le circostanze (e le persone) che li hanno determinati;

(ii) fornire una base fattuale che agevoli e consenta l'adozione di soluzioni appropriate alla non conformità rilevata e ne prevenga l'insorgere in futuro, ad esempio mediante ulteriori ispezioni, misure correttive messe in atto dall'operatore, l'aggiornamento delle condizioni dell'autorizzazione, la sua sospensione o l'imposizione di sanzioni, a seconda dei casi;

(g) in caso di sospensione del funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti per mancato rispetto delle condizioni dell'autorizzazione, svolgimento di ulteriori attività d'ispezione al fine di conseguire i risultati, ambientali e di altro tipo, che avrebbero dovuto essere garantiti dalle condizioni dell'autorizzazione.

 

2.3. Ispezioni straordinarie

Sono presi in considerazione i seguenti aspetti:

(a) svolgimento di ispezioni straordinarie, comprese le visite in loco, il più rapidamente possibile quando l'autorità competente riceve una denuncia grave concernente la non conformità agli obblighi previsti dall'autorizzazione o viene altrimenti a conoscenza di incidenti rilevanti o di altro tipo o infrazioni, a prescindere dal fatto che questi debbano o meno essere notificati a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, o dell'articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 2006/21/Ce, in particolare allo scopo di:

(i) chiarire le cause dell'evento, le sue ripercussioni sull'ambiente e sulla salute umana e in particolar modo le circostanze (e le persone) che hanno dato luogo alla non conformità;

(ii) fornire una base fattuale che agevoli e consenta l'adozione di soluzioni appropriate alla non conformità rilevata e che prevenga in futuro incidenti rilevanti o di altro tipo o infrazioni, ad esempio mediante ulteriori ispezioni, misure correttive messe in atto dall'operatore, l'aggiornamento delle condizioni dell'autorizzazione, la sua sospensione o l'imposizione di sanzioni, a seconda dei casi;

(b) se del caso, presa in considerazione da parte dell'ispettore delle risultanze pertinenti emerse da ispezioni condotte in forza di altri atti normativi applicabili dell'Unione;

(c) svolgimento di ispezioni straordinarie connesse al riesame o all'aggiornamento di un'autorizzazione il più rapidamente possibile e, se del caso, prima di tali eventi.

 

2.4. Visite in loco senza preavviso

Sono presi in considerazione i seguenti aspetti:

(a) svolgimento di un numero adeguato di visite in loco senza preavviso, segnatamente ove queste siano necessarie per individuare problemi, valutare l'esposizione al rischio o rispondere a una situazione d'urgenza;

(b) per quanto possibile, nelle decisioni relative alle visite in loco senza preavviso, la considerazione delle questioni legate alla salute, all'ambiente e alla sicurezza e dell'eventuale esigenza che il personale operativo della struttura di deposito dei rifiuti sia presente.

 

3. Documentazione relativa alle ispezioni

 

3.1. Documentazione relativa alle attività d'ispezione, comprese le visite in loco

Sono presi in considerazione i seguenti aspetti:

(a) adeguata documentazione di tutte le attività d'ispezione;

(b) redazione, dopo ogni visita in loco presso una struttura di deposito dei rifiuti, di una relazione sulla visita che deve essere registrata per iscritto e conservata in modo identificabile in una banca dati facilmente accessibile e adeguatamente gestita;

(c) inclusione nella relazione sulla visita in loco dello scopo dell'ispezione, dei dati, delle informazioni e delle risultanze ottenute, di una loro valutazione e di una conclusione che indichi se la struttura di deposito dei rifiuti è conforme alle pertinenti condizioni dell'autorizzazione e se sono necessarie ulteriori azioni;

(d) completamento della relazione entro due mesi dalla visita in loco, a meno che durante la visita in questione non siano emerse gravi anomalie, nel qual caso è possibile chiedere una proroga del termine;

(e) concessione all'operatore della possibilità di presentare eventuali osservazioni, se del caso, prima o dopo il completamento della relazione sulla visita in loco;

(f) accessibilità al pubblico dei risultati della visita in loco e, se del caso, delle altre attività d'ispezione, a norma della direttiva 2003/4/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio3 .

 

Sezione D

Aspetti chiave delle ispezioni nelle diverse fasi del ciclo di vita delle strutture di deposito dei rifiuti

 

1. Ispezioni di nuove strutture di deposito dei rifiuti prima dell'inizio delle operazioni di deposito

Ai fini dell'ispezione sono presi in considerazione i seguenti aspetti:

(a) attuazione dei provvedimenti adottati al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale durante il funzionamento e dopo la chiusura, compreso, se necessario, il trattamento delle acque e del percolato contaminati;

(b) conformità dell'ubicazione, della progettazione e della costruzione della struttura di deposito dei rifiuti agli elementi ambientali e di sicurezza indicati nell'autorizzazione;

(c) contenuto, disponibilità e prestazioni del sistema di monitoraggio interno destinato al monitoraggio periodico e all'autoispezione da parte dell'operatore, nonché del sistema previsto di comunicazione dei dati di monitoraggio all'autorità competente;

(d) attuazione delle misure di gestione, manutenzione e sorveglianza previste per garantire la stabilità fisica della struttura e prevenire l'inquinamento o la contaminazione del suolo, dell'aria, delle acque sotterranee o di superficie nelle prospettive a breve e lungo termine, nonché per ridurre al minimo, per quanto possibile, i danni al paesaggio;

(e) disponibilità di risorse umane sufficienti e competenza del personale incaricato della gestione ambientale e della sicurezza della struttura di deposito dei rifiuti;

(f) adeguatezza del piano per la chiusura di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2006/21/Ce;

(g) qualora l'autorità competente esiga una garanzia finanziaria o uno strumento equivalente, adeguatezza dell'importo e della forma di tale strumento; eventuale necessità di rivedere e verificare la classificazione della struttura di deposito dei rifiuti nella categoria A o in un'altra categoria;

(h) rispetto di tutte le altre condizioni dell'autorizzazione e di qualsiasi altra disposizione pertinente della direttiva 2006/21/Ce.

 

2. Ispezioni di strutture di deposito dei rifiuti in funzione

Ai fini dell'ispezione sono presi in considerazione i seguenti aspetti:

(a) effetti negativi della struttura di deposito dei rifiuti sull'ambiente e sulla salute umana e provvedimenti adottati per ridurre al minimo l'impatto ambientale; nello specifico, adeguatezza della costruzione, della gestione e della manutenzione della struttura di deposito dei rifiuti al fine di garantirne la stabilità fisica, prevenire l'inquinamento o la contaminazione del suolo, dell'aria, delle acque sotterranee o di superficie nelle prospettive a breve e lungo termine e ridurre al minimo, per quanto possibile, i danni al paesaggio, nonché corrispondenza tra questi effetti e le condizioni dell'autorizzazione e, qualora sia d'obbligo una valutazione d'impatto ambientale, le informazioni ivi contenute;

(b) conformità delle quantità, delle caratteristiche e della classificazione dei rifiuti depositati nella struttura di deposito dei rifiuti agli elementi indicati nell'autorizzazione;

(c) conformità della produzione stimata di percolato dei rifiuti depositati, compreso il contaminante presente nel percolato stesso, e del bilancio idrico della struttura di deposito dei rifiuti agli elementi indicati nell'autorizzazione;

(d) modifiche strutturali e funzionali apportate alla struttura di deposito dei rifiuti: controllo di

1) gestione dell'acqua,

2) qualità delle attività di costruzione geotecnica (ad es. costruzione di dighe sopraelevate/argini),

3) gestione dei sistemi di sicurezza geotecnici (ad es. manti di copertura, monitoraggio della stabilità e della sicurezza),

4) quantità e caratteristiche dei rifiuti depositati a fronte delle proiezioni contenute nel piano di gestione dei rifiuti,

5) produzione di percolato, compreso il contaminante presente nel percolato stesso, a fronte delle proiezioni contenute nel piano di gestione dei rifiuti,

6) bilancio idrico della struttura di deposito dei rifiuti rispetto alle proiezioni contenute nel piano di gestione dei rifiuti, e

7) tecniche impiegate per la gestione ambientale e della sicurezza e per il monitoraggio ambientale e loro adeguatezza;

(e) adozione delle misure raccomandate o imposte dopo le ispezioni precedenti;

(f) relazioni e dichiarazioni relative agli audit ambientali e della sicurezza, secondo quanto previsto dall'autorizzazione;

(g) risultati, completezza, gestione e prestazioni del programma di monitoraggio interno finalizzato al monitoraggio periodico e, se applicabile, del sistema di comunicazione di tutti i dati di monitoraggio all'autorità competente;

(h) anomalie visive del sito;

(i) rappresentatività del campionamento e caratterizzazione dei rifiuti di estrazione;

(j) ruoli, responsabilità e competenze del personale incaricato della gestione ambientale e di sicurezza della struttura di deposito dei rifiuti, nonché disponibilità di risorse umane sufficienti e formazione del personale;

(k) procedure per notificare all'autorità competente tutti gli eventi che possono incidere sulla stabilità della struttura di deposito dei rifiuti e qualsiasi effetto negativo rilevante per l'ambiente emerso a seguito delle operazioni di controllo e monitoraggio del caso;

(l) adeguatezza del piano per la chiusura di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2006/21/Ce e conformità alle eventuali misure di chiusura progressiva previste da tale piano;

(m) qualora l'autorità competente esiga una garanzia finanziaria o uno strumento equivalente, adeguatezza dell'importo e della forma di tale strumento a fronte dei costi calcolati per gli obblighi dell'operatore che derivano dall'autorizzazione, comprese le disposizioni concernenti la chiusura, la fase successiva alla chiusura e il ripristino del terreno che abbia subito un impatto;

(n) classificazione della struttura di deposito dei rifiuti nella categoria A o in un'altra categoria;

(o) rispetto di tutte le altre condizioni dell'autorizzazione e di qualsiasi altra disposizione pertinente della direttiva 2006/21/Ce.

 

3. Ispezione finale del sito delle strutture di deposito dei rifiuti a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/21/Ce

Ai fini dell'ispezione sono presi in considerazione i seguenti aspetti:

(a) effetti negativi per l'ambiente e la salute umana dovuti alla struttura di deposito dei rifiuti e provvedimenti adottati per ridurli al minimo dopo la sua chiusura, compreso, se necessario, il trattamento delle acque e del percolato contaminati;

(b) attuazione del piano per la chiusura di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2006/21/Ce;

(c) ripristino del terreno che abbia subito un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti;

(d) adeguatezza del piano e delle disposizioni in materia di manutenzione, monitoraggio, controllo e misure correttive per la fase successiva alla chiusura della struttura di deposito dei rifiuti, compresi il funzionamento e l'adeguatezza delle apparecchiature di monitoraggio, sorveglianza e controllo;

(e) qualora l'autorità competente esiga una garanzia finanziaria o uno strumento equivalente, adeguatezza dell'importo e della forma di tale strumento a fronte dei costi calcolati per gli obblighi dell'operatore che derivano dall'autorizzazione, compreso il pieno espletamento delle disposizioni concernenti la chiusura e la fase successiva alla chiusura e le rimanenti operazioni di ripristino del terreno che abbia subito un impatto;

(f) classificazione della struttura di deposito dei rifiuti nella categoria A o in un'altra categoria;

(g) rispetto di tutte le altre condizioni dell'autorizzazione e di qualsiasi altra disposizione pertinente della direttiva 2006/21/Ce.

 

4. Ispezioni delle strutture di deposito dei rifiuti dopo la chiusura, per le strutture chiuse dopo il 1° maggio 2008

Ai fini dell'ispezione sono presi in considerazione i seguenti aspetti:

(a) effetti negativi per l'ambiente e la salute umana dovuti alla struttura di deposito dei rifiuti e provvedimenti adottati per ridurli al minimo dopo la sua chiusura, compreso, se necessario, il trattamento delle acque e del percolato contaminati;

(b) corrispondenza tra gli effetti negativi di cui alla lettera a), da un lato, e le condizioni dell'autorizzazione, dall'altro, nonché, qualora sia d'obbligo una valutazione d'impatto ambientale, le informazioni ivi contenute;

(c) conformità della produzione di percolato dei rifiuti depositati, compreso il contaminante presente nel percolato stesso, del bilancio idrico della struttura di deposito dei rifiuti e, se del caso, del trattamento delle acque e del percolato contaminati agli elementi indicati nell'autorizzazione;

(d) attuazione del piano per la chiusura di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2006/21/Ce;

(e) adeguatezza del piano per la chiusura di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2006/21/Ce, in particolare per quanto riguarda la necessità di ulteriori misure di chiusura e ripristino sulla base di una valutazione del rischio e dell'impatto ambientali;

(f) ripristino del terreno che abbia subito un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti; adeguatezza del piano e delle disposizioni in materia di manutenzione, monitoraggio, controllo e misure correttive per la fase successiva alla chiusura della struttura di deposito dei rifiuti, compresi il funzionamento e l'adeguatezza delle apparecchiature di monitoraggio, sorveglianza e controllo e del sistema di comunicazione di tutti i dati di monitoraggio all'autorità competente;

(g) procedura per notificare all'autorità competente tutti gli eventi o gli sviluppi che possono incidere sulla stabilità della struttura di deposito dei rifiuti e qualsiasi effetto negativo rilevante per l'ambiente emerso dalle operazioni di controllo e monitoraggio del caso;

(h) qualora l'autorità competente esiga una garanzia finanziaria o uno strumento equivalente, adeguatezza dell'importo e della forma di tale strumento a fronte dei costi calcolati per gli obblighi derivanti dall'autorizzazione, compreso il pieno espletamento delle disposizioni concernenti la fase successiva alla chiusura, le misure correttive e il ripristino del terreno che abbia subito un impatto;

(i) classificazione della struttura di deposito dei rifiuti nella categoria A o in un'altra categoria;

(j) rispetto di tutte le altre condizioni dell'autorizzazione e di qualsiasi altra disposizione pertinente della direttiva 2006/21/Ce.

 

Sezione E

Elementi supplementari per le ispezioni delle strutture di deposito dei rifiuti di categoria a

 

1. Ispezione di dighe in strutture di deposito dei rifiuti di categoria A contenenti sterili

Oltre agli elementi pertinenti di cui alla sezione D, nell'ispezionare le dighe in strutture di deposito dei rifiuti di categoria A contenenti sterili l'ispettore prende in considerazione i seguenti aspetti:

(a) tipo e condizioni della protezione contro l'erosione;

(b) adeguatezza del progetto idrologico, compreso il bilancio idrico e il franco disponibile (distanza verticale (altezza) tra il normale livello di massimo invaso di un bacino e il coronamento della diga);

(c) composizione, stato e integrità strutturale della cosiddetta "spiaggia", ad esempio la presenza di depressioni, la densità degli sterili e il controllo delle polveri;

(d) alterazioni del coronamento e del paramento della diga, confrontandone lo stato attuale con quello di progettazione;

(e) funzionamento e stato del sistema di drenaggio, delle relative strutture geotecniche (ad es. geomembrane e dighe) e delle apparecchiature (ad es. per il monitoraggio della struttura della diga);

(f) zone interessate da perdite e infiltrazioni e quantità di materiale fuoriuscito;

(g) eventuali danni rilevati;

(h) alberi e vegetazione presenti sulla diga.

 

2. Ispezione dei sistemi di scarico delle strutture di deposito dei rifiuti di categoria A contenenti sterili

Oltre agli elementi pertinenti di cui alla sezione D, nell'ispezionare i sistemi di scarico in strutture di deposito dei rifiuti di categoria A contenenti sterili e nel verificarne il funzionamento l'ispettore prende in considerazione i seguenti aspetti:

(a) adeguatezza dell'accesso a canali di scarico e punti di scarico;

(b) danni alla costruzione e alle apparecchiature di controllo;

(c) perdite lungo i sistemi di scarico e intorno ad essi;

(d) erosione dello sbocco a valle;

(e) vegetazione presente nei sistemi di scarico o nelle loro vicinanze;

(f) apparecchiature per la regolazione degli scarichi;

(g) sistemi di scarico di emergenza;

(h) alimentazione elettrica di emergenza;

(i) tasso di aumento degli scarichi nel bacino di decantazione degli sterili e conseguente tasso di aumento del livello del bacino (in metri/anno);

(j) sistema di convogliamento degli sterili;

(k) sistema di gestione idrica.

3. Ispezioni delle strutture di deposito dei rifiuti di categoria A contenenti rocce sterili

Oltre agli elementi pertinenti di cui alla sezione D, nell'ispezionare le strutture di deposito dei rifiuti di categoria A contenenti rocce sterili l'ispettore prende in considerazione i seguenti aspetti:

(a) meteorizzazione delle rocce;

(b) qualità e quantità delle acque d'infiltrazione;

(c) adeguatezza delle misure adottate per ridurre al minimo l'impatto ambientale degli impianti per il trattamento delle rocce sterili;

(d) correttezza ed efficacia delle attività di ricoltivazione basate sugli obblighi giuridici pertinenti.

Note ufficiali

1.

GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15.

2.

GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15.

3.

Direttiva 2003/4/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/Cee del Consiglio (Gu L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

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Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598