Rifiuti

Normativa Vigente

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Commissione delle Comunità europee

Decisione 29 aprile 2009, n. 359/2009/Ce

(Guue 1 maggio 2009 n. L 110)

Decisione che integra la definizione di rifiuto inerte ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/21/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/21/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/Ce1 , in particolare l’articolo 22, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2006/21/Ce fornisce la definizione di rifiuto inerte.

(2) L’integrazione della definizione di rifiuto inerte è finalizzata a stabilire condizioni e criteri precisi che permettano di classificare i rifiuti delle industrie estrattive come rifiuti inerti.

(3) Al fine di ridurre al minimo l’onere amministrativo connesso all’attuazione della presente decisione, è opportuno, dal punto di vista tecnico, esentare da prove specifiche i rifiuti di cui sono già disponibili informazioni utili e permettere agli Stati membri di preparare elenchi dei rifiuti che potrebbero essere considerati inerti ai sensi dei criteri istituiti dalla presente decisione.

(4) Al fine di garantire la qualità e la rappresentatività delle informazioni utilizzate, è opportuno che la presente decisione sia applicata nel quadro della caratterizzazione dei rifiuti effettuata ai sensi della decisione 2009/360/Ce della Commissione e si basi sulle stesse fonti d’informazione.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio,2

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

1. I rifiuti sono considerati inerti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2006/21/Ce, quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, tutti i criteri seguenti:

a) i rifiuti non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione significativa o altri cambiamenti significativi che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l’ambiente o danni alla salute umana;

b) i rifiuti possiedono un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari a 0,1% oppure hanno un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari all’1% se il rapporto potenziale di neutralizzazione, definito come il rapporto tra il potenziale di neutralizzazione e il potenziale acido determinato sulla base di una prova statica conforme alla norma prEN 15875, è maggiore di 3;

c) i rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili;

d) il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di sostanze potenzialmente nocive per l’ambiente o per la salute, in particolare As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V e Zn, è sufficientemente basso da non comportare, nel breve e nel lungo termine, rischi significativi per le persone o per l’ambiente. Per essere considerato sufficientemente basso da non comportare rischi significativi per le persone e per l’ambiente, il tenore di tali sostanze non deve superare i valori limite nazionali stabiliti per i siti classificati come non contaminati né i livelli di fondo naturali nazionali;

e) i rifiuti sono sostanzialmente privi di prodotti utilizzati nell’estrazione o nel processo di lavorazione che potrebbero nuocere all’ambiente o alla salute umana.

2. I rifiuti possono essere considerati inerti senza dover procedere a prove specifiche se può essere dimostrato all’autorità competente che i criteri di cui al paragrafo 1 sono stati adeguatamente tenuti in considerazione e soddisfatti sulla base delle informazioni esistenti o di piani e procedure validi.

3. Gli Stati membri possono preparare elenchi dei rifiuti da considerare inerti ai sensi dei criteri di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 2

La valutazione della natura inerte dei rifiuti ai sensi della presente decisione è effettuata nel quadro della caratterizzazione dei rifiuti di cui alla decisione 2009/360/Ce e si basa sulle stesse fonti d’informazione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2009

Note ufficiali

1.

Gu L 102 dell’11.4.2006, pag. 15.

2.

Gu L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

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