Rifiuti

Normativa Vigente

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Dpcm 21 marzo 1997

Sostituzione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale

N.d.R.: il modello di dichiarazione allegato al Dpcm 31 marzo 1999, con le relative istruzioni, è stato sostituito dal modello e dalle istruzioni allegate al Dpcm 31 marzo 1999.

Abrogato da:

Dpcm 31 marzo 1999 (14/04/1999)

Provvedimento abrogato. Testo vigente fino al 14/04/1999

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto 21 marzo 1997

(So alla Gu 7 aprile 1997 n. 80)

Sostituzione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale, previsto dall'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale";

Visto l'articolo 1, comma 2, della medesima legge n. 70 del 1994, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta con proprio decreto il modello unico di dichiarazione sostitutiva degli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica da individuarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 6 della medesima legge n. 70 del 1994, secondo cui, in sede di prima attuazione, tale modello unico di dichiarazione è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con riferimento agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla medesima legge;

Visto l'articolo 2 della medesima legge n. 70 del 1994, secondo cui, il predetto modello unico di dichiarazione è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede a trasmetterlo alle diverse amministrazioni per le parti di rispettiva competenza;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", nonché le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 2 di detto decreto concernente la previsione secondo cui gli atti amministrativi sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati e la determinazione delle cautele necessarie per la validità delle connesse operazioni di immissione, riproduzione e trasmissione di dati e documenti e l'individuazione delle relative responsabilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1995, di approvazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1995, n. 175;

Considerata l'esigenza di chiarire le modalità di assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale in materia di residui o di rifiuti avviati al riutilizzo/recupero in presenza di una normativa di riferimento mutata nel corso del 1996;

Considerata l'opportunità di confermare per le comunicazioni relative al 1996, da effettuarsi entro il 30 aprile 1997, la codificazione dei rifiuti adottata per le comunicazioni relative al 1995, nelle more dell'adozione del catalogo europeo dei rifiuti;

Considerata infine l'opportunità di introdurre ulteriori semplificazioni nella modulistica derivate dall'esperienza di applicazione del modello unico di dichiarazione ambientale approvato col predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1995;

Decreta:

Articolo 1

1. Il modello unico di dichiarazione allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1995, con le relative istruzioni, è sostituito dal modello e dalle relative istruzioni allegati al presente decreto, da utilizzarsi a decorrere dalle dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 1997 con riferimento all'anno 1996.

Articolo 2

1. L'accesso alle informazioni è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e relativi provvedimenti di attuazione.

Allegato

(omissis)

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