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Normativa Vigente

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Dpcm 6 luglio 1995

Approvazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale

N.d.R.: il modello di dichiarazione allegato al Dpcm 31 marzo 1999, con le relative istruzioni, è stato sostituito dal modello e dalle istruzioni allegate al Dpcm 21 marzo 1997.

Abrogato da:

Dpcm 21 marzo 1997 (07/04/1997)

Provvedimento abrogato. Testo vigente fino al 07/04/1997

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto 6 luglio 1995

(Gazzetta fficiale 28 luglio 1995 n. 175)

Approvazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale, previsto dall'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988 n. 400 che reca "Disciplina delle attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonchè per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale;

Visto l'articolo 1, comma 2, della medesima legge n. 70/1994, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta con proprio decreto il modello unico di dichiarazione sostitutiva degli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica da individuarsi nel decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 6 della medesima legge n. 70/1994, secondo cui, in sede di prima attuazione, tale modello unico di dichiarazione è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con riferimento agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla medesima legge;

Visto l'articolo 2 della medesima legge n. 70/1994, secondo cui, il predetto modello unico di dichiarazione è presentato alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede a trasmetterlo alle diverse amministrazioni per le parti di rispettiva competenza;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura," nonché le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'articolo 2 di detto decreto concernente la previsione secondo cui gli atti amministrativi sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati e la determinazione delle cautele necessarie per la validità delle connesse operazioni di immissione, riproduzione e trasmissione di dati e documenti e l'individuazione delle relative responsabilità;

Visto l'articolo 10 del decreto legge 10 maggio 1995, n. 162, che nel quadro delle disposizioni ivi previste in materia di riutilizzo dei esidui derivanti da cicli di produzione o di consumo prevede un obbligo di comunicazione annuale relativamente "alle caratteristiche qualitative e quantitative dei residui dei prodotti trattati o utilizzati", e ne disciplina il contenuto ed i termini "in attesa della definizione del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70";

Considerato che la previsione del citato, decreto-legge n. 162/1995 costituisce un'estensione dell'ambito di operatività del predetto decreto di prima attuazione della citata legge n. 70/1994;

Considerato che il decreto ministeriale di cui all'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto legge n. 162/1995, nel definire i moduli da utilizzare per le ulteriori comunicazioni ivi previste, potrà anche tener conto dell'esigenza di coordinare tali adempimenti con quelli derivanti dal presente decreto, evitando inopportune duplicazioni;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla definizione del modello unico limitatamente agli obblighi di comunicazione annuale in materia di rifiuti e di residui, in modo da consentire l'immediato avvio e la concreta sperimentazione degli adempimenti di carattere organizzativo necessari per attuare le nuove modalità di presentazione delle predette comunicazioni alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Decreta:

Articolo 1

Approvazione del modello unico di dichiarazione

1. È approvato l'allegato modello unico di dichiarazione, con le relative istruzioni, da utilizzarsi a decorrere dalle dichiarazioni da presentarsi entro il 30 aprile 1996 con riferimento all'anno 1995, per la dichiarazione sostitutiva degli obblighi di denuncia, dichiarazione o comunicazione periodiche connesse all'attuazione delle seguenti norme:

a) articolo 3, comma 3, della legge 9 novembre 1988, n. 475;

b) Dm 14 dicembre 1992 del Ministero dell'ambiente;

c) articolo 8 del Dpr 10 settembre 1982, n. 915;

d) articolo 11 del Dpr 10 settembre 1982, n. 915;

e) articolo 10 del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, la dichiarazione redatta su modello conforme a quello di cui al comma 1, o su supporto conforme, deve essere presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui territorio ha sede l'unità locale a cui la dichiarazione si riferisce, secondo le modalità riportate nelle istruzioni allegate al presente decreto.

3. La trasmissione dalla camera di commercio alle amministrazioni competenti dei dati contenuti nei modelli presentati è effettuata di norma su base informatica, salvo diversa richiesta delle amministrazioni competenti, con le garanzie di responsabilità previste dal decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39 e tenendo conto delle eventuali prescrizioni aggiuntive introdotte in attuazione della legge 29 dicembre 1993 n. 580.

Articolo 2

Disciplina per l'accesso alle informazioni

1. L'accesso alle informazioni è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal D.P.R. 27 giugno 1992 n. 252, e relativi regolamenti di attuazione.

Allegato

(omissis)

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