Decisione Commissione Ce 2009/339/Ce
Monitoraggio e comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo
Ultima versione disponibile al 13/11/2024
Commissione delle Comunità europee
Decisione 16 aprile 2009, n. 2009/337/Ce
(Guue 23 aprile 2009 n. L 103)
Decisione che modifica la decisione 2007/589/Ce per quanto riguarda l’inclusione di linee guida in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio,2 in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2008/101/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/Ce al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra 3 ha inserito le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione.
(2) A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/Ce la Commissione deve adottare linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni riconducibili alle attività di trasporto aereo e per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo ai fini della domanda di cui all’articolo 3 sexies o 3 septies della suddetta direttiva.
(3) Lo Stato membro di riferimento deve provvedere affinché ciascun operatore aereo trasmetta all’autorità competente dello Stato in questione un piano di monitoraggio che stabilisca le misure per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini della domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito e affinché tali piani siano approvati dall’autorità competente secondo le linee guida adottate a norma dell’articolo 14, paragrafo 1.
(4) La decisione 2007/589/Ce della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio4 deve pertanto essere modificata di conseguenza.
(5) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici istituito dall’articolo 23 della direttiva 2003/87/Ce,
ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
La decisione 2007/589/Ce è modificata come segue:
1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Articolo 1
Le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/Ce e dalle attività incluse ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva medesima sono contenute negli allegati da I a XIV della presente decisione. Le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro riconducibili alle attività di trasporto aereo ai fini della domanda di cui all’articolo 3 sexies o 3 septies della direttiva 2003/87/Ce sono contenute nell’allegato XV.
Le linee guida si basano sui principi di cui all’allegato IV della direttiva in questione.";
2) nella tabella degli allegati sono aggiunte le seguenti voci:
"Allegato XIV: Linee guida specifiche ai fini della determinazione delle emissioni provenienti dalle attività di trasporto aereo quali figuranti nell’elenco di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/Ce
Allegato XV: Linee guida specifiche ai fini della determinazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro riconducibili alle attività di trasporto aereo ai fini della domanda di cui all’articolo 3 sexies o 3 septies della direttiva 2003/87/Ce";
3) l’allegato I è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione, parte A;
4) l’allegato XIV è aggiunto come indicato nell’allegato della presente decisione, parte B;
5) l’allegato XV è aggiunto come indicato nell’allegato della presente decisione, parte C.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2009.
Note ufficiali
Testo rilevante ai fini del See
Gu L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
Gu L 8 del 13.1.2009, pag. 3.
Gu L 229 del 31.8.2007, pag. 1.