Regolamento Commissione Ce 304/2009/Ce
Trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti - Modifica del regolamento 850/2004/Ce
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Commissione delle Comunità europee
Regolamento 14 aprile 2009, n. 304/2009/Ce
(Guue 15 aprile 2009 n. L 96)
Regolamento (Ce) n. 304/2009 della Commissione del 14 aprile 2009 che modifica gli allegati IV e V del regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti nei processi di produzione termici e metallurgici
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/Cee, in particolare l’articolo 7, paragrafo 6, e l’articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) All’ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sono state adottate le linee guida tecniche generali aggiornate per la gestione ecocompatibile dei rifiuti costituiti da inquinanti organici persistenti o che li contengono o che ne sono contaminati (decisione VIII/16). La sottosezione riguardante la produzione di metalli mediante trattamenti termici e metallurgici è stata aggiunta alla sezione IV.G.2 riguardante la distruzione e la trasformazione irreversibile degli inquinanti.
(2) È opportuno che l’aggiornamento delle linee guida tecniche trovi riscontro nel regolamento (Ce) n. 850/2004 in quanto queste costituiscono una fonte importante per i progressi scientifici e tecnici nel trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti.
(3) Le linee guida aggiornate definiscono inoltre i livelli di distruzione e di trasformazione irreversibile necessari per assicurare che non sia presente alcuna caratteristica degli inquinanti organici persistenti. È opportuno che i metodi in questione non superino fra l’altro il valore di emissione in atmosfera per le dibenzo-p-diossine policlorurate (Pcdd) e i dibenzofurani policlorurati (Pcdf) fissato a 0,1 ng TEQ/Nm 3 . Questo valore è identico al valore limite per le emissioni atmosferiche stabilito nella direttiva 2000/76/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti.
Visto che è essenziale imporre che gli impianti per il trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti rispettino i valori limite di emissione per le Pcdd e i Pcdf fissati nella direttiva 2000/76/Ce, è necessario applicare questi valori indipendentemente dal fatto che i processi siano soggetti alla direttiva o no.
(4) Le linee guida tecniche generali aggiornate riguardanti gli inquinanti organici persistenti raccomandano inoltre, nella sezione IV.G.1, di separare i rifiuti di apparecchiature che contengono inquinanti organici persistenti o che ne sono contaminati. Questo requisito chiarisce l’applicazione delle operazioni di pretrattamento di cui all’allegato V, parte 1, del regolamento (Ce) n. 850/2004. Occorre pertanto modificare in tal senso l’allegato V, parte 1, del regolamento (Ce) n. 850/2004.
(5) I fattori di tossicità equivalente utilizzati negli allegati IV e V del regolamento (Ce) n. 850/2004 per calcolare i limiti di concentrazione di Pcdd e Pcdf sono stati aggiornati nel 2005 dall’Organizzazione mondiale della sanità sulla base dei più recenti dati scientifici. Questa modifica deve riflettersi negli allegati IV e V del regolamento (Ce) n. 850/2004.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono le più consone per garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente.
(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (Ce) n. 850/2004.
(8) Il comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio non ha espresso un parere sulle misure contenute nel presente regolamento entro il termine fissato dal suo presidente e la Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta in merito a tali misure. Poiché il Consiglio non ha adottato i provvedimenti proposti né espresso la sua opposizione agli stessi entro il termine di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 850/2004, conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/Ce del Consiglio2 , i provvedimenti devono essere adottati dalla Commissione,
Ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
Gli allegati IV e V del regolamento (Ce) n. 850/2004 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2009.
Allegato
Gli allegati IV e V del regolamento (Ce) n. 850/2004 sono modificati come segue:
1) l’allegato IV è modificato come segue:
il testo del rinvio (**) è sostituito dal seguente:
"(**) Il limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di tossicità equivalente (Tef) indicati di seguito:
PCDD | Tef |
2,3,7,8-TeCDD | 1 |
1,2,3,7,8-PeCDD | 1 |
1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,1 |
1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,1 |
1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,1 |
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD |
0,01 |
OCDD | 0,0003 |
PCDF | Tef |
2,3,7,8-TeCDF | 0,1 |
1,2,3,7,8-PeCDF | 0,03 |
2,3,4,7,8-PeCDF | 0,3 |
1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1 |
1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,1 |
1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,1 |
2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,1 |
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01 |
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,01 |
OCDF | 0,0003 |
2) l’allegato V è modificato come segue:
a) la parte 1 è modificata come segue:
i) il testo seguente è aggiunto dopo "R1 impiego principale come combustibile o come altro mezzo per produrre
energia, eccetto i rifiuti contenenti PCB":
"R4 riciclo/recupero di metalli e di composti metallici alle seguenti condizioni: le operazioni si limitano ai residui di processi di produzione del ferro e dell'acciaio quali polveri o fanghi da trattamento dei gas, scaglie di laminazione o polveri di filtri di acciaierie contenti zinco, polveri di sistemi di depurazione dei gas delle fonderie di rame e rifiuti simili e residui di lisciviazione contenenti piombo generati dalla produzione di metalli non ferrosi. Sono esclusi i rifiuti contenenti Pcb. Le operazioni sono limitate ai processi per il recupero di ferro e leghe di ferro (altoforno, forno a tino e forno a suola) e di metalli non ferrosi (processo Waelz in forno rotativo, processi con bagno di fusione che utilizzano forni verticali oppure orizzontali), a condizione che gli impianti soddisfino come minimo i valori limite di emissione di Pcdd e Pcdf stabiliti nella direttiva 2000/76/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti, indipendentemente dal fatto che i processi siano soggetti alla direttiva in questione o no, e fatte salve le altre disposizioni della direttiva 2000/76/Ce, qualora applicabili, e le disposizioni della direttiva 96/61/Ce."
ii) la frase seguente è inserita prima dell’ultima frase:
"Se soltanto una parte di un prodotto o di un rifiuto, come un rifiuto di apparecchiature, contiene inquinanti organici persistenti o ne è contaminata, deve essere separata e successivamente smaltita in conformità delle prescrizioni del presente regolamento."
b) nella parte 2, la nota 6 è sostituita dalla seguente:
"( 6 ) Il limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito:
PCDD | TEF |
2,3,7,8-TeCDD | 1 |
1,2,3,7,8-PeCDD | 1 |
1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,1 |
1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,1 |
1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,1 |
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,01 |
OCDD | 0,0003 |
PCDF | TEF |
2,3,7,8-TeCDF | 0,1 |
1,2,3,7,8-PeCDF | 0,03 |
2,3,4,7,8-PeCDF | 0,3 |
1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1 |
1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,1 |
1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,1 |
2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,1 |
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01 |
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,01 |
OCDF | 0,0003 |
Note ufficiali
Testo rilevante ai fini del See
Gu L 184 del 17.7.1999, pag. 23.