Rifiuti

Normativa Vigente

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Commissione delle Comunità europee

Regolamento 14 aprile 2009, n. 304/2009/Ce

(Guue 15 aprile 2009 n. L 96)

Regolamento (Ce) n. 304/2009 della Commissione del 14 aprile 2009 che modifica gli allegati IV e V del regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti nei processi di produzione termici e metallurgici

1

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/Cee, in particolare l’articolo 7, paragrafo 6, e l’articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) All’ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sono state adottate le linee guida tecniche generali aggiornate per la gestione ecocompatibile dei rifiuti costituiti da inquinanti organici persistenti o che li contengono o che ne sono contaminati (decisione VIII/16). La sottosezione riguardante la produzione di metalli mediante trattamenti termici e metallurgici è stata aggiunta alla sezione IV.G.2 riguardante la distruzione e la trasformazione irreversibile degli inquinanti.

(2) È opportuno che l’aggiornamento delle linee guida tecniche trovi riscontro nel regolamento (Ce) n. 850/2004 in quanto queste costituiscono una fonte importante per i progressi scientifici e tecnici nel trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti.

(3) Le linee guida aggiornate definiscono inoltre i livelli di distruzione e di trasformazione irreversibile necessari per assicurare che non sia presente alcuna caratteristica degli inquinanti organici persistenti. È opportuno che i metodi in questione non superino fra l’altro il valore di emissione in atmosfera per le dibenzo-p-diossine policlorurate (Pcdd) e i dibenzofurani policlorurati (Pcdf) fissato a 0,1 ng TEQ/Nm 3 . Questo valore è identico al valore limite per le emissioni atmosferiche stabilito nella direttiva 2000/76/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti.

Visto che è essenziale imporre che gli impianti per il trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti rispettino i valori limite di emissione per le Pcdd e i Pcdf fissati nella direttiva 2000/76/Ce, è necessario applicare questi valori indipendentemente dal fatto che i processi siano soggetti alla direttiva o no.

(4) Le linee guida tecniche generali aggiornate riguardanti gli inquinanti organici persistenti raccomandano inoltre, nella sezione IV.G.1, di separare i rifiuti di apparecchiature che contengono inquinanti organici persistenti o che ne sono contaminati. Questo requisito chiarisce l’applicazione delle operazioni di pretrattamento di cui all’allegato V, parte 1, del regolamento (Ce) n. 850/2004. Occorre pertanto modificare in tal senso l’allegato V, parte 1, del regolamento (Ce) n. 850/2004.

(5) I fattori di tossicità equivalente utilizzati negli allegati IV e V del regolamento (Ce) n. 850/2004 per calcolare i limiti di concentrazione di Pcdd e Pcdf sono stati aggiornati nel 2005 dall’Organizzazione mondiale della sanità sulla base dei più recenti dati scientifici. Questa modifica deve riflettersi negli allegati IV e V del regolamento (Ce) n. 850/2004.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono le più consone per garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente.

(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (Ce) n. 850/2004.

(8) Il comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio non ha espresso un parere sulle misure contenute nel presente regolamento entro il termine fissato dal suo presidente e la Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta in merito a tali misure. Poiché il Consiglio non ha adottato i provvedimenti proposti né espresso la sua opposizione agli stessi entro il termine di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 850/2004, conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/Ce del Consiglio2 , i provvedimenti devono essere adottati dalla Commissione,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Gli allegati IV e V del regolamento (Ce) n. 850/2004 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2009.

Allegato

Gli allegati IV e V del regolamento (Ce) n. 850/2004 sono modificati come segue:

1) l’allegato IV è modificato come segue:

il testo del rinvio (**) è sostituito dal seguente:

"(**) Il limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di tossicità equivalente (Tef) indicati di seguito:

PCDD Tef
2,3,7,8-TeCDD 1
1,2,3,7,8-PeCDD 1
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD 0,0003
PCDF Tef
2,3,7,8-TeCDF 0,1
1,2,3,7,8-PeCDF 0,03
2,3,4,7,8-PeCDF 0,3
1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1
2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01
OCDF 0,0003

2) l’allegato V è modificato come segue:

a) la parte 1 è modificata come segue:

i) il testo seguente è aggiunto dopo "R1 impiego principale come combustibile o come altro mezzo per produrre

energia, eccetto i rifiuti contenenti PCB":

"R4 riciclo/recupero di metalli e di composti metallici alle seguenti condizioni: le operazioni si limitano ai residui di processi di produzione del ferro e dell'acciaio quali polveri o fanghi da trattamento dei gas, scaglie di laminazione o polveri di filtri di acciaierie contenti zinco, polveri di sistemi di depurazione dei gas delle fonderie di rame e rifiuti simili e residui di lisciviazione contenenti piombo generati dalla produzione di metalli non ferrosi. Sono esclusi i rifiuti contenenti Pcb. Le operazioni sono limitate ai processi per il recupero di ferro e leghe di ferro (altoforno, forno a tino e forno a suola) e di metalli non ferrosi (processo Waelz in forno rotativo, processi con bagno di fusione che utilizzano forni verticali oppure orizzontali), a condizione che gli impianti soddisfino come minimo i valori limite di emissione di Pcdd e Pcdf stabiliti nella direttiva 2000/76/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti, indipendentemente dal fatto che i processi siano soggetti alla direttiva in questione o no, e fatte salve le altre disposizioni della direttiva 2000/76/Ce, qualora applicabili, e le disposizioni della direttiva 96/61/Ce."

ii) la frase seguente è inserita prima dell’ultima frase:

"Se soltanto una parte di un prodotto o di un rifiuto, come un rifiuto di apparecchiature, contiene inquinanti organici persistenti o ne è contaminata, deve essere separata e successivamente smaltita in conformità delle prescrizioni del presente regolamento."

b) nella parte 2, la nota 6 è sostituita dalla seguente:

"( 6 ) Il limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito:

PCDD TEF
2,3,7,8-TeCDD 1
1,2,3,7,8-PeCDD 1
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01
OCDD 0,0003
PCDF TEF
2,3,7,8-TeCDF 0,1
1,2,3,7,8-PeCDF 0,03
2,3,4,7,8-PeCDF 0,3
1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1
2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01
OCDF 0,0003
".

Note ufficiali

1.

Testo rilevante ai fini del See

2.

Gu L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

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