Sostanze pericolose

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Ministero dello sviluppo economico

Decreto 13 marzo 2009

(Gu 8 aprile 2009 n. 82)

Programmi di sviluppo sperimentale riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare le sostanze chimiche "estremamente preoccupanti", di cui all'articolo 57 del Regolamento Ce 1907/2006 (Reach)

Il Ministro dello Sviluppo economico

Visto l'articolo 14, primo comma della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Vista la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contenente direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la circolare 26 ottobre 2001, n. 1035030 del Ministero delle attivita' produttive, che individua i soggetti gestori per l'istruttoria connessa alle agevolazioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto 10 luglio 2008 del Ministro dello sviluppo economico relativo all'adeguamento della direttiva 16 gennaio 2001 alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto il decreto 16 gennaio 2009 del Ministro dello sviluppo economico che, tenuto conto delle risorse disponibili, stabilisce per l'anno 2009 gli interventi da realizzare, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto 10 luglio 2008;

Visto il Regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce ed in particolare il considerando n. 74 e l'articolo 57;

Visto il Regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/Cee e 1999/45/Ce e che reca modifica al regolamento (Ce) n. 1907/2006;

Decreta:

Articolo 1

Ambito operativo e risorse disponibili

1. Al fine di promuovere il rafforzamento della protezione della salute umana e dell'ambiente dagli effetti nocivi di talune sostanze chimiche, gli interventi di cui al presente decreto sono destinati ad agevolare programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale, riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare le sostanze chimiche "estremamente preoccupanti" che rispondono ai criteri di cui all'articolo 57 del regolamento Ce 1907/2006 (Reach).

2. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008 (nel seguito "Direttiva"), per attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale s'intendono quelle volte rispettivamente:

a) ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera b);

b) alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti e processi produttivi purché tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi, così generati, dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

3. Le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono pari a 80 milioni di Euro a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Fit). Sono, inoltre, disponibili risorse aggiuntive pari a 40 milioni di euro a valere sul Pon Ricerca e Competitività 2007-2013, destinate a programmi riferiti a unità produttive ubicate nei territori dell'obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia), per i quali almeno il 75% dei costi sia sostenuto nell'ambito delle medesime unità produttive.

Articolo 2

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente decreto tutti i soggetti di cui all'articolo 3 della direttiva.

Articolo 3

Programmi ammissibili, spese ammissibili e agevolazioni concedibili

1. I programmi ammissibili agli interventi di cui al presente decreto devono riguardare la realizzazione di innovazioni di prodotto e/o di processo finalizzate alla sostituzione e/o eliminazione delle sostanze estremamente preoccupanti di cui al successivo comma 2

utilizzate nei processi di produzione, mediante l'impiego di idonee sostanze o tecnologie alternative.

2. Le sostanze chimiche "estremamente preoccupanti" oggetto dei programmi di cui al comma 1 che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 57 del Reg. (Ce) n. 1907/2006 sono quelle di seguito elencate:

a) sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene, categoria 1 (convertita in Carc. 1 A — Allegato VII regolamento Ce n. 1272/2008) o categoria 2 (convertita in Carc. 1 B — Allegato VII regolamento Ce n. 1272/2008), a norma della direttiva 67/548/Cee;

b) sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze mutagene, categoria 2 (convertita in Muta. 1 B — Allegato VII regolamento Ce n. 1272/2008), a norma della direttiva 67/548/Cee;

c) sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze tossiche per la riproduzione, categoria 1 (convertita in Repr. 1 A — Allegato VII regolamento Ce n. 1272/2008) o categoria 2 (convertito in Repr. 1 B — Allegato VII regolamento Ce n. 1272/2008), a norma della direttiva 67/548/Cee;

d) sostanze che sono PBT (Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche) o vPvB (molto Persistenti e molto Bioaccumulabili) secondo i criteri previsti dall'Allegato XIII del Reg. (Ce) n. 1907/2006.

Le sostanze di cui alle lettere a), b) e c) sono elencate nell'allegato VI al Regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/Cee e 1999/45/Ce e che reca modifica al regolamento (Ce) n. 1907/2006. Il Regolamento e i suoi allegati possono essere anche consultati tramite il link:

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2008:353:SOM:IT:HTML.

Le sostanze di cui alla lettera d) sono quelle classificate come PBT e vPvB tra quelle elencate nella "candidate list of Substances of Very High Concern" pubblicata dall'Echa (European Chemical Agency) il 28 ottobre 2008 che può essere consultata, nella versione aggiornata dall'Echa il 14 gennaio 2009, anche tramite il link:

http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/draft_recommendations/prioritisations en.asp

3. Sono altresì ammissibili agli interventi di cui al presente decreto i programmi comportanti:

a) una significativa riduzione quantitativa delle sostanze di cui al comma 2 nei prodotti e nei processi produttivi;

b) una significativa riduzione dei rischi di esposizione alle medesime sostanze in ambiente di lavoro, qualora vengano ugualmente e significativamente ridotti o siano già esclusi i rischi di esposizione per gli attori a valle della catena di approvvigionamento e per i consumatori.

All'agevolazione dei programmi di cui al presente comma è destinata una quota non superiore al 20% delle risorse complessivamente disponibili.

4. Alle agevolazioni possono essere ammessi i programmi comportanti costi non inferiori ad euro 1.000.000,00. Qualora il programma sia agevolato con le risorse a valere sul Pon Ricerca e Competitività 2007-2013, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 1, comma 3, i costi imputabili al programma sostenuti in unità produttive non ubicate nei territori delle regioni dell'obiettivo Convergenza non sono ritenuti agevolabili.

5. Con riferimento alla durata dei programmi ammissibili, si applica quanto previsto all'articolo 5 della Direttiva, fatti salvi, per i programmi agevolati con le risorse a valere sul Pon Ricerca e Competitività 2007-2013, eventuali termini di ultimazione più restrittivi imposti dall'utilizzo delle predette risorse.

6. Le agevolazioni sono concesse, nella misura e con le modalità di cui all'articolo 4 della direttiva, in relazione ai costi di cui all'articolo 5, comma 4 della direttiva medesima, tenuto conto, qualora il programma sia agevolato con le risorse a valere sul PonRicerca e Competitività 2007-2013, di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008 che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013.

Articolo 4

Presentazione delle domande

La domanda di agevolazioni deve essere presentata con le modalità di cui ai successivi commi 5 e 6 a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sino al centottantesimo giorno dalla medesima data. L'eventuale esaurimento delle risorse nazionali disponibili, prima del termine sopra indicato, comporterà la chiusura anticipata dello "sportello", fatta eccezione per le domande relative a programmi agevolabili con le risorse aggiuntive a valere sul Pon Ricerca e Competitività 2007-2013 per i quali sarà possibile presentare le domande fino all'esaurimento delle citate risorse comunitarie e comunque non oltre il centoottantesimo giorno.

2. Le domande presentate antecedentemente al termine iniziale o successivamente al termine finale di cui al comma 1 non saranno prese in considerazione.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero comunicherà, mediante avviso a firma del direttore generale della Dg per l'incentivazione delle attività imprenditoriali da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse e restituirà agli istanti che ne facciano richiesta, e le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese.

4. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, le domande presentate nell'ultimo giorno utile e istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni in misura parziale, commisurata ai rispettivi costi ritenuti agevolabili. La riduzione proporzionale dell'agevolazione concedibile opererà sul contributo alla spesa e, ove necessario, sul finanziamento agevolato ovvero sul contributo in conto interessi.

5. Il modulo per la richiesta delle agevolazioni e la Scheda tecnica devono essere compilati utilizzando esclusivamente, pena l'invalidità della domanda, lo specifico software predisposto dal Ministero, disponibile all'indirizzo http://www.innovazione.incentivialleimprese.it/Legge46, secondo le istruzioni ivi contenute, allegando, in formato elettronico non modificabile, il Piano di sviluppo del programma e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle dimensioni dell'impresa. Il modulo per la richiesta delle agevolazioni e la scheda tecnica, i cui fac-simile sono allegati al presente decreto (Allegato n. 1 — domanda presentata da singolo soggetto, allegato n. 2 — domanda presentata congiuntamente da più soggetti) devono essere stampati su carta comune in formato A4, utilizzando la specifica funzione di stampa prevista dal software; le relative pagine devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell'impresa richiedente.

Sull'ultima pagina di ciascun singolo documento deve essere apposta la firma del legale rappresentante della società o di un suo procuratore speciale con le modalità previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, allegando fotocopia del documento di identità. La domanda, in bollo e completa degli allegati previsti, deve essere presentata, pena l'invalidità, nei termini di cui al comma 1 e a mezzo raccomandata a/r, al gestore concessionario prescelto tra quelli

indicati nell'allegato n. 3 al presente decreto. Quale data di presentazione della domanda si assume la data di spedizione.

6. Nel caso di domanda presentata congiuntamente da più soggetti, il modulo per la richiesta delle agevolazioni deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti richiedenti, i quali provvederanno a designare uno dei soggetti medesimi quale capofila con il compito di raccogliere e coordinare la documentazione di tutti i partecipanti e di mantenere i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico. Inoltre, al modulo per la  richiesta delle agevolazioni devono essere allegate le schede tecniche compilate da ciascuno dei soggetti richiedenti.

Articolo 5

Monitoraggio e controlli

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della direttiva, i soggetti beneficiari, i cui programmi sono stati agevolati con le risorse a valere sul Pon Ricerca e Competitività 2007-2013, sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici effettuate dal Ministero, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (Ce) 1083/2006, allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono, inoltre, tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, in particolare, dall'articolo 60 del regolamento (Ce) 1083/2006, nonché dell'articolo 16 del regolamento (Ce) 1828/2006. Indicazioni riguardanti le modalità, i tempi e gli obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attività di verifica saranno contenute nel decreto di concessione di cui all'articolo 6, comma 8 della direttiva.

2. Relativamente ai programmi agevolati con le risorse a valere sul Pon Ricerca e Competitività 2007-2013, i soggetti beneficiari sono tenuti ad aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero, evidenziando che lo stesso e' realizzato con il concorso di risorse del Fesr, in applicazione dell'articolo 69 del Regolamento (Ce) 1083/2006 e del Regolamento (Ce) 1828/2006.

Articolo 6

Divieto di cumulo

1. Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, individuate come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato, concesse per le medesime spese, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", secondo quanto previsto dal Regolamento (Ce) n. 1998/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 379 del 28 dicembre 2006.

Articolo 7

Disposizioni finali

Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto si applicano le modalità e i criteri previsti dalla direttiva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2009

Allegato 1

Modulistica per la domanda delle agevolazioni presentata da un singolo proponente

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 1,48 MB


Allegato 2

Modulistica per la domanda delle agevolazioni presentata congiuntamente da più proponenti

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 1,59 MB


Allegato 3

Elenco completo delle banche concessionarie convenzionate con il Ministero

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 89 KB


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