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Dm Ambiente 3 marzo 2009

Incentivi per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato

Ultima versione disponibile al 26/04/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 3 marzo 2009

(Gu 19 marzo 2009 n. 65)

Attuazione del finanziamento straordinario per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante il provvedimento "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi";

Visto in particolare l'articolo 1, comma 11, del citato decreto-legge che stabilisce un finanziamento straordinario per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico, omologati secondo il decreto 25 gennaio 2008, n. 39 e  che garantiscano un'efficacia di abbattimento delle emissioni di particolato non inferiori al 90%;

Visto infine l'articolo 1, comma 15, del citato decreto-legge, che prevede la ripartizione del suddetto finanziamento straordinario sulle Regioni e sulle Province Autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Articolo 1

1. Entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo, il numero dei veicoli incentivabili di cui all'articolo 1 comma 11 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, distinti per categoria (M3 ed N3), nonché eventuali misure economiche, regionali o locali, per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico.

Articolo 2

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ripartisce, con proprio decreto, il finanziamento straordinario di cui all'articolo 1, comma 11 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 a favore delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico e a quelli comunicati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto.

Articolo 3

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti all'articolo 1, comma 13 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, ciascuna Regione e le Province Autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo, il numero dei dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico installati e la notifica di cui all'articolo 1, comma 17 del medesimo decreto-legge.

2. All'installazione dei dispositivi di cui al comma precedente, deve corrispondere la variazione, sulla carta di circolazione, della categoria del veicolo, comunque non inferiore ad euro 3 ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato.

3. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare eroga il relativo finanziamento a ciascuna Regione e Provincia Autonoma, in base al numero dei veicoli omologati ai sensi del precedente comma.

Articolo 4

1. I contributi ripartiti dal decreto di cui all'articolo 2 e non usufruiti totalmente o parzialmente dalla Regione o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, potranno essere, con successivo decreto, impegnati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a favore delle Regioni e Province Autonome che hanno registrato numero di richieste di dispositivi superiore a quelle incentivabili, sulla base del riparto di cui al precedente articolo 2.

Articolo 5

1. Ai sensi di quanto previsto al comma 13 decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano destinano prioritariamente le risorse alle aziende di cui all'articolo 1 comma 11 del citato decreto-legge che effettuano servizio nei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 351/1999.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 3 marzo 2009

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